Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-30, n. 202008523

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-30, n. 202008523
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202008523
Data del deposito : 30 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2020

N. 08523/2020REG.PROV.COLL.

N. 07241/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sull’appello n. 7241 del 2020, proposto dal signor V Z, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dei signori A C, D P, C B, F F e B P, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), Sede di Roma n. 5688/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 dicembre 2020 il pres. Luigi Maruotti;

Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di primo grado n. 449 del 2012 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma, e integrato da motivi aggiunti), l’appellante – assistente della Polizia di Stato - ha impugnato la graduatoria finale di un concorso interno, bandito dal Ministero dell’interno per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.

In particolare, egli ha dedotto si essere stato penalizzato nella valutazione dei titoli.

2. Il TAR, con la sentenza n. 5688 del 2020, ha accolto il ricorso, statuendo che l’interessato va inserito nella graduatoria con 92,4 punti, ed ha compensato le spese del giudizio, ‘attesa la peculiarità della fattispecie’.

3. Con l’appello indicato in epigrafe, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR, nella parte in cui essa ha compensato le spese del giudizio.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio e, con una memoria difensiva, ha chiesto che l’appello sia respinto.

5. A fondamento del gravame, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 26 del c.p.a. e degli articoli 91, 92, 93, 96, 96 e 97 del codice di procedura civile.

Dopo aver ricostruito i fatti che hanno condotto alla presente fase del giudizio, l’interessato ha rimarcato come l’Amministrazione abbia emanato gli atti illegittimi che lo hanno indotto a proporre il ricorso di primo grado, ha criticato la superficialità dell’azione amministrativa ed ha dedotto che il TAR – all’esito di un giudizio comunque durato otto anni - avrebbe dovuto tenere conto del criterio della soccombenza, per la condanna alle spese.

4. Ritiene il Collegio che l’appello risulta infondato e va respinto.

Per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887;
Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797;
Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352;
Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936;
Sez. III, 9 novembre 2016, 4655;
Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012;
Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891;
Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471;
Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).

Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Il TAR – nel caso di accoglimento di un ricorso - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.

Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata risulta anche coerente con la precedente ordinanza cautelare n. 618 del 2012, con cui il TAR aveva già rilevato l’opinabilità le ‘peculiarità della questione controversa’.

5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

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