Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202306586

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202306586
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306586
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 06586/2023REG.PROV.COLL.

N. 04600/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4600 del 2022, proposto da
Occhionero U F, in proprio e quale titolare della omonima ditta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B B, V P, F M, M D P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D P in Roma, via M.Bufalini 8;

contro

Comune di San Martino in Pensilis, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Nikante Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Unione Comuni del Tappino, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00038/2022, resa tra le parti:


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Martino in Pensilis e di Nikante Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati Montanari, Di Pumpo, Ruta, in dichiarata delega dell'avvocato Romano, e Salvatore Di Pardo, in delega dell'avvocato Giuliano Di Pardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La ditta individuale Occhionero U F (di seguito “ditta Occhionero” ), che ha partecipato, classificandosi al secondo posto, alla procedura di gara aperta, indetta giusta determinazione a contrarre n. 11/2021 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Tappino e con bando del 29 aprile 2021, per l’affidamento dei lavori di riduzione del rischio sismico nel Palazzo Baronale del Comune di San Martino in Pensilis, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato innanzi al T.a.r. Molise gli atti di aggiudicazione dell’appalto alla società Nikante s.r.l., in uno ad ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso o presupposto lesivo della posizione della ricorrente, contestando il difetto di motivazione dei giudizi tecnici per la genericità dei criteri di valutazione e l’attribuzione di alcuni punteggi all’offerta tecnica.

2.- Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., nella resistenza del Comune di San Martino in Pensilis (che ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione) e della controinteressata, il Tribunale amministrativo, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dall’aggiudicataria, ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio insanabile della procura speciale, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

3.- Avverso la sentenza la ditta ricorrente ha proposto appello, contestandone le statuizioni di inammissibilità per nullità insanabile della procura e riproponendo quindi, ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., le doglianze e le domande non esaminate e assorbite in primo grado.

4.- Resistono all’appello il Comune di San Martino in Pensilis, il quale, oltre ad argomentarne l’infondatezza, ne ha eccepito l’irricevibilità, e l’aggiudicataria Nikante s.r.l., che ha depositato memorie difensive e repliche.

DIRITTO

5. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di irricevibilità dell’appello, sollevata dall’Amministrazione comunale, per “violazione degli artt. 92, comma 3, e 119, commi 2 e 9 c.p.a. , perché, pur essendo erronea per quanto si dirà la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado ad opera della sentenza appellata, i motivi di doglianza con esso articolati e riproposti dall’appellante in questa sede sono infondati nel merito.

6.- Con i primi due motivi di gravame, rubricati “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182, comma 2 c.p.c. e art. 39 c.p.a. Eccesso di potere per illogicità manifesta” e “2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. b), del d.p.c.m. n. 40/2016 e dell’art. 41, comma 2 c.p.a. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 3D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e illogicità manifesta”, la ditta appellante contesta le statuizioni di inammissibilità del ricorso di prime cure “per vizio insanabile della procura speciale” .

6.1. Le censure vanno accolte alla stregua delle seguenti osservazioni.

6.2. La sentenza appellata ha fondato la declaratoria di inammissibilità del ricorso sui seguenti essenziali passaggi argomentativi:

a) la procura rilasciata dalla ditta Occhionero è stata “formulata in termini generici, senza alcun riferimento all'oggetto del ricorso, alle parti, al provvedimento impugnato e all'Autorità davanti alla quale doveva essere incardinato il giudizio” , non avendo, quindi, indicato alcuno degli elementi utili alla individuazione della controversia, affinché la procura potesse ritenersi speciale, in contrasto col disposto di cui all’art. 40, comma 1, lett. g) d.lgs. 104/2010;

b) la procura alle liti rilasciata su foglio separato, da cui è stata estratta copia informatica depositata unitamente al ricorso, non può neppure considerarsi apposta “in calce all'atto cui si riferisce” ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), del d.p.c.m. n. 40/2016 in ragione dell'assenza, in concreto, di elementi di specialità idonei a ricollegarla al ricorso proposto dinanzi al T.a.r. adito;

