Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-21, n. 201705365

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-21, n. 201705365
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705365
Data del deposito : 21 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2017

N. 05365/2017REG.PROV.COLL.

N. 00685/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 685 del 2007, proposto dai signori C A e S G, rappresentati e difesi dagli avvocati F V e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G, in Roma, via Maria Cristina, 8;

contro

Comune di Cascina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B, in Roma, via Panama, 77;
D C R, D C M, D C M Osanna, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze, Sezione I, sentenza n. 6229 del 16 novembre 2005, resa tra le parti, concernente approvazione di regolamento urbanistico comunale – piano di lottizzazione – risarcimento del danno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati Pafundi (su delega dell’avvocato Virgone) e L. Bimbi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, signori C A e S G, hanno adito il T.a.r. per la Toscana – Firenze con autonomi ricorsi, poi oggetto di riunione con l’impugnata sentenza, per ottenere l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

a) quanto al ricorso n. 1645/2000: 1) della deliberazione del consiglio comunale di Cascina del 22 marzo 2000, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento urbanistico comunale;
2) del regolamento urbanistico del medesimo comune nella parte in cui, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni al progetto di regolamento, ha modificato la zona ove insiste la proprietà dei ricorrenti da zona C di espansione edilizia a zona B/1 a verde privato;

b) quanto al ricorso n. 406/2003: 1) della deliberazione del consiglio comunale di Cascina del 17 dicembre 2002 concernente il rigetto delle controdeduzioni e l’approvazione definitiva della deliberazione del 25 luglio 2002 recante l’approvazione dello schema generale unitario e la modificazione della disciplina delle NTA allegate al regolamento urbanistico vigente U.T.O.E. n. 17 – San Lorenzo alle Corti – area nord San Donato – Comparto 1 – aree di ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto;
2) della deliberazione del 25 luglio 2003 di approvazione dello schema generale unitario e modificazione della disciplina dell’art. 35 delle NTA, allegate al regolamento urbanistico vigente U.T.O.E. n. 17 – San Lorenzo alle Corti – area nord San Donato – Comparto 1 – aree di ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto;
3) della deliberazione del consiglio comunale del 22 marzo 2000 di approvazione del regolamento urbanistico;
4) del regolamento urbanistico comunale approvato con delibera n. 29 del 22 marzo 2000 nella parte in cui si dispone la modifica da area di completamento ad area da adibire a verde privato con specifico riferimento alla proprietà dei ricorrenti;
5) con atto di motivi aggiunti: 5.1) della deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 17 luglio 2003 avente ad oggetto la deliberazione consiliare n. 6 del 21 gennaio 2003 P.d.L. di iniziativa privata relativamente alle aree comprese all’interno del comparto n. 1 – sub Comparto n. 1° - di ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto in località San Lorenzo alle Corti – U.T.O.E. n. 17 area nord San Donato;
5.2) del provvedimento prot. n. 8852 del 13 agosto 2003 avente ad oggetto la deliberazione consiliare n. 6 del 21 gennaio 2003 P.d.L. di iniziativa privata relativamente alle aree comprese all’interno del comparto n. 1 – sub Comparto n. 1° - di ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto in località San Lorenzo alle Corti – U.T.O.E. n. 17 area nord San Donato;
5.3) della deliberazione n. 6 del 21 gennaio 2003, quale atto presupposto;

c) quanto al ricorso n. 207/2005;
1) della deliberazione consiliare n. 66 del 9 novembre 2004 recante il rigetto delle controdeduzioni e l’approvazione definitiva della delibera del 29 ottobre 2003;
2) della deliberazione n. 58 del 29 ottobre 2003 recante variante di mera trascrizione al regolamento urbanistico.

2. I ricorrenti hanno proposto, inoltre, nell’ambito di quest’ultimo ricorso (n. 207/2005), domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla modificazione della classificazione del terreno di loro proprietà da zona C di espansione edilizia o di completamento a zona B/1 a verde privato.

3. Il T.a.r. per la Toscana, Firenze, con la sentenza n. 6229 del 16 novembre 2005 ha:

a) riunito i ricorsi per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;

b) dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 406/2003 perché erroneamente notificati ai signori Ranieri Del Carratore, Maria Del Carratore e Maria Osanna Del Carratore (autori delle osservazioni al progetto di regolamento) in luogo dei controinteressati necessari da individuarsi negli effettivi sottoscrittori del piano di lottizzazione approvato e proprietari delle aree interessate;

c) dichiarato improcedibili i ricorsi n. 1645/2000, n. 406/2003 e n. 207/2005 a motivo della sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione degli atti della pianificazione giacché i ricorrenti risultano proprietari di due particelle (1457 e 1301, distinte al foglio 9, mappale 513 del NCT del comune di Cascina) contigue a quelle rientranti nel piano di lottizzazione e insuscettibili di una proficua utilizzazione edificatoria, la quale sarebbe incompatibile con i carichi urbanistici previsti nella zona dal Regolamento approvato dal comune, non impugnato in parte qua ;

d) compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

3. I signori Antista–Guainai hanno impugnato la sentenza ritenendola erronea per i seguenti motivi:

3.1. per avere ravvisato il collegamento funzionale anziché, più correttamente, la piena autonomia tra il ricorso per motivi aggiunti (avente ad oggetto il piano di lottizzazione) e gli altri giudizi instaurati avverso gli atti della pianificazione generale, deducendone così – a loro avviso scorrettamente - la carenza di interesse a coltivare questi ultimi a motivo dell’intangibilità del piano attuativo di iniziativa privata;
oltre a non avvedersi che sarebbe residuato, comunque, un loro interesse giuridicamente rilevante alla caducazione degli atti della pianificazione;

3.2. per avere ritenuto del tutto omessa la notifica ai controinteressati necessari anziché provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti (i sottoscrittori del P.d.L.) ritenuti legittimi contraddittori, ben potendo – a loro avviso – considerare tali anche gli originari proponenti delle osservazioni al progetto di regolamento, da considerarsi quale atto presupposto rispetto al piano di iniziativa privata.

4. Gli appellanti hanno, pertanto, espressamente riproposto tutti i motivi di doglianza dedotti nel primo grado dei giudizi in epigrafe meglio descritti, e segnatamente:

4.1. Violazione di legge con particolare riguardo alle procedure di adozione dei regolamenti urbanistici: legge n. 1150/1942;
legge regionale Toscana n. 5/1995 e s.m.i.;
legge n. 241/1990 con specifico riferimento al procedimento amministrativo – Errata e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle osservazioni proposte dai cittadini alla delibera concernente il progetto di regolamento urbanistico.

4.2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché errata rappresentazione della realtà sostanziale e giuridica – Irragionevolezza.

4.3. Eccesso di potere con specifico riferimento alla deliberazione n. 41/2002 per omessa adeguata istruttoria rispetto alle osservazioni proposte e alle controdeduzioni dei ricorrenti.

4.4. Violazione della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

4.5. Omessa ripubblicazione del regolamento urbanistico per il caso in cui subisca una rielaborazione.

4.6. Violazione di legge con riferimento alle procedure di pubblicazione previste dalla legge regionale Toscana n. 5/1995, avuto riguardo alla cartografia allegata al regolamento urbanistico.

5. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale ha invocato la conferma della sentenza di prime cure e, con successiva memoria depositata il 21 settembre 2017, corroborata dalla produzione documentale del 14 settembre 2017, ha evidenziato che nelle more del giudizio sono state adottate due ulteriori varianti parziali al R.U. vigente, l’una approvata con delibera di consiglio comunale n. 45 del 20 dicembre 2005, e l’altra con delibera n. 11 del 19 marzo 2015, che hanno confermato la destinazione urbanistica delle aree interessate dallo strumento urbanistico approvato con la deliberazione consiliare n. 29/2000 e reiterato tutte le precedenti zonizzazioni senza variazione alcuna. Gli anzidetti atti di pianificazione non sarebbero stati sottoposti ad alcun gravame. In ragione di ciò, assume l’appellata, non permarrebbe in capo all’appellante un valido interesse all’odierna decisione.

6. All’udienza del 26 ottobre 2017 - nel corso della quale il difensore dell’appellante nulla ha osservato in ordine alla eccezione di improcedibilità sopravvenuta – la causa è stata assunta in decisione.

7. Il presente appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La circostanza resa nota nella richiamata memoria dell’amministrazione comunale e non contestata da controparte, pone in luce la presenza di due provvedimenti autonomi di variante al vigente regolamento urbanistico che hanno confermato la destinazione urbanistica delle aree interessate dallo strumento urbanistico approvato con la deliberazione consiliare n. 29/2000 e reiterato tutte le precedenti zonizzazioni senza variazione alcuna.

Sul punto il Collegio rileva (in una con consolidata giurisprudenza, cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 487 del 2017;
sez. IV, 12.6.2007, n. 3087 cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.), che il difetto di interesse in questione discende in via diretta dal fatto che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non potrebbe recare alcuna utilità, neanche di carattere morale, all’originaria ricorrente a fronte del rinnovato esercizio del potere pianificatorio generale da parte del comune.

Il Collegio rileva, inoltre, che, nonostante la formale richiesta di risarcimento del danno avanzata nell’ambito del ricorso di primo grado n. 207/2005, espressamente riproposta anche nel presente grado di giudizio, la parte appellante ha omesso di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata, soprattutto alla luce delle sopravvenienze rappresentate dall’adozione dei nuovi atti di pianificazione generale, omettendo del tutto qualsivoglia replica all’eccezione sollevata dalla controparte. Gli appellanti, infatti, non hanno provveduto a depositare idonea memoria in replica nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., né hanno formulato osservazioni in sede di discussione, con ciò manifestando un sostanziale disinteresse ai fini risarcitori, oltre a rendere - di fatto - impossibile l’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a.

Ciò esonera il Collegio da ogni approfondimento in merito, non potendo il giudice spingersi ad operare un’autonoma valutazione officiosa circa un possibile interesse a coltivare una futura azione risarcitoria (arg. da Consiglio di Stato, Ad .plen., nn. 4 e 5 del 2015;
successivamente, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2637).

8. L’appello va, quindi, dichiarato improcedibile.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

10. Il Collegio rileva, inoltre, che l’appello – a prescindere dalla sua improcedibilità per i motivi dianzi esposti - si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 2200 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria), non sussistendo dubbi interpretativi o contrasti giurisprudenziali sui criteri di individuazione del controinteressato necessario ovvero sul collegamento funzionale, ai fini dell’accoglibilità dell’impugnazione, tra gli atti della pianificazione generale e i piani attuativi.

11. La condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva eventualmente, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, nr. 208, in considerazione della inconsistenza della pretesa fatta valere in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi