Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-11-16, n. 202210072

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-11-16, n. 202210072
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210072
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 10072/2022REG.PROV.COLL.

N. 03650/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3650 del 2022, proposto dalla Società Italiana degli Autori ed Editori - Siae, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D L S, F S B e D D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S in Roma, piazza Margana n. 19;



contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte dei conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempor e non costituiti in giudizio;



nei confronti

della Snac (Sindacato Nazionale Autori e Compositori), Anem, Uil (Uil Uns-Unione Nazionali Scrittori, Oggi Uil Unsa), Aidac (Associazione Italiana Dialogisti Adattatotri Cinetelevisivi), Art (Associazione Registi della Fiction Televisiva), Slc Cgil (Sindacato Lavoratori della Conunicazione Già Cgil Sns - Sindacato Nazionale Scrittori), Fem (Federazione Autori Musicali), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché dei signori Simona Fasulo, Maria Flavia Tolnay, Giulio Perretta, Emidio Greco, Eleonora Di Fortunato, Mario Paolinelli, Fabio Massimo Cantini, Maria Giuliana Nava, Antonio Coggio, Claudio Mattone, Alessandro Occhipinti, Ennio Morricone, Marco Cioffi, Giovanni Crisostamo Profita, Massimo Nardi, Michele Conforti, Greco Alessandro Quale erede di Emidio Greco, Greco Lorenzo quale erede di Emidio Greco, Napoleone Maria Camilla quale erede di Emidio Greco, Morricone Alessandra quale erede di Ennio Morricone, Morricone Andrea quale erede di Ennio Morricone, Morricone Marco quale erede di Ennio Morricone, Travia Maria quale erede di Ennio Morricone, Morricone Giovanni quale erede di Ennio Morricone, Paolinelli Edoardo quale erede di Mario Paolinelli, Paolinelli Viola quale erede di Mario Paolinelli, Tiburzio Maddalena quale erede di Mario Paolinelli, Porcari Li Destri di Raino' Giulia Romana quale erede di Maria Flavia Tolnay, Porcari Li Destri di Raino' Filippo quale erede di Maria Flavia Tolnay, Romano Maria quale erede di Giulio Perretta, Coggio Alessandro quale erede di Antonio Coggio, Coggio Antonella quale erede di Antonio Coggio, Coggio Gabriele quale erede di Antonio Coggio, Flavia Porcari Li Destri Di Raino, non costituiti in giudizio;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato – sezione seconda, 23 novembre 2021, n. 336, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo e udito per le parti l’avvocato D L S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) propone l’odierno ricorso per la revocazione della sentenza del 23 novembre 2021, n. 336, pubblicata in data 19 gennaio 2022, emessa dal Consiglio di Stato, seconda sezione, nella causa iscritta al ruolo R.G. 6799/2010.

2. Il ricorso, come sinteticamente esposto dalla stessa società istante, ha ad oggetto la domanda di revocazione ordinaria (ex art. 395, n. 4 e n. 5, c.p.c. in combinato con l’art. 106 c.p.a.) della decisione del Consiglio di Stato n. 336/2022 con la quale è stato rigettato, in riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5291 del 2009, il ricorso proposto dalla SIAE avverso il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 febbraio 2006 che aveva sottoposto la S.I.A.E. stessa “al controllo della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259”.

3. Esso viene affidato a due motivi di gravame:

a) contrasto di giudicato: la decisione sarebbe contraria ad altra precedente sentenza emessa nei confronti delle medesime parti dal Tribunale di Roma n. 5445/1999, pubblicata in data 24 marzo 1999 e passata in giudicato;

b) errori percettivi di fatto, riguardanti il significato semantico del diritto d’autore e dell’attività di intermediazione del diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, cui peraltro si aggiunge la negazione dell’esistenza stessa dell’art. 288 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e, quindi, delle direttive europee dettate in materia di diritto d’autore (qualificate dalla decisione del Consiglio di Stato come “ moral suasion ”)”.

4. Nessuno si è costituito per le controparti.

5. In data 12 settembre 2022, la ricorrente ha depositato memoria.

6. Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. La società istante imputa alla sentenza revocanda una “serie di errori percettivi” così riassunti in atti:

8.1. contrasto di giudicati con la precedente sentenza emessa nei confronti delle medesime parti dal Tribunale di Roma n. 5445/1999;

8.2. la decisione:

i) dà “atto (primo errore) di leggere il termine riscossione (contenuto nell’ultimo comma dell’art. 180 legge 633/1941) come “riscossione di tassa”, aggiungendo dunque la parola tassa o tributo come significato necessitato del termine stesso (nel senso che senza la parola tassa la riscossione non sarebbe tale). Da qui, la revocanda sentenza

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