Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-02, n. 202000004

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-02, n. 202000004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000004
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00004/2020REG.PROV.COLL.

N. 01656/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per l’ottemperanza numero di registro generale 1656 del 2019, proposto dalla società
Polisportiva Parioli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M E, G A P e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Circolo Canottieri Aniene, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 4311 del 29 agosto 2013, resa tra le parti, concernente le determinazioni del Comune di Roma relative all’impianto della Polisportiva Parioli per i mondiali di nuoto “Roma 2000”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la società ricorrente l’avvocato F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Polisportiva Parioli ha impugnato la sentenza n. 7042/2011 con la quale il Tar per il Lazio ha rigettato il suo ricorso ed i motivi aggiunti proposti

contro

:

- la nota di Roma Capitale 11 gennaio 2010, n. 1313, che ha affermato la propria competenza a rilasciare il titolo autorizzatorio di cui all’art. 14 del DPR n. 380/2001 per la realizzazione di una struttura sportiva nell’ambito del circolo Antico Tiro a Volo destinata ai mondiali di nuoto “Roma 2009”, in luogo del Commissario delegato all’evento;

- la delibera della Giunta comunale di Roma 30 giugno 2010, n. 196, nella parte in cui ha ribadito, con riferimento alla stessa manifestazione, l’interesse pubblico esclusivamente per gli impianti ivi indicati, senza includere fra essi anche l’impianto della Polisportiva Parioli;

- la determinazione di Roma Capitale, comunicata con nota prot. n. 74518 del 15 dicembre 2010, nella parte in cui, pur riconoscendo la conformità allo strumento urbanistico di riferimento delle opere realizzate dalla ricorrente, ha ritenuto necessario il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, subordinandolo tra l’altro al pagamento dell’oblazione.

1.1. La stessa società nel ricorso aveva anche chiesto l’accertamento della equipollenza del permesso di costruire ex art. 14 del DPR n. 380/2001 con il provvedimento di raggiunta intesa 18 giugno 2008, prot. n. 3047/RM2009, e con il decreto 30 giugno 2009, n. 6198/RM2009, con il quale il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2000” aveva approvato il nuovo piano delle opere, comprendente, fra gli impianti sportivi di proprietà privata, anche quello della Polisportiva Parioli.

2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della Polisportiva, annullando gli atti impugnati in ragione della circostanza che il titolo rilasciato dal Commissario straordinario dovesse ritenersi comprensivo del permesso di costruire.

3. In esito alla predetta decisione, in data 11 ottobre 2013, la Polisportiva Parioli ha inviato a Roma Capitale formale richiesta di ripetizione della somma di euro 259.000,00 relativa al costo di costruzione come conseguenza restitutoria dell’annullamento della determinazione di Roma Capitale prot. n. 74518 del 15 dicembre 2010.

4. Non avendo l’Amministrazione riscontrato la richiesta, la Polisportiva Parioli ha proposto sia ricorso al Tar per il Lazio (n. 1492/2014), ai fini di ottenere la ripetizione della somma pagata, oltre che l’ulteriore risarcimento del danno, sia il presente ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4311/2013.

5. Nel presente ricorso la società ha in particolare sostenuto che l’annullamento della determinazione di Roma Capitale prot. n. 74518 del 15 dicembre 2010 avrebbe comportato come necessaria conseguenza la restituzione della somma di euro 259.000,00. In sostanza, la corretta esecuzione della decisione giudiziale avrebbe dovuto comportare l’effettiva rimozione delle conseguenze determinate dall’annullamento del provvedimento che poneva l'obbligo di pagare la medesima somma.

5.1. Il costo di costruzione sarebbe stato, infatti, determinato sulla base di un permesso di costruire in sanatoria dichiarato non più necessario dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto quale unico titolo edilizio per gli impianti realizzati la determinazione prot. n. 2718/RM2009 a firma del Commissario delegato.

6. Roma Capitale si è costituita in giudizio il 28 febbraio 2019, chiedendo il rigetto del ricorso, ed ha depositato una memoria il 20 settembre 2019.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio il 5 marzo 2019.

8. Anche la società ricorrente ha depositato una memoria di replica l’11 ottobre 2019.

10. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24 ottobre 2019.

11. Il ricorso non è fondato.

12. La sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiede l’ottemperanza si è concentrata sull’esame dei poteri del Commissario delegato ai mondiali di nuoto “Roma 2000”, concludendo che nell’ambito delle prerogative commissariali dovesse essere ricompreso anche il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione degli impianti da destinare ai mondiali.

13. Di conseguenza, la stessa sentenza ha chiarito che l’ordinario sistema di competenze edilizie in capo al Comune dovesse ritenersi derogato dalle competenze in materia affidate al Commissario delegato.

14. Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’intervento edilizio oggetto di giudizio poteva essere considerato di interesse pubblico, anche se realizzato da privati, in relazione all’utilizzazione degli impianti nell’ambito dei mondiali di nuoto.

15. Svolte le suddette considerazioni, la sentenza ha tuttavia esplicitamente affermato che “ Ovviamente, resta fermo il potere dell’amministrazione di verificare, sulla scorta di quanto ora affermato, le conseguenze a fini determinati della sussistenza della finalità di “interesse pubblico” degli interventi considerati nella presente sede e di accertare la sussistenza di ogni altro presupposto a tali fini occorrente ”.

16. In questo quadro, va dunque evidenziato che, a prescindere dalla competenza del rilascio del titolo edilizio, resta fermo il principio relativo all’onerosità del permesso di costruire di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001. Unica possibilità di esonero è quella indicata dal successivo art. 17 che individua tra le varie ipotesi anche quella della esistenza di un “interesse generale” (comma 3, lettera c).

17. Tuttavia, per beneficiare dell’esenzione devono concorrere due requisiti: uno di carattere oggettivo, attinente al carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare, ed uno di carattere soggettivo, in quanto le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente o da privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’Amministrazione volti alla cura di interessi pubblici (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, n. 5942/2018).

18. Non è dunque la sola destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura sufficiente ai fini di beneficiare dell’esonero dal costo di costruzione, ma la circostanza che oggettivamente la stessa abbia natura di interesse generale, ipotesi che può rinvenirsi quando l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica. L'esenzione prevista dal citato art. 17 necessita infatti che l'opera, per la quale si chiede l'esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo a tempo indeterminato dell'intera collettività;
ciò in quanto il pagamento degli oneri concessori, essendo finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al corretto assetto del territorio, costituisce un principio generale dell'ordinamento le cui eccezioni sono di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2394/2016).

19. Nel caso di specie, manca questo connotato, non risultando presente alcuna forma di convenzione o di utilizzazione a favore del territorio, mentre è ravvisabile invece un’utilizzazione della struttura, al di là dell’evento mondiali di nuoto, esclusivamente rivolta ad una specifica utenza.

20. Per la ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto, non potendosi configurarsi alcuna elusione del giudicato derivante dalla mancata restituzione delle somme versate a titolo di oneri di costruzione.

21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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