Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-22, n. 201803869
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Pubblicato il 22/06/2018
N. 03869/2018REG.PROV.COLL.
N. 06582/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6582 del 2013, proposto da
Confidi Commercio Turismo e Servizi Valle D'Aosta soc. coop, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso lo studio Grez e ass. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G R in Roma, via Pacuvio, 34;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 00027/2013, resa tra le parti, concernente disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti a Confidi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle D'Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati P C e, in sostituzione dell'avv. G R, Chiara Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Cooperativa Confidi commercio turismo e servizi Valle d’Aosta (da questo momento: Confidi CTS) svolge attività di sostegno alle imprese socie rilasciando garanzie collettive per agevolare la concessione di finanziamenti, ed altre forme di credito, da vari soggetti pubblici e privati (tra i quali le società finanziarie regionali) e fornendo i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria.
2. La disciplina normativa in materia di Confidi è stata ampiamente modificata dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, a sua volta modificato e integrato dal d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, che, in attuazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 n. 2008/48/CE, ha riscritto l’art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Tub – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevedendo l’ “Albo degli intermediari finanziari” autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia competente al rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione all’albo.
2.1. Completa la disciplina l’art. 112 rubricato “ Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamento ” il quale dispone per i Confidi un doppio canale: al comma 1, l’iscrizione in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112bis (e denominato appunto “ Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi ”) se esercitano in via esclusiva attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali, e al comma 2, l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 per lo svolgimento anche di altre attività finanziarie. Ai Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 è dunque precluso, come specificato dalla Banca d’Italia, l’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle collettive e di altre attività riservate agli intermediari finanziari.
3. Per le attività svolte, precedentemente specificate, il Confidi CTS appartiene ai Confidi tenuti all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 112 Tub.
4. La Regione Valle d’Aosta, considerato il mutato quadro normativo precedentemente descritto, emanava la l. reg. 1 agosto 2011 n. 21 [ Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi – Confidi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 ], con l’intento di disciplinare la concessione dei contributi a favore di imprese e liberi professionisti, e conseguente abrogazione della l. reg. 27 novembre 1990, n. 75, fino a quel momento disciplina di settore. Rileva, nel presente giudizio, in particolare, l’art. 7 [ Disposizioni transitorie ] per il quale: “ 1. I Confidi che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino ancora iscritti all’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993, ma abbiano provveduto ad avviare le procedure per l’iscrizione al medesimo, sono autorizzati fino all’anno 2012, a gestire i contributi previsti dalla presente legge. 2. Il comma 3 dell’articolo 3 si applica alle operazioni di credito sottoscritte successivamente all’entrata in vigore della presente legge ”.
5. La disciplina suscitava perplessità in Confidi CTS per l’assenza di previsioni, anche di carattere transitorio, relative ai Confidi che non erano iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106, né avevano intenzione di farlo, e alle attività da questi svolte in conformità alla previgente disciplina normativa (la l. reg. n. 75 del 1990).
6. Era avviata, pertanto, una corrispondenza con gli uffici regionali rivolta ad ottenere i chiarimenti reputati necessari per la continuazione dell’attività anche nel nuovo assetto normativo.
6.1. Con la nota 30 agosto 2011, prot. 316/11 l’Assessorato regionale bilancio, finanze e patrimonio, in risposta ad una richiesta di Confidi, precisava che, nel nuovo quadro normativo, solo i Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 sarebbero stati titolati allo svolgimento dell’attività di retrocessione dei contributi alle imprese, mentre i Confidi non iscritti avrebbero potuto continuare a gestire contributi relativi ad operazioni già in essere solo fino al 31 dicembre 2012, pur se avviate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa regionale.
6.2. Con altra nota 23 dicembre 2011 prot. 1335/2011 Confidi CTS richiedeva alla Regione formale impegno a riconoscere che anche in assenza di iscrizione all’albo degli intermediari di cui all’art. 106 Tub le sarebbe stato consentito svolgere l’attività di retrocessione dei contributi alle imprese proprie associate nelle operazioni avviate in forza della precedente disciplina di cui alla l. reg. n. 75 del 1990.
6.3. La Regione rispondeva con la nota 24 gennaio 2012, prot. 042/12 con la quale limitava alla data del 31 dicembre 2012 la proroga per la gestione dei contributi relativi ad operazioni avviate sulla base della previgente disciplina regionale, specificando che a decorrere dal 1 gennaio 2013 i contributi sarebbero stati gestiti solo da Confidi iscritti all’albo di cui all’art. 106 Tub.
7. Confidi CTS impugnava quest’ultima nota della Regione al Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta sulla base di due motivi. Con il primo motivo assumeva l’illegittimità per violazione dell’art. 7 l. reg. 1 agosto 2011, n. 21: la Regione, nella nota impugnata, aveva fornito una interpretazione contra legem in assenza di disposizioni transitorie relative alle operazione di retrocessione dei contributi avviate nella vigenza della disciplina della l. reg. n. 75 del 1990. Con il secondo motivo assumeva l’illegittimità per violazione dell’art. 13, comma 55, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326 che consente ai Confidi iscritti all’albo dell’art. 155, comma 4, Tub, poi divenuto albo di cui all’art. 122 Tub all’esito della modifica del 2010, di svolgere attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari.
7.1. Nel giudizio si costituiva la Regione Valle d’Aosta che eccepiva, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per il carattere non provvedimentale dell’atto impugnato ovvero per essere atto meramente confermativo della precedente nota 30 agosto 2011 non tempestivamente impugnata;concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
7.2. Con atto per motivi aggiunti Confidi CTS impugnava la delibera della Giunta regionale n. 1579 recante disposizioni applicative della legge n. 21 del 2011 e il provvedimento dirigenziale avente ad oggetto prescrizioni in ordite all’attività dei Confidi.
7.3. Il giudizio era concluso dalla sentenza 16 maggio 2013, n. 27 che dichiarava inammissibile il ricorso principale e rigettava i motivi aggiunti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione.
8. Appella Confidi CTS;si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta. Le parti hanno presentato memorie in vista dell’udienza cui ha replicato Confidi. All’udienza del 22 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per la natura non provvedimentale della nota della Regione Valle d’Aosta 24 gennaio 2012, prot. 042/12, ritenuta meramente informativa (di riscontro alle richieste di chiarimenti provenienti dalla ricorrente);è specificato, però, che, anche ad ammetter che la nota impugnata abbia natura provvedimentale, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per essere rivolto avverso un atto meramente confermativo, dato il contenuto esattamente corrispondente alla precedente nota del 30 agosto 2011, non tempestivamente impugnata.
2. L’appellante ha censurato entrambe le statuizioni;il primo motivo di appello, rubricato “ Erroneità nella valutazione di presupposti in fatto e in diritto ” è, in effetti, diretto a contestare sia il “ preteso carattere meramente informativo dell’atto impugnato ” (punto a.a.) che la “ pretesa natura confermativa dell’atto impugnato ” (punto a.b.).
3. Ritiene il Collegio di poter trascurare le censure relative alla natura, provvedimentale o meno, della nota impugnata, dovendo tener ferma la pronuncia di inammissibilità per la natura di atto meramente confermativo della nota oggetto di impugnazione.
3.1. Come esposto nella parte in fatto l’interlocuzione tra Confidi CTS e Regione Valle d’Aosta, avviata dalla prima per ottenere chiarimenti sull’ambito di applicabilità della l. reg. 1 agosto 2011, n. 21, ha condotto ad una prima nota, del 30 agosto 2011, in cui è detto: “ I Confidi non ancora iscritti all’albo di cui all’art. 106 potranno, pertanto, continuare fino al 31/12/2012, a gestire i contributi relativi ad operazioni già in essere e quelli relativi a nuove operazioni concluse a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2011, mentre a decorrere dal 01/01/2013 saranno autorizzati a gestire i contributi in conto interessi (anche relativamente ai mutui già in essere) esclusivamente i Confidi iscritti al summenzionato albo ”.
Le indicazioni fornite dalla Regione nella nota citata erano, dunque, nel senso di limitare l’attività dei Confidi non iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 al 31 dicembre 2012, consentendo, fino a quella data, la continuazione della gestione delle operazioni (di finanziamento) già in essere, anche se avviate dopo l’entrata in vigore della l. 21/2011.
3.2. Se questo è il contenuto della nota del 30 agosto 2011 non vi è dubbio che la nota del 24 gennaio 2012 ne è la mera ripetizione. Per convincersene è sufficiente leggere il seguente passaggio: “ I Confidi non ancora iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB potranno, pertanto, continuare fino al 31/12/2012, a gestire i contributi relativi ad operazioni di credito contratte ai sensi della ex l. r. 75/1990 e quelli relativi ad operazioni contratte ai sensi della l. r. 21/2011, mentre a decorrere dal 01/01/2013 saranno autorizzati a gestire i contributi sulle suddette operazioni esclusivamente i Confidi iscritti al summenzionato albo ”.
Ancora una volta, dunque, è specificato il limite temporale di operatività dei Confidi non iscritti all’albo dell’art. 106 Tub in relazione alle operazioni di finanziamento già in corso.
