Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202303553
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 03553/2023REG.PROV.COLL.
N. 03078/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2021, proposto dall’Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi, Letizia Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Farmacia EL s.n.c. dei dottori SE e NC EL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00047/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Farmacia EL s.n.c. dei dottori SE e NC EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti, ai sensi di legge, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 647 del 3 febbraio 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sede de L’Aquila accoglieva il ricorso proposto dalla Farmacia EL s.n.c. e dei dottori SE e NC EL avverso la nota in data 1 aprile 2016, a mezzo della quale l’Istituto Nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro (d’ora innanzi INAIL) aveva comunicato alla Farmacia ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria per:… non avere superato la fase di verifica prevista dall’articolo 17 dell’avviso pubblico, ossia per la complessiva non attendibilità della valutazione del rischio secondo il DV .
Il progetto proposto dalla odierna appellata aveva ad oggetto, in particolare, l’acquisto di un magazzino per farmacia, asseritamente idoneo a consentire lo svolgimento, in modo automatico, delle fasi di spinta e caricamento dei farmaci, con riduzione del rischio di movimenti ripetitivi; progetto già valutato rilevante dal documento valutazione rischio che l’interessata aveva unito alla domanda.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l’Inps, insistendo nel sostenere la legittimità della determinazione impugnata in primo grado, contestando la correttezza della statuizione reiettiva gravata e domandandone la riforma.
Resiste la Farmacia EL, difendendo la correttezza della pronuncia appellata e domandandone la conferma.
All’udienza del 23 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ricorso in primo grado, Farmacia EL ha impugnato l’esclusione, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, sul presupposto della sussistenza dei requisiti contemplati dal bando per accedere al finanziamento.
Ad avviso della ricorrente sarebbe di tutta evidenza l’incidenza del progetto presentato sulla salute dei propri dipendenti, come risultante dello stesso DV (documento valutazione dei rischi), redatto ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008.
Del resto, soggiunge la ricorrente, il metodo cheek list CR , utilizzato ai fini della valutazione semplificata del rischio, avrebbe confermato il rischio da movimentazione dei “carichi rischio”, contemplato dall’avviso pubblico, tanto da assegnare a tale criterio ben 60 punti per l’acquisto delle macchine in questione.
Il Tribunale di primo grado, disattese le eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del gravame sollevate dall’Istituto resistente, ha accolto il ricorso per l’assorbente ragione che il calcolo del rischio da MMC nel DV è stato effettuato attraverso