Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-30, n. 201806169
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Pubblicato il 30/10/2018
N. 06169/2018REG.PROV.COLL.
N. 03231/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B D, con domicilio eletto presso lo studio Arcangelo Bruno in Roma, via Gregorio Vii, 150;
contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 02544/2014, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento dipendenza infermita' da causa di servizio - diniego equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Decorato, avv.to dello Stato Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. --OMISSIS-, appuntato nell’Arma dei carabinieri, ha impugnato avanti al TAR Lecce il decreto in data 28.10.2008 con il quale il Comando generale dell’Arma ha respinto le domande da lui presentate intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo in relazione alle infermità patite ( in sintesi: ernie discali cervico lombari multiple/ ipoacusia bilaterale).
Il ricorrente ha altresì impugnato gli atti presupposti, con particolare riferimento al parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio ( ex CPPO).
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il gravame, ritenendo il parere del Comitato – dal quale l’Arma non poteva discostarsi – non inficiato da profili di contraddittorietà percepibili in sede di legittimità.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con accoglimento del ricorso introduttivo e annullamento degli atti gravati.
Si è costituita l’Amministrazione, la quale ha depositato documenti.
L’appellante ha poi depositato memoria conclusiva, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 25 ottobre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato e non può perciò essere accolto.
Con il primo motivo l’appellante torna a dedurre il difetto di motivazione che vizia il decreto impugnato, non avendo l’Arma ivi espresso alcuna considerazione sul merito del parere negativo reso dal Comitato.
Il mezzo non può trovare accoglimento.
E’ noto infatti che il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata.
In tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.
In tal senso, infatti, l’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 ( opportunamente richiamato dal TAR) prevede la possibilità che la motivazione del provvedimento emerga anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell’amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario.
D’altra parte, la motivazione per relationem è costantemente utilizzata proprio quando la P.A.
è chiamata ad assumere una decisione costituiva sulla base di un parere reso da organo tecnico e basato su cognizioni specialistiche aventi contenuti tecnico-discrezionali.
Ciò premesso, il punto rilevante – e decisivo ai fini in rassegna – è che nel vigore del DPR 461 del 2001 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la Pubblica amministrazione;di conseguenza non sussiste alcun obbligo per la Pubblica Amministrazione di motivare le ragioni per le quali non recepisce il parere positivo della Commissione medica ospedaliera atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R., la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che esprime un parere sulla dipendenza da cause di servizio.
A questo parere l'Amministrazione è dunque tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale deve poi doverosamente adeguarsi.
In sostanza l'esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non poteva in ogni caso comportare l'insorgere, in capo all'Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.
Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o non) dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa" (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378).
Con il secondo e centrale motivo l’appellante censura il parere del Comitato, in quanto contraddittorio, generico e travisato rispetto alle risultanze del secondo p.v. di CMO.
In particolare secondo l’appellante il Comitato non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell’istruttoria amministrativa e delle relazioni di servizio, dalle quali si evinceva la gravosità dei compiti di servizio nel tempo assolti dal militare ( in particolare quale addetto al servizio scorte dal 1988) nonché la riconducibilità delle infermità in questione ad un trauma contusivo alla regione frontale riportato in incidente di servizio.
Anche questo mezzo non può essere accolto, in quanto il parere espresso dal Comitato resiste in realtà alle critiche mosse in primo grado dal ricorrente.
Tale parere, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, "fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale", con la conseguenza che il medesimo "è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito" (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2460 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, il parere reso dal Comitato non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una indicazione chiara, sebbene sintetica, delle ragioni per le quali la infermità discale sofferta dall'appellante non poteva ritenersi strettamente riconducibile all'attività lavorativa dal medesimo svolta ma piuttosto a fattori genetici o costituzionali.
Infatti, secondo il Comitato, trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti;
D'altra parte l'Amministrazione, secondo quanto il Collegio può desumere dagli atti, aveva in realtà e a ben vedere sufficientemente evidenziato le caratteristiche e la tipologia di base del servizio reso dall'appellato, di talché non può sostenersi che il giudizio del Comitato fosse viziato per difetto di istruttoria.
Del resto per quanto concerne la tipologia del servizio reso dall’interessato, dalla documentazione in atto si evince che nel periodo di assegnazione alla stazione di Brolo ( 1989-1994) il militare non ha svolto con continuità particolari servizi automontati.
Successivamente, dal 1994 al 1996, l’appuntato -OMISSIS- è stato in forza al Comando Provinciale di Messina quale addetto alla centrale operativa in qualità però di “operatore delle trasmissioni”.
In effetti, dal relativo rapporto informativo risulta anche l’espletamento di servizi automontati, di pattuglia e di scorta: ma ciò non toglie che l’interessato, nel periodo di riferimento, è stato in prevalenza occupato in postazione fissa, appunto come operatore trasmissioni della sala operativa.
Quindi non può dirsi che il Comitato abbia travisato le risultanze documentali relative al servizio.
Per quanto poi riguarda il trauma derivante dal sinistro di servizio occorso all’appellante in data 20.1.1992, risulta dagli atti che il Comitato ha richiesto un supplemento di istruttoria onde acquisire il c.d. modello C redatto all’epoca del ricovero dell’appuntato -OMISSIS- presso l’Ospedale Militare di Messina.
Avendo il Comando generale adempiuto all’incombente istruttorio, è evidente che il Comitato ha deliberato il parere finale avendo ben presente tale profilo, ma ritenendolo in definitiva non rilevante, nemmeno ai fini concausali, nel processo di emersione dell’infermità discale.
Al riguardo non sussistono elementi per predicare, su tale punto, la illogicità del parere del Comitato: da un lato infatti il trauma all’epoca riportato dal militare fu infatti giudicato come semplicemente “contusivo”;dall’altro, come rilevato dal TAR, l’incidente stradale di che trattasi precede di molti anni l’insorgere della infermità ora patita dall’interessato, cosicché non è possibile, in base agli atti, assumere quel trauma come causa o concausa dell’infermità stessa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va quindi respinto.
Le spese di questo grado del giudizio possono esser compensate, vista la natura degli interessi coinvolti.