3.3. L’appellante, per dimostrarne il differente contenuto, valorizza il passaggio della nota del 30 agosto 2011 ove, a suo dire, per la prima volta, è specificato che il limite temporale posto all’attività dei Confidi non iscritti all’albo degli intermediari finanziari riguarda sia le operazioni di credito di cui alla l. r. 75/1990 che quelle contratte ai sensi della l. r. 21/2011.
Si tratta di una diversità nelle espressioni utilizzate che non modifica il contenuto, per il resto identico: le “ operazioni già in essere ” di cui parla la nota del 30 agosto non possono che essere, infatti, le “ operazioni contratte ai sensi della ex l.r. 75/1990 ” poiché era questa la norma vigente al momento in cui sono state avviate (e, poiché, è proprio per dette operazioni sussistevano dubbi).
3.4. La giurisprudenza amministrativa qualifica come atto meramente confermativo l'atto nel quale è solo ribadita la decisione assunta in precedente occasione, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 357, Cons. Stato, sez. VI, 2 agosto 2016, n. 3493, ma già Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 1997, n. 103);esso è distinto dal provvedimento di conferma che è, invece, il frutto del rinnovato esercizio del potere amministrativo, anche se, per ipotesi, la decisione ivi assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2017, n. 5547).
3.5. Per le considerazioni svolte la nota 30 agosto 2011 impugnata con il ricorso principale è atto meramente confermativo: il suo contenuto non è, all’evidenza, l’esito di una nuova valutazione degli interessi né di un nuovo apprezzamento dei fatti, ma è una mera – si potrebbe dire pedissequa se non fosse per la lieve modifica terminologica – ripetizione di quanto la Regione aveva già precedentemente risposto alle richieste di chiarimenti avanzate da Confidi CTS.
4. Il provvedimento meramente confermativo non è impugnabile;difetta l’interesse a ricorrere: in mancanza di tempestiva impugnazione della precedente decisione oggetto di conferma, l’eventuale suo annullamento non avrebbe alcuna utilità per il ricorrente, fermi e non più rimovibili gli effetti prodotti nella sfera del ricorrente dal primo provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2017, n. 3513;sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 357;sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7732) e, d’altra parte, in caso di tempestiva impugnazione della decisione confermata, con conseguente suo annullamento, se ne ha la caducazione automatica, senza alcun onere di impugnazione, per il venir meno del suo oggetto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882).
5. Confermata l’inammissibilità del ricorso principale vanno esaminati i motivi di appello rivolti avverso le statuizioni della sentenza impugnata reiettive dei motivi aggiunti.
6. Con il secondo motivo di appello Confidi CTS censura la sentenza di primo grado per “ Difetto di giurisdizione ex artt. 7 e 9 del C.P.A., per eccesso di potere giurisdizionale – Erroneità nella valutazione di presupposti in fatto e in diritto – Ingiustizia manifesta ”;l’appellante si duole della decisione assunta sui motivi aggiunti proposti nei confronti della delibera della Giunta regionale 3 agosto 2012 n. 1579 di approvazione delle disposizioni applicative della l. reg. 1 agosto 2011, n. 21.
6.1. Tali disposizioni, evidenziava la ricorrente nei motivi aggiunti, disciplinano (o, comunque, muovono dal dichiarato intento di disciplinare) esclusivamente operazioni di credito avviate successivamente all’entrata in vigore della l. reg. n. 21 del 2011, senza occuparsi delle operazioni già in essere poiché avviate nella vigenza della l. reg. n. 75 del 1990;in questo modo, però, la Regione si è posta in contrasto con la nota del 24 gennaio 2012 (oggetto di impugnazione con il ricorso principale) che, invece, riconosceva l’applicabilità dell’art. 3 della l. reg. n. 21 del 2011 anche alle operazioni già avviate alla sua entrata in vigore, ed aveva creato una situazione di confusione tra gli operatori, non più in grado di comprendere la disciplina delle correnti operazioni creditizie.
6.2. Il giudice di primo grado, nell’intento di fornire una risposta esaustiva al dubbio posto dalla ricorrente, ha ricostruito il quadro normativo in questo modo:
- la legge regionale n. 75 del 1990 è stata abrogata e la legge regionale n. 21 del 2011 l’ha sostituita;
- alle operazioni perfezionate sotto il vigore della prima non potranno che applicarsi le disposizioni recate dalla nuova legge salvo espressa deroga o logica incompatibilità;
- una deroga si rinviene nell’art. 7, comma 2, l. reg. 21 cit. che stabilisce che l’art. 3, comma 3 della medesima legge si applica solamente alle operazioni perfezionate dopo la sua entrata in vigore, rendendo così manifesto, a contrariis , che essa possa applicarsi alle operazioni perfezionate nel vigore della legge regionale n. 75.
6.3. Confidi CTS critica la lettura delle disposizioni citate data dalla sentenza – per la quale, in definitiva, tutte le operazioni di finanziamento sono disciplinate dalla l. reg. n. 21 del 2011 – imputando al giudice di essere incorso in eccesso di potere giurisdizionale per aver introdotto una regolamentazione non voluta dal legislatore regionale senza, peraltro, affrontare la questione posta dal motivo di ricorso, del contrasto con la precedente nota dell’Assessorato regionale 24 gennaio 2012.
7. Il motivo è infondato e va respinto.
Premesso che non sono stati superati i limiti posti all’esercizio del potere giurisdizionale (c.d. eccesso di potere per invasione o sconfinamento, sul quale cfr. Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6), per aver il giudice solo interpretato le disposizioni di legge sottoposte alla sua attenzione dallo stesso ricorrente, il Collegio condivide l’interpretazione fornita dalla sentenza, sia pure con le precisazioni che verranno svolte.
7.1. La l. reg. 1 agosto 2011, n. 21 ha espressamente abrogato, all’art. 8, la l. reg. 27 novembre 1990, n. 75 che, fino a quel momento, disciplinava l’attività dei Confidi garanzia fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta.
7.2. La norma abrogatoria, come tutte le altre, non ha effetto che per il tempo successivo alla sua entrata in vigore;ciò comporta il problema della disciplina applicabile ai c.d. rapporti di durata, vale a dire a quei rapporti giuridici che, sorti nella vigenza della disciplina abrogata, continuano anche dopo l’entrata in vigore delle nuove norme.
Di essi si fa carico il legislatore mediante le c.d. disposizioni transitorie. Nell’articolato della l. reg. 21 cit. la disciplina transitoria dei rapporti già avviati alla sua entrata in vigore è contenuta nell’art. 7 (Disposizioni transitorie), che, al secondo comma, dispone l’applicazione dell’art. 3, comma 3, della medesima legge alle sole “ operazioni di credito sottoscritte successivamente all’entrata in vigore della presente legge ”.
B ha ritenuto il Tribunale amministrativo che, leggendo a contrario la disposizione, ne viene fuori la disciplina delle operazioni di credito sottoscritte prima dell’entrata in vigore della nuova legge alle quali, in effetti, è esclusa l’applicabilità dell’art. 3, comma 3 della legge, in tema di entità del contributo.
7.3. L’enunciazione di un’unica norma non applicabile (contenuta nel comma 3 dell’articolo 3) si spiega con la volontà del legislatore regionale di estendere la nuova disciplina anche ai rapporti in essere all’entrata in vigore della l. reg. 21 cit..
Detti rapporti si troveranno, così, ad essere disciplinati per il periodo fino al 31 agosto 2011, data di entrata in vigore della nuova normativa, dalle norme della l. reg. n. 75 del 1990 e, successivamente, dalle norme della l. reg. n. 21 del 2011.
7.4. La possibile incompatibilità tra le discipline, derivante dal fatto che l’art. 1, comma 1, della l. n. 21 cit. prevede che solo i Confidi iscritti all’albo di cui all’art. 106 possono gestire operazioni di credito nella Regione Valle d’Aosta, è risolta dalla stessa legge che, all’art. 7, comma 1, fissa un periodo di tolleranza, fino al 1° gennaio 2013, da cui deriva che fino al 31 dicembre 2012 erano legittimati allo svolgimento di operazioni di credito anche i Confidi non iscritto nell’albo dell’art. 106, sottostando, però, alla disciplina introdotta dalla nuova normativa regionale.
La Regione, nelle note di risposta a Confidi CTS non ha fatto altro che richiamare il contenuto dell’art. 7, comma 1, della l. reg. 21 cit., senza prendere posizione sulla disciplina applicabile alle operazioni già in corso;non può esserci, per questo, contrasto con la successiva delibera della Giunta regionale.
8. Nel medesimo motivo di appello Confidi CTS critica la sentenza impugnata per aver respinto il secondo motivo aggiunto con il quale era contestata la prescrizione dell’art. 3, par. 2, delle disposizioni applicative (approvate con la delibera della Giunta regionale n. 1579 del 2012), che ammette a contributo le sole spese per investimento sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di agevolazione (di cui alla l. reg. 21 cit.) adeguatamente documentate. A parere della ricorrente tale disposizione sarebbe inapplicabile di fatto a quelle imprese che hanno beneficiato di agevolazioni ai sensi della l. n. 75 del 1990 poiché esse non sono in grado di presentare, per continuare a godere dell’agevolazione nel vigore della l. reg. 21, giustificativi di spese relativi ad investimenti effettuati nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione (la quale è stata effettuata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa regionale).
8.1. Il giudice di primo grado ha dato risposta a tale censura, riferendo la prescrizione dell’art. 3 par. 2 delle disposizioni applicative alle sole operazioni di credito perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge n. 21 del 2011 per come è previsto dallo stesso capoverso (“ a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione… ”).
8.2. La censura rivolta dall’appellante nel secondo motivo di appello a tale statuizione è inammissibile in quanto non esprime alcuna critica al ragionamento esposto in sentenza (come pure agli esiti dello stesso), ma consiste in una mera ripetizione del contenuto del secondo motivo aggiunto. In tali casi, la giurisprudenza amministrativa ritiene il motivo (o la censura) inammissibile per violazione dell’onere di specificità posto dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2011, n. 5240;sez. III, 11 ottobre 2017, n. 4717;sez. V, 28 agosto 2017, n. 3598;sez. V, 12 maggio 2017, n. 2233;sez. V, 28 febbraio 2017, n. 930).
9. Con ultimo motivo di appello Confidi CTS ripropone la questione del contrasto dell’art. 7 e, più in generale, dell’intera legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.
9.1. Il ragionamento dell’appellante prende avvio dall’art. 13, comma 55, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326 che ha stabilito che i Confidi, iscritti nella sezione di cui all’art. 115, comma 4, Tub, possono gestire fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari, se svolgono unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore.
Assume l’appellante che la l. reg. n. 21 del 2011, consentendo (al comma 1) l’attività di concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi solo ai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui art. 106 del Tub, avrebbe determinato un’evidente discriminazione tra i Confidi iscritti all’albo di cui all’art. 112 Tub operanti in Valle d’Aosta, che non possono svolgere la predetta attività e tutti gli altri che, per operare nel restante territorio nazionale possono svolgere detta attività in base all’art. 13 cit.
9.2. L’illegittimità costituzionale della legge regionale è stata esclusa dalla sentenza impugnata non avendo il Confidi ricorrente dichiarato di essere iscritto nella sezione dell’art. 155, comma 4, e, comunque, considerata l’avvenuta abrogazione di tale ultima disposizione ad opera dell’art. 8, comma 12, d.lgs.13 agosto 2010, n. 141.
9.3. L’appellante critica la decisione del primo giudice: afferma di aver dichiarato di essere iscritto nella sezione dell’art. 115, comma 4, del Tub e che, comunque, l’abrogazione di tale ultima disposizione non ha travolto l’art. 13 d.l. n. 269 del 2003 da ritenersi ancora in vigore con le conseguenze in punto di illegittimità costituzionale della legge regionale argomentate nel ricorso in primo grado ed ivi riproposte.
10. Ritiene il Collegio che ben abbia la sentenza impugnata escluso l’illegittimità costituzionale della normativa regionale e segnatamente dell’art. 1, comma 1, che consente l’attività di concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi solo ai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui art. 106 del Tub.
10.1. L’art. 13 d.l. n. 269 del 2003 si inseriva e ricavava il suo significato da un quadro normativo diverso da quello esistente al momento dell’emanazione della legge regionale.
Con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sono state apportate le modifiche al Testo unico bancario già esposte nella parte in fatto, ed, in particolare, è stato abrogato l’art. 155, per un sistema nel quale l’attività dei Confidi è equiparabile a quella degli intermediari finanziari, con conseguente obbligo di iscrizione nel relativo albo di cui all’art. 106 oppure ha ad oggetto in via esclusiva la concessione di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, e comporta l’iscrizione nel diverso albo di cui all’art. 112.
10.2. Nell’attuale assetto normativo, insomma, l’attività di gestione dei contributi pubblici è consentita ai Confidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 Tub per cui la stessa previsione dell’art. 13 d.l. n. 269 del 2003, nella parte in cui si riferisce alla gestione dei fondi pubblici finalizzati per consentirne lo svolgimento ai Confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, non è più attuale e non potrà trovare attuazione in relazione ai contributi di nuova previsione.
Da altro punto di vista, le medesime considerazioni conducono a ritenere coerente con la normativa nazionale la scelta operata dalla Regione Valle d’Aosta con la legge regionale del 2011.
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
12. La complessità delle questioni poste dall’appellante giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.