Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304182

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304182
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304182
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 04182/2023REG.PROV.COLL.

N. 08398/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8398 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso del 2017 il signor -OMISSIS- (C.le Magg. Sc. E.I.) ha chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano l’annullamento:

- del decreto di sospensione precauzionale dal servizio del Ministero della Difesa, Direzione generale del personale militare I^ Reparto, III^ Divisione, prot.

MDGMIL REG

2017 0577975 del 23.10.2017;

- dell’atto di revoca della concessione dell’alloggio di servizio ASC del 06.11.2017 ad opera del Comandante del Reggimento logistico “-OMISSIS-”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

2. Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:

- con atto del 29 settembre 2016 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bolzano chiedeva il rinvio a giudizio del C.le Magg.Sc. E.I. -OMISSIS-, imputato per il reato di cui all’art. 609- quinquies c.p. (“-OMISSIS-”) e per il reato di cui all’art. 527, comma 2, c.p.(“-OMISSIS-”), con l’aggravante di aver commesso il fatto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori;

- con nota del 15 novembre 2016 la Procura della Repubblica comunicava al Reggimento Logistico “-OMISSIS-”, Ufficio Maggiorità e Personale, la suddetta richiesta di rinvio a giudizio;

- all’esito dell’udienza preliminare, il ricorrente (come da egli stesso esposto) veniva rinviato a giudizio;

- con atto del 12 luglio 2017 il Comandante del Reggimento logistico “-OMISSIS-”, proponeva al Comando Truppe Alpine la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 916 del d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare - T.U.O.M.);

- lo stesso giorno, il Comandante del Reggimento comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale;

- in data 24 luglio 2017, il ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, presentava memoria difensiva;

- in data 28 settembre 2017, il Comandante delle Truppe Alpine esprimeva parere di concordanza alla suddetta proposta;

- con decreto del 23 ottobre 2017 il Direttore della 3a Divisione del I° Reparto della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa disponeva la sospensione precauzionale dall’impiego del ricorrente, a titolo facoltativo, ai sensi dell’art. 916 del T.U.O.M., con conseguente riduzione alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo;

- con atto del 6 novembre 2017, il Comandante del Reggimento Logistico “-OMISSIS-” disponeva la revoca della concessione dell’alloggio ASC n. 42, ubicato presso la palazzina “-OMISSIS-”, all’interno della caserma -OMISSIS-, con effetto immediato.

3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione di legge: violazione art. 916 del T.U.O.M., in relazione all’art.866 del T.U.O.M.;
difetto di motivazione in ordine ai presupposti di diritto dell’impugnato provvedimento.

II. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà dell’azione della P.A.;
sviamento di potere;
adozione tardiva dell’atto cautelare, in assenza dei presupposti di urgenza, e carenza di potere in concreto;
illegittimità derivata dell’atto di revoca dell’alloggio di servizio.

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con sentenza n. -OMISSIS- del 25 luglio 2018 il Trga di Bolzano ha rigettato il ricorso.

6 Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS- per i motivi che saranno più avanti esaminati.

7. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere all’appello.

8. Con ordinanza n. 6105 del 17 dicembre 2018 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

9. All’udienza del 13 aprile 2023 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con un unico motivo di appello si lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt. 866 e 916 T.U.O.M.;
irragionevolezza della motivazione;
sviamento di potere;
eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine alle emergenze processual–penali.

1.1 Sotto un primo profilo l’appellante sostiene che:

- la sospensione precauzionale prevista dall’art. 916 del T.U.O.M. mira alla salvaguardia del prestigio dell’Amministrazione e dell'autorevolezza dell'esercizio delle funzioni pubbliche;

- in materia l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità, ma questo aggrava l'onere di dar conto della valutazione comparativa degli interessi in gioco, in cui, in relazione alla specificità del caso concreto, emerge anche la posizione professionale del dipendente;

- nel contemperamento tra la tutela del prestigio dell'Amministrazione e l'interesse legittimo del militare, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al principio di proporzionalità, verificando se, tenuto conto della specifica vicenda, la misura sia effettivamente necessaria e non ultronea;

- tale valutazione non emerge, in maniera compiuta, dal provvedimento impugnato;

- allo scopo di tutelare il "prestigio" del Corpo Militare di appartenenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di accogliere la richiesta di trasferimento per "incompatibilità ambientale";

- le valutazioni positive ottenute dall’appellante corroborano il vizio di deficit motivazionale: l'Amministrazione avrebbe dovuto dar conto anche del ruolo, della professionalità e delle specifiche funzioni esercitate dal ricorrente, al fine di valutare ex ante , e in concreto, se la permanenza in servizio del signor -OMISSIS-, a fronte dei pur gravi reati oggetto di imputazione, incidesse negativamente sul sereno svolgimento dell'azione amministrativa e sull'immagine dello stesso Corpo Militare;

- l’illegittimità sostanziale del provvedimento emerge dalla sua scarna motivazione.

1.2 Con riferimento al rapporto tra gli articoli del T.U.O.M. n. 916 (Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale) e n. 866 (Condanna penale) l’appellante sostiene che:

- gli illeciti penali contestati non possono astrattamente comportare la perdita del grado, come invece richiesto dall'art. 916, in combinato disposto con l'art. 866 del T.U.O.M., dato che i fatti contestati sulla base di un giudizio prognostico, consentono, nella denegata ipotesi in cui l'appellato venga condannato con sentenza definitiva, di ottenere comunque il beneficio della sospensione condizionale della pena, creandosi in tal modo le premesse per la formazione di un titolo inidoneo a determinare la perdita del grado;

- l'esercizio del potere in assenza di presupposti normativamente previsti sostanzia il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

- in ossequio al principio di proporzionalità, la misura cautelare della sospensione cautelativa deve essere congrua e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari;

- nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una motivazione inadeguata, incongrua, sproporzionata e sviata con riguardo alle esigenze cautelari che l’art. 916 T.U.O.M. intende perseguire;

- l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare se vi fosse incompatibilità assoluta tra esigenze cautelari e la permanenza in servizio del ricorrente o se, al contrario, l'eventuale trasferimento in altra sede di servizio fosse idonea ad elidere il rischio di reiterazione delle condotte illecite e/o la compromissione dell'immagine della P.A.;

- non appare idoneo e sufficiente il "generico richiamo alla notorietà assunta dalla vicenda";

- la valutazione che l'Amministrazione deve fare attiene all'incidenza effettiva che le circostanze dedotte siano suscettibili di provocare in termini di turbamento dell'ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa Amministrazione ha il preciso dovere di salvaguardare;

- la finalità non prettamente sanzionatoria dell’istituto de quo comporta un obbligo motivazionale particolarmente pregnante, in considerazione della delicatezza dei rilevanti e contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti che sono: da un lato, l'interesse dell'Amministrazione a tutelare la propria efficienza e la propria immagine e, dall'altro, l'interesse del dipendente pubblico a permanere in servizio;

- l’adozione della sospensione precauzionale presuppone di valutare se, nelle more dell’accertamento penale, vi sia una lesione del prestigio dell’Amministrazione ed un’influenza sul corretto svolgimento del servizio;

- la sospensione è strettamente legata agli esiti del procedimento penale il che impone di tenere in considerazione, ai fini dell’adozione o meno della misura, l’evoluzione del procedimento stesso e le sue emergenze;

- nel caso in esame l’Amministrazione ha del tutto trascurato di considerare l’esito negativo dell’incidente probatorio che non ha portato al riconoscimento dell’imputato da parte delle vittime: l’esito negativo dell’incidente probatorio è un ostacolo invalicabile in sede prognostica al giudizio di colpevolezza dell’imputato;

- erroneamente il primo giudice non ha valutato l’istanza di anticipazione di udienza presentata dal signor -OMISSIS- nel procedimento penale a riprova della volontà dello stesso signor -OMISSIS- di voler chiudere quanto prima la vicenda processuale penale (ancorché detta istanza fosse stata presentata in violazione del disposto dell’art. 73 del c.p.a. in materia di termini per il deposito).

