Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202303206

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202303206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303206
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 03206/2023REG.PROV.COLL.

N. 00441/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 441 del 2018, proposto da
TO UL e ER NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, via Alghero, n. 33;



contro

Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Anna Maria Antonietta Piredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Anna Maria Antonietta Piredda in Sassari, piazza del Comune, n. 1;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 323/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso del 2010 TO UL e ER NN hanno chiesto al Tar per la Sardegna l’annullamento dell'ordinanza n. 13 del 20 maggio 2010, prot. 45388, del Dirigente dello Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari.

2. Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:

- a seguito di sopralluogo effettuato nei giorni 22 e 23 marzo 2010, è stata accertata l’esecuzione di una presunta attività lottizzatoria abusiva in località Busincu, in agro di Sassari, su un appezzamento di terreno distinto al catasto terreni al foglio 33, mappali 5 e 132, dai quali sono derivati, a seguito di ripetuti frazionamenti, 80 mappali (indicati nell’ordinanza medesima), ubicati nelle maglie 65 e 80 del Piano Regolatore del Comune di Sassari e nelle sottozone E2a e E5a del nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato e in fase di approvazione;

- il terreno risultava di proprietà della ANIC PARTECIPAZIONI s.p.a., successivamente ceduto a Giuseppe Pintore;

- il primo frazionamento è stato attuato dalla predetta s.p.a. e proseguito da Giuseppe Pintore;

- il frazionamento ha comportato la suddivisione degli originari mappali 5 e 132 in 80 mappali;

- l’attività lottizzatoria è stata predisposta mediante frazionamento e vendita del terreno in lotti, nello specifico 65 acquirenti per i lotti oggetto di trasformazione urbanistica o edilizia e 22 acquirenti per i lotti non edificati;

- detta attività lottizzatoria oltre che nel suddetto frazionamento e vendita di lotti, si è concretizzata nella trasformazione urbanistico-edilizia del terreno mediante la realizzazione di opere edilizie in assenza di concessione (manufatti analiticamente indicati nell’ordinanza in questione), per cui risulta integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva di cui all’articolo 17 della legge regionale 23/1985 e dell’articolo 30 del d.p.r. n. 380/2001;

- con l’impugnata ordinanza è stata quindi ingiunta la immediata sospensione dell’attività lottizzatoria e l’eventuale interruzione delle opere in corso di esecuzione;

- è stato altresì ingiunto il divieto di disporre per atto tra vivi dei suoli e delle opere, disponendo la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri immobiliari ed è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di Sassari, con immissione in possesso dell’Amministrazione comunale;

- la parte ricorrente, alla quale è stata notificata l’ordinanza n. 13 del 20 maggio 2010, è proprietaria di un terreno di cui a uno dei mappali in questione.

3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90.

Si sosteneva che i ricorrenti non erano stati posti in grado di partecipare al procedimento, cosa che gli avrebbe consentito di rappresentare l’insussistenza dell’attività lottizzatoria così da escludere l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

II. Violazione dell'art. 30 del d.p.r. 380/2001 in relazione all'art. 3 della legge 241/90.

Si sosteneva che:

- il provvedimento non era sufficientemente motivato;

- nella specie non esistevano i presupposti necessari per configurare la lottizzazione abusiva.

III. Violazione dell'art. 44, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e degli artt. 2 e 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 3 della legge 241/90.

Si sosteneva che:

- i ricorrenti erano estranei all’attività che ha portato al frazionamento dei terreni;

- l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale consegue all’accertamento del fatto-reato (circostanza non ancora avvenuta vista la pendenza del processo penale);

- la sanzione amministrativa non può essere applicata a soggetti in buona fede;

- non si possono confiscare beni appartenenti a soggetti estranei al reato.

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con sentenza n. 323 dell’11 maggio 2017 il Tar per la Sardegna ha respinto il ricorso.

6. Avverso la sentenza del Tar per la Sardegna hanno proposto appello i signori TO UL e ER NN per i motivi che saranno più avanti esaminati.

7. Si è costituito il Comune di Sassari chiedendo il rigetto dell’appello.

8. All’udienza del 23 marzo 2023 l’appello è stato trattenuto per la decisione.



DIRITTO

1. La parte appellante sostiene che, in relazione alla denunciata violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, « il ragionamento del Tribunale è ineccepibile ».

Nessuna censura, quindi, è stata rivolta alla parte della sentenza impugnata che ha dichiarato infondata la censura di violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90 sollevata in primo grado.

In base al generale richiamo dell'art. 39 del d.lgs. 104/2010, l'art. 329, comma 2, c.p.c., è applicabile anche al processo amministrativo, pertanto, in base a tale norma, risultano estranei al thema decidendum i capi della decisione non oggetto di specifica contestazione (Cons. Stato, sez. III, 30/11/2018, n. 6816).

2. La parte appellante afferma che la sentenza di primo grado non è correttamente motivata in ordine alla sussistenza della lottizzazione abusiva, sussistenza che viene contestata.

2.1 Il motivo non è fondato.

La questione è già stata esaminata dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022 n.