Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-12, n. 202308912
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Pubblicato il 12/10/2023
N. 08912/2023REG.PROV.COLL.
N. 05301/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2023, proposto da:
E G, P M, F L, C B, D R, rappresentati e difesi dall’avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Milano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Lega per Salvini Premier, Lega - Lega Lombarda Salvini per F, A C, rappresentati e difesi dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Attilio F, Alessandro Fermi, Alessandra Cappellari, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o l’integrale riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 31 maggio 2023, n. 1332, resa nel giudizio r.g. n. 527/2023, che ha respinto il ricorso ex art. 130 cod. proc. amm. avverso i provvedimenti e gli atti impugnati in primo grado, vale a dire:
(i) il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale e di proclamazione degli eletti del 1 marzo 2023 dell’Ufficio centrale regionale, pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia il 9 marzo 2023, nel procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia, indetto con i decreti del Presidente della Regione Lombardia n. 982 di convocazione dei comizi elettorali e n. 983 di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni, pubblicati sul BURL serie ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui sono illegittimamente computati i voti conseguiti dalle liste “Lega-Lega Lombarda Salvini per F”;
(ii) ove occorrer possa, in parte qua, dei verbali delle operazioni elettorali e degli uffici centrali circoscrizionali nella parte in cui ammettono al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia le liste presentate dal movimento politico “Lega-Lega Lombarda Salvini per F” e dei voti da esse conseguiti;
(iii) nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
con espressa riproposizione delle domande di primo grado aventi ad oggetto la conseguente correzione del risultato elettorale, attraverso l’annullamento e/o declaratoria di nullità dei n. 476.175 voti e dei n. 14 seggi conseguiti dalle liste della “Lega-Lega Lombarda Salvini per F”, ovvero, ove occorrer possa,
per l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali e del conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega per Salvini Premier, della Lega - Lega Lombarda Salvini per F e di A C;
Visto l’appello incidentale proposto da Lega per Salvini Premier, da Lega - Lega Lombarda Salvini per F e da A C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il Cons. F C e uditi per le parti gli avvocati C C in delega di E A e S B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ex art. 130 cod. proc. amm. notificato in data 12.4.2023 gli odierni appellanti principali E G, P M, F L, C B e D R contestavano dinanzi al T.A.R. Lombardia, Milano l’ammissione alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente della Regione e per il rinnovo dei membri del Consiglio regionale della Lombardia, tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023, delle liste circoscrizionali aventi denominazione “Lega - Lega Lombarda Salvini per F”, in quanto contraddistinte da un simbolo che, nell’assunto degli stessi ricorrenti, avrebbe dovuto comportare la ricusazione della lista stessa poiché confondibile con il contrassegno elettorale notoriamente usato dal partito Lega Nord del quale, pertanto, il movimento politico presentatosi alle ultime elezioni regionali - di cui le predette liste di candidati sono espressione - non avrebbe la titolarità.
I ricorrenti - appellanti in via principale sono tutti elettori lombardi iscritti nelle liste elettorali dei comuni di residenza;in particolare i sigg. E G e P M hanno altresì partecipato alla competizione elettorale per cui è causa, candidandosi alla carica di consigliere regionale.
Con la sentenza gravata in questa sede il T.A.R. adito, previa reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai controinteressati, respingeva nel merito la domanda dei ricorrenti.
Con l’appello principale i ricorrenti in prime cure censuravano la sentenza, deducendo il seguente vizio:
- error in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla illegittimità dell’ammissione delle liste Lega Salvini per F alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Regione Lombardia per indebito utilizzo del contrassegno della Lega Nord (violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 122 Cost., dell’art. 9, comma 8, n. 4, legge n. 108/1968, dell’art. 30, comma 1, del d.p.r. n. 570/1960, dell’art. 2, d.p.r. n. 132/1993, del par. 8. - contrassegno della lista provinciale delle Istruzioni per la presentazione e ammissione candidature per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia;eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza e ingiustizia manifesta).
In particolare, i ricorrenti articolavano il citato vizio nei seguenti punti:
- “il primo errore del T.A.R. sul valore del materiale documentale depositato da controparte in primo grado”;
- “il secondo errore del T.A.R. sulla circostanza che la lista presentata dalla Lega Salvini per F fosse munita dell’autorizzazione necessaria”;
- “il terzo errore del T.A.R.: il mancato rilievo dell’assenza dei poteri in capo all’on. Centemero a spendere il simbolo della Lega Nord”;
- “il quarto errore del T.A.R.: l’omessa pronuncia sull’attuale impossibilità giuridica all’utilizzo del contrassegno della Lega Nord, in via derivata dalla decadenza degli organi statutari”;
- “il quinto errore del T.A.R. sull’assenza di autorizzazione alla modifica del simbolo della Lega Nord”;
- “il sesto errore del T.A.R.: l’omessa pronuncia sulla illegittimità dell’attribuzione della denominazione “Lega Lombarda” alle liste presentate alle elezioni regionali”;
- “il settimo errore del T.A.R.: l’omessa pronuncia sulla illegittimità dell’ammissione delle liste della Lega - Salvini per F per utilizzo di un contrassegno identico a quello notoriamente utilizzato dalla Lega Nord”.
2. - Si costituivano in appello il movimento politico “Lega per Salvini Premier”, la lista di candidati nell’ambito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 denominata “Lega - Lega Lombarda Salvini per F”, nonché A C, in qualità di candidato nella lista “Lega - Lega Lombarda Salvini per F”, eletto Consigliere regionale, nonché di Presidente del gruppo consiliare “Lega - Lega Lombarda Salvini” costituito nella XII consiliatura, resistendo al gravame.
Gli stessi spiegavano appello incidentale al fine di conseguire la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 31 maggio 2023, n. 1332, resa nel giudizio r.g. n. 527/2023, nella parte in cui rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli odierni appellanti, risultati vittoriosi nel merito della controversia, nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi su taluni profili di merito della controversia.
In particolare deducevano:
1) error in procedendo : mancato rilievo dell’inammissibilità dell’azione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’asserita violazione delle previsioni statutarie del partito Lega Nord e alla conseguente (presunta) assenza di legittimazione alla spendita del simbolo contestato;mancato rilievo dell’inammissibilità per difetto di legittimazione e/o interesse relativamente alle medesime censure;
2) riproposizione dell’eccezione assorbita in primo grado: infondatezza del ricorso per essere il contrassegno depositato dalla lista “Lega - Lega Lombarda Salvini per F” ammissibile in quanto notoriamente impiegato da Lega per Salvini Premier;
3) inammissibilità dei motivi di appello per violazione dell’art. 104 cod. proc. amm.
3. - All’udienza pubblica del 3 ottobre 2023 la causa passava in decisione.
4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito di cui all’appello incidentale vada respinta e che l’appello principale vada in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto, con consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
4.1. - Con riferimento all’atto di “appello incidentale e contestuale memoria di costituzione” del 3.7.2023 proposto da Lega per Salvini Premier, da Lega - Lega Lombarda Salvini per F e da A C, si rileva quanto segue.
Preliminarmente, va evidenziato che lo stesso viene qualificato tale dagli appellati;tuttavia - a ben vedere - costituisce, salvo che per l’eccezione di difetto di giurisdizione, mera riproposizione di questioni già portate all’attenzione del primo Giudice, ma non esaminate dallo stesso.
4.1.1. - In primis , va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito oggetto del primo motivo di appello incidentale.
Gli appellanti incidentali impugnano, in primo luogo, il capo della sentenza in oggetto per non aver accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata in prime cure.
Gli stessi ritengono che “buona parte dei motivi di appello” (e di primo grado) tenterebbero di sottoporre al sindacato del Giudice amministrativo (privo di giurisdizione) le vicende interne del partito “in alcun modo impattanti sulla validità degli atti del procedimento elettorale” (cfr. pag. 6 dell’appello incidentale e memoria di costituzione).