c) l’utilizzo della medesima procura da parte dei legali della ditta ricorrente anche per una distinta attività stragiudiziale anteriore alla notifica del ricorso - cioè per la proposizione dell'istanza del 27 dicembre 2021 di accesso agli atti della stazione appaltante – confermerebbe la "non specialità" della procura stessa nel preciso senso richiesto dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a;

d) risulterebbe poi dirimente, al fine di escludere la specialità della procura, anche la provata anteriorità della data del suo conferimento (24 novembre 2021) rispetto al momento in cui la conferente ha avuto conoscenza degli atti da impugnare, e cioè alla data della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sul portale dell’Amministrazione appaltante (il 9 dicembre 2021);
del resto, se la ditta ricorrente avesse avuto contezza dell’aggiudicazione prima del 24 novembre 2021 (ossia anteriormente alla data di rilascio della procura), il ricorso sarebbe da ritenere irrimediabilmente irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 120, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. amm., per il fatto di essere stato notificato solo l’8 gennaio 2022, e cioè ben oltre il termine di trenta giorni dalla data di ipotetica conoscenza dell’atto impugnato.

e) la carenza della procura speciale non può essere sanata neanche mediante la ratifica prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., che non rappresenta espressione di alcun principio generale e non è compatibile con il processo amministrativo, che, in coerenza con la sua struttura impugnatoria e a differenza di quanto si verifica nel processo civile (in cui è possibile conferire anche un mandato generale alle liti), esige il conferimento del solo mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, di modo che la detta norma non può trovarvi applicazione nemmeno in forza dell’art. 39 c.p.a., a mente del quale “per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali" ;

f) infine, non possono utilmente invocarsi i principi affermati dalla sentenza di cui a Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n. 6606 che riguardava una diversa fattispecie, allorché nella procura era stata comunque richiamata almeno la specifica procedura di gara.

6.3. Le statuizioni di prime cure non sono condivisibili: la procura rilasciata dalla ditta ricorrente per il giudizio di primo grado non è nulla per carenza di specialità.

6.4. Per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario il conferimento al difensore di una procura speciale, come si ricava dall’art. 40, comma 1, Cod. proc. amm., che, disciplinando il contenuto del ricorso prevede (alla lett. g) “la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione in questo caso, della procura speciale” (cfr. Cons. Stato, VI, 23 novembre 2016, n. 4921).

In base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso Codice, l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l’impugnazione inammissibile.

La procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura “alla lite” ), mentre la procura generale (che, per questo, è chiamata anche procura “alle liti” ) per una serie indefinita di liti (Cons. Stato, VI, 5 aprile 2018, n. 2121;
V, 15 luglio 2013, n. 3809).

6.5. Come già chiarito dalla Sezione nel precedente giurisprudenziale invocato dalla ditta appellante (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n. 6606) la qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460;
III, 9 aprile 2009, n. 8708;
Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), ma anche, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385).

6.5.1. Soccorre, infatti, anche in tale ipotesi il principio di conservazione del contratto, che impone, in caso di dubbio, di interpretare i negozi giuridici (e le clausole ivi contenute) “nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art. 1367 Cod. civ.), per cui la volontà dei conferenti va ricostruita alla luce di una interpretazione complessiva, da compiere secondo le regole di interpretazione degli atti negoziali previste dagli artt. 1362 e ss. Cod. civ. (Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7795).

6.6. Nel caso di specie, in applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, la procura conferita al difensore dal legale rappresentante della parte ricorrente si contraddistingue come “procura speciale” , in quanto può ragionevolmente intendersi come espressiva della volontà del conferente di instaurazione di quel giudizio (Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, n. 3387).

