Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-28, n. 201900603
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Numero 00603/2019 e data 28/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019
NUMERO AFFARE 00910/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo, G O, per l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare;
LA SEZIONE
Vista la nota del 19 aprile 2018, prot. n. M_D GMIL REG2018 0251259 di trasmissione della relazione del 22 marzo 2018, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 5^ Divisione, ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R P;
Premesso e considerato
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Primo Maresciallo, G O, ha rappresentato che a seguito della procedura di valutazione per il conferimento della qualifica di luogotenente (in riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2007) è stato giudicato idoneo, ma non promosso, in quanto collocatosi in posizione non utile ai fini della promozione (verbale n. 727 del 23 febbraio 2010 della Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Sottoufficiali dell’Esercito).
A sostegno del gravame, parte ricorrente ha, alquanto genericamente, lamentato che nella procedura di avanzamento contestata risulterebbero incomprensibili i criteri di valutazione adottati dalla competente Commissione, ai fini dell'assegnazione dei punteggi che hanno poi condotto alla graduatoria finale.
2. Con la relazione istruttoria di propria competenza il Ministero della Difesa ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, sostenendo che il ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971.
Nel merito, il Ministero della Difesa ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
4. Ciò premesso, questa Sezione ritiene di dover accogliere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, posto che in atti non vi è alcuna prova dell’avvenuta notificazione del ricorso in esame ad almeno uno di tali soggetti, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, che espressamente prevede che “…il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati…”.
Al riguardo, va osservato che i soggetti utilmente collocati nella graduatoria per il conferimento della qualifica di luogotenente, aliquota del 31 dicembre 2007, assumono, nel caso di specie, la veste di controinteressati, e cioè di portatori di un interesse qualificato al mantenimento in vita del provvedimento medesimo poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso in esame e dal conseguente inserimento del ricorrente nella succitata graduatoria come, peraltro, confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (ex multis: Cons. di Stato, Sez. II, 19 aprile 2016, n. 951 e 5 aprile 2017, n. 989).
Pertanto, risultando non contestata in atti la circostanza che il ricorso in esame non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, il medesimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 (ex multis: Cons. di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2016, n. 113).