Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-19, n. 202406512
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2024
N. 06512/2024REG.PROV.COLL.
N. 09694/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9694 del 2023, proposto dal
Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
C F, rappresentata e difesa dall'avvocato G D R, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6761/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C F e di C C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Valerio Perotti e dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, degli avvocati Sasso, Perone e Di Rienzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, la sig.ra C F, dipendente del Comune di Mondragone, impugnava la convocazione (di cui al verbale n. 1) alle prove fisiche per la
“ selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 – full-time 36 ore settimanali ” bandita dal suddetto Comune, nonché l’esclusione disposta dal Presidente della Commissione (di cui al verbale n. 2) per essere giunta in ritardo per l’espletamento delle prove concorsuali.
Con ordinanza n. 3164 del 15 settembre 2022 il Tribunale adito, in accoglimento della relativa istanza, disponeva l’ammissione della ricorrente, previa riconvocazione della Commissione, all’espletamento delle prove fisiche e delle altre prove concorsuali.
Con i primi motivi aggiunti la ricorrente impugnava quindi, per illegittimità derivata, il verbale n. 3 delle prove concorsuali, di seguito contestando, con ulteriori motivi aggiunti, la legittimità della convocazione (di cui all’atto prot. n. 92279/22) alle prove del concorso, segnatamente della relativa articolazione temporale ed oraria, disposta dal Comune in ottemperanza al dictum cautelare, il provvedimento (n. 99870 del 16 dicembre 2022) con il quale ne era stata disposta l’esclusione, siccome risultata assente “ nel luogo ed ora della convocazione per la prova di efficienza fisica ”, nonché i successivi provvedimenti assunti dal Comune relativamente alla procedura de qua (il verbale n. 5, l’approvazione della graduatoria finale e la presa d'atto della rinuncia all’assunzione formulata dai soggetti posizionatisi al 1°, 3° e 4° posto in graduatoria e la contestuale assunzione del 2° e del 5° classificato).
Con ordinanza n. 363 del 23 febbraio 2023 il TAR, in accoglimento della relativa istanza formulata con il secondo atto per motivi aggiunti, sul rilievo che il modus procedendi del Comune integrasse “ un’esecuzione solo apparente dell’ordinanza ” cautelare n. 3164/2022, disponeva la sospensione di “ tutti gli atti impugnati al fine di consentire che la ricorrente svolga – entro giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza – le prove fisiche e concorsuali con modalità e tempistiche analoghe a quelle garantite agli altri candidati, dovendo il Comune di Mondragone rinnovare la procedura concorsuale alla luce dell’esito delle prove svolte dalla ricorrente ”.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Mondragone concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Si costituiva in giudizio anche il controinteressato C C.
Con sentenza 6 dicembre 2023, n. 6761, il giudice adito accoglieva il secondo motivo di ricorso, conseguentemente dichiarando l’illegittimità del verbale n. 2, “ posto che il ritardo rispetto all’orario fissato dalla commissione è stato in effetti contenuto nell’arco di pochi minuti e appare giustificato dalla mancata indicazione dell’indirizzo del centro FIDAL nella convocazione ”, fermo peraltro il principio per cui “ l’orario di inizio delle prove di esame non può essere considerato perentorio in mancanza di un’espressa previsione in tal senso (Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2009, n.2548; Consiglio di Stato, sez. V, 25/10/1993, n. 1104; T.A.R., Lazio, Roma, sez. III bis, Sent. n. 4050/2020) ”. Respingeva invece le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, siccome infondate.
Avverso tale decisione – per la parte in cui lo stesso era rimasto soccombente – il Comune di Mondragone interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando. Omessa pronuncia. Sulla mancata integrazione del contraddittorio .
2) Error in iudicando. Omessa pronuncia sulla richiesta di differimento della udienza pubblica in ragione della nuova calendarizzazione delle prove funzionali a dare esecuzione alla ordinanza del TAR, come riformata dal Consiglio di Stato .
3) Error in iudicando. Irragionevolezza degli argomenti posti dal TAR a fondamento della decisione .
Riproponeva quindi le difese dedotte nel precedente grado di giudizio, avendo a suo avviso il primo giudice accolto il ricorso senza valutare le difese del Comune.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra C F insisteva per la reiezione del gravame e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale deduceva i motivi di impugnazione respinti dalla sentenza di primo grado.
Anche il sig. C C si costituiva, aderendo invece ai proposti motivi di appello principale.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposte memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 18 aprile 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, duplice era – ed è tuttora – l’oggetto del contenere: da un lato era contestata l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per non essersi questa presentata, all’orario e nel luogo prefissato dalla Commissione (nella specie, il 15 dicembre 2022), a sostenere le prove di efficienza fisica, giusta la previsione dell’art. 6 del bando di concorso (“ La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d’esame nel giorno, luogo ed ora sarà considerata come rinuncia al concorso ”); dall’altro, la ricorrente obiettava di non essere comunque tenuta a sostenere le suddette prove (questione sulla quale viene proposto appello incidentale).
Ciò premesso, ritiene il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, di dover preliminarmente esaminare, per ragioni di pregiudizialità logica, l’eccezione sollevata con l’appello incidentale della sig.ra C F.
Con esso si deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, sulla scorta della quale la ricorrente asseriva il suo diritto ad essere esonerata dalla sottoposizione alle prove concorsuali di efficienza fisica, con conseguente illegittimità dei relativi atti di convocazione da parte del Comune, argomentando dalla formulazione dell’art. 3 del bando (“ Riserva del 50% dei posti messi a concorso ”), a