6.6.1. In primo luogo, come si evince dalle ricevute di consegna via pec depositate agli atti del giudizio, la procura rilasciata dalla ditta Occhionero è stata allegata al ricorso e notificata unitamente all’atto cui accedeva, risultando così idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a generare la presunzione di riferibilità della stessa procura al giudizio cui accede, in assenza di elementi incoerenti con tale giudizio.

6.6.2. Sussiste, pertanto, nella specie la congiunzione materiale e giuridica tra la procura rilasciata dalla ditta ricorrente e il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 9, lett. a), b) e c) della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., essendo stato rispettato il disposto normativo appena richiamato, sia quanto alla congiunzione materiale su supporto cartaceo della procura speciale al ricorso, notificato a mezzo posta ordinaria, che quanto alla trasmissione della copia informatica autenticata con firma digitale trasmessa telematicamente per il deposito contestuale di ricorso e procura (si veda negli stessi termini Cons. Stato, V, 14 gennaio 2019, n. 283).

6.6.3. Va dunque applicato il principio ripetutamente affermato in giurisprudenza secondo cui “la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all’atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede” (cfr., la già citata Cons. Stato, V, 283/2019 che richiama Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010, n.69, nonché Cass. sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28839).

6.6.4. Il fatto poi che identica procura con firma digitale del 27 dicembre 2021 sia stata utilizzata dai difensori di parte ricorrente per l’istanza di accesso agli atti della gara per cui è causa non smentisce quanto sopra evidenziato, ma conferma la riferibilità dell’atto al giudizio da instaurare, essendo infatti l’accesso esercitato dalla ricorrente strumentale alla futura difesa in giudizio avverso gli atti e i provvedimenti lesivi della propria posizione giuridica. Ed infatti, ciò semmai dimostra che i difensori della ditta Occhionero hanno utilizzato la citata procura alla lite, con cui sono stati loro conferiti i poteri di rappresentanza in giudizio ai sensi dell’art. 83 c.p.c., esclusivamente in relazione alla procedura evidenziale oggetto della controversia.

6.6.5. Acclarato, dunque, che la specialità della procura rilasciata dalla ditta ricorrente può desumersi in forza della collocazione della stessa in sede di notifica, in assenza di elementi incoerenti con la proposizione dell’impugnazione, non si intravedono invero valide ragioni per ritenere qui inoperante la presunzione di specialità della procura che la giurisprudenza imputa alla sua "posizione topografica" in calce o a margine del ricorso (Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio 2009, n. 15692), come ritenuto dal primo giudice.

Infatti, trova applicazione nella fattispecie il disposto di cui all’art. 8, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. n. 40/2016 secondo cui la procura alle liti “rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce” si considera apposta “in calce all'atto cui si riferisce” .

6.7. In secondo luogo, la procura in questione non contiene espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi o di altre fasi processuali, da cui desumere la mancanza di specialità (cfr. ex multis, nello stesso senso Cons. Stato V, 14 gennaio 2019, n. 283 che richiama sul punto Cass. sez.VI-III, ord. 22 gennaio 2015, n. 1205, nonché Cass. sez. I, 7 marzo 2017, n. 5688).

6.7.1. È da escludere, infatti, che nel caso di specie si sia verificata tale ultima eventualità dato che, come sopra evidenziato, la medesima procura è stata utilizzata per la proposizione dell’istanza di accesso agli atti della stazione appaltante in data 27.12.2021, che è strumentalmente collegata all’impugnazione degli atti di gara di cui la parte ha domandato l’ostensione, mentre non ne risulta provato l’utilizzo per altri giudizi ovvero per attività stragiudiziali correlate a diverse procedure di affidamento.

6.7.2. A tale riguardo si osserva poi che la sentenza appellata, pur dando rilievo alla elezione di domicilio in Roma presso lo studio del difensore al fine di escludere qualunque collegamento con l’autorità giudicante adita (si legge, infatti, in sentenza che “La procura, oltretutto, reca un’elezione di domicilio …che evidentemente nulla ha a che vedere con un’ipotetica volontà di proporre ricorso dinanzi a questo Tribunale” ), non ha tuttavia adeguatamente considerato la significativa circostanza per cui la procura rilasciata dalla ditta ricorrente contiene anche l’inequivoco riferimento alla sede della società medesima ( “in Ururi, CB” ), che, a voler ragionare nel senso indicato dall’appellata sentenza, appare, per altro verso, elemento idoneo ad avvalorare l’anzidetto collegamento con il T.a.r. adito.

6.7.3. Al contempo, la sentenza di prime cure non si è avveduta che la procura rilasciata dalla ditta Occhionero fa inequivoco riferimento all’utilizzo dei dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi “ai soli fini del presente incarico” , ciò costituendo indice univoco della volontà di conferire il mandato difensivo per una singola lite.

6.8. Quanto alla data del rilascio della procura, è sufficiente richiamare la giurisprudenza che, in relazione all’art. 40, comma1, Cod. proc. amm., osserva che dalla norma, così come formulata, si ricava che la procura speciale deve essere conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (Cons. Stato, V, 15 maggio 2019, n. 3147;
27 agosto 2014, n. 4383;
n. 7795/2019, cit.), e osservare che la prima di dette condizioni è qui rispettata, potendosi solo aggiungere che il conferimento è avvenuto anteriormente alla sottoscrizione del ricorso, ma, può ritenersi, anche successivamente al gravato provvedimento di aggiudicazione (e, a fortiori, della lex specialis di gara), sicché non può neanche dubitarsi della conoscenza da parte dei conferenti del contenuto degli atti da impugnare.

6.8.1. Infatti, rileva la firma digitale del difensore corredata da marca temporale del 27 dicembre 2021 (data dell’istanza di accesso agli atti di gara) che attribuisce data certa alla procura ai fini del conferimento del potere di rappresentanza in giudizio, è posteriore al provvedimento impugnato nonché alla sua pubblicazione sul portale dell’Amministrazione resistente (il 9 dicembre 2021) ed è anteriore alla sottoscrizione del ricorso da parte dello stesso difensore.

6.8.2. In altri termini, può ritenersi che l’indicazione della data anteriore con firma olografa (il 24 novembre 2021) non inficia la manifestazione di volontà della parte ricorrente circa l’attribuzione dello ius postulandi per l’impugnazione degli atti della procedura di gara, ma costituisce mero errore materiale nella redazione della procura.

6.9. In definitiva, alla luce del suo tenore complessivo e delle circostanze sopra evidenziate la procura in esame esprime il chiaro intendimento della parte conferente di reagire giudizialmente agli atti impugnati a sé sfavorevoli concernenti la gara per cui è causa mediante la proposizione del ricorso al T.a.r. adito.

Deve quindi concludersi per l’attribuzione ai difensori di regolare mandato a svolgere l’attività difensiva per il giudizio avente ad oggetto la procedura in questione.

6.9.1. Siffatta conclusione consente di prescindere dall’esame delle censure concernente l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (peraltro riconosciuta, nella maggioranza dei casi, dalla giurisprudenza: si veda, al riguardo Cons. Stato, III, 27 novembre 2020, n. 7441 e giurisprudenza ivi richiamata, in cui, aderendo a una “lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto tra le norme applicabili” , si conferma l’orientamento che ha chiarito l’applicabilità dell’art. 182 co. 2 c.p.c. in quanto “principio generale” applicabile ex art. 39 c.p.a., precisando che ne discende l’effetto retroattivo della sanatoria per effetto del deposito di rituale procura al difensore;
cfr. inoltre, Cons. Stato, IV, n. 1119/2014, id., V, 25 febbraio 2016, n. 773;
id., V, 5 aprile 2016, n. 1331;
Cons. St. Sez. V 22 settembre 2015 n. 4424), dal momento che la norma presuppone la mancanza o un vizio della procura al difensore che ne determini la nullità, tale da rendere necessario il rilascio di nuova procura o la sua rinnovazione;
situazione processuale, quest’ultima, estranea al presente giudizio.

