Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-30, n. 201604038

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-30, n. 201604038
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604038
Data del deposito : 30 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2016

N. 04038/2016REG.PROV.COLL.

N. 05697/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5697 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Nicoli C.F. NCLGPR39D16A271Z, con domicilio eletto presso Arianna Nicoli in Roma, viale B.Buozzi N.36;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi ope legis dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliati;

nei confronti di

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. per il LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n. 03744/2016, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle forze armate.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ avvocato Paola Salvatore (su delega di Nicoli) e l'avvocato dello Stato Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 3744/2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma - ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed irricevibili per tardività i motivi aggiunti proposti dalla odierna parte appellante, che aveva contestato – chiedendone l’annullamento- la propria esclusione per inidoneità attitudinale dal concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 602 carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle Forze Armate.

2. L’odierna parte appellante aveva impugnato il provvedimento di esclusione (prospettando censure di violazione di legge ed eccesso di potere) e poi -a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso (30.9.2015) - con motivi aggiunti notificati l’11.1.2016 aveva impugnato anche la stessa graduatoria.

3. Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si erano costituiti chiedendo il rigetto del gravame

4. Il T.a.r. ha preliminarmente dato il rituale avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod. proc. amm. ed ha poi affermato che – vista la tardività dei motivi aggiunti - anche un eventuale annullamento dell’esclusione non potesse avere effetto caducante della graduatoria stessa in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si collocava l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituiva conseguenza inevitabile (la sua adozione implicava infatti nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso).

Ha conseguentemente espresso il convincimento per cui l’omessa tempestiva impugnazione della graduatoria finale del concorso comportasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile.

5. L’originario ricorrente rimasto soccombente, ha impugnato la detta decisione deducendo che il Tar era incorso in un abbaglio dei sensi in quanto la graduatoria finale era stata tempestivamente impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: il ricorso era pertanto ammissibile, ed anche fondato, come dimostrato dalla consistenza delle censure ivi contenute (che sono state integralmente richiamate e riproposte in appello).

6. In data 24.8. 2016 il Ministero della difesa si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello.

7. Alla odierna camera di consiglio del 29 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti rese edotte dal Presidente del Collegio della possibile definizione del merito della controversia alla odierna camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa può essere decisa nel merito.

1.1.L’appello è fondato unicamente nella parte in cui censura la statuizione in rito contenuta nell’impugnata sentenza, mentre è infondato nel merito, e va pertanto respinto: la sentenza va pertanto confermata con diversa motivazione.

2. Come chiarito nella parte in fatto, la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed irricevibili per tardività i motivi aggiunti proposti dalla odierna parte appellante a cagione della asserita tardività del ricorso per motivi aggiunti volto ad impugnare la graduatoria del concorso.

2.1. Senonchè -come puntualmente segnalato dall’odierno appellante- la graduatoria finale era già stata impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, per cui la statuizione in rito si appalesa infondata ed il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere esaminato nel merito.

2.2. La svista del Tar, tuttavia, non implica l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata (vedi articolo 105 del cpa) ma onera questo Consiglio di Stato a decidere nel merito la controversia, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, in continuità con l’indirizzo interpretativo formatosi sotto l’usbergo dell’ antevigente quadro legislativo, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 1034/1971 (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. V, 12/06/2012, n. 3441 “ai sensi dell'art. 105, c. proc. amm., se il giudice di primo grado dichiara il ricorso irricevibile o inammissibile il Consiglio di Stato, che riconosca l'errore, non deve rinviare la causa al primo giudice, ma decidere nel merito.”;
in passato, vedasi Consiglio di Stato , sez. V, 23 aprile 1998, n. 4749).

3. E proprio passando all’esame delle riproposte censure di merito, ritiene il Collegio che l’appello sia palesemente infondato e debba essere respinto, in quanto:

a) per costante giurisprudenza amministrativa (tra le tante: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2870/2016;
Consiglio di Stato, Sezione Quarta ordinanze nn. 3539/2016, 3541/2016) gli accertamenti degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate sono solo quelli effettuati dall'Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non provvisti della necessaria strumentazione (si veda da ultimo, riassuntivamente e per riferimenti ulteriori, Consiglio di Stato sez. IV, ord. 29 aprile 2016, n. 2923);

b) gli accertamenti del requisito psico-fisico sono diversi in relazione alla diversità degli reclutamenti essendo irrilevanti pregressi positivi accertamenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1707, e sez. III, 24 aprile 2015, n. 2055, in fattispecie relative proprio a differenti esiti del reclutamento del medesimo soggetto presso lo stesso Corpo;
sez. IV, ord. 31 agosto 2004, n. 4075;
sez. IV, 6 novembre 2007, n. 5742);

c) non è dimostrato che il giudizio della Commissione presenti quei sintomi di palese irragionevolezza o di errata valutazione dei presupposti di fatto che soli ne consentirebbero il sindacato da parte del giudice amministrativo. Con le dovute differenze, la situazione non è diversa da quella che si verifica nelle procedure selettive per l’accesso a professioni giuridiche (avvocato, notaio), in cui talvolta il candidato escluso contesta, ma inutilmente, il provvedimento avverso sulla base di un parere pro veritate , il che - secondo giurisprudenza pacifica (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2016, n. 2110, ove si rinvengono riferimenti ulteriori) - non è ammissibile;

d) nel caso di specie, il giudizio di inidoneità discende dall’apprezzamento del colloquio e dei test somministrati, (l’appellante sostiene che si si troverebbe al cospetto di un errore di fatto nella valutazione delle risultanze del test MbIPI-2) dall’insieme dei quali emergere che l’appellante è privo dei requisiti attitudinali di cui all'art. 11 del bando in quanto si tratterebbe di "...un soggetto semplice e moderatamente autodeterminato, tendenzialmente poco risoluto e limitatamente volitivo nei rapporti interpersonali. Emergono note di insicurezza nel gestire le situazioni poco note o complesse caratterizzate da ritmi incalzanti. La motivazione risulta superficiale e poco ponderata ...";

e) le censure proposte avverso il giudizio reso in sede concorsuale (il punto 2 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso prevede che detti accertamenti "...si sostanziano in un'indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a riscontrare il possesso da parte dei/lle candidati/e dello specifico Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri effettivi- all. A-) sono palesemente infondate, oltre per quanto in precedenza chiarito, anche in quanto:

I) non corrisponde al vero che da tale test emergano dati “univoci”, in quanto essi sono sempre apprezzati dal personale tecnico deputato proprio a tali valutazioni(Ufficiale psicologo);

II) un eventuale rinnovo dell’istruttoria (peraltro neppure richiesto dall’appellante) violerebbe i consolidati principi del rispetto dell’autonomia delle singole procedure, della tendenziale non ripetibilità con caratteristiche di neutralità dell’accertamento, dell’osservanza del principio della par condicio fra i concorrenti, della maggiore gravosità dell’impegno richiesto ai militari in s.p.e. rispetto a quelli in ferma;

III) le censure procedurali (mancata continuativa presenza del somministratore allo svolgimento dei test) non sono in grado di inficiare l’attendibilità del procedimento valutativo;

IV) è del tutto irrilevante –al preteso fine di disattendere l’esito degli accertamenti valutativa- l’apporto fornito dalle perizie di parte.

4.Alla stregua delle superiori considerazioni, l’appello non può che essere respinto nel merito, con conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione e dispositivo.

5. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

5.1.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

6. Le spese dell’odierno secondo grado di giudizio vanno compensate, a cagione della circostanza che l’appello ha correttamente evidenziato l’errore procedurale commesso dal Tar.

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