In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti incidentali nessuno dei profili di impossibilità giuridica a spendere il simbolo della Lega Nord si trasmetterebbe all’autorizzazione rilasciata al partito Lega per Salvini Premier e, a cascata, all’atto di delega alla presentazione del contrassegno.
La difesa del movimento politico “Lega per Salvini Premier” sostiene - in sintesi - che nessun accertamento avrebbe dovuto compiere la Commissione (e successivamente il giudice amministrativo adito) circa il rispetto della regolamentazione interna alla Lega Nord, estranea alla competizione elettorale, per cui l’omissione di tale adempimento mai avrebbe potuto inficiare la validità degli atti del procedimento elettorale.
L’eccezione degli appellanti incidentali, tuttavia, non è meritevole di positivo apprezzamento, dovendosi condividere sul punto le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure.
Invero, come evidenziato dal T.A.R. Lombardia nella pronuncia gravata, “… sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine a tutti gli atti del procedimento elettorale, dall’emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, restando attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità (cfr., fra le tante, Cass. civ., SS.UU., ord. n. 21262 del 2016;T.A.R. Basilicata Sez. I, 10 gennaio 2019, n. 35). …”.
Pertanto, la tutela dell’interesse azionato in questa sede viene interamente trasferita nella sede della giurisdizione amministrativa per tutti gli aspetti che riguardano la legittimazione a presentare un contrassegno all’atto della presentazione delle liste.
Ciò comporta che la presente controversia relativa alla pretesa alla utilizzazione, agli esclusivi fini della ammissione di una lista alla competizione elettorale, di un determinato simbolo politico si converte in profili di legittimità della procedura certamente conoscibili dal Giudice amministrativo.
Del resto, le domande proposte in questa sede non sono volte alla tutela di un diritto soggettivo, bensì alla salvaguardia di un interesse legittimo, ossia la verifica della legittimità o meno dell’ammissione della Lega Salvini per F all’ultima competizione regionale lombarda.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo va respinta.
4.1.2. - Il movimento politico “Lega per Salvini Premier”, la Lega - Lega Lombarda Salvini per F e A C nell’“appello incidentale e contestuale memoria di costituzione” del 3.7.2023 eccepiscono, altresì, il difetto di legittimazione ad agire e di interesse degli appellanti in via principale, poiché questi ultimi - secondo la prospettazione dei primi - non ricaverebbero alcuna utilità dall’eventuale “accertamento della decadenza della qualifica di socio dei titolari delle cariche di vertice del partito Lega Nord ovvero [dal]l’accertamento del dovere di rinnovare le cariche statutarie in virtù delle determinazioni conseguenti al Congresso federale del 2019” (cfr. pag. 9 dell’appello incidentale e memoria di costituzione).
Anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
A tal proposito, va rilevato che il petitum dell’azione di cui al ricorso introduttivo e all’appello principale riguarda la legittimità dell’ammissione della Lega per Salvini Premier e non l’accertamento dei suddetti aspetti ( i.e. accertamento della decadenza della qualifica di socio dei titolari delle cariche di vertice del partito Lega Nord ovvero accertamento del dovere di rinnovare le cariche statutarie in virtù delle determinazioni conseguenti al Congresso federale del 2019).
Invero, gli appellanti principali agiscono in giudizio con la legittimazione speciale al ricorso giurisdizionale ex art. 130 cod. proc. amm. propria del singolo elettore (qualifica incontestata nel caso di specie), che l’ordinamento investe della cura dell’interesse pubblico alla salvaguardia della regolarità delle operazioni elettorali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 aprile 2020, n. 2428).
Trattasi, come noto, di un’azione popolare che riconosce a ciascun elettore, ancorché non candidato alla competizione elettorale, il potere di adire il Giudice amministrativo a tutela dell’interesse generale alla libera e corretta espressione del voto, proprio dell’intero corpo elettorale.
In materia di contenzioso elettorale vige il principio secondo cui l’attore popolare ha addirittura facoltà di proporre gravame anche quando non sia stato parte nella precedente fase di giudizio, proprio perché colui che esperisce l’azione popolare agisce uti civis e non uti singulus , ossia nell’interesse generale del buon andamento della P.A. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 aprile 2020, n. 2428;Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1968).
Del resto, l’interesse perseguito dal cittadino elettore, che non sia anche candidato, non è di regola necessariamente un interesse personale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2614).
È stato, altresì, osservato come “… In ogni caso, l’interesse a ricorrere va ritenuto sussistente anche in relazione alla dichiarata qualità di cittadino elettore di ciascuno dei deducenti, legittimato, in virtù dell’art. 130 cod. proc. amm. a dedurre l’illegittimità degli atti del procedimento elettorale, e quindi « a fortiori facultizzato - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata sensibile ai principi di pienezza, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale - a contrastare le condotte che illegittimamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale» (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2012, n. 2002). …” (cfr. T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 10.1.2019, n. 36).
In ogni caso va rammentato che tra i ricorrenti - appellanti, vi sono comunque anche candidati non eletti ( rectius sig.ra Grazioli e sig. Mauri) che hanno interesse diretto a subentrare agli eletti della lista Lega Salvini per F nelle rispettive circoscrizioni, per ricoprire l’incarico elettivo.
Ciò posto, la difesa degli appellati tenta di inquadrare sotto altra veste le domande di annullamento formulate nel ricorso introduttivo e nell’appello principale.
Dette domande di annullamento, tuttavia, non mirano ad accertare la decadenza della qualifica di socio dei titolari delle cariche di vertice del partito Lega Nord, ovvero ad accertare la sussistenza del dovere di rinnovare le cariche statutarie in virtù delle determinazioni conseguenti al Congresso federale del 2019, bensì - a ben vedere - contestano tout court la legittimità dell’ammissione della Lega Salvini per F all’ultima tornata elettorale lombarda (questione su cui da un lato il Giudice amministravo adito - come detto - ha giurisdizione e dall’altro, gli originari ricorrenti - appellanti hanno interesse e legittimazione ad agire in giudizio).
4.1.3. - L’ulteriore questione dedotta nell’“appello incidentale e contestuale memoria di costituzione” del 3.7.2023 - relativa alla “riproposizione dell’eccezione (ritenuta) assorbita in primo grado: presunta infondatezza del ricorso per essere il contrassegno depositato ammissibile in quanto notoriamente impiegato da Lega per Salvini Premier” - è viceversa meritevole di positivo apprezzamento.
Secondo la difesa degli appellati le censure mosse dagli originari ricorrenti tendono a sovrapporre erroneamente i concetti di simbolo e contrassegno elettorale, arrivando ad affermare che dovrebbe sussistere sempre necessaria corrispondenza tra simbolo statutario e contrassegno.
Ciò posto, il movimento politico “Lega per Salvini Premier”, la Lega - Lega Lombarda Salvini per F e A C ripropongono l’argomento meramente fattuale (già esposto in prime cure), secondo cui il simbolo della Lega Nord sarebbe ormai “notoriamente usato” da Lega per Salvini Premier e, dunque, acquisito de facto per la sola circostanza di averlo utilizzato in passate competizioni elettorali di rilevanza nazionale e locale.
A detta degli appellati, dunque, l’elettorato lombardo assocerebbe ormai al movimento politico Lega per Salvini Premier il simbolo statutario della Lega Nord (cfr. pagg. 12-14 dell’appello incidentale).
Preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata ha condiviso l’esposizione dei ricorrenti, laddove afferma che “Effettivamente, come sostengono i ricorrenti, la lista Lega-Lega Lombarda Salvini per F ha utilizzato, nel corso della competizione elettorale tenutasi nei giorni 12 e 13 febbraio 2023 indetta per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia, un contrassegno del tutto simile a quello proprio del movimento politico Lega Nord” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1332/2023).
Non è, infatti, in discussione che l’art. 3 dello Statuto della Lega Nord dispone segnatamente che “Il simbolo della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord. Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un cerchio racchiudente la figura di A d G, così come rappresentato dal monumento di Legnano;sullo scudo è disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola “Padania”. Alla destra del guerriero è posizionato il “Sole delle Alpi”, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un cerchio. Il simbolo è anche contrassegno elettorale”.
Mentre il simbolo allegato allo Statuto della Lega per Salvini Premier, “è costituito da un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta «Lega per Salvini Premier» in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco” (cfr. art. 3, comma 2, dello Statuto della Lega per Salvini Premier).
Il soprariportato capo della sentenza non è stato oggetto di censura con uno specifico motivo di appello e, di conseguenza, la statuizione in esso contenuta è passata in giudicato.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che - come rimarcato al precedente punto 4.1.1 della presente motivazione - sussista la giurisdizione del Giudice amministrativo adito in ordine alla presente controversia avente ad oggetto la cognizione in via principale della legittimità della ammissione di una lista alla competizione elettorale regionale e quindi rientrante pienamente nell’ambito applicativo del rito speciale di cui all’art. 130 cod. proc. amm.
Tuttavia, la richiesta di cognizione “incidentale”, da parte del Giudice amministrativo adito, dello Statuto della Lega Nord e della delibera del Consiglio federale della Lega Nord del 31.1.2020 - 22.6.2020 (cognizione “incidentale” invocata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm. dai ricorrenti - appellanti principali a pag. 3 della memoria del 17.8.2023) costituisce - a ben vedere - una richiesta di vera e propria cognizione in via principale, in sede giurisdizionale amministrativa, in ordine validità/esistenza della citata delibera. Cognizione quest’ultima evidentemente preclusa al Giudice amministrativo.
Invero, è evidente che attraverso l’espediente della richiesta di cognizione incidentale ex art. 8 cod. proc. amm. dello Statuto della Lega Nord e della citata delibera del Consiglio federale della Lega Nord (che autorizzavano in via generale la Lega per Salvini Premier ad utilizzare il simbolo della Lega Nord) gli appellanti principali mirano ad ottenere una pronuncia apparentemente incidentale, ma che nella sostanza avrebbe l’effetto in via principale di escludere la legittimità dell’utilizzo del simbolo della Lega Nord e, conseguentemente, la legittimità della presentazione della lista Lega-Lega Lombarda Salvini per F.
Pertanto, seguendo detta linea interpretativa di fatto il Giudice amministrativo svolgerebbe una inammissibile cognizione principale sulla legittimità o meno dell’utilizzo di un simbolo partitico e quindi su una vicenda che è tipicamente afferente alla vita associativa interna di un’associazione non riconosciuta quale è appunto un partito politico, controversia che pacificamente rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di questione di diritto privato.
Si devono, quindi, considerare valide ed esistenti dette deliberazioni fintanto che su di esse non si esprima la giustizia ordinaria (cosa che allo stato non costa essere avvenuta, né risulta essere stato attivato un giudizio dinanzi al Giudice ordinario in tal senso).
Ritiene, inoltre, questo Collegio che il partito Lega per Salvini Premier abbia fatto legittimamente uso del simbolo della Lega Nord (essendo a ciò il partito Lega per Salvini Premier autorizzato - ex art. 3, comma 4 dello Statuto della Lega Nord - con provvedimento “generale” di cui al verbale del 31.1.2020 del Consiglio federale della Lega Nord, come evidenziato in precedenza, da considerarsi valido ed esistente) ai fini della presentazione delle liste elettorali nel procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.
In tal senso depongono varie previsioni normative.
L’art. 2 d.p.r. n. 132/1993 (“Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali”) prevede che:
“1. Fermo il disposto dell’art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.”.
Detta dichiarazione è stata presentata nel corso della vicenda per cui è causa in data 14.12.2022 dall’on. G C nella sua qualità di legale rappresentante della Lega per Salvini Premier, in autentica notaio A M B di Roma.
L’art. 9, comma 8, n. 4 legge n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”) statuisce:
“Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre: … 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi”.
In forza di quanto in precedenza esposto e alla luce delle disposizioni richiamate, si deve ritenere che la Lega per Salvini Premier avesse “titolo” ex art. 9, comma 8, n. 4 legge n. 108/1968 (grazie alla menzionata delibera del Consiglio federale della Lega Nord del 31.1.2020 - 22.6.2020 da reputarsi allo stato valida ed efficace) alla presentazione del simbolo della Lega Nord.
Inoltre, l’art. 30, comma 1, lett. b) d.p.r. n. 570/1960 (“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”) prevede che “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: … b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. …”.
Infine, secondo l’art. 33, comma 1, lett. b) d.p.r. cit. “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: … b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”.
Le disposizioni del d.p.r. n. 570/1960 dettate per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali sono applicabili anche per l’elezione dei consigli regionali in forza dell’art. 1, ultimo comma legge n. 108/1968.
Pertanto, anche il principio della ammissibilità, ai fini della presentazione di una lista, di un simbolo “notoriamente” utilizzato da un partito di cui ai citati artt. 9, comma 8, n. 4 legge n. 108/1968 e 30 e 33 d.p.r. n. 570/1960 (che esclude - come visto - l’ammissione della presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici) depone in senso favorevole agli appellati, posto che - come dagli stessi rilevato - il simbolo della Lega Nord è ormai “notoriamente usato” da Lega per Salvini Premier e, dunque, acquisito de facto per la sola circostanza di averlo utilizzato in passate competizioni elettorali di rilevanza nazionale e locale.
Va, altresì, osservato che in forza dell’art. 14, comma 2 d.p.r. n. 361/1957 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” disposizione da ritenersi di valenza generale e quindi applicabile anche alla presente fattispecie avente ad oggetto le elezioni amministrative regionali) “I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo”.
A tal riguardo, si rileva, che costituisce fatto notorio ex art. 115, comma 2 cod. proc. civ. che dal dicembre 2017 il nuovo partito Lega per Salvini Premier (il cui simbolo ex art. 3 dello Statuto della Lega per Salvini è - come visto in precedenza - unicamente “un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta “Lega per Salvini Premier” in bianco, circondata da una cornice sempre di colore bianco”) risulta utilizzare di fatto (in ogni tipologia di elezione) nel proprio simbolo la raffigurazione di A d G (che invece appartiene ex art. 3, comma 2 dello Statuto della Lega Nord appunto alla Lega Nord), senza che vi siano state contestazioni da parte della Lega Nord (che peraltro non si presenta nelle citate competizioni elettorali).
Pertanto, si può affermare che l’elettorato della nuova formazione politica “Lega per Salvini Premier” ormai da 5/6 anni riconosce nel simbolo di A d G la Lega per Salvini Premier, dando luogo a quel “fatto notorio” di cui al citato art. 14, comma 2 d.p.r. n. 361/1957.
Ne consegue che la menzionata disposizione di cui all’art. 14, comma 2 d.p.r. n. 361/1957 porrebbe la Lega per Salvini Premier nella posizione di essere tenuta nelle future competizioni elettorali (oltre che in quella oggetto del presente giudizio) a presentare un simbolo con la raffigurazione di “A d G”, visto che “notoriamente” ne ha sempre fatto utilizzo dal dicembre 2017, senza contestazioni - come detto - mosse dal titolare giuridico di quel simbolo ( i.e. Lega Nord).
Pertanto, la ratio delle disposizioni in precedenza analizzate non è nel caso di specie violata poiché l’utilizzazione del simbolo della Lega Nord da parte della Lega per Salvini Premier in questa competizione elettorale come nelle precedenti non è in grado di generare confusione nell’elettorato, posto che peraltro la Lega Nord non risulta presentarsi più a competizioni elettorali.
Va rimarcato, infatti, che la Lega Nord non ha mai inteso contestare l’utilizzazione che del suo simbolo ne fa la Lega per Salvini Premier (peraltro la Lega Nord non è parte di questo giudizio o di altro giudizio intentato nei confronti della Lega per Salvini).
Viceversa la giurisprudenza amministrativa invocata dagli appellanti principali ha ad oggetto fattispecie differenti in cui più movimenti / soggetti si contendevano l’utilizzazione a fini elettorali dello stesso simbolo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 28 novembre 2006, n. 2380 e Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2012, n. 2145), situazione che appunto non ricorre nella vicenda in esame.
Infine, il principio di conservazione / stabilità delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17.8.2020, n. 5051;Consiglio di Stato, Sez. III, 19.12.2017, n. 5959), in uno alle considerazioni in precedenza svolte e ai dati normativi analizzati, depone in senso certamente favorevole all’accoglimento del presente motivo di appello incidentale.
4.1.4. - In ordine al punto III dell’“appello incidentale e contestuale memoria di costituzione” del 3.7.2023 relativo alla asserita “inammissibilità dei motivi di appello per violazione dell’art. 104 c.p.a.”, si osserva quanto segue.
Il movimento politico “Lega per Salvini Premier”, la Lega - Lega Lombarda Salvini per F e A C eccepiscono l’inammissibilità dell’appello principale, sostenendo che quest’ultimo avrebbe tentato di ricalibrare la censura di primo grado “non più sotto l’aspetto dell’assenza di una presupposta concessione/autorizzazione ad utilizzare il “Guerriero di Legnano” […], ma sotto il diverso profilo della mancata produzione di tale atto legittimante nel corso del procedimento elettorale” (cfr. pag. 15 dell’appello incidentale).
L’eccezione va accolta.
Invero, nel giudizio di primo grado, gli appellanti principali hanno sostenuto l’illegittimità dell’ammissione della lista per difetto assoluto di autorizzazione, evidenziando, in particolare, che: i) il simbolo della Lega Nord è stato speso “senza alcun titolo giuridico valido, ingenerando confusione nell’elettorato” (cfr. 12 del ricorso introduttivo di primo grado);ii) “l’unica possibilità di presentare un simbolo appartenente ad un altro partito è il possesso di un titolo giuridico o di una autorizzazione (v. art. 9, comma 8, n. 4, l. n. 108/1968 e par. 8 delle Istruzioni)” (cfr. pag. 16 del ricorso introduttivo di primo grado).
Pertanto, è evidente che gli appellanti principali abbiano dedotto per la prima volta solo in sede di appello - in violazione dell’art. 104 cod. proc. amm. (secondo cui “Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio”) - la questione relativa alla mancata produzione di atti validi nella documentazione presentata in sede di ammissione della lista Lega per Salvini Premier.
Si può, quindi, concludere nel senso della parziale declaratoria di inammissibilità dell’appello principale.
4.2. - L’appello principale va in ogni caso disatteso.
Le censure riportate sub punto 4.1.4) della presente motivazione, oltre che inammissibili per violazione dell’art. 104 cod. proc. amm., sono infondate nel merito, così come gli ulteriori profili di doglianza addotti nell’atto di appello principale.
Ciò, non solo per quanto sin qui esposto circa l’irrilevanza della normativa statutaria di Lega Nord rispetto all’autonoma legittimazione di Lega per Salvini Premier di impiegare il proprio contrassegno elettorale (utilizzato di fatto), speso in tutte le ultime tornate elettorali ed impiegato come tale sia nelle ultime elezioni politiche, sia per contraddistinguere i gruppi parlamentari riconducibili al partito, costituiti nella presente legislatura, ma anche in considerazione del fatto che dette doglianze si basano su assunti non condivisibili.
In particolare, per quanto concerne la contestazione relativa alla mancata produzione dell’autorizzazione/concessione all’utilizzo del simbolo di Lega Nord all’atto del deposito delle liste dei candidati, va evidenziata l’inesistenza sia di un onere imposto dalla legge in capo al delegato alla presentazione delle liste di produrre atti interni al partito (e nel caso di specie, ad altro partito), autorizzanti la spendita del simbolo nell’ambito del contrassegno elettorale - essendo sufficiente la produzione della dichiarazione ex art. 2 d.p.r. n. 132/1993 (validamente rilasciata nel caso di specie) e la coincidenza soggettiva tra presentatore e delegato alla presentazione, attestata nelle forme di legge -, sia di un obbligo, in capo alla Commissione elettorale, di procedere all’esame delle deliberazioni interne al partito (e in questo caso ad altro partito, non concorrente), soprattutto qualora non sorga in sede procedimentale alcun dubbio sulla titolarità del contrassegno elettorale.
In tale contesto, non può quindi essere affermata la sussistenza di alcun “onere della prova” in capo al presentatore della lista in relazione a quanto preteso, soprattutto a fronte dell’assenza di specifiche richieste istruttorie da parte dell’Ufficio procedente all’ammissione delle liste.
Tantomeno, qualora la Commissione avesse erroneamente omesso di richiedere i chiarimenti ritenuti necessari dagli appellanti principali, è possibile far ricadere l’effetto pregiudizievole di tale omissione sulla lista di candidati: così argomentando non sarebbero osservati, difatti, sia il principio di affidamento, sia quello di autoresponsabilità, operandosi peraltro un’interpretazione della normativa elettorale non ispirata al favor partecipationis (che, invece, permea l’ordinamento elettorale).
Ogni altra questione (di natura chiaramente civilistica) sollevata dai ricorrenti/appellanti principali in ordine alla asserita assenza di un’autorizzazione ad hoc , rilasciata dal Segretario Federale della Lega Nord, per la spendita del simbolo nell’ambito delle elezioni regionali lombarde (la cui obbligatorietà discenderebbe dal comma 7 dell’art. 3 dello Statuto della Lega Nord), alla concessione d’uso del simbolo, alla validità della citata deliberazione del 31.1.2020 - 22.6.2020, alla asserita esistenza nello Statuto della Lega Nord di un divieto espresso di autorizzazione all’impiego della denominazione “Lega Lombarda” da parte di movimenti politici terzi, alla modificazione del simbolo, alla legittimazione del delegante alla presentazione della lista, alla asserita decadenza del Consiglio federale della Lega Nord, alla pretesa illegittimità delle delibere assunte dopo la celebrazione del Congresso del 2019, alla asserita decadenza dei membri degli organi federali in esito al mancato versamento della quota associativa, alla asserita sussistenza di una causa di incompatibilità dei membri degli organi federali, come visto in precedenza, non possono essere oggetto di cognizione (neanche incidentale ex art. 8 cod. proc. amm.) da parte di questo Giudice, che si deve limitare a prendere atto della menzionata deliberazione del 31.1.2020 - 22.6.2020 quale atto di diritto privato, fino a prova contraria (e cioè fino ad un ipotetico annullamento da parte del Giudice ordinario munito di giurisdizione), valido ed efficace.
In conclusione, questo Giudice condivide l’affermazione contenuta nella sentenza appellata in forza della quale la lista Lega per Salvini Premier era munita della doverosa autorizzazione alla stregua delle disposizioni statutarie interne della Lega Nord, che le hanno consentito di partecipare legittimamente alla competizione elettorale per cui è causa.
Dette disposizioni - si ribadisce - in questa sede non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale in via incidentale da parte del Giudice amministrativo adito.
5. - Dalle argomentazioni in precedenza espresse discende la reiezione dell’eccezione di giurisdizione del Giudice amministrativo adito di cui all’appello incidentale, la parziale declaratoria di inammissibilità dell’appello principale e per il resto la reiezione dello stesso e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata.
6. - Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti, in ragione della peculiarità e novità della fattispecie.