Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-07, n. 201503339

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-07, n. 201503339
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503339
Data del deposito : 7 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01154/2015 REG.RIC.

N. 03339/2015REG.PROV.COLL.

N. 01154/2015 REG.RIC.

N. 01166/2015 REG.RIC.

N. 02129/2015 REG.RIC.

N. 02490/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2015, proposto dal Consorzio Stabile K, quale capogruppo mandataria del RTI costituito con la Beton Costruzioni s.p.a. e la Società Lavori Generali s.p.a., quali mandanti, rappresentata e difesa dagli avv. G M E e A L C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 11;

contro

Provincia di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. O M, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Arno, 6;

nei confronti di

RTI composto dalla Cooperativa Costruzioni Soc Coop., quale capogruppo, e dalle società Avr s.p.a. e Co.Ar.Co. s.r.l., con mandataria rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Idone, Domenico Colaci e Domenico Iofrida, con domicilio eletto presso il sig. Simone Ciccotti in Roma, Via Lucrezio Caro 62;
Lista Appalti s.r.l., quale mandataria di ATI con il Consorzio Unimed s.c.a.r.l. e la Primos Engineering s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Francesco Mollica, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Principessa Clotilde 2;
Società F G s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso l’avv. D G in Roma, Via Trionfale 7032;



sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2015, proposto dal Consorzio Stabile K, nella qualità già indicata, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;

contro

Lista Appalti s.r.l., nella qualità già indicata, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;

nei confronti di

Provincia di Reggio Calabria;
Intercantieri Vittadello s.p.a.;
Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;
Società F G s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato - Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;



sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2015, proposto dalla Lista Appalti s.r.l., nella qualità già indicata, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;

contro

Provincia di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minniti, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato - Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Cooperativa Costruzioni Soc.Coop., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;
Società F G s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato - Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
Consorzio Stabile K, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;



sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2015, proposto dalla Società F G s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso l’avv. D G in Roma, Via Trionfale 7032;

contro

Provincia di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. O M, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Arno 6;

nei confronti di

Cooperativa Costruzioni Soc.Coop., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Lista Appalti s.r.l., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1154 del 2015:

della sentenza del T.A.R. Calabria - Sez. di Reggio Calabria n. 9/2015, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 1166 del 2015:

della sentenza del medesimo T.A.R. n. 10/2015, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 2129 del 2015:

della sentenza del medesimo T.A.R. n. 10/2015, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 2490 del 2015:

della sentenza del medesimo T.A.R. n. 848/2014, resa tra le parti:

sentenze tutte concernenti la gara indetta dalla Provincia di Reggio Calabria per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori relativo all'intervento denominato " Gallico - Gambarie III lotto - tratto M di C svincolo per Pordagoni,Santo Stefano d'Aspromonte ”.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti sopra elencate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati G M E, A L C, O M, A A, Angelo Clarizia, Domenico Colaci, Domenico Iofrida e Giuseppe Minniti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 La Provincia di Reggio Calabria indiceva una gara per l’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del tratto di strada provinciale " Gallico-Gambarie III lotto - Tratto M di C - Svincolo per Podargoni, Santo Stefano d'Aspromonte ”.

Alla seduta del 10 dicembre 2013 la Stazione appaltante escludeva dalla gara l’ATI avente quale mandataria la Lista Appalti s.r.l., e quali mandanti il Consorzio Unimed s.c.ar.l. e la Primos Engineering s.r.l., per difetto, in capo al Raggruppamento indicato ai fini della progettazione, del requisito di qualificazione relativo al numero medio annuo di unità del personale tecnico da parte delle mandanti, ritenendo che la mandataria non potesse coprire una quota del requisito eccedente il 60%, e che le mandanti non avrebbero raggiunto il rimanente 40%.

A tale ragione di esclusione se ne sarebbe aggiunta una seconda, a seguito di un ulteriore provvedimento dell’Amministrazione del 23 gennaio 2014 indotto dalla mancanza in capo ai dipendenti indicati dalla TECHPROJECT (la capogruppo del Raggruppamento per la progettazione) dei requisiti di cui agli articoli 254/263 del d.P.R. n. 207/2010.

La soc. Lista Appalti impugnava la propria esclusione mediante ricorso al T.A.R. per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria, che con ordinanza cautelare l’ammetteva con riserva al prosieguo della procedura.

All’esito l’appalto veniva definitivamente aggiudicato, con determinazione n. 3891 del 16.9.2014, al RTI della COOPERATIVA COSTRUZIONI soc. coop., capogruppo, con la ITER soc. coop. AVR s.r.l. e la Co.Ar.Co. Soc. Consortile. Al secondo posto si classificava la Società F G s.r.l., al terzo la già menzionata soc. Lista Appalti, e, per quanto qui rileva, al sesto il RTI del Consorzio Stabile K, costituito con Beton Costruzioni s.p.a. e Società Lavori Generali s.p.a..

La soc. Lista Appalti presentava a quel punto motivi aggiunti di ricorso avverso gli atti conclusivi della procedura, deducendo, in sintesi, che plurime ragioni di legittimità avrebbero imposto l’esclusione non solo dell’aggiudicataria, ma anche della seconda classificata soc. F G.

La conclusione del procedimento induceva, però, anche altri due concorrenti all’impugnativa giurisdizionale: da qui la proposizione degli ulteriori ricorsi dinanzi allo stesso T.A.R. della soc. F G (la seconda graduata) e del RTI Consorzio Stabile K (la sesta), i quali parimenti contestavano la legittimità delle posizioni di chi li precedeva in graduatoria.

2 Il Tribunale adìto, nel definire i tre giudizi pendenti dinanzi a sé con le sentenze in epigrafe, rispettivamente:

- respingeva il ricorso della soc. F G con la sentenza 19 dicembre 2014 n. 848;

- respingeva il ricorso del RTI Consorzio Stabile K con la sentenza 15 gennaio 2015 n. 9;

- accoglieva il ricorso della soc. Lista Appalti, con la sentenza 15 gennaio 2015, n. 10, limitatamente all’impugnativa della sua esclusione, che veniva pertanto annullata, mentre ne respingeva i motivi aggiunti tesi a contestare la posizione delle prime due graduate.

3 Avverso le suddette sentenze seguiva allora la notificazione dei quattro appelli in esame, rispettivamente proposti:

- il n. 1154/2015 dal RTI Consorzio Stabile K (di seguito, il RTI K), contro la sentenza n. 9/2015 che ne aveva respinto il ricorso di primo grado;

- il n. 1166/2015 dal medesimo RTI K, contro la sentenza n. 10/2015, nella parte in cui questa aveva accolto l’impugnativa della soc. Lista Appalti avverso la propria esclusione;

- il n. 2129/2015 dalla soc. Lista Appalti, contro la stessa sentenza n. 10/2015, nella parte in cui reiettiva dei suoi motivi aggiunti avverso le posizioni delle prime due graduate;

- infine, il n. 2490/2015 dalla soc. F G, contro la sentenza n. 848/2014 che aveva respinto il suo ricorso di primo grado.

Agli appelli resistevano la Provincia di Reggio Calabria e l’aggiudicataria.

La soc. Lista Appalti si costituiva ad opponendum nei giudizi di appello proposti dal

RTI K, il quale faceva lo stesso rispetto all’appello della prima.

All’appello del RTI K n. 1154/2015 resisteva anche la soc. F G.

Le parti costituite sviluppavano le proprie deduzioni mediante memorie e successivi scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015 le cause sono state congiuntamente discusse e trattenute in decisione.

4 Gli appelli, tutti attinenti alla stessa procedura di gara, devono essere riuniti, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

4a Ciò premesso, la Sezione ritiene di dovere iniziare il proprio esame della complessiva controversia con l’analisi dell’appello n. 1166/2015, proposto dal RTI K contro la sentenza n. 10/2015, nella parte in cui questa ha accolto il ricorso della soc. Lista Appalti avverso la propria esclusione.

La divergenza di vedute sull’ordine di trattazione degli appelli tra tale RTI e la soc. Lista Appalti deve invero essere risolta nel senso della precedenza del suddetto appello del primo.

Il medesimo verte, infatti, sulla legittimità dell’esclusione dalla gara che ha colpito ab origine la soc. Lista Appalti, la quale proprio secondo il vaglio compiuto dalla Stazione appaltante non avrebbe potuto prendere parte alla procedura.

Viene allora in rilievo il carattere preliminare rivestito dal profilo della legittimazione delle singole concorrenti a partecipare alla gara, e questo a partire, secondo logica, dalla verifica in capo a quella tra loro che tale legittimazione si è vista disconosciuta già in partenza dalla Stazione appaltante (verifica, oltretutto, nello specifico decisamente agevole ed immediata).

Nessun dubbio sussiste, inoltre, sulla pregiudizialità dell’appello n. 1166/2015 rispetto a quello proposto dalla stessa Lista Appalti avverso la medesima sentenza n. 10, dal momento che dall’esito del primo dipende l’esistenza della legittimazione a proporre il secondo.

4b All’appello n. 1166/2015 viene opposta dalla soc. Lista Appalti un’eccezione di inammissibilità che si impernia sulla seguente circostanza. Il RTI K, pur avendo contestato, con il suo ricorso al T.A.R., la posizione delle ditte che la precedevano in graduatoria, ivi compresa appunto essa Lista Appalti, in occasione del proprio successivo appello n. 1154 avverso la sentenza n. 9/2015 reiettiva di tale ricorso non ha sottoposto a gravame i capi della sentenza (corrispondenti ai suoi paragrr.

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