Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-14, n. 202306874
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Testo completo
Pubblicato il 14/07/2023
N. 06874/2023REG.PROV.COLL.
N. 09826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9826 del 2022, proposto da
Bluenergy Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Cristina Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.R.E.R.A. - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
NA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5828 del 5 ottobre 2020, passata in giudicato, nonché per la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a. ovvero, in subordine, previa conversione dell’azione e rimessione al giudice di prime cure, per l'annullamento:
- della delibera A.R.E.R.A. n. 506/2022/E/EEL del 18 ottobre 2022, notificata via PEC in data 20 ottobre 2022, con la quale l’Autorità ha confermato, in asserita ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, le prescrizioni adottate nei confronti della Società con la deliberazione 103/2017/E/EEL, rivedendo le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti di cui al punto 3) del relativo Allegato B, limitatamente agli sbilanciamenti in cd. “controfase”;
- della comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) del procedimento, avviato con la deliberazione 25 maggio 2021, 217/2021/E/EEL, per la revisione del provvedimento prescrittivo di cui alla deliberazione 103/2017/E/EEL, ricevuta dalla Società via PEC in data 29 luglio 2021; nonché, se ed in quanto occorrer possa:
- delle deliberazioni della suddetta Autorità n. 217/2021/E/EEL, n. 289/2021/E/EEL, n. 55/2022/E/EEL e n. 249/2022/E/EEL;
- dell’atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Bluenergy Group S.p.A. caricato sul portale “Settlement” del sito internet di NA in data 28.10.2022 e della correlata fattura n. 2202027325, trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate il 28.10.2022, per un importo pari a Euro 526.546,82;
- di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuti;
e per la condanna
di TERNA S.p.A. alla restituzione della somma di € 526.546,82, incamerata da per compensazione.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.E.R.A. - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di NA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 112 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fabio Tortora e Giorgio Vercillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Bluenergy Group S.p.A., società operante nel settore della vendita di energia elettrica ai clienti finali, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – Milano, con ricorso integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, i seguenti atti:
- la deliberazione 24 giugno 2016, n. 342/2016/E/EEL, avente ad oggetto “Avvio del procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del Regolamento (UE) 1227/2011-REMIT”;
- della comunicazione pubblica del 27 giugno 2016, pubblicata sul sito internet di A.E.E.G.S.I., avente ad oggetto “Procedimento delibera 342/2016/E/ell”, a mezzo della quale è stata inibita la partecipazione al procedimento istruttorio avviato ai sensi della Delibera 342/2016;
- la nota A.E.E.G.S.I. prot. n. 24794 del 9 settembre 2016, avente ad oggetto “Comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica avviato con deliberazione 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel”;
-ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, tra cui, ove occorrer possa, il documento di consultazione 445/2015/R/eel del 24 settembre 2015, “Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del T.A.R. Lombardia 164812014 e del Consiglio di Stato 1532/2015”, il documento di consultazione 623/2015/R/eel del 17 dicembre 2015, “Ulteriori orientamenti in merito alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del T.A.R. Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015”, il documento per la consultazione 316/2016/R/eel del 16 giugno 2016, “Mercato dell’energia elettrica – Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – Interventi prioritari”;
- la deliberazione dell’Autorità del 14 ottobre 2016, n. 575/2016/R/EEL, avente ad oggetto “Esecuzione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 1185/2016, su meccanismi per il riconoscimento automatico, ai clienti finali, di importi recuperati dalla società NA S.p.a. rispetto alle anomale condotte tenute dagli utenti del dispacciamento, di cui ai procedimenti avviati con deliberazioni dell’Autorità 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel”;
- la nota A.E.E.G.S.I. prot. n. 33011 del 11 novembre 2016, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 3 novembre, per il successivo 15 dicembre;
- la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico 3 marzo 2017, 103/2017/E/eel recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori”, comunicata via p.e.c. il 7 marzo 2017;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai predetti.
2. All’esito di tale giudizio, il T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano ha respinto il suddetto ricorso con sentenza n. 414 del 2019.
3. Avverso tale decisione Bluenergy Group S.p.A. ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
3.1 Ad esito del relativo giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 5828/2020, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha accolto l’appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto parzialmente, nei suddetti limiti, il ricorso in prime cure “per difetto di istruttoria e di motivazione”.
4. A seguito della citata sentenza - che, come detto, ha in parte annullato gli esiti del procedimento prescrittivo - A.R.E.R.A. (in seguito anche “l’Autorità”) ha dato corso ad un supplemento istruttorio conclusosi con la deliberazione A.R.E.R.A. 18/10/2022, n. 506/2022/E/EEL recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Bluenergy Group S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”.
4. Bluenergy Group S.p.A. ha, quindi, proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5828/2020, chiedendo che venga dichiarata la nullità ovvero, in subordine, previa conversione dell’azione e rimessione al giudice di prime cure, l’annullamento:
- della delibera ARERA n. 506/2022/E/EEL del 18 ottobre 2022, notificata via PEC in data 20 ottobre 2022, con la quale l’Autorità ha confermato, in asserita ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, le prescrizioni adottate nei confronti della Società con la deliberazione 103/2017/E/EEL, rivedendo le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti di cui al punto 3) del relativo Allegato B, limitatamente agli sbilanciamenti in cd. “controfase”;
- della comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) del procedimento, avviato con la deliberazione 25 maggio 2021, 217/2021/E/EEL, per la revisione del provvedimento prescrittivo di cui alla deliberazione 103/2017/E/EEL, ricevuta dalla Società via PEC in data 29 luglio 2021; nonché, se ed in quanto occorrer possa:
- delle deliberazioni della suddetta Autorità n. 217/2021/E/EEL, n. 289/2021/E/EEL, n. 55/2022/E/EEL e n. 249/2022/E/EEL;
- dell’atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Bluenergy Group S.p.A. caricato sul portale “Settlement” del sito internet di NA in data 28.10.2022 e della correlata fattura n. 2202027325, trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate il 28.10.2022, per un importo pari a Euro 526.546,82;
- di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuti.
4.1 Ha, altresì, chiesto la condanna di TERNA S.p.A. alla restituzione della somma di € 526.546,82, incamerata per compensazione.
4.2 A sostegno del suddetto ricorso di ottemperanza ha dedotto il motivo così rubricato:
1) Violazione e/o elusione del giudicato con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5828/2020. – Nullità ex art. 21 septies l. n. 241/1990. In subordine: Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Illogicità. Irragionevolezza.