Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-05, n. 201406014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-05, n. 201406014
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201406014
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01200/2013 REG.RIC.

N. 06014/2014REG.PROV.COLL.

N. 01200/2013 REG.RIC.

N. 01499/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2013, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S, in Roma, via XX Settembre, n. 3;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso lo studio del dottor A P, in Roma, via Cosseria, n. 2;
T G, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano, in Roma, largo Arenula, n. 34;
C Arianna, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Maria Palmiero, Rosanna Dama e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Fiorentino, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;
Matarese Teresa, P Mario, Basile Angelo, S Marta, Dell'Aquila Fiorenza, Galluccio Giovanni e Giovine Luigi, tutti non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2013, proposto da:
S Marta, rappresentata e difesa dall'avvocato F M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Fiorentino, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il dottor A P, in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

P L, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S, in Roma, via XX Settembre, n. 3;
Sequino Nunzia, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano, in Roma, via Sicilia n. 50;
T G, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano, in Roma, largo Arenula, n. 34;
C Arianna, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Dama e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Fiorentino, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;
D'Agostino Maria Domenica, Tambaro Serafina, Matarese Teresa, Borgese Salvatore, P Mario, Basile Angelo, Dell'Aquila Fiorenza, Galluccio Giovanni e Giovine Luigi, tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto ad entrambi i ricorsi:

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, n. 03994/2012, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria generale di merito del corso concorso indetto dal Comune di Giugliano in Campania per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. D1, nonché degli atti connessi;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti nel giudizio n. 1200 del 2013 gli atti di costituzione del Comune di Giugliano in Campania, del signor G T e della signora A C, nonché, nel giudizio n. 1499 del 2013, di detto Comune, del signor L P, della signora N S, del signor G T e della signora A C;

Visto nel giudizio n. 1200 del 2013 l’appello incidentale proposto dalla signora A C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati E S, su delega dell'avvocato F P, P G, su delega dell'avvocato R C, L P, F M C e G R, su delega dell'avvocato A G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Giugliano in Campania, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del 24.11.2009 (relativa alla programmazione del personale per il triennio 2009/2011), ha indetto, con avviso pubblicato il 30 dicembre 2009, un corso/concorso per progressione verticale per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. D 1 Area Tecnica, Amministrativa e Contabile, riservato al personale interno inquadrato in Categoria C.

2.- Il signor L P, che aveva partecipato a detto concorso collocandosi al 12° posto, ha impugnato, presso il T.A.R. Campania, Napoli, (oltre a tutti gli atti della procedura concorsuale in epigrafe ed, in particolare, i verbali della Commissione giudicatrice) la determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 1072 del 19.10.2011, di approvazione della graduatoria generale di merito di detto concorso, nella parte in cui risultava collocato in posizione non utile, nonché la determinazione di ammissione al concorso stesso della signora T M;
ha chiesto, altresì, la condanna dell’intimata Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni morali subiti e subendi a causa dell’illegittimo comportamento tenuto dall’Amministrazione Comunale nella procedura in esame, da quantificarsi equitativamente.

In particolare ha lamentato che, alla luce della normativa regolamentare approvata con la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010 e richiamata dalla Commissione, il punteggio per i titoli ed il curriculum a lui assegnato sarebbe stato del tutto erroneo, a causa della mancata attribuzione di ulteriori punti, ed inoltre che illegittimamente sarebbero stati attribuiti a diversi controinteressati svariati punteggi non spettanti.

3.- Con sentenza n. 3994 del 2012 la Sezione V dell’adito T.A.R., in particolare:

a) Ha accolto il ricorso, limitatamente alle censure con cui il signor P rivendicava punteggi per un periodo di servizio, per la votazione riportata nel diploma di laurea, per l’idoneità conseguita in una selezione interna e per un corso di perfezionamento e, per l’effetto, ha annullato, nelle relative parti, l’impugnata graduatoria.

b) Ha accolto, altresì, il ricorso relativamente alle censure con cui era stata dedotta:

- l’illegittima ammissione al corso-concorso della signora T M, annullando la determinazione di ammissione al corso-concorso della stessa ed, in parte qua, l’impugnata graduatoria;

- l’attribuzione di punti 0,30 al signor M P per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, nonché di punti 0,25 alla signora M S per lo svolgimento di pratica notarile, annullando, nelle parti di interesse, l’impugnata graduatoria.

c) Ha dichiarato inammissibile il gravame in relazione al punteggio rivendicato dal ricorrente per aver seguito corsi di perfezionamento e/o di aggiornamento con superamento di esame finale e in relazione alla richiesta di sottrazione di punti ai signori Maria Domenica D’Agostino, M P e N S.

d) Ha respinto il ricorso relativamente ai profili di censura relativi alla mancata attribuzione al ricorrente di punti per l’anno di servizio militare, per l’attestato di frequenza ad un Corso di specializzazione sul nuovo Codice della Strada, per il superamento di quattro esami universitari e per un encomio solenne, nonché, relativamente alla richiesta di decurtazione di punti alla signora M S, attribuiti per l’abilitazione all’esercizio delle professione di Avvocato, e al signor G T, attribuiti per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.

e) Ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

4.- Con ricorso in appello n. 1200 del 2013 il signor P - premesso che dopo l’emanazione di detta sentenza il Comune di Giugliano ha riconvocato la commissione di concorso, che ha formulato una nuova graduatoria, in cui è stato collocato al 9° posto (in posizione non utile per soli punti 0,5), che sarebbe stata oggetto di impugnazione giurisdizionale - ha chiesto la riforma di detta sentenza, nelle parti in cui:

a) è stata respinta la richiesta di vedersi riconosciuto punteggio (punti 0,15 nella categoria curriculum) per un encomio solenne ricevuto dal Sindaco;

b) è stata ritenuta infondata la censura di mancata attribuzione di punteggio (punti 0,40 nella categoria curriculum) per quattro esami universitari superati;

c) è stata ritenuta inammissibile la richiesta di attribuzione di punteggio per attestati di superamento di corsi della Scuola Regionale di polizia Municipale e respinta la richiesta di attribuzione di punteggio per la partecipazione ad un corso di specializzazione sul nuovo codice della strada.

A sostegno del gravame l’interessato ha dedotto i seguenti motivi:

a) Errores in judicando et in procedendo nella sentenza impugnata: illogica e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 64 del c.p.a., violazione del principio di non contestazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per il reclutamento del personale e del bando di concorso impugnati.

b) Con riguardo agli atti di concorso impugnati: Illegittimità parziale per violazione dell’art. 3 della Costituzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere derivante da irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione ed omessa istruttoria, erroneità e difetto dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà ed omessa valutazione di circostanze di assoluto rilievo, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

c) Legittimità e fondatezza delle richieste di attribuzione di punteggio: per l’encomio solenne del Sindaco, per il superamento dei quattro esami universitari e per i corsi di aggiornamento e specializzazione conseguiti presso la scuola regionale della polizia municipale.

5.- Con atto depositato l’8 marzo 2013 si è costituito in giudizio il signor G T, che ha eccepito l’inammissibilità e ha dedotto l’infondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

6.- Con atto depositato il 18 marzo 2013 si è costituita in giudizio la signora A C, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune di Giugliano in Campania, all’esito dei giudizi di primo grado, attivato un nuovo ed autonomo procedimento di valutazione dei titoli, che ha comportato il ridisegnamento della graduatoria di concorso attraverso la disamina delle posizioni di tutti i candidati, all’esito del quale l’attuale appellante non si è visto riconoscere i punteggi vantati nel presente giudizio, tanto che, al riguardo, ha proposto l’autonomo ricorso n. 854 del 2013 presso il T.A.R. Campania, con censure identiche a quelle proposte nella presente sede. Ha inoltre dedotto l’infondatezza in parte del gravame e la sua inammissibilità nella restante parte, in cui è stata chiesta l’attribuzione di un punteggio specifico e nella parte in cui è stata chiesta l’attribuzione di 0,33 punti, perché costituenti nuove domande in appello.

Ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione del ricorso.

7.- Con memoria depositata il 18 marzo 2013 si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, che ha dedotto che, “in sede di conformazione allo jussum iudicis ”, era avvenuto che la commissione esaminatrice, come da verbale di riunione n. 20 del 6 novembre 2012, aveva preso atto della nota prot. n. 104 del 22.10.2012 con cui il dirigente del Settore personale aveva comunicato gli esiti dei ricorsi al T.A.R. proposti da vari partecipanti, tra i quali l’attuale appellante, ed aveva invitato la commissione a riformulare la graduatoria di cui al verbale n. 19 del 6.10.2011, evidenziando quanto espresso dal Tribunale e la necessità di annullare il vizio relativo al punteggio non attribuito correttamente ad alcuni candidati, anche se non oggetto di censura.

Secondo il Comune la commissione ha preso atto della necessità di adeguarsi a quanto stabilito nelle sentenze cui sopra si è fatto cenno al fine di conferire legittimità alla graduatoria, in particolare, per quanto qui interessa, applicando il criterio proporzionale per il punteggio relativo al titolo di studio, decurtando il punteggio per titoli per quanto attiene all’iscrizione all’ordine dei giornalisti e per lo svolgimento della pratica notarile, valutando il titolo di partecipazione al corso di aggiornamento modulare sull’infortunistica stradale, attribuendo punteggi per vari titoli ai candidati Dell’Aquila e P, verificando la valutazione del punteggio per anzianità di servizio. Ha aggiunto il costituito Ente che, come da verbale n. 21 del 21.11.2012, detta commissione ha proceduto alla rideterminazione dei punteggi in questione, decurtando punteggi ai candidati P, S e C, nonché attribuendo ulteriori punteggi al signor P e non attribuendo punteggi alla candidata Dell’Aquila. Ha quindi evidenziato il Comune che la definitiva graduatoria così redatta, in cui l’attuale appellante figura al 9° posto, è stata definitivamente approvata con determinazione dirigenziale n. 1402 del 6.12.2012, ed in conclusione ha chiesto la reiezione dell’appello.

8.- Con atto notificato il 28 marzo 2013 e depositato il 24.4.2013 la costituita signora A C ha proposto anche ricorso incidentale ed ha chiesto in primo luogo l’annullamento dell’impugnata sentenza per manifesto “travalicamento”, da parte del T.A.R., dei limiti di giurisdizione e sindacato cui è tenuto, avendo accolto i motivi di ricorso con cui era stata chiesta l’assegnazione di precisi ed analitici punteggi ed avendo attribuito punteggi, sostituendosi alla P.A.. In secondo luogo ha chiesto la riforma del capo 3 della sentenza, con la quale, in accoglimento della censura relativa alle modalità di attribuzione del punteggio derivante dal voto di laurea, è stata accettata la formula elaborata dal ricorrente quale criterio di calcolo, in violazione dell’art. 27, comma 13, del regolamento, nell’assunto che tale formula comporta l’illegittima attribuzione di punteggio anche per il voto minimo di laurea, esclusa dalla lex specialis e da detto regolamento;
in conclusione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

9.- Con istanza depositata il 23.1.2014 l’appellante ha chiesto la riunione del gravame con l’appello n. di r.g. 1499 del 2013 e la trattazione della causa nella stessa udienza in cui sarebbe stato discusso l’appello n. di r.g. 1480 del 2013.

11.- Con memoria depositata il 24.4.2014 l’appellante principale ha replicato alle deduzioni formulate con l’appello incidentale della signora A C, deducendo l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e della censura relativa alla correttezza della formula applicabile per la valutazione del voto di laurea;
ha quindi concluso per la reiezione dell’appello incidentale e per l’accoglimento di quello principale.

12.- Con ricorso n. 1499 del 2013 la signora M S ha impugnato a sua volta la sentenza n. 3994 del 2012, chiedendone la riforma nella parte in cui ha disposto la decurtazione di punti 0,25 attribuiti al curriculum della stessa, ritenendo non valutabile la pratica notarile dichiarata e documentata.

Premesso che la commissione giudicatrice, “in sede di ottemperanza” ha deciso di applicare il criterio di ripartizione del punteggio previsto in detta sentenza, con conseguente collocazione della appellante al 10° posto nella graduatoria, che è stata poi approvata con d.d. del Comune di Giugliano in Campania n. 1402 del 6.12.2012 (impugnata presso il T.A.R. Campania), a sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

a) Error in iudicando per violazione delle norme in materia di reclutamento nel pubblico impiego. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando di concorso in materia di valutazione dei titoli dei candidati. Errore sui presupposti.

b) Error in iudicando per contraddittorietà ed illogicità. Difetto di motivazione.

c) Error in iudicando per violazione delle norme del bando di concorso relative alla valutazione unitaria e forfettaria dei dati curriculari dei singoli candidati. Disparità di trattamento. Errore nell’individuazione dei criteri da fornire alla commissione giudicatrice.

13.- Con memoria depositata il 12 marzo 2013 si è costituita in giudizio la signora N S, che ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto l’infondatezza.

14.- Con memoria depositata il 18.3.2013 si è costituito in giudizio il signor L P, che ha chiesto la riunione del giudizio con quello n. di r.g. 1200 del 2013 ed ha dedotto l’infondatezza del gravame, concludendo per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità e di infondatezza.

15.- Con memoria depositata il 18.3.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, che ha sostanzialmente dedotto le medesime argomentazioni formulate in sede di costituzione nel giudizio n. 1200 del 2013, in particolare precisando che con il verbale n. 21 del 21.11.2012 alla candidata S, in base alla sentenza n. 3994 del 2012, sono sati decurtati punti 0,25 per la pratica notarile e che, in base alla sentenza n. 1438 del 2012, le sono stati attribuiti ulteriori punti 0,33;
ha quindi concluso per la reiezione dell’appello.

15.- Con memoria depositata il 18.3.2013 si è costituita in giudizio la signora A C, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per le stesse ragioni indicate nell’atto di costituzione in pari data nel giudizio n. 1200 del 2013 (evidenziando che l’appellante ha proposto ricorso n. di r.g. 737 del 2013 presso il T.A.R. Campania contro gli atti di approvazione della nuova graduatoria) ed ha dedotto l’infondatezza del gravame con riguardo ai primi due motivi posti a base dello stesso, mentre ne ha dedotto la fondatezza con riguardo al terzo motivo, concludendo per l’inammissibilità e per la reiezione del ricorso.

16.- Con memoria depositata il 19.3.2013 la signora N S ha dedotto l’inammissibilità dell’appello nei sui confronti, non essendo stata impugnata la sentenza n. 3994/2012 nella parte in cui disconosceva la sua posizione di controinteressata nel giudizio, ed ha chiesto la sua estromissione dal processo.

17.- Con memoria depositata il 21.3.2013 si è costituito in giudizio il signor G T, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la reiezione.

18.- Alla pubblica udienza del 27.5.2014 i ricorsi in appello sono stati trattenuti in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

19.- Innanzitutto, il collegio ritiene di dover riunire i gravami in esame, per la palese loro connessione oggettiva (trattandosi della stessa sentenza impugnata) e (parzialmente) soggettiva, per cui i medesimi devono essere esaminati e decisi con un’unica pronuncia.

20.- La sezione ritiene di dover preliminarmente verificare la procedibilità dell’appello, viste anche le deduzioni della difesa del Comune resistente e della signora A C, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il Comune di Giugliano in Campania, all’esito dei giudizi di primo grado, attivato un nuovo ed autonomo procedimento di valutazione dei titoli, cristallizzate nella determinazione n. 1402 del 6.12.2012 del dirigente del Settore Personale e Affari Generali, che ha comportato il ridisegnamento della graduatoria di concorso attraverso la disamina delle posizioni di tutti i candidati, all’esito del quale gli appellanti non si sono visti riconoscere i punteggi vantati nel presente giudizio e si sono collocati in posizione non utile, tanto che hanno proposto l’autonomi ricorsi al riguardo presso il T.A.R. Campania, con censure identiche a quelle proposte nella presente sede.

21.- Va in proposito rilevato, in via generale, che nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento;
b) l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).

L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta quindi la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest'ultimo. Va in proposito evidenziato che affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente occorre che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione.

Non è inoltre configurabile l'improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l'adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo;
invece, nel caso in cui il contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz'altro ritenersi che l'autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato (in caso simile: Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).

In conclusione ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell'Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358;
sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).

Tanto premesso in via generale, va ritenuto, in particolare, che la graduatoria finale emanata nel corso di una procedura selettiva, che abbia implicato nuove ed autonome valutazioni tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca una precedente graduatoria, ne costituisce l'atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi;
quindi, nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio incardinato per l’impugnazione di una graduatoria relativa ad una procedura selettiva sia stato emanato un nuovo provvedimento finale di approvazione di una rinnovata graduatoria, sulla base di nuove valutazioni e non in mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della parte che ne è destinataria, la persistenza dell'interesse della parte ricorrente alla decisione di detto giudizio va esclusa, tenuto anche conto delle ulteriori iniziative attivate (o attivabili) da essa parte per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata.

22.- Nel caso che occupa risulta da copia della determinazione n. 1500 del 19.12.2012 del dirigente del Settore Personale e Affari Generali del Comune di cui trattasi che, a seguito di sentenze nn. 3881/2012, 3882/2012, 2994/2012 e 4142/2012 del T.A.R., con cui per alcuni candidati veniva riconosciuto il diritto all’attribuzione di punteggio per titoli illegittimamente non valutati e stabilita la decurtazione di punteggio per titoli ritenuti non valutabili, l’Ente, con nota prot. n. 104 del 22.10.2012 ha rinviato gli atti alla Commissione giudicatrice, per le valutazioni di propria competenza preordinate alla riformulazione della graduatoria finale “in esecuzione di quanto disposto dal TAR” e che, avendo altresì constatato l’erronea attribuzione di punteggio per titoli di servizio, oggetto di censura da parte di alcuni candidati, ritenuta ammissibile dal T.A.R., ha invitato la Commissione, ai fini della legittimità della graduatoria finale, di rivedere il punteggio sulla base del principio di par condicio di tutti i candidati in possesso dei medesimi titoli.

Risulta ancora da detto provvedimento che la Commissione, riconvocatasi, ha ultimato i propri lavori in data 21.11.2012, con redazione della graduatoria definitiva, ed ha trasmesso i lavori al Settore competente, che, con determinazione dirigenziale n. 1402 del 6.12.2012, ha approvato la graduatoria stessa;
inoltre risulta che è stato disposto l’inquadramento dei candidati utilmente classificati.

23.- L'adozione da parte del Comune di Giugliano in Campania dei nuovi provvedimenti sfociati in detta graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 1402 del 6.12.2012 è stata spontanea, non in mera esecuzione di detti provvedimenti giurisdizionali, impugnati in appello, in attesa della sentenza definitiva al riguardo;
il contenuto di detti provvedimenti è stato quindi condiviso dall'Amministrazione, inducendola sostanzialmente a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con detta nuova determinazione, senza attendere la formazione del giudicato su tutte dette sentenze, dopo rinnovata istruttoria e nuove valutazioni.

Invero, in caso contrario, il sopra citato provvedimento di approvazione della riformulata graduatoria, con cui è stata anche disposta l’assunzione dei concorrenti utilmente classificati, avrebbe dovuto espressamente contenere la clausola che l’efficacia dell’atto era subordinata alla conferma in appello delle richiamate sentenze.

Deve quindi ritenersi che il Comune abbia approvato la nuova graduatoria finale della procedura selettiva alla quale hanno partecipato le parti appellanti a seguito di nuove ed autonome valutazioni e non in mera esecuzione di decisioni giurisdizionali, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, con atto che, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca la prima graduatoria, ne ha costituito l'atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, riguardanti non solo detta parte destinataria dell'atto precedente, ma anche soggetti diversi che hanno partecipato al concorso.

Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi in precedenza enunciati può quindi affermarsi che l’adozione del provvedimento di approvazione della nuova graduatoria finale della procedura concorsuale di cui trattasi, peraltro impugnati giurisdizionalmente dalle parti appellanti con autonomi giudizi innanzi al competente T.A.R., ha reso improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi proposti dalle parti appellanti diretti avverso gli atti sfociati nel provvedimento di approvazione della precedente graduatoria.

24.- In conclusione i ricorsi in esame, previa riunione, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Tanto comporta l’inutilità della disamina della fondatezza delle ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti e della richiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla signora N S, rimanendo confermato il disconoscimento della sua posizione di controinteressata operato in primo grado.

25.- La declaratoria di improcedibilità dell’appello principale comporta, in via consequenziale, la declaratoria di improcedibilità anche dell’appello incidentale proposto, nel giudizio n. 1200/2013, dalla signora A C, con richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza per manifesto “travalicamento”, da parte del T.A.R., dei limiti di giurisdizione e sindacato, nonché di chiesto la riforma del capo della sentenza con la quale è stata accolta la censura relativa alle modalità di attribuzione del punteggio derivante dal voto di laurea.

26.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi