Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-05, n. 202210621
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Pubblicato il 05/12/2022
N. 10621/2022REG.PROV.COLL.
N. 09645/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9645 del 2020, proposto da
Comune di Volturino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30;
contro
Telecom Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 397/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Service s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. G P e uditi per le parti gli avvocati R G e D C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2019 la società Telecom Service s.r.l. ha impugnato davanti al Tar per la Puglia:
- l’ordinanza n. 10 del 14.03.2019 del Dirigente dell’Ufficio Tecnico e del Sindaco del Comune di Volturino ad oggetto: « Ordinanza ingiunzione di sgombero e demolizione tralicci alla contrada Toppo La Guardia. Divieto di installazione di nuove antenne radiotv e telefonia mobile »;
- il rapporto dell’Ufficio Tecnico Comunale di Volturino prot. n. 624 del 9.2.2018;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino adottato nella sua versione definitiva dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 19/2/2003 e approvato dalla Regione Puglia con delibera/atto n. 684 del 10/5/2004, nei limiti nei quali il precitato Piano prevedrebbe che « non solo le nuove installazioni di tralicci...debba(no) avvenire in località Scordarulo, bensì anche la delocalizzazione, nello stesso sito, dei tralicci già impiantati », e con particolare riferimento all’art. 29 delle N.T.A. del detto piano e alla relazione tecnica redatta nel luglio 1996 e allegata al PRG originario (al punto del documento denominato: «Dimensionamento, scelta e ubicazione delle nuove aree di espansione», sezione «Aree per postazioni di trasmettitori teleradiodiffusione» come trascritto nell’ordinanza di demolizione);
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
1.1 L’ordinanza n. 10/2019 è stata notificata a 9 diversi operatori proprietari di antenne radio e/o televisive e/o di telefonia fissa o mobile in località Toppo La Guardia, molti dei quali hanno impugnato, con autonomi giudizi, l’ordinanza stessa.
Di seguito vengono riprodotti alcuni passaggi dell’ordinanza n. 10/2019 utili a lumeggiare la ratio ad essa sottesa:
« - nel territorio del Comune di Volturino, in località “Toppo la Guardia”, sono stati impiantati negli anni, su fondi appartenenti a privati, 14 tralicci in acciaio di diverse misure e altezza su cui sono a loro volta installate centinaia di antenne paraboliche di emittenti radio-televisive private;
- la zona da essi occupata non è quella deputata dalla normativa comunale vigente ad accogliere tale tipologia di impianti, per i quali il P.R.G. di Volturino prevede altra zona, situata in località “Scordarulo” notevolmente più distante dalla località Toppo la Guardia, meno impattante dal punto di vista paesaggistico e meno pericolosa sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico;
- dal rapporto dell’Ufficio Tecnico Comunale, acquisito al protocollo nr. 624 del 09 febbraio 2018 risulta che le suddette installazioni, ancorate al suolo, sono opere abusive in quanto edificate, quasi tutte, in totale assenza di regolare permesso di costruire o altro equipollente titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Volturino;
- il P.R.G. del Comune di Volturino prevede non solo che le nuove installazioni di tralicci di tal genere debba avvenire in località Scordarulo, più distante dal centro abitato, bensì anche la delocalizzazione, nello stesso sito, dei tralicci già impiantati;
- anche relativamente alle opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia sussiste la necessità di procedere al loro spostamento dappoichè anch’esse sono in contrasto con il P.R.G. del Comune di Volturino;
