Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-10, n. 202103660

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-10, n. 202103660
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103660
Data del deposito : 10 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2021

N. 03660/2021REG.PROV.COLL.

N. 08727/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8727 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Napolitano in Roma, c.so Trieste, 16;

contro

Comune di -OMISSIS- in Campania, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Davide Ponte;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame le odierne parti appellanti, quali comproprietari del fondo interessato, impugnavano la sentenza n. 1501 del 2018 del Tar Campania, recante declaratoria di inammissibilità e rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla originaria proprietaria dante causa e, quindi proseguito, dagli odierni appellanti quali eredi del fondo rustico sito in -OMISSIS- p.lla 3289 Foglio 55, al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: dell’ordinanza di demolizione n.79 del 20 giugno 2008;
dell’ordinanza di acquisizione n.1 dell’8 gennaio 2009;
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di -OMISSIS- Servizio Controllo Edilizia Privata n. 4 del 31 gennaio 2017;
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di -OMISSIS- – Servizio Controllo Edilizia Privata n. 5 del 31 gennaio 2017;
delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54, comma 4 del D. lgs. 267/2000 n. 22 e n. 23 del 21marzo 2017, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato anche ai proprietari, Sig. -OMISSIS- e Sig.ra -OMISSIS-, di inibire l’accesso e la praticabilità ai manufatti ubicati alla via -OMISSIS-.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, contestando le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, i seguenti motivi di appello:

- error in iudicando et in procedendo, erronea valutazione della situazione di fatto e di diritto, in quanto i proprietari non solo erano estranei alla commissione degli abusi, ma avevano, inoltre, agito per ripristinare la legalità violata;

- analoghi vizi e contraddittorietà in relazione al contributo partecipativo che i proprietari dell’area avrebbe potuto dare non sulla fondatezza dell’ordine di demolizione, ma sull’applicazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale;

- analoghi vizi per violazione del principio di proporzionalità;

- analoghi vizi nei confronti delle ordinanze contingibili ed urgenti impugnate in primo grado per difetto de relativi presupposti.

La parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 5894 del 2018 la sezione prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2021 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione, proposta dal Comune appellato, è prima facie destituita di fondamento.

1.1 In linea generale, ai sensi dell’art. 101 cod.proc.amm. il ricorrente ha l’onere di specificare i motivi di appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l’appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo, non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado

L'appello deve essere ritenuto ammissibile qualora dallo stesso sia possibile desumere le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione, in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata;
peraltro, il grado di specificità dei motivi di appello deve essere parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857).

1.2 Nel caso di specie l’atto d’appello è pienamente conforme ai parametri richiamati.

In termini formali contiene una chiara specificazione dei motivi dedotti (cfr. parte in diritto, rispettivamente sub I e sub II);
in termini sostanziali contiene una puntuale critica, nella parte oggetto di contestazione, alle argomentazioni svolte dal Tar, in merito sia all’insussistenza dei presupposti per l’acquisizione, sia alla rilevanza del rispetto delle garanzie partecipative ai medesimi fini.

1.3 Sempre in via preliminare, va evidenziato, in termini di concreta delimitazione dell’oggetto del contendere, come il gravame risulti proposto dai proprietari del bene unicamente avverso gli effetti acquisitivi degli atti impugnati in prime cure, come riassunti nella narrativa in fatto.

2. Nel merito, pur così delimitato, l’appello è infondato.

In proposito assumono rilievo dirimente, in termini di infondatezza dei motivi di gravame, i consolidati orientamenti di questo Consiglio.

2.1 In generale, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8283).

Nell'ambito degli abusi edilizi, non può ritenersi che la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso edilizio e l’attuale proprietario dell’immobile imponga all'Amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 novembre 2020, n. 7155).

2.2 Da ciò ne consegue altresì che, in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest'ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica. n. 380 del 2001, anche con riferimento all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell'opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento;
pertanto non è dubbio che il proprietario deve essere coinvolto nel procedimento successivo all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, a prescindere da una sua diretta responsabilità nell'illecito edilizio (cfr. in termini ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4070).

2.3 Nel caso di specie, a fronte della evidenza degli abusi e della natura pacificamente vincolata dell’area interessata, in termini paesaggistici ed archeologici, il mero invio di una lettera non assume il rilievo necessario ai fini predetti, dovendo il proprietario attivarsi adeguatamente al fine di impedire il protrarsi della situazione di illiceità. Infatti, il mero invio di una lettera, non seguito dall’attivazione delle vie anche giudiziali, non integra l’elemento degli strumenti offerti dall’ordinamento specie laddove, come nel caso di specie, il responsabile non abbia adempiuto agli oneri ripristinatori.

3. Anche gli ulteriori motivi di appello si scontrano con i consolidati orientamenti di questo Consiglio.

3.1 In relazione alla natura affatto vincolata del potere sanzionatorio repressivo, estrinsecato attraverso il provvedimento che ingiunge la demolizione delle opere edilizie abusive, non è dovuta, anche a prescindere dall'applicazione dell' art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, la comunicazione d'avvio del procedimento (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 24 marzo 2021, n. 2493 e sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3636).

3.2 In caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato (conseguente, peraltro, alla commissione di un reato), che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né - ancora - una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 1552).

3.3 Ciò a maggior ragione in caso di abusi realizzati in area soggetta a specifica tutela culturale, come nel caso di specie, in cui l’area risulta ricompresa all’interno del “-OMISSIS-”, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed archeologico;
area nella quale, pertanto va parimenti escluda in radice l’evocata sproporzione, risultando la misura pienamente proporzionata alla necessaria tutela dell’area.

3.4 Infine, prima facie infondato è l’ultimo motivi di appello con cui, invero solo genericamente, si ripropongono “per puro scrupolo difensivo”, i vizi delle ordinanze necessitate nella parte in cui ordinano anche agli appellanti, di “inibire l’accesso e la praticabilità” ai manufatti abusivi in ampliamento, nonostante gli stessi non fossero nel loro possesso né i sigg.ri -OMISSIS- potessero accedere al fondo.

Al riguardo assumono rilievo dirimente le considerazioni svolte in merito alla responsabilità del proprietario nonché alla titolarità del bene, con tutti i conseguenti oneri normativamente previsti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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