Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-01-28, n. 202200611

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-01-28, n. 202200611
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200611
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 00611/2022REG.PROV.COLL.

N. 05113/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2021, proposto dalla Società Immobiliare Partenopea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- il Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato G D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5428/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Comune di Bacoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021, il consigliere Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania (r.g. n. 4142/2015), la Società Immobiliare Partenopea S.r.l. – titolare di concessione demaniale marittima nel Comune di Bacoli – agiva per l’annullamento del provvedimento n. 6092 del 25 maggio 2015 con il quale la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli aveva espresso parere negativo in relazione ad un intervento avente ad oggetto l’installazione all’interno di un piccolo arenile di un’ampia superficie pavimentata mediante pedana in legno con sovrastanti ombrelloni e vele ombreggianti, oltre che, al di sopra della scogliera emergente, di una ulteriore pedana realizzata al fine di ospitare strutture ombreggianti atte a favorire l’attracco di natanti mediante l’utilizzo di scaletta in acciaio. La società ricorrente impugnava altresì il preavviso di diniego contenuto nella nota n. 3836 del 29 aprile 2011 e il provvedimento del RUP del 10 giugno 2015, recante il diniego del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

2. Il T.a.r. Campania, sede di Napoli, sezione VI, con la sentenza n. 5428 del 23 novembre 2020, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti, ritenendo ben motivato il parere negativo della Soprintendenza, quindi né illogico né irrazionale al punto da giustificare il sindacato giurisdizionale su una valutazione tecnico discrezionale, come noto ammissibile solo entro tali limiti.

3. L’originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante, articolando un unico complesso motivo, ha sottolineato, alla luce delle previsioni di cui al d.P.R. n. 139 del 2010 (art. 1, comma 1) e al d.P.R. n. 31 del 2017, della consistenza delle opere e dello stato di abbandono dell’area di intervento, l’inesistente impatto paesaggistico delle opere e, ad ogni modo, l’assenza di una congrua motivazione al riguardo nel provvedimento impugnato.

3.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura, il quale, depositando memoria difensiva in data 4 luglio 2021, si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.

3.2. Si è altresì costituito il Comune di Bacoli, rilevando l’infondatezza dell’appello, alla luce del notevole interesse pubblico del territorio del Comune stesso e, in particolare, della località interessata dalla richiesta paesaggistica de qua .

3.3. Con memoria difensiva depositata l’8 novembre 2021 e successiva memoria di replica del 18 novembre 2021 l’appellante ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure dedotte. Inoltre, la società ha eccepito l’inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dal Comune in data 5 luglio 2021 (recante “ Relazione tecnica UTC ”)

4. All’udienza del 9 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. Il Collegio, ritenuto preliminarmente di poter prescindere dalla documentazione prodotta dal Comune in data 5 luglio 2021 e, quindi, dall’esame della relativa eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall’appellante, osserva in linea generale che, per giurisprudenza pacifica ( ex multis , da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096; conf. sez. II, 15 settembre 2020, n. 5451), nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza effettua ex ante valutazioni di “merito amministrativo”, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico, secondo un giudizio connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, implicando l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che tale apprezzamento è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità (per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione), affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.

7. Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di irragionevolezza ed arbitrarietà, atteso che, secondo quanto riportato anche nel diniego impugnato, con riferimento all’area interessata dall’intervento si rileva che:

a ) l’intero territorio del Comune di Bacoli è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con dd.mm. di vincolo del 15 dicembre 1959 ex legge n. 1497/39 e del 28 marzo 1985 ex legge n. 431/85 (“ L’intero territorio del Comune di Pozzuoli, il quale si adagia al centro della rada che si apre tra la collina di Posillipo e le spiagge di Arco Felice e Lucrino, con i suoi terreni caratterizzati da fenomeni vulcanici, con le sue sorgenti termali e minerali, con i suggestivi laghi (Averno e Lucrino) con le sue colline coperti di lussureggiante vegetazione, nonché col suo incomparabile litorale, costituisce, nel suo insieme di paesaggi, visibili dal mare e dalle pubbliche strade, inquadrati nella visione del Vesuvio, della Penisola Sorrentina e delle isole di Capri, Ischia e Procida, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, meritevole della particolare protezione della legge ”);

b ) l’area Campi Flegrei è soggetta a Piano territoriale paesistico, approvato con d.m. del 26 aprile 1999;

c ) la superficie pavimentata mediante pedana in legno (con sovrastanti ombrelloni e vele ombreggianti) e la ulteriore pedana al di sopra della scogliera emergente occupano una rilevante porzione dell’arenile, che potrebbe invece ospitare strutture ombreggianti (ombrelloni), sono incongrue rispetto alla funzione dichiarata e presentano un importante impatto paesaggistico in quanto incidono sull’unico lembo inedificato in località “Casevecchie”.

8. Ciò considerato in merito alla disciplina dell’area, non residuano dubbi in ordine alla necessità di acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza a fronte di un’istanza avente ad oggetto l’intervento descritto;
circostanza, peraltro, mai contestata dalla società ricorrente, neanche in sede appello, in seguito alla specifica statuizione del primo giudice.

Pertanto, valutate le caratteristiche delle opere progettate e dell’area in cui queste si andrebbero ad inserire, il Collegio rileva che, visto l’evidente impatto paesaggistico, l’impugnato parere negativo risulta congruamente motivato e supportato da rilevanti presupposti di fatto e di diritto, quindi né illogico né arbitrario.

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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