Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-28, n. 202302067

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-28, n. 202302067
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302067
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 02067/2023REG.PROV.COLL.

N. 05591/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5591 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale avente insegna-OMISSIS-", rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S S D in Roma, piazza S. Lorenzo in Lucina, n.26 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio regionale per la -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del sig. -OMISSIS-, in qualità di titolare della rivendita di tabacchi-OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Brunella Bruno;

Nessuno è comparso per le parti;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, titolare dell’attività commerciale di -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale il TAR per la -OMISSIS- ha respinto il ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) proposto avverso il diniego della domanda di rinnovo di patentino per la vendita di generi di monopolio.

L’adito TAR ha rilevato, in sintesi, che le ragioni alla base del provvedimento impugnato, incentrate sulla sussistenza di pendenze fiscali, rilevanti ed ulteriori rispetto al piano di rateizzo a suo tempo presentato dall’operatore, hanno costituito fondamento legittimo della determinazione di rigetto dell’istanza, non essendo ravvisabile né la violazione del generale canone di buona fede né la lesione di un legittimo affidamento meritevole di tutela. In tale quadro, il giudice di primo grado ha anche sottolineato che il rinnovo del patentino integra un rinnovato rilascio del titolo con conseguente necessaria sussistenza di tutti i presupposti prescritti, tenuto segnatamente conto delle previsioni degli artt. 8 e 9 del DM n. 38 del 2013, oltre che della circostanza che dall’istruttoria svolta sono emerse consistenti posizioni debitorie del ricorrente e, dunque, una situazione ben diversa dalle “piccole pendenze fiscali” oggetto della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, con conseguente operatività della decadenza prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.

L’appellante critica la sentenza impugnata, la quale recherebbe una motivazione apparente e, comunque, contraddittoria, nonché in quanto il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze di fatto emergenti dagli atti di causa, alla luce, in specie, della circostanza che l’ammissione della rateizzazione avrebbe determinato la sostituzione del debito originario, dovendosi, quindi, affermare la sua estraneità ai fatti contestati dall’amministrazione. Con articolate argomentazioni, l’appellante ha riproposto le censure formulate con il ricorso originario.

2. Le amministrazioni appellate si sono costituite solo formalmente nel presente giudizio.

3. Con atto depositato in data -OMISSIS-, l’appellante ha espresso rinuncia alla domanda cautelare.

4 All’udienza pubblica del 24 gennaio 2023 – fissata a seguito del rinvio disposto alla precedente udienza dell’-OMISSIS-– la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

6. Alla luce delle coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con le pronunce nn. 10 e 11 del 30 luglio 2018, nonché n. 15 del 28 settembre 2018, deve escludersi, in primo luogo, che la sentenza impugnata sia inficiata da una motivazione apparente, vizio che, ove sussistente, integrerebbe la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. Dalla sentenza impugnata emerge, invero, un percorso argomentativo accurato e sviluppato in stretto ancoraggio agli elementi di fatto versati agli atti del giudizio e, in ogni caso, tale da consentire l’esercizio di un sindacato sostitutivo, attraverso la decisione nel merito della causa.

7. Dagli atti del giudizio risulta che, in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, quale titolare dell’omonima ditta individuale già intestatario del patentino per la vendita di generi di monopolio presso il pubblico esercizio sito in -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, presentava istanza di rinnovo di detto patentino, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui “ l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 ”. Sostanzialmente, con tale autocertificazione, il richiedente, che si dichiara consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere anche nell’applicazione di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, è tenuto a dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e dal DM n. 38 del 2013 ai fini del rilascio dei patentini, tra i quali - ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera g) del suddetto decreto, nella formulazione applicabile ratione temporis - “ l’assenza di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario o verso l’Agente della Riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili ”. Atteso che la dichiarazione, compilata in ogni sua parte dal sig. -OMISSIS- riportava letteralmente il testo della disposizione citata, se ne può dedurre che il richiedente intendesse dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti al fine di ottenere il rinnovo del patentino, tra cui, come sopra evidenziato, quello di non avere morosità verso l’Erario o l’Agente della riscossione.

Emerge in atti che con la suddetta dichiarazione, il richiedente ha, con integrazione inserita di proprio pugno, attestato la sussistenza di “ piccole pendenze fiscali…pagate con apposita rateizzazione ”.

In pendenza del procedimento di rinnovo, l’Ufficio, in applicazione dell'articolo 9, comma 5 del sopra indicato decreto, con provvedimento n.-OMISSIS-, autorizzava provvisoriamente la vendita dei generi presso la citata attività -OMISSIS- fino alla data del -OMISSIS-, accedendo, poi, ad ulteriori proroghe sino al -OMISSIS-.

Come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, in esito agli accertamenti istruttori, è emerso un ragguardevole carico fiscale del richiedente, constando cinquanta cartelle di pagamento per debiti erariali (per un importo complessivo di euro -OMISSIS-). Del pari correttamente nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha dettagliatamente illustrato gli sviluppi procedimentali successivi: in particolare, l’odierno appellante, in data -OMISSIS- – e, dunque, successivamente alla richiesta di rinnovo del patentino – ha prodotto all’Agenzia appellata la determinazione con la quale è stata accolta la domanda presentata all’agente per la riscossione di rateizzazione del debito, in quale, tuttavia, come inequivocabilmente emerge dalla documentazione in atti, ha avuto ad oggetto solo una quota parte del debito complessivo.

Ne è derivato che, nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale, l’Agenzia appellata con nota del -OMISSIS-, ha formulato una serie di contestazioni, con le quali ha rilevato sia l’assenza dei presupposti prescritti per ottenere il rinnovo del patentino sia la non rispondenza a realtà della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del patentino sono state, poi, ulteriormente comunicate all’appellante, ai sensi dell’art. 10 bis , con nota del -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- ha rappresentato all’amministrazione di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d. l. n. 196 del 2016, emergendo, tuttavia, dalla copia della relativa dichiarazione, che la richiesta di ammissione a tale procedura non ha avuto ad oggetto tutti i carichi fiscali bensì solo una parte degli stessi.

Risulta per tabulas , inoltre, dagli atti del giudizio di primo grado che per i debiti erariali residui il sig. -OMISSIS- si è limitato ad affermare, senza fornire alcun elemento a comprova, la sussistenza di una procedura di rateizzazione.

8. Tutte le circostanze sopra esposte sono state esaustivamente valutate dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato che l’odierno appellate ha omesso di dichiarare la sua reale situazione debitoria nei confronti dell’Erario, risultando documentalmente smentita la sussistenza solo di “piccole pendenze fiscali” e constando, invece, una ingente esposizione sia alla data di presentazione della domanda di rinnovo del patentino sia alla data della comunicazione delle contestazioni, sia, ancora, alla data della comunicazione del -OMISSIS-.

8.1. Per tali ragioni, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato, con la sentenza impugnata, l’infondatezza delle censure dedotte, avendo l’amministrazione legittimamente proceduto all’adozione del provvedimento impugnato.

8.2. Né, al fine di addivenire a differenti conclusioni, può riconnettersi rilievo all’asserzione dell’appellante il quale ha sostenuto di non essere a conoscenza, al momento in cui presentava la domanda di rinnovo del patentino, di pendenze fiscali, come pure deve escludersi che una qualche incidenza favorevole alla sua pretesa possa derivare dalla sostenuta efficacia della rateizzazione che avrebbe determinato una novazione dei crediti tributari.

8.3. In ordine alla prima circostanza, occorre osservare che non risulta evincibile dagli atti di causa se, al momento della compilazione della dichiarazione sostitutiva della certificazione, l’appellante fosse o meno a conoscenza dell’esistenza delle cartelle esattoriali, alcune delle quali peraltro risalgono agli anni dal -OMISSIS- e, dunque, ad un periodo di gran lunga antecedente alla presentazione della domanda di rinnovo del patentino. In ogni caso, l’appellante non ha prodotto, come da onere su egli gravante, alcuna evidenza obiettiva idonea a comprovare detta asserzione, tanto più in considerazione della imprescindibilità dell’assenza di pendenze fiscali ai fini del rilascio del patentino.

8.4. In ogni caso, a prescindere da qualsiasi imputabilità sotto il profilo dell’elemento soggettivo della non rispondenza a realtà della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalle relative conseguenze previste dalla legge, non può revocarsi in discussione la sussistenza di un debito erariale oggettivamente consistente anche tenendo conto della parte rateizzata e delle pendenze, comunque parziali, oggetto della procedura di definizione agevolata, sussistendo la carenza di un requisito sostanziale imprescindibile per ottenere il rinnovo del patentino.

9. Quanto agli effetti della rateizzazione, il Collegio osserva che l’Adunanza plenaria si è espressa sulla materia della novazione dei debiti tributari in seguito all’approvazione dell’istanza di rateizzazione nell’ambito delle gare pubbliche, affermando che: « nelle gare pubbliche la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce, sul piano tecnico, in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell'obbligazione originaria;
in sostanza l'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implica la sostituzione dell'originaria obbligazione a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli art. 1230 ss. c.c. e il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta ad una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate
» (Ad. plen. nn. 15 e 20 del 2013). Tuttavia, in relazione al conseguimento della rateizzazione nel corso del procedimento, dunque in un momento successivo alla data di presentazione della domanda, l’Adunanza plenaria, ricordando che in materia si erano già espresse la giurisprudenza unionale (cfr. Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e nazionale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633;
sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332;
sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531;
sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), ha aderito alla tesi secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo. Da ciò deriva che “ l’ammissione alla procedura del concorrente che non abbia ancora ottenuto il provvedimento favorevole, oltre a sancire una deroga atipica al principio secondo cui i requisiti di partecipazione alle gare vanno verificati al momento della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, innesterebbe nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica il fattore di incertezza legato all’accertamento di un requisito in fieri, collegato alla variabile della valutazione discrezionale dell’amministrazione tributaria. Le considerazioni da ultimo esposte ostano alla praticabilità anche della tesi mediana secondo cui l’istante che abbia presentato richiesta di rateazione dovrebbe essere ammesso a condizione del conseguimento del beneficio nel corso della procedura di gara ”.

9.1. Tali principi, invero, sono calibrati con riferimento alle procedure di gara di natura comparativa, rispetto alle quali si impone che i requisiti di partecipazione si siano consolidati nel momento della scadenza del termine di partecipazione alla gara, esigenza questa che non trova riscontro in un procedimento innescato dalla domanda di rilascio di un provvedimento favorevole.

9.2. Pur non potendosi in astratto escludere che i requisiti per l’accoglimento della domanda possano essere integrati anche in un momento successivo alla sua proposizione, ciò che rileva nel caso di specie è che a seguito delle contestazioni formulate dall’amministrazione, nonostante una prima rateizzazione e l’adesione alla procedura agevolata per la definizione dei carichi tributari pendenti, ancora residuava una esposizione debitoria, per un importo peraltro non esiguo, relativamente al quale l’interessato nella nota del -OMISSIS- si è limitato ad affermare di aver presentato una ulteriore richiesta di rateizzazione, all’evidenza insufficiente, in assenza di evidenze obiettive a comprova, al fine di superare le ragioni ostative legittimamente poste dall’amministrazione alla base della determinazione di rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino.

9.3. Al riguardo – come pure correttamente rilevato dal primo giudice – questo Consiglio ha avuto modo di evidenziare, con valutazioni integralmente condivise dal Collegio, che il rinnovo del patentino ha la natura di un " rinnovato rilascio, per cui devono logicamente ritenersi necessari a tali fini anche i presupposti normativamente richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo è richiesto ” (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. IV, n. 397 del 2016);
tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del DM n. 38 del 2013, laddove, allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'articolo 9 richiede una dichiarazione sostitutiva nella quale deve essere, tra l’altro attestata, l’assenza di pendenze fiscali.

9.4. Giova precisare, infatti, che la formulazione delle disposizioni che vengono il rilievo è stata modificata solo successivamente e, segnatamente, con l’art. 1, comma 1, lett. g del DM 12 febbraio 2021, n. 51, sicché tale sopravvenienza è insuscettibile di incidere sulla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso originario.

10. Discende da quanto sin qui argomentato l’infondatezza di tutte le censure proposte, con l’ulteriore rilievo che, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, le autorizzazioni provvisorie rilasciate dall’Agenzia procedente nelle more dell’espletamento dell’istruttoria non sono idonee a fondare il legittimo affidamento dell’interessato, risultando a tal fine dirimente l’assenza dei requisiti necessari per la conservazione del titolo autorizzatorio.

11. Si evidenzia, infatti, che constano documentate agli atti del giudizio di primo grado sia la nota del -OMISSIS-, recante le contestazioni formulate dall’Agenzia con la finalità di sollecitare il contraddittorio procedimentale, sia la comunicazione ex art. 10 bis del -OMISSIS-, emergendo per tabulas l’ampia possibilità di interlocuzione che è stata assicurata all’interessato. Risulta comunque palese, per le ragioni sopraesposte, che il contenuto del provvedimento finale “ non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” ex art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, così da disinnescare ogni possibile ricaduta patologica derivante dalla lamentata pretermissione delle garanzie partecipative.

12. Risulta, del pari, documentalmente smentito che con la sentenza impugnata il giudice di primo grado sia acceduto ad una inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino, emergendo dall’impianto argomentativo della pronuncia un ancoraggio puntuale a tutte le evidenze in atti e allo sviluppo del procedimento dal quale è scaturita la determinazione impugnata con il ricorso ordinario.

13. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto in quanto infondato.

14. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché della costituzione solo formale delle amministrazioni appellate, si valutano, nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi