Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-05, n. 202304554

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-05, n. 202304554
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304554
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 04554/2023REG.PROV.COLL.

N. 08716/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8716 del 2018, proposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato U S, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (sezione terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti l’avvocato Massimiliano Sgueglia su delega dell’avvocato U S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-.

2. La controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento: i) del d.m. n. 432/ bis del 9 settembre 2016, con il quale è stato ha rigettato il ricorso gerarchico del 29 luglio 2016 avverso il provvedimento prot. 1175 del 21 luglio 2016, che ha inflitto al signor -OMISSIS- la sanzione disciplinare della censura;
ii) la sanzione della censura.

3. Il dott. -OMISSIS- - diplomatico collocato a riposo nelle more del processo - è stato, fino al -OMISSIS-, consigliere d’ambasciata con incarico di console generale d’Italia a -OMISSIS-.

3.1. Con la nota prot. 815 del 9 maggio 2016, l’ambasciatore d’Italia a -OMISSIS- ha richiesto al console generale di avviare il procedimento disciplinare nei confronti della direttrice dell’Istituto italiano di cultura a -OMISSIS- (d’ora in avanti, IIC) e ha contestualmente avvisato il signor -OMISSIS- della possibilità di esercitare il potere disciplinare di cui all’art. 55 sexies d.lgs. 165/2001 nei suoi confronti, in caso di mancato avvio dell’azione disciplinare.

3.2. Il signor -OMISSIS- ha pertanto avviato ed istruito il procedimento disciplinare nei confronti della direttrice dell’Istituto di cultura italiano a -OMISSIS-. In particolare, con l’atto di addebito prot. n. 12628 del 17 maggio 2016, il console generale ha premesso di aver ricevuto, in data 9 maggio 2016, la lettera dell’ambasciatore d’Italia a -OMISSIS- relativa a fatti rilevanti sul piano disciplinare, e ha pertanto contestato alla destinataria della contestazione, svariate mancanze.

3.3. Il 10 giugno 2016, la direttrice dell’IIC ha fatto pervenire una memoria difensiva.

3.4. Al deposito della memoria endoprocedimentale, ha fatto seguito l’audizione della direttrice dell’IIC, del 14 giugno 2016, nella quale il console generale ha posto una serie di domande specifiche sulle mancanze addebitate.

3.5. Il procedimento terminava con il provvedimento n. 15925 del 20 giugno 2016, di archiviazione degli addebiti, nel quale, richiamandosi espressamente la memoria del 10 giugno 2016 e l’audizione del 14 giugno 2016, si è reputato il “ quadro giustificatorio [contenuto nella memoria] sufficientemente coerente ” e le “ ulteriori argomentazioni fornite [in sede di audizione, tali da] illustrare più compiutamente la Sua posizione sui punti contestati”, concludendosi per l’archiviazione dell’addebito alla luce delle giustificazioni “complessivamente più che convincenti e dunque pienamente liberatorie ”.

3.6. All’esito dell’avvenuta archiviazione del procedimento disciplinare, seguiva la nota del 6 luglio 2016, nella quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha profilato “ possibili responsabilità disciplinari per immotivata e indebita archiviazione del procedimento disciplinare ” e ha rimesso all’ambasciatore d’Italia a -OMISSIS-, “ quale superiore gerarchico del Cons. Amb. -OMISSIS-, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 55 sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione circa le responsabilità disciplinari individuabili in capo a quest’ultimo, in vista degli eventuali seguiti di competenza… ”.

3.7. Con la nota n. 1107 dell’8 luglio 2016, l’ambasciatore italiano a -OMISSIS- ha formulato la contestazione di addebiti disciplinari nei confronti del console generale, relativi alla gestione della suddetta procedura sanzionatoria e relativi alla circostanza - non prevista nella nota del Maeci del 6 luglio 2016 - che il console generale si sarebbe reso irreperibile nella giornata del 1 luglio 2016.

3.8. Nel corso del procedimento disciplinare, il console generale ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha respinto gli addebiti, giustificando la sua condotta.

3.9. Con la lettera n. 1175 del 21 luglio 2016, l’ambasciatore italiano a -OMISSIS- irrogava al -OMISSIS- la sanzione della censura.

3.10. Il signor -OMISSIS- presentava ricorso gerarchico che veniva respinto con il d.m. n. 432/bis del 9 settembre 2016.

4. Il signor -OMISSIS- ha successivamente presentato ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio, domandando l’annullamento del decreto di decisione del ricorso gerarchico e del provvedimento disciplinare, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della reputazione morale e professionale.

4.1. Si è costituito in giudizio il Ministero degli affari esteri, resistendo al ricorso.

5. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha accolto la domanda di annullamento, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.

6. Il Ministero ha appellato la sentenza di primo grado, domandandone anche la sospensione dell’efficacia.

6.1. Il 14 novembre 2018, si è costituito in giudizio l’appellato, resistendo al gravame e riproponendo la censura di incompetenza dell’ambasciatore generale ad esercitare il potere disciplinare nei suoi confronti, non sussistendo, a suo dire, subordinazione o dipendenza gerarchica fra il console e l’ambasciatore.

6.2. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare.

6.3. Il 13 aprile 2023, l’appellato ha depositato un breve scritto difensivo.

7. All’udienza del 20 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità della memoria del signor -OMISSIS- depositata in data 13 aprile 2023, in quanto tardiva.

9. Prima di procedere all’esame dell’appello, risulta poi necessario perimetrare il thema decidendum del giudizio di appello.

9.1. Si evidenzia che la sentenza di primo grado ha pronunciato l’annullamento del decreto decisorio del ricorso gerarchico e del provvedimento di irrogazione della censura, la quale risulta essere stata applicata sulla base di due distinti addebiti la violazione del dovere di diligenza nella conduzione del procedimento disciplinare e l’irreperibilità nella giornata del 1 luglio 2016.

9.2. L’appello proposto dal Ministero censura, però, la sentenza di primo grado, proponendo doglianze relative soltanto al primo dei due addebiti che hanno giustificato il provvedimento disciplinare, sicché l’annullamento del provvedimento disciplinare per la parte relativa all’irreperibilità deve considerarsi passato in giudicato.

9.3. Nondimeno, trattandosi di un provvedimento plurimotivato ed essendo la misura della censura giustificata da due autonome ragioni giustificatrici che, in ragione del tenore e della natura della sanzione disciplinare irrogata, possono considerarsi alternativamente idonee a giustificarla, persiste l’interesse allo scrutinio dell’appello, ben potendo, in tesi, essere il provvedimento legittimo (e, conseguentemente, la sentenza di primo grado da riformare) ancorché sorretto da un’unica ragione di addebito.

10. Svolta questa doverosa premessa può procedersi alla disamina delle censure formulate con l’appello, accantonando l’esame della censura riproposta dall’appellato, logicamente pregiudiziale alla disamina degli altri aspetti controversi, facendo applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015 § 5.3), tenuto conto della palese infondatezza dei mezzi di gravame.

11. Con un articolato motivo di appello (esteso da pagina 14 a pagina 34), il Ministero deduce che la pronuncia recherebbe una motivazione apparente in quanto meramente assertiva e tautologica, completamente slegata dalle risultanze processuali.

In proposito, il Ministero stigmatizza la circostanza che il T.a.r. abbia giudicato l’archiviazione disposta dal console generale, relativa ad una posizione lavorativa di “ pubblico impiego privatizzato ”, secondo i principi e le regole proprie dei procedimenti in materia di pubblico impiego, reputando perciò il procedimento condotto dal console generale conforme al canone di diligenza e, conseguentemente, illegittima la sanzione irrogatogli dall’ambasciatore italiano. Secondo l’appellante, invece, il T.a.r. avrebbe dovuto rivalutare nel merito l’operato del console generale, verificando se l’esito del procedimento disciplinare svoltosi nei confronti della direttrice dell’IIC fosse o meno corretto e congruo, in rapporto ai fatti contestati a quest’ultima.

Proprio per consentire questo sindacato di merito - che secondo il Ministero sarebbe necessario compiere in via incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a. per addivenire ad una valutazione di legittimità del provvedimento di censura - vengono poi minuziosamente ripercorsi gli addebiti ascritti alla direttrice dell’IIC, nei cui confronti il console generale ha adottato il provvedimento di archiviazione.

11.1. L’appello è infondato.

11.2. Il collegio evidenzia che la contestazione mossa nei confronti del console generale è giustificata, sul versante giuridico, dalla violazione dell’art. 13 t.u. n. 3 del 10 gennaio 1957, nonché dalla violazione degli articoli 3 e 13 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (applicabili quali principi di condotta alle categorie di pubblico impiego non contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 62/2013).

11.2.1. L’articolo 13 dispone, per quanto interessa il presente contenzioso, al comma 1, che: “ L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene .”

11.2.2. L’art. 3, d.P.R. n. 62/2013, dispone, per quel che interessa il presente contenzioso, ai commi 1 e 2, che: “ Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi .”.

La medesima disposizione prevede inoltre, al comma 4, che: “ Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. ”.

11.2.3. L’art. 13, del d.P.R. n. 62/2013, per quel che interessa il presente contezioso, dispone, ai commi 2 e 8, che: “ Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 .”.

11.3. Sulla base di queste norme e dei doveri di diligenza, buon andamento, integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza, imparzialità economicità, efficienza ed efficacia da esse sanciti, e tenuto conto dello svolgimento del procedimento disciplinare, il T.a.r. ha affermato la correttezza dell’operato da parte del console generale e l’insussistenza della possibilità di ravvisare l’addebito di negligenza e imperizia mossogli con l’atto di impulso del procedimento disciplinare.

11.3.1. In particolare, il T.a.r. ha affermato che:

a) “ il potere sanzionatorio dell’amministrazione non può ritenersi legittimamente esercitato quando nella vicenda concreta siano assenti elementi di rimproverabilità al pubblico dipendente ”;

b) “ non appaiono irregolarità della procedura o palesi vizi logici che possano far ritenere che il ricorrente sia venuto meno ai propri doveri d’ufficio, risultando piuttosto la valutazione dei fatti contestati frutto del libero convincimento del giudicante;
la contestazione degli addebiti è stata infatti correttamente e ampiamente formulata (nota prot. 12628 del 17.5.2018), il procedimento compiutamente istruito con l’esame della documentazione (controdeduzioni del 10.6.2016) e con l’audizione dell’interessata (audizione personale del 14.6.2016 in atti);
in quest’ambito la valutazione effettuata dal ricorrente sulle giustificazioni presentate dalla direttrice (attinenti all’attività culturale svolta, agli eventi realizzati, ai corsi di lingua italiana organizzati, ai rapporti con l’Ambasciata a -OMISSIS-) non appare sindacabile sul piano della ragionevolezza e della logicità;
la motivazione sottesa alla decisione di archiviare risulta quindi esente da censure
.”.

11.4. Il Collegio condivide la motivazione del T.a.r., non ravvisando nelle doglianze proposte dall’appellante alcun elemento di illogicità, contraddittorietà, erroneità in fatto o in diritto della sentenza pronunciata dal Giudice di primo grado.

11.4.1. In proposito, pur dovendosi ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato sui margini di discrezionalità insiti nell’apprezzamento dei fatti rilevanti sul versante disciplinare, della loro gravità e del rigore della risposta sanzionatoria che debba scaturirvi (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10852;
sez. II, 4 novembre 2022, n. 9680, sez. II, 17 agosto 2022, n. 7157), va altresì ribadito l’orientamento di questo Consiglio (pur non condividendosi l’uso dell’aggettivo “debole”, trattandosi semplicemente di operare il sindacato consentaneo al giudizio di legittimità), secondo cui “ In materia di procedimento disciplinare il sindacato giurisdizionale è sì 'debole' ma non per questo nullo. Nei limiti della sua tenuità, tale sindacato deve potersi pur sempre estendere alla verifica della legittimità dell'esercizio del pubblico potere, specie sanzionatorio, quanto meno dal punto di vista dell'adeguatezza dell'iter procedimentale seguito, segnatamente per quanto attiene alla istruttoria procedimentale, e del rispetto del principio di proporzionalità tra accadimenti come effettivamente accertati e punizione comminata .” (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1787) o in caso di “ manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti ” (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9756).

11.4.2. In considerazione dello svolgimento dei fatti del procedimento disciplinare condotto dal Console generale nei confronti della direttrice dell’IIC, non si comprende dagli atti del procedimento quale sia stata, concretamente, la negligenza o l’imperizia (o la violazione dei principi innanzi enumerati al §. 11.3.) che si ascrivono al console generale e si ritiene immune da vizi di carattere logico o giuridico l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’unico concreto addebito contestato al console generale sia costituito, in definitiva, dal non aver concluso il procedimento disciplinare con l’archiviazione degli addebiti.

11.4.3. La contestazione disciplinare dell’8 luglio 2016, atto di avvio del procedimento disciplinare, di cui il console risulta essere stato destinatario, si sostanzia, per l’appunto, nel diverso apprezzamento delle giustificazioni articolate dalla direttrice dell’IIC, senza però individuare la violazione di una norma specifica o generica di diligenza, prudenza o perizia oppure la condotta che concreterebbe la violazione di uno dei principi sanciti dall’articolo 3 d.P.R. n. 3/1957 o dagli articoli 3 e 13 d.P.R. n. 62/2013.

11.4.4. Ritiene il Collegio che non possa costituire una simile violazione l’aver motivatamente esternato un diverso apprezzamento sui fatti giudicati, dopo aver condotto un’istruttoria esaustiva ed esente da manchevolezze dal punto di vista giuridico o sul piano dell’acquisizione dei fatti.

12. Accogliendo la sollecitazione del Ministero, al fine di ulteriormente motivare quanto sin qui affermato, il collegio ritiene opportuno, inoltre, ripercorrere analiticamente le giustificazioni addotte nel procedimento disciplinare dalla direttrice, che hanno poi costituito la motivazione dell’archiviazione, e confrontarli con gli addebiti contestati dall’ambasciatore d’Italia a -OMISSIS- al console generale, sì dà fornire un ulteriore riscontro alla correttezza del giudizio del T.a.r.

12.1. Segnatamente, con la nota del 17 maggio 2016, in base a quanto appreso dalla missiva dell’Ambasciata, il console generale ha addebitato alla direttrice dell’IIC le seguenti mancanze:

i) scarsa attività dell’Istituto;

ii) insufficiente attivazione dei corsi d’italiano;

iii) esigue manifestazioni culturali;

iv) richieste dell’Ambasciata rimaste senza risposta;

v) evasività della risposta data alla lettera del Signor Ambasciatore del 18 aprile 2016;

vi) mancata risposta nel merito alla lettera del Signor Ambasciatore del 2 maggio 2016;

vii) mancata esecuzione del richiesto studio di fattibilità dei corsi di italiano a -OMISSIS-;

viii) mancato chiarimento del meccanismo esistente di esternalizzazione dei corsi di italiano;

ix) mancata risposta alle comunicazioni dell’Ambasciata riguardanti la “Settimana della lingua italiana nel mondo”.

12.2. Nel corso del procedimento, il 10 giugno 2016, la direttrice ha spiegato nella memoria endoprocedimentale:

i) di aver assunto le funzioni di direttrice dell’IIC soltanto l’11 gennaio del 2016;

ii) di aver trovato in servizio all’11 gennaio 2016 soltanto “due impiegati a contratto”;

iii) di aver trovato quale ammontare di cassa la somma di euro 18.263,22;

iv) di avere a disposizione, come sede, un locale di novanta metri quadri, composto da tre stanze adibite ad uffici;

v) che il bilancio preventivo per l’anno 2016 era già stato approvato, unitamente alle manifestazioni da svolgersi;

vi) che era “ già in vigore da alcuni anni la convenzione stipulata con l’ECAP per l’organizzazione e la gestione dei corsi di lingua e cultura italiana ”;

vii) di essersi dedicata al disbrigo della “ mole di lavoro a carico dell’Istituto per le attività in essere ”, il che avrebbe “ reso impossibile la programmazione di nuove iniziative culturali, oltre quelle già previste, stante le effettive disponibilità finanziarie, umane e di spazi dell’istituto ”;

vii) quanto all’attività svolta, di aver trasposto la contabilità ordinaria dell’Istituto “ sul SIG, il nuovo programma di contabilità degli Istituti, e al completamento e alla consegna nei tempi dovuti del bilancio consuntivo 2015 ”;

viii) di aver provveduto alla riorganizzazione del sito web e degli altri canali comunicativi dell’Istituto, di aver riorganizzato la newsletter, di aver “ rinsaldato i rapporti con i maggiori quotidiani italiani e svizzeri ”, di aver intessuto le “ necessarie relazioni con i referenti delle strutture museali, teatrali, artistiche, cinematografiche, con le autorità accademiche…e le diverse associazioni italiane presenti sul territorio , di aver riorganizzato gli spazi e le attrezzature a disposizione “al fine di renderle più accoglienti e funzionali ”, di aver analizzato le richieste di contributo per l’istituzione di cattedre d’italiano presso le università svizzere e le richieste di editori svizzeri di contributi per la traduzione di opere italiane in tedesco;

ix) di aver proceduto alle prove di concorso per l’assunzione di un nuovo dipendente a contratto;

x) di essere in fase di progettazione degli eventi riguardanti la “Settimana della Lingua Italiana 2016”, che si svolge tra il 17 e il 21 ottobre 2016, elencandosi i messaggi ricevuti da vari Istituti relativamente a iniziative o attività da compiere;

xi) di aver chiarito all’ambasciatore che “ al momento in cui ho assunto le mie funzioni di Direttrice, la Convenzione era già stipulata e i corsi avviati. Comunque, ho già precisato nella mia lettera del 25 aprile 2016, che detta convenzione potrà essere eventualmente ridiscussa già per il prossimo anno ”;

xii) di aver rappresentato la problematica in questione “ nel mese di marzo ” in un’“ ampia e articolata discussione che aveva coinvolto non solo l’Istituto, il Consolato e l’Ambasciata ma anche gli uffici della Direzione Generale della Promozione Culturale con un intervento chiarificatore del Ministro -OMISSIS-, Vice Direttore Generale della DGSP del 23 marzo 2016 ”;

xiii) di non possedere le competenze tecniche, economiche e legali specifiche per la redazione di uno “Studio di fattibilità”;

xiv) di aver tentato di rispondere con sollecitudine ad ogni comunicazione dell’Ambasciata.

12.3. Nel corso dell’audizione del 14 giugno 2016:

i) si è ribadita la difficoltà nel disbrigo di ogni pratica (e, dunque, la difficoltà di una maggiore tempestività delle risposte) in ragione delle “ scarse risorse umane di cui dispone l’Istituto… [costituite da] due impiegati esecutivi ” e degli altri impegni che gravano sull’Istituto (“… i contatti quotidiani di lavoro cono gli interlocutori della Bildungsdirektion e con le istanze culturali cittadine …”);

ii) si è ribadito, sulla problematica della mancata attivazione dei corsi d’italiano, che l’esternalizzazione dei corsi “ è stata attivata negli anni passati ben prima del mio arrivo in questa sede ”;
che “ su questo specifico tema la DGSP non ha formulato obiezioni, almeno fino ad oggi, e neppure, a quanto mi risulta, ha impartito istruzioni col fine di abolire la Convenzione esistente ed attivare eventualmente la gestione diretta dei corsi di lingua e cultura italiana ”;
che “ Nel caso di una gestione diretta dei corsi… i costi organizzativi prevedibilmente supererebbero di molto gli eventuali introiti… ” e che “ l’Istituto non dispone di mezzi finanziari e risorse umane tali da consentire l’avvio di corsi di lingua e cultura italiana su scala diretta …”;

iii) sulla mancata attivazione di iniziative ed eventi culturali, si sono evidenziate le difficoltà organizzative e finanziarie incontrate, sia in ragione dell’avvenuta pianificazione di queste attività alla data di insediamento nelle funzioni di direttrice, sia l’esiguità delle risorse finanziarie, sia la gravosa attività di verifica contabile-amministrativa che si è svolta per due mesi sotto l’egida del consolato.

12.4. Quanto fin qui sinteticamente esposto evidenzia la congruità della motivazione che ha sorretto il provvedimento di archiviazione emanato dal console generale, che riposa su di una pluralità di argomenti, i quali, nel corso del successivo procedimento disciplinare azionato nei confronti del console generale, non vengono contestati nella loro fondatezza, ma semplicemente diversamente apprezzati da parte dell’ambasciatore d’Italia a -OMISSIS-, finendosi così per giudicare negativamente la condotta disciplinare del console generale per aver ritenuto le numerose giustificazioni passate in rassegna come “ sufficientement [i] coerent [i]” e tali da “ illustrare più compiutamente la […] posizione [della direttrice dell’IIC] sui punti contestati ” (così il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare a carico della direttrice dell’IIC), invece che “ del tutto inconsistenti e palesemente inidonee a determinare l’archiviazione del procedimento ” (così il provvedimento disciplinare impugnato in questo giudizio).

12.5. Quanto appena osservato trova conferma, esaminando le “contestazioni” articolate, con la nota dell’8 luglio 2016, dall’Ambasciatore d’Italia a -OMISSIS- nei confronti del Console generale.

12.6. Con la lettera di contestazione degli addebiti del 21 luglio 2016, l’ambasciatore d’Italia a -OMISSIS-:

i) contesta che le giustificazioni addotte dalla direttrice siano liberatorie o convincenti, in quanto generiche, perché non avrebbero dato conto della mancata istituzione dei corsi di lingua italiana né giustificherebbero la mancata predisposizione di uno “ studio documentato dei predetti corsi, studio che addirittura, nella memoria difensiva del 10 giugno, la nominata – pur essendo direttrice dell’Istituto – asserisce e ammette di non sapere fare ”;

ii) evidenzia che non costituirebbe una valida scusante “ la circostanza che i corsi di italiano siano somministrati attualmente da un ente terzo …”, considerato che essi potrebbero presentare una “ finalità di autofinanziamento per investire in ulteriori attività di promozione culturale ” e smentirebbe, perciò, la giustificazione correlata alle “ scarse risorse finanziarie ”;

iii) evidenzia che “ non può considerarsi scusante la circostanza che l’italiano sia anche una lingua nazionale nella Confederazione -OMISSIS- ”;

iv) evidenzia che non può considerarsi scusante la circostanza per cui gli “ studi di fattibilità dei corsi richiedono competenze economiche e legali ” in quanto ciò che si domandava era la predisposizione di una “ breve ed informale analisi dell’offerta esistente relativamente al numero di corsi, numero di studenti a -OMISSIS- e nel resto della -OMISSIS- ” e tale non potrebbe considerarsi la “ scarsa e non documentata comunicazione del 2 maggio ”;

v) evidenzia che “ non appare avere efficacia liberatoria un’impostazione difensiva che invece di rispondere nel merito dei singoli addebiti procede “rispondendo alle singole contestazioni raggruppandole per temi ”;

vi) evidenzia che le manifestazioni culturali elencate dalla direttrice non sarebbero nate per autonoma iniziativa dell’Istituto.

12.7. Dalla lettura di quanto sintetizzato, che a parere del Collegio risulta essere quanto di significativo emerge dagli atti relativi al procedimento disciplinare svoltosi nei confronti del console generale, emerge la sussistenza di vizi di legittimità che affliggono la contestazione di addebito mosse a quest’ultimo.

In particolare:

i) il primo punto travisa le giustificazioni offerte dalla direttrice, in quanto, contrariamente a quanto si afferma, quest’ultima ha fornito una spiegazione della mancata attivazione dei corsi;
inoltre, lo “ studio documentato ” a cui si fa riferimento al punto “i)” diviene al punto “iv)” una “ breve ed informale analisi dell’offerta esistente ” relativa al numero di corsi e al numero di studenti a -OMISSIS- e nel resto della -OMISSIS- (e sull’ambito territoriale di questo “ studio documentato ”-“ breve ed informale analisi ”, va richiamata anche la nota prot. 737 del 26 aprile 2016 dell’Ambasciata d’Italia, nella quale l’ambasciatore afferma che “ la mia richiesta è di conoscere la situazione dell’insegnamento dell’italiano a -OMISSIS- ” e non dunque anche “ nel resto della -OMISSIS- ”), con evidente perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;

ii) il secondo punto non tiene in nessuna considerazione e, dunque, non smentisce né dichiara infondata la giustificazione, ben più ampia, fornita dalla direttrice – peccando, pertanto, per difetto d’istruttoria - secondo cui i corsi sarebbero, da un lato, inattuabili con le poche risorse umane a disposizione, dall’altro, non economici perché non generebbero utili ma perdite, da un ulteriore lato ancora, non potrebbero svolgersi finché è efficace la convenzione di esternalizzazione stipulata tra l’ente privato e i precedenti direttori dell’IIC;

iii) il terzo punto rappresenta un aspetto del tutto marginale fra le varie giustificazioni offerte, sicché averlo valorizzato costituisce un travisamento dei fatti del procedimento a quo ;

iv) sul quarto punto si richiama quanto appena affermato al punto “i”, sulla contraddittorietà degli aspetti pertinenti alla redazione di uno “ studio documentato ”-“ breve ed informale analisi ”;

v) sul quinto punto, si evidenzia che trattasi di affermazione assertiva e priva di motivazione;

vi) il sesto punto, pretermette tutte le giustificazioni fornite e collegate alle difficoltà operative incontrate in ragione della scarsità delle risorse umane e materiale, agli altri compiti d’istituto svolti, al poco tempo da cui la direttrice risultava aver assunto le funzioni, all’aver trovato già predisposta ed approvata la pianificazione amministrativa e finanziaria delle attività culturali, risultando pertanto viziata per difetto d’istruttoria e insufficiente motivazione l’asserzione in esame.

12.8. Si evidenzia, nondimeno, che i profili di illegittimità riscontrati dal T.a.r. (e qui confermati nella loro sussistenza) non configurano il vizio di eccesso di potere per sviamento della funzione pure prospettato, quale autonomo profilo di illegittimità, in una delle censure articolate dal ricorrente-appellato.

12.8.1. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, “ Il vizio di eccesso di potere per sviamento costituisce una effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l'atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. La censura va, tuttavia, supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo. Né il vizio in questione è ravvisabile quando l'atto è comunque adottato conformemente alle norme sulla sua forma e il suo contenuto e risulta aderente al fine cui è istituzionalmente preordinato .” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 28 marzo 2022, n. 2246;
Sez. VII, 28 marzo 2022, n. 2257;
Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4977;
Sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5919).

12.8.2. Il ricorrente-appellato non ha però individuato precisi e concordanti elementi o indici dai quali si evincerebbe, in concreto, la sussistenza di uno sviamento della decisione disciplinare emanata, sicché, salvi i vizi di legittimità riscontrati, il profilo di sviamento non risulta invece sussistente.

13. In conclusione, la sentenza del T.a.r. risulta priva di quegli errori di giudizio che l’appello del Ministero censura, risultando illegittimo il provvedimento sanzionatorio impugnato nel presente giudizi, per le motivazioni sin qui evidenziate.

14. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio, fermo restando che il contributo unificato è da porsi a carico integrale ed esclusivo di parte appellante.

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