7. Vanno, dunque, esaminati i motivi di ricorso assorbiti in primo grado e riproposti in questa sede dall’appellante, che sono infondati, il che consente di prescindere, come sopra rilevato, dalla eccezione di irricevibilità dell’appello formulata in limine dall’Amministrazione.

7.1. Non sono, infatti, positivamente apprezzabili né le doglianze relative alla non piena comprensibilità dei giudizi attribuiti dalla Commissione all’atto della valutazione qualitativa delle offerte, né quelle concernenti l’asserita illogicità dei giudizi stessi e la mancanza di adeguati criteri e subcriteri a questi preordinati.

7.2. In primo luogo, i provvedimenti impugnati non sono illegittimi per violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, nonché per violazione dell'art. 95, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle "Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa " del 21 settembre 2016, n. 1005, né viziati per eccesso potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, come infondatamente sostiene parte appellante con il primo motivo del ricorso introduttivo.

7.3. Infatti, la Stazione appaltante ha predeterminato, all’interno della lex specialis di gara, dodici criteri di valutazione dell’offerta tecnica (busta B, cfr. capitolato pagg. 8/20), ciascuno articolato a sua volta in tre sub-criteri, specificando in maniera chiara e dettagliata, mediante descrittori, gli elementi qualitativi dell’offerta (A1, A2 e A3) che la Commissione doveva prendere in considerazione per l’attribuzione dei punteggi nonché i profili oggetto di valutazione per ciascun criterio e subcriterio, con indicazione del corrispondente punteggio massimo assegnabile.

In tal modo, la legge di gara ha definito i livelli qualitativi attesi, correlando agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la correttezza della valutazione operata.

7.3.1. Inoltre, l’Amministrazione appaltante ha delineato ulteriori criteri di giudizio da elaborare sulla base di una formula aritmetica, prevedendo una articolata serie di coefficienti per l’attribuzione dei punteggi, con il giudizio corrispondente a ciascuno di essi e il criterio motivazionale della relativa attribuzione;
onde ancorare il giudizio della Commissione a parametri di valutazione oggettivi, ha poi chiarito che “I coefficienti V (a) sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun sub criterio. Pertanto, per ciascun sub-criterio si calcola un coefficiente V (compreso tra 0 e 1), il quale viene moltiplicato per il peso W attribuito al sub-criterio, ed infine si sommano tutti i sub-criteri” (in coerenza con quanto previsto dall’allegato P del d.P.R. 207/2010).

7.4. Pertanto, deve escludersi che la legge di gara contenga indicazioni lacunose, prive di adeguata specificità sulla scelta dei parametri di giudizio con cui gli aspetti qualitativi delle offerte sono stati soppesati dalla Commissione tecnica, optando così per criteri di valutazione indeterminati e inidonei a orientare le scelte discrezionali della stazione appaltante, tali cioè da non consentirne di controllarne la logicità e la congruità.

Né l’appellante, al di là degli ampi richiami a principi giurisprudenziali che non possono essere utilmente invocati nella fattispecie (dato che, per quanto detto, i criteri in esame sono sufficientemente dettagliati e analitici, consentendo di ricostruire adeguatamente il percorso logico giuridico sfociato nell’assegnazione dei punteggi), ha evidenziato profili da cui possa effettivamente desumersi la genericità o lo scarso dettaglio dei criteri di valutazione;
tantomeno ha dimostrato che, per effetto della asserita genericità dei criteri o della erroneità, illogicità o irragionevolezza delle valutazioni operate, sia stato ingiustamente penalizzato.

7.5. Non possono poi neppure condividersi le asserzioni della ditta appellante circa l’impossibilità di ricostruire l’iter logico e motivazionale seguito dalla Commissione tecnica nell’attribuzione dei relativi punteggi.

Infatti, dato che, come evidenziato, in relazione a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione dell’offerta sono indicati e adeguatamente predeterminati gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta, con i corrispondenti punteggi, sono conseguentemente infondate anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria che inficerebbero i giudizi della Commissione di gara.

7.6. Secondo un principio consolidato, in presenza di una precisa e puntuale articolazione dei criteri di attribuzione dei punteggi nel bando di gara, i giudizi espressi dalla Commissione di gara possono estrinsecarsi attraverso indicazioni numeriche, che in tal caso integrano adeguata motivazione della valutazione espressa, consentendo la ricostruzione dell’iter logico valutativo seguito dalla Commissione (cfr. Cons. Stato, V, 11 marzo 2021, n. 2086 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cons. Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097).

7.7. Infatti, è costante in giurisprudenza l’affermazione secondo cui il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 12 marzo 2021, n. 2118).

7.8. Inoltre, come risulta dai verbali di gara (cfr. verbale n. 2) la Commissione, oltre a enunciare i punteggi complessivamente assegnati alle imprese concorrenti, ha in concreto analiticamente illustrato i punteggi espressi da ciascun commissario per i singoli subcriteri.

7.8.1. Deve poi aggiungersi che non costituisce ex se indice di illegittimità l’assegnazione dello stesso punteggio alle voci dell’offerta da parte dei commissari (Cons. Stato, III, 19 gennaio 2021, n. 574).

7.9. In conclusione, le censure sulla genericità dei criteri e sulla incomprensibilità dell’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte vanno respinte in quanto infondate.

8. Sono parimenti infondate le censure articolate con il secondo motivo di ricorso e riproposte in questa sede dall’appellante con cui sono contestati alcuni giudizi tecnici assegnati dalla Commissione perché apodittici, generici e privi di adeguata motivazione, oltre che manifestamente erronei per aver attribuito all’aggiudicataria un punteggio di gran lunga superiore (7,5 a fronte dei 2,5 punti assegnati alla ditta ricorrente) nonostante l’inferiorità della sua offerta tecnica per quanto riguarda i profili di cui al sub-criterio A.1.2, relativo ai corpi illuminanti, ai rilevatori di posizione e alla illuminazione di emergenza integrata.

8.1. Infatti, le valutazioni della Commissione non risultano illogiche né irragionevoli, in quanto la ditta appellante fa riferimento a valutazioni meramente quantitative sul numero dei punti luce da installare (superiore a quello proposto dall’impresa controinteressata), a fronte di un parametro di giudizio ben più articolato e composito come tracciato dalla lex specialis , che faceva riferimento al miglioramento in generale delle “prestazioni energetiche illuminotecniche anche in relazione all’impatto estetico e alla compatibilità con il contesto architettonico” , di particolare rilievo nell’ambito di un intervento su un palazzo storico.

8.2. Di conseguenza, trattandosi di criterio di valutazione incentrato su profili di tipo qualitativo, gli assunti dell’appellante risultano inconsistenti ed anzi, non avendo dimostrato alcuna illogicità nei giudizi della Commissione- che, come bene dedotto dal Comune appellato, ha ritenuto superiore l’offerta della controinteressata sia per le soluzioni progettuali che per la qualità e le caratteristiche delle illuminazioni proposte, avuto riguardo al miglioramento richiesto dal criterio in questione e all’impatto estetico sull’edificio inserito in quel determinato contesto storico-architettonico-, finiscono per sostituire inammissibilmente un proprio giudizio, personale e soggettivo, alle valutazioni tecniche opinabili e discrezionali della stazione appaltante, senza tuttavia evidenziare profili di manifesta erroneità della scelta tecnica compiuta.

9. In conclusione, l’appello deve essere accolto soltanto in rito e il ricorso di primo grado deve essere respinto in quanto infondato nel merito.

10. Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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