1.3 Con riferimento alla violazione del decreto M_D GMIL REG2016 0701231 del 2 dicembre 2016 (rispetto al quale il primo giudice ha ritenuto che l’art. 916 T.U.O.M. non stabilisce alcun termine per l’adozione del provvedimento, che appare in ogni caso adottato in tempi ragionevoli, tenuto conto delle esigenze di partecipazione al procedimento dell’interessato) l’appellante sostiene che:

- l’Alto Comando/Comando Generale deve esprimere, con immediatezza, parere motivato circa la proposta di sospensione precauzionale;

- per ragioni di necessità e urgenza connesse alla natura del provvedimento cautelare, il parere degli Alti Comandanti competenti dovrà essere rimesso alla Direzione Generale entro 30 giorni dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta imputazione;

- la comunicazione di richiesta di rinvio a giudizio a carico del Sig. -OMISSIS- viene portata a conoscenza del Reggimento Logistico “-OMISSIS-” in data 15 novembre 2016;

- la sospensione non può discrezionalmente essere procrastinata nel tempo e giustificata dall’aver posto in essere ogni forma di supporto e tutela nei confronti del graduato;

- il carattere facoltativo e discrezionale dell’istituto presuppone un giudizio di elevata probabilità della perdita del grado e la sussistenza, in concreto e nell’immediatezza, di una situazione che sconsigli fortemente la permanenza in servizio del militare, da valutare attentamente dovendo, altresì, risultare impossibile l’adozione di appropriati e diversi provvedimenti di impiego (l’accoglimento dell’istanza di trasferimento più volte avanzata dall’odierno appellante, avrebbe verosimilmente potuto impedire ogni nocumento derivante dalla possibile divulgazione della notizia del suo rinvio a giudizio);

- solo un provvedimento adottato nell’immediatezza avrebbe giustificato la pretesa lesione dell’immagine dell’A.D., palesandosi di conseguenza ingiustificata e sproporzionata la sospensione precauzionale se disposta a notevole distanza dalla comunicazione di rinvio a giudizio;

- nel caso di specie risulta violato anche il principio di gradualità e proporzionalità.

1.4 Infine l’appellante sostiene che l’Amministrazione ha agito per perseguire un fine che non si conforma alla ratio dell’istituto di cui all’art. 916 T.U.O.M.

2. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente attesa la loro intima connessione, non sono fondate.

2.1 L’articolo l'art. 916 del Codice dell'ordinamento militare dispone: « La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ».

La funzione della sospensione precauzionale facoltativa è quella di allontanare il dipendente dal servizio, al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell'Amministrazione. In conseguenza dell'applicazione di tale misura, infatti, pur non estinguendosi il rapporto di pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente. Tale istituto, quindi, non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un rimedio provvisorio di natura cautelare posto a tutela del superiore interesse pubblico dell'Amministrazione militare, il cui perseguimento risulta pregiudicato dalla permanenza in servizio del dipendente a cui sono stati contestati fatti penalmente rilevanti e di notevole gravità (come è avvenuto nel caso di specie). Si tratta, in sostanza, di una misura squisitamente cautelare, priva di risvolti sanzionatori e di limitata durata temporale (Cons. Stato, Sez. II, 11/04/2022, n. 2665).

Il potere dell'Amministrazione di disporre la sospensione facoltativa dall'impiego del militare che versi nella situazione individuata dalla trascritta norma è connotato da ambiti ampiamente discrezionali in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato (Cons. Stato, Sez. IV, 7/11/2012 n. 5669 e 30/11/2010 n. 8350).

La giurisprudenza ha, peraltro, affermato che non è necessaria una specifica motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi (Cons. Stato, Sez. IV, 30/1/2001 n. 334).

D'altra parte, la sospensione dall'impiego, avendo natura di mera misura cautelare, prescinde del tutto dall'accertamento dell'effettiva responsabilità dell'inquisito e dal suo stato di servizio (che può anche essere ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalla permanenza del militare rinviato a giudizio nelle funzioni proprie.

Non riveste alcuna importanza, ai fini della contestata sospensione, l’eventuale trasferimento presso altra sede: il trasferimento incide solo sulla sede dell'impiego, mentre la disposta sospensione cautelare dall'impiego è una misura finalizzata ad allontanare il dipendente tout court dal servizio;
misura applicabile nella fattispecie nel momento in cui la posizione del militare in ordine ai fatti in argomento si era concretizzata nella posizione sostanziale (oltre che processuale) di imputato (Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2022, n. 3223).

Ciò posto, osserva il Collegio che l'Amministrazione, constatato che l’appellante era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 609- quinquies e 527, comma 2, del codice penale, aveva rilevato, a sostegno della determinazione assunta, che: « i fatti ascritti al militare sono talmente gravi che potrebbero condurre, qualora confermati, alla perdita del grado;
la sussistenza, nel caso di specie, di prevalenti esigenze cautelari dell’Amministrazione, in ragione della turbativa che la permanenza in effettività di servizio del C.le Magg. Sc. -OMISSIS- Giancarlo cagionerebbe alla funzionalità dell’istituzione
».

Il rinvio a giudizio per i reati di “-OMISSIS-” e di “-OMISSIS-”, è, oggettivamente, un fatto di particolare gravità, di per sé idoneo a giustificare la sospensione facoltativa dal servizio.

Le considerazioni svolte dall'Amministrazione bastano, pertanto, a sorreggere, sotto il profilo della motivazione e dell'adeguatezza dell'istruttoria, l'avversato provvedimento cautelare, senza che possa rilevare, giusta quanto sopra evidenziato, lo stato di servizio dell'appellante, pur se caratterizzato da molteplici elogi e giudizi lusinghieri (Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2016 n. 477).

2.2 Alla luce dei principi appena richiamati, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, si può affermare che:

- l’Amministrazione ha correttamente motivato i provvedimenti impugnati né esisteva un obbligo di dare specifico conto della comparazione degli interessi in gioco;

- l’ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione di disporre la sospensione facoltativa non fonda la tesi di una necessaria adesione al principio di proporzionalità (che, peraltro, nella specie non risulta violato);

- un eventuale trasferimento non avrebbe avuto rilevanza perché in discussione è la possibilità di continuare a prestare servizio nell’esercito indipendentemente dal luogo di effettivo esercizio della prestazione lavorativa;

- ai fini dell’adozione della misura della sospensione precauzionale nessun rilievo ha lo stato di servizio pur se caratterizzato da molteplici elogi e giudizi lusinghieri;

- ai fini dell’adozione della misura della sospensione precauzionale è sufficiente che da una eventuale condanna possa derivare la perdita del grado: come dimostrato nella sentenza impugnata, è questo il caso che si è verificato nella specie, a nulla rilevando l’eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena ovvero la richiesta di anticipare l’udienza penale;

- la sospensione non è in alcun modo legata agli esiti del procedimento penale né rilevanza può avere l’esito negativo di un incidente probatorio: ciò che rileva è unicamente la mera esistenza dell’imputazione per un reato da cui può derivare la perdita del grado;

- l’art. 916 T.U.O.M. non stabilisce alcun termine per l’adozione del provvedimento, che appare in ogni caso adottato in tempi ragionevoli, tenuto conto delle esigenze di partecipazione al procedimento dell’interessato;

- nella specie l’Amministrazione ha agito in maniera totalmente conforme alla ratio dell’istituto di cui all’art. 916 T.U.O.M.

3. L'appello, in definitiva, non merita accoglimento.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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