Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-25, n. 201905257
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Pubblicato il 25/07/2019
N. 05257/2019REG.PROV.COLL.
N. 01143/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1143 del 2019, proposto da
Il Notturno di T M &C. s.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P R in Roma, piazza del Popolo 18;
nei confronti
Consorzio CSA - ASI Zona Industriale Pascarola – Caivano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda, 11 gennaio 2019, n. 172, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cosmopol s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati F V e A T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 7 giugno 2018 il Consorzio CSA-ASI di Caivano (di seguito “Consorzio” ) indiceva una gara per l’affidamento del “servizio fisso di portierato, custodia, gestione varchi, manutenzione infrastrutture, vigilanza armata e ronda nell’area industriale ASI di Pascarola- Caivano ”, per la durata di un anno ed un importo a base d’asta di euro 305.500,00.
1.1. Ai fini che qui interessano, il disciplinare di gara prevedeva: a) tra i “Requisiti di idoneità professionale” la “iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura …per attività inerenti all’oggetto dell’appalto” (art. 2.2.1); b) la “garanzia della qualità” , essendo richiesto, ai sensi dell’art. 87 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, “il possesso della certificazione di qualità secondo le norme della serie UNI-EN-ISO-9001 in corso di validità relativa al servizio oggetto della gara” (art. 2.5.), da attestare mediante inserimento in copia di detta certificazione, a pena di esclusione, nella busta “A- Documentazione amministrativa”.
1.2. Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipavano solo due concorrenti, l’impresa il Notturno di T M &C s.a.s. (di seguito “Il Notturno” ) e Cosmopol s.p.a. ( “Cosmopol” ).
1.3. Nella seduta del 6 agosto 2018, all’esito della verifica di regolarità della documentazione amministrativa allegata all’offerta presentata, la commissione ammetteva al prosieguo delle operazioni di gara soltanto l’impresa Il Notturno ed escludeva, invece, la Cosmopol, contestandole la mancanza sia della certificazione di qualità inerente il servizio di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza sia di ogni riferimento, avuto riguardo all’oggetto sociale attivato risultante dal certificato camerale prodotto dalla ditta, relativamente alla suddetta attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza, requisiti richiesti entrambi a pena di esclusione dal Disciplinare.
2. Avverso il provvedimento di esclusione insorgeva Cosmopol con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sede di Napoli, censurando la violazione degli articoli 3 e 97 Cost., della legge n. 241 del 1990 e della lex specialis , nonché l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria.
2.1. La ricorrente Cosmopol contestava altresì l’ammissione alla gara dell’impresa controinteressata e la proposta di aggiudicazione disposta a suo favore, lamentando la violazione degli articoli 85, 86 e 87 del D.Lgs.n. 50 del 2016, nonché dell’art. 2 della lex specialis a ragione della nullità, per indeterminatezza dell’oggetto e del contenuto, del contratto di avvalimento prodotto dall’impresa concorrente.
3. Con la sentenza in epigrafe, resa nella resistenza della controinteressata (che, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta dalla Cosmopol), il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e annullato il verbale di gara del 6 agosto 2018 nelle parti in cui aveva escluso dalla gara la Cosmpol e ammesso invece alla selezione Il Notturno.
4. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Il Notturno, deducendone l’erroneità e ingiustizia per avere ritenuto illegittima sia la sua ammissione sia l’esclusione della Cosmopol.
4.1. Si è costituita in giudizio la Cosmopol e ha depositato memorie difensive per resistere all’appello, eccependone in limine l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (stante la mancata tempestiva impugnazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 28 gennaio 2019, nelle more disposta dalla Stazione appaltante a favore della Cosmopol in esecuzione della sentenza di primo grado), nonché l’inammissibilità per carenza di interesse vista l’assenza in capo all’impresa appellante dei requisiti di ammissione alla gara;ne ha argomentato comunque anche l’infondatezza nel merito, chiedendone pertanto il rigetto.
