Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2023-01-26, n. 202300098

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2023-01-26, n. 202300098
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300098
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="9b4631d5-e445-5cb1-87c8-ede404bf4865" href="/decisions/itcs8zasie10gl8yzx">N. 01155/2022</a> AFFARE

Numero 00098/2023 e data 26/01/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2023


NUMERO AFFARE 01155/2022

NUMERO AFFARE 01595/2022

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie


quanto al ricorso n. 1155 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Fondazione Marino Marini contro la Prefettura di Pistoia per l’annullamento del provvedimento n.0062701 del 13 dicembre 2021, con cui è stato disposto “ l’annullamento parziale della delibera n.94 in data maggio 2021, punto 4, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha nominato direttamente l’Organo di Controllo ” nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.
quanto al ricorso n. 1595 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Fondazione Marino Marini contro la Prefettura di Pistoia, per l’annullamento del provvedimento n.0009978 del 25 febbraio 2022, con cui è stato disposto “ l’annullamento della delibera assunta in data 15 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha modificato lo Statuto della Fondazione ”, nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.

LA SEZIONE


Vista la relazione n.0009290 del 1 agosto 2022, con la quale il Ministero dell’Interno- Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 01155 del 2022;

Vista la relazione n.0011927 del 19 ottobre 2022, con la quale il Ministero dell’Interno- Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 01595 del 2022;

Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Carla Barbati;



Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto il 12 aprile 2022, la Fondazione Marino Marini ha chiesto l’annullamento del provvedimento n.0062701 del 13 dicembre 2021 con cui il Prefetto di Pistoia ha disposto l’annullamento parziale della delibera n.94 del 14 maggio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha nominato, ai sensi del d.lgs.n.117 del 2017, tre professionisti quali componenti dell’Organo di Controllo della stessa, benché l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione non fossero ancora stati adeguati in funzione del passaggio al Registro del Terzo Settore e dunque nulla prevedessero in merito alle modalità di nomina di tale Organo.

Il ricorso è affidato al seguente, unico, articolato motivo di diritto:

I.” Violazione art.25 c.c. e dello Statuto della Fondazione. Illogicità, travisamento, difetto di motivazione e di contraddittorio. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello straripamento di potere. Ingiustizia manifesta ”. In particolare, a giudizio della Fondazione ricorrente le considerazioni del Prefetto sarebbero in contrasto con gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, competente all’attuazione del Registro del Terzo Settore, il quale, con nota 1560 del 2 novembre 2020, avrebbe chiarito che gli artt. 30 e 31 del d.lgs.n.117 del 2017 devono considerarsi immediatamente applicabili, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli Enti del Terzo Settore. Né può considerarsi legittimo, nei rilievi della ricorrente, l’annullamento disposto in ragione della mancata modifica

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