- nella nota del 6 luglio 1990 prot. ASL n. 7564 indirizzata al Sindaco si legge: “in via cautelativa, sarebbe opportuno che la S.V. determinasse un allontanamento a distanza di sicurezza delle antenne di cui trattasi poiché allo stato attuale esiste tutta una serie di lavori scientifici che evidenziano un reale impatto ambientale e sicuramente delle alterazioni biologiche nelle persone esposte alle radiazioni elettromagnetiche”;
- è interesse e dovere dell’Amministrazione procedere alla delocalizzazione dei tralicci e delle antenne ivi allocate in modo da legalizzare una situazione di illegittimità;
- è dovere dell’Amministrazione tutelare la salute dei cittadini pericolosamente esposti ai campi elettromagnetici che dalle antenne allocate in località Toppo La Guardia promanano, i cui effetti avrebbero una sicura attenuazione in caso di delocalizzazione in località più lontana dal centro abitato;
- è interesse dell’Amministrazione procedere alla ristrutturazione ed alla valorizzazione del “Villaggio Primavera” per finalità turistiche e/o di casa di riposo situato anch’esso in località Toppo La Guardia nelle immediate vicinanze dei tralicci;
- è interesse e dovere dell’Amministrazione procedere alla valorizzazione dell’intera area adiacente e prossima alla località Toppo La Guardia – ove sono situati i tralicci - anche mediante la ristrutturazione di altro immobile di proprietà comunale con annessa ampia zona da destinare a verde pubblico e da concedere in uso ad associazioni del territorio per finalità ricreative, sportive e turistiche nonché di altre villette ivi insistenti anch’esse di proprietà del Comune di Volturino da adibire a residence ».
Sulla scorta delle premesse appena sintetizzate l’ordinanza n. 10/2019 recava il seguente dispositivo:
« VISTO
- l’art.8, comma 6, della Legge Quadro n. 36 del 22.02.2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che assegna ai Comuni l’esercizio di una potestà regolamentare finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a i rischi da inquinamento da elettrosmog;
- gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- l’art. 31 del d.p.r. 380/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- la legge Regione Puglia 8 marzo 2002 nr. 5;
- il regolamento Regione Puglia 14 settembre 2006 nr. 14;
ORDINA
è fatto divieto di installare nuove antenne radio e/o televisive e/o di telefonia fissa o mobile in località Toppo La Guardia;
ORDINA ED INGIUNGE
per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte alle ditte di seguito indicate, quali proprietarie dei fondi su cui insistono le opere abusive e/o proprietarie dei tralicci stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001 di DEMOLIRE, a loro cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, tutte le opere abusive impiantate in località Toppo La Guardia, compresa la rimozione degli impianti e delle antenne radio televisive e telefoniche ivi allocate abusivamente, con completo RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti in materia ».
1.2 A sostegno dell’impugnativa in primo grado venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Sulla pretesa abusività della postazione.
Eccesso di potere per motivazione illogica, erronea, insufficiente, dubbiosa e incongrua, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, sviamento, iniquità;disapplicazione della concessione edilizia n. 16/1988 e quindi delle leggi n. 1150/1942, n. 765/1967, n.10/1977, n. 47/1985 e d.p.r. n. 380/2001;violazione del principio di ragionevolezza;violazione art. 7 della legge 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;errata applicazione dell'art. 21- octies della stessa legge.
II. Sul P.R.G. del Comune di Volturino.
Eccesso di potere per travisamento, motivazione illogica, incongrua, travisamento, difetto di istruttoria, sviamento, falsità del presupposto;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'individuazione della " ratio ", della valenza interpretativa e del significato del P.R.G. e in particolare dell’art. 29 delle N.T.A.;violazione e/o disapplicazione della legge 1150/1942, inosservanza della circolare Min. lavori pubblici n. 2495/1954, violazione del principio di legalità e irretroattività;contraddittorietà rispetto ad altri atti della P.A.;disparità di trattamento.
III. Ancora sul P.R.G. del Comune di Volturino: in particolare sulla delocalizzazione delle postazioni radiotelevisive.
Difetto assoluto di istruttoria;motivazione carente, illogica e incongrua, sviamento;irragionevolezza;ingiustizia manifesta. Violazione e/o disapplicazione art. 4 legge n. 223/1990, art. 90 d.lgs. n. 259/2003 e artt. 12 e ss. d.p.r. n. 327/2001;eccesso di potere, violazione di legge e incompetenza in ordine alla delocalizzazione e alla modifica degli impianti preesistenti: violazione e/o disapplicazione art. 28, co. 3, d.lgs. n. 177/2005;art. 32, legge n. 223/1990;legge regionale n. 5/2002 e suo regolamento di attuazione n. 14/2006;violazione e/o disapplicazione artt. 86, co. 2-3, e art. 87 d.lgs. n. 259/2003, art. 16, co. 7, d.p.r. n. 380/2001;eccesso di potere, motivazione erronea ed insufficiente, violazione art. 3 l. n. 241/90, motivazione carente, istruttoria illogica e insufficiente;violazione e/o disapplicazione delibera AGCOM n. 39/19/cons del 7/2/2019;violazione artt. 21 e 41 della Costituzione.
IV. Sul rischio per l'incolumità pubblica, la salute e la salubrità dei cittadini e sull'impatto ambientale, paesaggistico e artistico.
Difetto di istruttoria, motivazione illogica, travisamento dei fatti, falsità del presupposto (in relazione all'effettiva sussistenza della situazione di rischio per la salute);incompetenza del Comune;violazione e/o disapplicazione della legge Regione Puglia n. 5/2002 e del suo regolamento di attuazione n. 14/2006 nonché della legge n. 36/2001 e del d.p.c.m. dell’8/7/2003.
V) Sull'impatto paesaggistico, ambientale ed estetico.
Difetto di istruttoria, motivazione illogica, falsità del presupposto incompetenza del Comune con violazione e/o disapplicazione art. 146 del codice dei beni culturali (d. lgs. n. 42/2004), legge Regione Puglia n. 5/2002;violazione art. 118 Costituzione.
VI) Sul vincolo idrogeologico.
Istruttoria carente, difetto di istruttoria, motivazione illogica;violazione in presenza di concessione edilizia;violazione r.d.l. n. 3977/1923, r.d.l. n. 1126/1926;regolamento regionale n. 9/2015.
2. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Volturino il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di atti presupposti per poi chiedere il rigetto del ricorso nel merito.
3. Con sentenza n. 397/2020 il Tar per la Puglia, dopo aver disposto verificazione, ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti espressi in motivazione.
3.1 Il Tar per la Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota dell’ASL di Foggia del 9.7.1990. Tale nota ha soltanto espresso un limitato avviso (“in via cautelativa”) su un possibile rischio sanitario, rinviandone l’attendibilità, peraltro, a non meglio specificati contributi della comunità scientifica;non ha, invece, operato – né, del resto avrebbe potuto – alcuna valutazione sulla regolarità edilizia né sugli specifici effetti inquinanti dei tralicci, profilo, quest’ultimo, che il Tar ha considerato centrale nella motivazione dell’impugnato provvedimento;pertanto, la predetta nota non ha determinato alcuna lesione, immediata e diretta, alla situazione soggettiva della società ricorrente.
3.1.1 Secondo il primo giudice la giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ulteriormente specificato che non è autonomamente impugnabile un atto prodromico che non possa essere considerato come un diniego esplicito, né come un provvedimento dotato di autonoma capacità lesiva, in quanto inidoneo, in ragione della sua natura meramente interlocutoria, a determinare un arresto procedimentale. Deve, dunque, concludersi nel senso che l’atto endoprocedimentale non è, di regola, impugnabile se non unitamente all’atto che conclude il procedimento amministrativo. Le relative eccezioni sono costituite dagli atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero dagli atti interlocutori che comportino un arresto: la natura eccezionale di tale impugnabilità consiglia una rigorosa interpretazione dell’atto amministrativo, pur sempre da svolgersi nell’ambito dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 1362 c.c. e s.s. Nel caso di specie, alcun onere di preventiva impugnazione della nota anzidetta poteva ritenersi esistente in capo alla società ricorrente, stante il carattere evidentemente interlocutorio della stessa, la quale evidenziava la mera opportunità, in via cautelativa, di un allontanamento a distanza di sicurezza delle antenne di cui trattasi, senza in alcun modo vincolare le successive determinazioni dell’Amministrazione. Ne deriva, dunque, l’integrale inidoneità del provvedimento in esame ad arrecare nocumento alcuno alla posizione giuridica della ricorrente, in quanto di per sé non determinante alcun effetto preclusivo del successivo sviluppo procedimentale.
3.2 Il primo giudice ha analizzato congiuntamente i motivi di gravame ed ha ritenuto fondato il ricorso nel merito.
3.3 Con riguardo alla dedotta pericolosità degli impianti per la salute pubblica il primo giudice ha ritenuto che:
- le risultanze della verificazione hanno dimostrato, in esito ai sopralluoghi effettuati senza preavviso in data 4.7.2019 e in data 5.9.2019, che sia i valori di attenzione (vale a dire i valori che esprimono la necessità di garantire misure di cautela ai fini dei possibili effetti sulla salute a lungo termine), sia i limiti di esposizione (cioè i valori di campo elettromagnetico che registrano l’incidenza diretta degli impianti sulla salute della popolazione) sono inferiori alla soglia prevista dal d.p.c.m. dell’8.7.2003 (in linea di continuità, peraltro, con il rapporto tecnico dell’ARPA del 12.6.2013);
- è, pertanto, smentito da accertamenti recenti e tecnicamente attendibili, non contestati dalla difesa comunale, che l’esercizio dell’attività di radiotrasmissione - reputata rischiosa dall’ASL di Foggia nel lontano 1990 - sia produttivo di conseguenze nocive per la salute dei cittadini di Volturino;
- tale valutazione è connotata, su un piano epistemologico generale, da evidenti margini di opinabilità scientifica e, sul piano amministrativo, da inevitabile discrezionalità amministrativa e tecnica, ragion per cui la stessa sarà sindacabile in sede di giudizio esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell'adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile;
- la possibilità del sindacato giurisdizionale delle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione è ristretta nei limitati confini del c.d. sindacato giurisdizionale debole, il quale può giungere ad esiti di annullamento solo per le ipotesi in cui dette scelte risultino essere manifestamente irrazionali, irragionevoli o palesemente contraddittorie.
3.4 Con riguardo alla regolarità edilizia dell’impianto in questione il primo giudice ha ritenuto:
- di conformarsi al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli articoli 86 e 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, nello stabilire che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno ”carattere di pubblica utilità”, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.), onde le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l’insediamento delle strutture in argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse;
- che il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base in intere zone territoriali omogenee, ovvero l’introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che l’art. 4 della legge n. 36 del 2000 espressamente riserva allo Stato;
- che le norme di attuazione, per un verso, devono essere lette non in conformità alle (eventuali) intenzioni dell’Amministrazione, ma secondo il loro significato oggettivo, che nel caso in questione non conduce all’interpretazione restrittiva di cui al provvedimento impugnato;per altro verso, ove si accedesse a tale interpretazione, le stesse risulterebbero illegittime, e dunque, in caso di dubbio, deve attribuirsi loro un significato legittimo e coerente con le disposizioni normative di settore, in ossequio al principio esegetico di conservazione.
3.5 Il primo giudice ha parimenti ritenuto illegittimo il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, al pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, stante la vicinanza delle infrastrutture in questione al centro abitato, sulla base delle seguenti considerazioni:
- per costante giurisprudenza il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, poiché l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo stesso la tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con d.p.c.m. su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute;
- la normativa relativa alle emissioni dei campi elettromagnetici alle frequenze non ionizzanti, applicabile al caso in questione, è costituita dalla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") e dal d.p.c.m. 08-07-2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"), che non fanno riferimento a distanze dalle emittenti, ma a valori limite del campo elettromagnetico che garantiscono la salute alla popolazione;
- nel caso in questione, la verificazione ha consentito di accertare che i valori dell’intensità di campo elettrico stimati in corrispondenza dell’area di Toppo La Guardia sono sensibilmente più bassi rispetto ai valori di attenzione prescritti dal d.p.c.m. 08-07-2003 e, di conseguenza, non generano alcun problema di tipo sanitario.
3.6 In ordine, infine, all’asserita insussistenza dei titoli edilizi necessari alla realizzazione degli impianti in questione, il primo giudice ha sostenuto che:
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, tra gli interpreti si era posto il problema di chiarire se l’autorizzazione prescritta dalle disposizioni codicistiche fosse di per sé sufficiente a consentire, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio, l’installazione degli impianti in parola, ovvero, al contrario, sussistesse la necessità di ottenere anche uno specifico permesso di costruire secondo le procedure previste dal T.U. dell’edilizia;
- a dirimere il contrasto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, aderendo all’indirizzo prevalente in giurisprudenza amministrativa, in base al quale l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, prevista dal d.lgs. n. 259/2003, ha carattere onnicomprensivo, potendosi estendere a tutti i profili connessi alla realizzazione e all’attivazione degli impianti in questione, inclusi quelli urbanistici ed edilizi e non è, pertanto, richiesto un distinto titolo abilitativo (Cass. Pen. Sez. III, n.
33735/2015);
- nel caso di specie, appare ancor più evidente la violazione dei presupposti di fatto su cui l’ordinanza di demolizione e sgombero si fonda, stante l’integrale legittimità e regolarità delle opere in oggetto e, dunque, l’assenza di qualsivoglia abuso edilizio;
- come emerge dalla documentazione in atti, la Telecom Service s.r.l. risulta titolare tanto della concessione edilizia n. 16/1987, rilasciata in data 19.09.2006 dall’allora Sindaco del Comune di Volturino nei confronti dell’originario proprietario della postazione, Santacroce Tommaso, quanto dell’ulteriore concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni con provvedimento n. 906558 del 27.07.2004;
- al fine di modernizzare la propria infrastruttura, la società ricorrente richiedeva all’Ente Comunale apposito permesso di costruire finalizzato alla sostituzione dell’originario traliccio con altro di altezza superiore, ottenendo riscontro solo all’esito del giudizio pendente dinanzi al Tar per la Puglia il quale, con sentenza n. 1217/2010 del 29.03.2010 dichiarava improcedibile il ricorso dalla stessa proposto, per sopravvenuta carenza di interesse, stante il parere positivo di compatibilità paesaggistica medio tempore rilasciato dalla Regione Puglia, con determina n. 11 del 13.11.2009;
- a seguito della summenzionata pronuncia, il Comune di Volturino rilasciava il permesso di costruire n. 12 del 7.12.2011, a firma del Responsabile del Servizio, dando, in tale sede, atto del pieno rispetto della disciplina di settore;
- ne deriva, dunque, la piena conformità a legge degli impianti radiofonici in questione.
3.7 Da ultimo il primo giudice ha evidenziato che, in ragione del carattere rigidamente vincolato delle sanzioni ripristinatorie edilizie, la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non può, per ciò solo, determinare l’annullamento dell’ordine di demolizione, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (così come prescritto dall'art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990).
3.8 In conclusione, il ricorso è stato accolto.
4. Avverso la sentenza del Tar per la Puglia ha proposto appello il Comune di Volturino per i motivi che saranno più avanti analizzati.
5. Si è costituita in giudizio la società Telecom Service s.r.l chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 10 novembre 2022 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. L’appellante premette alcune considerazioni in punto di fatto che possono essere così sintetizzate:
- in località “Toppo la Guardia”, vi è una considerevole concentrazione di tralicci ospitanti antenne per le trasmissioni radiotelevisive e apparati per la telefonia mobile, sui quali l’Amministrazione ha inteso intervenire per una collocazione conforme alle previsioni del P.R.G. per rimuovere le situazioni di abusivismo e varie irregolarità edilizie che nel corso degli anni si erano “sedimentate”, sino a creare una selva di impianti estremamente impattanti sulla realtà cittadina sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e della sicurezza;
- per porre rimedio a tale stato di fatto e disciplinare per il futuro l’installazione degli impianti il Comune ha anche approvato, con delibera di C.C. n. 4 del 19.2.2019, il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, radiotelevisive e radiodiffusione;
- dopo una approfondita ricognizione dello stato dei luoghi, l’Ufficio tecnico comunale e l’Amministrazione hanno quindi invitato i vari gestori e proprietari dei tralicci e annessi impianti tecnologici ad uniformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti, in modo da concordare lo spostamento degli impianti nel sito individuato in P.R.G. in località “Scordarulo”, distante meno di 2 km da Toppo La Guardia, ma in grado di consentire un adeguato distanziamento dal centro abitato, così consentendo l’avvio di attività di recupero edilizio e urbanistico, già pianificate e programmate;
- il Comune ha cercato un‘intesa con i gestori affinché non vi fosse soluzione di continuità nell’attività di trasmissione radiotelevisiva, ma nessun accordo è stato raggiunto, tranne che in un caso, sicché si è resa necessaria l’emanazione del provvedimento autoritativo oggetto di giudizio.
8.1 Dopo queste precisazioni di ordine generale, l’appellante formula le seguenti considerazioni specifiche in relazione alla posizione della società appellata:
- la società Telecom Service s.r.l. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha dichiarato che la postazione in c.da Toppo la Guardia venne acquisita a seguito di atto di compravendita del 15.3.2002, rep. n. 47255, e che la stessa era già stata assentita con concessione edilizia n. 16/1987 rilasciata in data 19.7.1987 in favore del precedente proprietario;
- a seguito dell’acquisizione, la società odierna appellata decise di modernizzare e potenziare la struttura portante dei ripetitori e a tal fine presentò al Comune apposita istanza in data 22.2.2006, priva, tuttavia, dei necessari pareri per il vincolo idrogeologico e paesaggistico;
a tale istanza l’U.T.C. oppose il proprio diniego, giusta atto del 14.6.2007, prot. 2353, invocando l’obbligo di delocalizzazione previsto dal nuovo P.R.G. e la mancanza dei citati pareri;
- rispetto al suddetto diniego la società propose ricorso dinanzi al Tar per la Puglia – Sezione di Bari, il quale si pronunciò con sentenza n. 1217/2010 che concluse per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’avvenuto rilascio dei pareri di competenza regionale;restavano assorbiti i motivi di gravame riguardanti l’assetto urbanistico comunale;
- il Comune, adeguandosi all’esito del giudizio, rilasciò il p.d.c. n. 12 del 7.12.2011, ma tale atto non venne mai utilizzato dalla società nei termini di legge (di qui la rilevata abusività degli impianti e la vetustà e pericolosità del traliccio, rilevate nell’ordinanza n. 10/2019 oggetto del presente giudizio): l’invocato titolo abilitativo, infatti, era decaduto per decorso del termine di validità, così come espressamente previsto e disciplinato al punto 12 delle prescrizioni contenute nel p.d.c. n. 12/2011;
- noncurante dell’intervenuta decadenza del p.d.c., nel 2016 la Telecom Service s.r.l. ha tentato – senza successo - di effettuare lavori di ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura, ma il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha eccepito la mancanza di idoneo permesso e diffidato la titolare dell’impianto dal procedere ad effettuare attività edilizia sine titulo ;
- anche tale atto è stato gravato dinanzi al Tar per la Puglia con ricorso rubricato al numero di R.G. 234/2017, contenente istanza di sospensiva, respinta con ordinanza collegiale n. 141/2017 del 30.3.2017;
- consegue quindi, da quanto sin qui evidenziato, che la ricostruzione in punto di fatto contenuta nel ricorso di primo grado è parziale e non aderente alla reale situazione giuridico-amministrativa per l’impianto della Telecom Service s.r.l.;
- di conseguenza la sentenza n. 397/2020 si appalesa erronea e illegittima in quanto incorre in palese errore, sia in fatto che in diritto, nella parte in cui (pag. 17) così afferma: “Ne deriva la piena conformità a legge degli impianti radiofonici in questione”.
8.2 Sempre in chiave introduttiva (ovvero prima di procedere ad articolare i motivi di appello) l’appellante svolge queste ulteriori considerazioni:
- sotto il profilo urbanistico il Comune di Volturino si è dotato di Piano Regolatore Comunale, adottato con delibera di Commissario ad acta n. 30 del 30.7.1997 e approvato in via definitiva con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 684 del 10 maggio 2004;
- la relazione illustrativa allegata a tale strumento urbanistico generale - che è parte sostanziale ed integrante il piano regolatore medesimo – ha espressamente previsto una apposita zona nella quale gli impianti di teleradiodiffusione devono essere localizzati;
- nella parte dedicata al “dimensionamento, scelta e ubicazione delle nuove aree di espansione” (pg. 69), sezione “Aree per postazioni di trasmettitori di radiodiffusione” (pg. 79) si legge testualmente « In località “Toppo di Guardia” risultano istallate antenne per il servizio radiotelevisivo e ripetitori Enel distanti soltanto 400 mt dal centro abitato. Le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti prodotte da tali servizi, possono causare alterazioni biologiche sulle persone ed al fine di salvaguardare la salute pubblica, l’Unità sanitaria Locale FG/6, interessata in merito dall’Amministrazione Comunale, ha prospettato l’opportunità di disporre l’allontanamento delle antenne a distanza superiore a qualche Km. In ordine a tale fondamentale esigenza, si è provveduto alla individuazione di altra area in località “Scordaruolo” a quota 860, distante circa KM 1.800 dalle attuali postazioni, di cui si prevede il trasferimento nella nuova area. Per detta zona sono da osservare le norme di legge 06.08.1990 n. 223 e del Regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 255 del 27.03.1992 »;
- le Norme Tecniche di Attuazione al Piano all’art. 29 “Aree per prestazioni di trasmettitori teleradiodiffusioni” fissano altresì le prescrizioni edilizie per ogni lotto, quali cubatura, altezza, distanza;
- come risulta dalla delibera della Giunta Regionale pugliese n. 1879 del 18 novembre 2002 di approvazione con prescrizioni del P.R.G. di Volturino (pubblicata su G.U. 12.12.2002 n. 157), risultano n. 11 osservazioni, nessuna delle quali tuttavia riferibile alle aree che qui interessano;
- la società Telecom Service s.r.l. non solo non ha mai proposto osservazioni in merito alle scelte pianificatorie del Comune appellante, ma neppure ha mai gravato le disposizioni di P.R.G. ritenute sfavorevoli;
- la società ha preferito rimanere inerte rispetto agli indirizzi di zonizzazione che potevano avere diretta influenza per la permanenza della stazione radio-base e di trasmissione nel sito occupato;
- in riferimento a tali evidenze nel giudizio di primo grado il Comune ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione delle disposizioni sfavorevoli del P.R.G.;
- la sentenza del Tar Puglia-Bari n. 397/2020, tuttavia, ha respinto l’eccezione che pertanto in questa sede viene riproposta;
- il sito di “Toppo La Guardia”, nonostante la sua estrema vicinanza al centro abitato, è sede di una molteplicità di ripetitori e di impianti emittenti, che in sede di verificazione sono stati esattamente individuati;
- su tale particolare situazione si appuntano da anni le attenzioni dell’Ente e dei cittadini che hanno più volte denunciato una situazione di rischio per la salute a causa dell’inquinamento elettromagnetico, motivazione alla base dell’ordinanza n. 10/2019;
- nel corso del giudizio di primo grado il Tar ha disposto una verificazione, affidata ad