4.2. Non si è invece costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il Consorzio.
4.3. Respinta la domanda cautelare incidentalmente formulata dall’appellante sotto il profilo, ritenuto assorbente, dell’assenza di periculum in mora derivante dalla mancata sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, impregiudicati i profili di fumus e di fondatezza dell’appello, alla camera di consiglio del 30 aprile 2019, udita la rituale discussione delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Deve, in primo luogo, essere esaminata l’eccezione in limine sollevata dalla difesa dell’appellata di improcedibilità del gravame per omessa tempestiva impugnazione da parte dell’appellante del verbale del 28 gennaio 2019 con cui è stata disposta, in dichiarata esecuzione della sentenza qui appellata, l’aggiudicazione della gara a favore della Cosmopol.
5.1. L’eccezione è infondata.
5.2. Può prescindersi dalle argomentazioni dell’appellante quanto al mancato rispetto da parte del Consorzio della disciplina sulla procedura di aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al contenuto e all’esatta portata del verbale menzionato (se in particolare, con esso, sia stata in concreto disposta soltanto l’aggiudicazione provvisoria, non autonomamente lesiva, o anche l’aggiudicazione definitiva, e se dunque nel primo caso l’odierna appellante avesse l’onere di impugnare tempestivamente già tale atto), come pure può tralasciarsi l’ulteriore profilo attinente all’efficacia caducante di un’eventuale accoglimento del presente gravame sull’aggiudicazione medio tempore disposta in dichiarata ottemperanza della sentenza esecutiva del Tribunale (cfr. a riguardo ex multis Cons. di Stato, Ad. Plen. 12 maggio 2017, n. 2;Cons. di Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3734;5 giugno 2017, n. 2675;11 ottobre 2016, n. 4182).
5.3. Assume, infatti, rilievo dirimente ai fini dell’infondatezza dell’eccezione formulata la circostanza che l’appellante ha, in seguito ai rilievi svolti nell’ordinanza cautelare di questa Sezione in punto di permanenza dell’interesse a ricorrere, tempestivamente impugnato (con ricorso notificato il 4 aprile 2019) l’aggiudicazione disposta a favore della Cosmopol di cui al verbale del 28 gennaio 2019 (e anche l’aggiudicazione definitiva, ove nel frattempo intervenuta) e la nota del 5 marzo 2019 del Presidente del Consorzio con la quale le è stata comunicata l’aggiudicazione della gara alla Cosmopol: il relativo termine per la proposizione del ricorso decorre, infatti, non dalla data del verbale di aggiudicazione (non essendo neppure presente nel corso di quella seduta un rappresentante della ditta appellante dotato di effettivi poteri rappresentativi sì da poterne riferire l’eventuale conoscenza da questi acquisita alla concorrente rappresentata), ma dalla ricezione della sua comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
5.4. Come chiarito recentemente dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4442 ) “Sulla questione deve innanzitutto ribadirsi l’orientamento della Sezione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4916) secondo cui nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione all'albo pretorio di per sé sola non è idonea, nel sistema previsto dall'art. 79, comma 5, d.lg.12 aprile 2006, n. 163 a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati secondo la regola di cui al successivo comma 5-bis, facendo decorrere così il termine d'impugnazione di trenta giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a. Tale regola generale, che si basa sull’espressa previsione normativa di cui al citato art. 120, comma 5, c.p.a. che fa riferimento alla “ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” è evidentemente ancora attuale nel sistema del nuovo Codice degli Appalti Pubblici, atteso che il nuovo contenuto dell’art. 76, comma 5, è del tutto sovrapponibile a quello dell’art. 79 citato, confermandosi così l’impianto di fondo del sistema di impugnazione degli atti delle procedure di gare pubbliche per la conclusione dei contratti d’appalto”: pertanto, la richiamata giurisprudenza ha evidenziato che solo dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, decorrono i termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione e che tale piena conoscenza può dirsi effettivamente acquisita dalla ricorrente soltanto a seguito della comunicazione (ex art. 76 del codice dei contratti) del provvedimento adottato dalla stazione appaltante .
6. Può dunque procedersi all’esame nel merito dell’appello.
7. Possono, in primo luogo, scrutinarsi le censure con cui l’appellante contesta le statuizioni di prime cure che hanno ritenuto illegittima la sua ammissione alla gara a causa della nullità dei contratti di avvalimento di garanzia del fatturato specifico per i servizi di “portierato” e di “manutenzione delle infrastrutture” stipulati rispettivamente con la Sogesi s.r.l. e la Marovan s.r.l. per genericità e indeterminatezza del loro contenuto: deve, comunque, sul punto rilevarsi che, anche nel caso di infondatezza di tale motivo di gravame, permarrebbe comunque l’interesse dell’appellante all’esame delle censure avverso la ritenuta illegittimità dell’esclusione di Cosmopol, quanto meno in forma di interesse strumentale alla riedizione della gara alla quale hanno partecipato solo due imprese.
7.1. I motivi di censura articolati dall’appellante sono fondati.
7.2. Come correttamente evidenziato dallo stesso tribunale nella sentenza appellata, “nella fattispecie si è in presenza di un avvalimento di garanzia che non necessita di indicazione del personale e dei mezzi che l’ausiliaria mette a disposizione, laddove solo nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate”.
7.3. L’avvalimento c.d. di garanzia ricorre, infatti, nel caso in cui l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento (Cons. Stato, III, 7 luglio 2015 n. 3390;17 giugno 2014, n. 3057): tale avvalimento riguarda i requisiti di carattere economico – finanziario e, in particolare, per quanto d’interesse nel presente giudizio, il fatturato globale o specifico e differisce dall’avvalimento c.d. operativo concernente i requisiti di capacità tecnico- professionale, con impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico – organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto.
Riguardo all’avvalimento di garanzia, la giurisprudenza costantemente afferma il principio secondo cui, avendo esso ad oggetto l’impegno dell’ausiliaria a garantire con proprie risorse economiche l’impresa ausiliata, non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i beni patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell’ausiliaria, essendo sufficiente che questa si impegni a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza (cfr. con specifico riguardo al requisito del fatturato globale o specifico, Cons. di Stato, III, 4 aprile 2018, n. 2102;Cons. Stato, V 30 ottobre 2017, n. 4973;III, 11 luglio 2017, n. 3422;V, 22 dicembre 2016, n. 5423;III, 17 novembre 2015, n. 5703;III, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041).
Diversamente, nell’avvalimento operativo è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto con la precisazione, di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23, per cui: “l’articolo 88 del d.P.R. 207 del 2010, per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente […] le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, non legittim[a] né un’interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma solo) determinabile, né un’interpretazione volta a riguardare l’invalidità del contratto connessa alle modalità di esplicitazione dell’oggetto sulla base del c.d. ‘requisito della forma-contenuto”.
7.4. Tanto premesso in punto di inquadramento generale dell’istituto, va dunque rilevato come il primo giudice, pur operando una corretta qualificazione del contratto stipulato tra l’appellante e l’impresa ausiliaria in termini di avvalimento c.d. di garanzia, è pervenuto a conclusioni non condivisibili quanto all’asserita indeterminatezza del contenuto contrattuale, in contraddizione con le menzionate premesse circa il grado di analiticità e specificità inerente l’indicazione ed elencazione delle risorse e dei mezzi in concreto messi a disposizione della concorrente da parte dell’impresa ausiliaria: ed ha così erroneamente ritenuto che non fossero idonei a soddisfare i requisiti di legge tanto la mera autorizzazione a favore dell’impresa avvalente “ad utilizzare il requisito di capacità economico-finanziaria e del fatturato specifico” , quanto il corrispondente impegno dell’impresa ausiliaria a consentire l’utilizzo dei citati requisiti, laddove invece “la tassatività normativa prevede la precisa indicazione degli elementi aziendali concreti sui quali si fonderà l’avvalimento” .
7.5. Al contrario, come già evidenziato, in tema di avvalimento di garanzia la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali (ovvero di specifici beni da descrivere e individuare con precisione), ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, delle quali il fatturato costituisce indice significativo, una determinata affidabilità in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza del settore e un concreto supplemento di responsabilità.
7.6. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve, dunque, ritenersi che i contratti stipulati dall’appellante con la Marovan s.r.l. e la So.ge.si. s.r.l. contengano tutti i requisiti necessari, di forma e sostanza, ai fini della validità dell’avvalimento di garanzia, in base alla disciplina normativa di cui all’art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e alle previsioni della lex specialis .
Come si evince dall’esame del contenuto e del tenore dei detti contratti di avvalimento, in essi si conveniva espressamente che l’ausiliata, carente dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in particolare, del fatturato specifico richiesto dall’art. 2 del Disciplinare di gara (sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata) era perciò autorizzata ad utilizzare, per tutta la durata dell’appalto, il requisito e il fatturato specifico di cui disponevano rispettivamente la So.ge.si. (per i servizi di portierato) e la Marovan (per la manutenzione di infrastrutture) consistente nell’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data del bando di gara (2015-2016-2017), un fatturato specifico, riferito ad un unico committente, pari ad euro 1.800.000,00 per il portierato e ad euro 50.000,00 annui (complessivamente 150.000,00 nel triennio) per la manutenzione di infrastrutture;nel contempo le ausiliarie assumevano sia lo speculare l’impegno a consentirne l’utilizzo e a fornire tutte le necessarie dichiarazioni nell’ambito della gara sia la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
7.7. Il contenuto e il tenore di detti contratti è poi confermato dalle dichiarazioni sostitutive allegate dalla concorrente ausiliata alla propria domanda di partecipazione (in cui si dava atto della stipula del contratto di avvalimento per soddisfare il requisito relativo al fatturato per gli anzidetti servizi oggetto di gara) e dalle dichiarazioni di avvalimento di entrambe le imprese ausiliarie nelle quali si precisava di disporre dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria necessari ai fini della partecipazione alla gara e di obbligarsi sia verso l’impresa concorrente sia verso la stazione appaltante “a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”, specificando puntualmente che tali risorse consistevano nel conseguimento del fatturato specifico per i servizi di portierato e manutenzione delle infrastrutture: seguiva poi la dettagliata indicazione del fatturato conseguito per ciascun anno del triennio di riferimento indicato nella lex specialis e dei contratti dai quali quel fatturato era derivato.
Anche nella dichiarazioni di avvalimento di impresa ausiliaria, la So.ge.si. dichiarava “di aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data del bando di gara (2015-2016-2017), con buon esito e senza essere incorsa in alcuna risoluzione anticipata, i seguenti servizi di portierato” , indicando il committente e specificando il fatturato per ciascun anno;di analogo tenore era anche la dichiarazione di avvalimento della Marovan.
Nelle citate dichiarazioni di impegno le ausiliarie ribadivano, inoltre, “di obbligarsi, in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni all’oggetto dell’appalto”.
Gli impegni assunti dalle ausiliarie hanno, dunque, il carattere della concretezza e attualità, emergendo dagli stessi con certezza e in modo circostanziato la volontà negoziale di mettere immediatamente a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria, così garantendo una determinata affidabilità ed un effettivo supplemento di responsabilità: impegno e volontà che non sono affatto connotati, come ritenuto dal primo giudice, in termini meramente eventuali, futuri e ipotetici né rimangono su un piano meramente astratto e cartolare, contenendo piuttosto l’esatta e puntuale specificazione delle “risorse necessarie” oggetto del prestito, senza tradursi nella mera adozione di formule di stile o di schemi contrattuali aventi valenza esclusivamente formale e privi di qualunque sostanza.
7.8. In definitiva, nel caso di specie i contratti di avvalimento indicavano puntualmente il fatturato messo a disposizione e prevedevano la responsabilità solidale con l’ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante: non venivano perciò a configurare un prestito di un valore meramente cartolare e astratto idoneo a soddisfare il requisito di partecipazione sotto il profilo esclusivamente formale, ma, per come integrati dalle dichiarazioni unilaterali della concorrente e delle ausiliarie, specificavano puntualmente il requisito di partecipazione relativo al fatturato specifico, con indicazione dell’importo annuo dell’appalto, descrizione del requisito previsto dalla lex specialis di cui era carente l’ausiliata e conseguente impegno delle ausiliarie a prestare alla concorrente tutte le risorse necessarie, munendola così del requisito (inerente alla complessiva solidità finanziaria ed al patrimonio esperienziale) di cui era sprovvista, sì da consentirle di partecipare alla gara nel rispetto delle condizioni previste dalla lex specialis .
7.9. Pertanto, l’ammissione dell’appellante alla gara in oggetto non è viziata dai dedotti profili di illegittimità.
8. Con un secondo ordine di censure Il Notturno deduce l’erroneità della sentenza appellata nei capi in cui ha annullato il verbale di gara impugnato in prime cure laddove aveva disposto l’esclusione della Cosmopol.
8.1. Il Notturno sostiene, infatti, la legittimità dell’operato della Stazione appaltante che correttamente si sarebbe determinata all’estromissione della Cosmopol dalla procedura per la carenza di ogni riferimento nell’oggetto sociale attivato, sulla base delle risultanze del certificato camerale esibito, ad attività inerenti all’oggetto dell’appalto, ovvero quelle di “installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza”, al fine di inferirne l’esercizio effettivo e concreto da parte della ditta: dall’estraneità delle attività oggetto di gara a quelle descritte nell’oggetto sociale deriverebbe, dunque, il venir meno della possibilità per l’impresa di erogare le prestazioni da affidarsi e di partecipare validamente alla gara.
8.2. Anche tali censure sono fondate.
8.3. Va premesso che nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art 83, comma 1, lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170).
8.4. Come chiarito dalla recente e citata giurisprudenza, che la Sezione condivide e alla quale intende dare continuità, da tale ratio delle certificazioni camerali, nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell’oggetto dell’affidamento, si desume la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene così inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. di Stato, V, 7 febbraio 2012, n. 648;IV, 23 settembre 2015, n. 4457).
Detta corrispondenza contenutistica, sebbene non debba intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto: l’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. per tutte Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170).
In definitiva, se è vero che la recente giurisprudenza ha affermato che l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO (aventi “preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria” : così Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 262), è anche vero che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato non può che passare attraverso l’esame e il confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto.
8.5. Tanto premesso, risulta decisivo e dirimente ai fini del decidere esaminare la natura e la qualità delle prestazioni dedotte nel capitolato speciale d’appalto e la relazione nella quale queste si pongono rispetto ai richiesti requisiti di capacità, per poi raffrontarle con le risultanze del certificato camerale dell’appellata.
8.6. A riguardo, deve anzitutto rilevarsi come il Disciplinare di gara ha previsto tra i “Requisiti di idoneità professionale” la “iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura …per attività inerenti all’oggetto dell’appalto” .
Il Capitolato ha evidenziato la peculiare importanza, tra i servizi da affidare, della gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti e delle infrastrutture di sicurezza del Consorzio, con specifiche previsioni in punto di descrizione degli impianti e accessi di cui è dotata l’area industriale ASI, di designazione di un Amministratore informatico per lo svolgimento delle attività di controllo degli accessi, nonché di “gestione” e “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria” dei sistemi di sicurezza ed infrastrutture del Consorzio e del sistema di videosorveglianza dei varchi di tutta l’area.
A tale ultimo riguardo è altresì precisato (pagina 15-19 del Capitolato) che “ La gestione e il servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato comprende: