Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-02-10, n. 201400625
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Testo completo
N. 00625/2014REG.PROV.COLL.
N. 06199/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2013, proposto da:
L P, rappresentata e difesa dall'avv. M C e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Aurelia n. 190, presso lo studio legale Testa, per mandato a margine dell'appello;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, già Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio regionale della Campania, in persona del Dirigente pro-tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione III, n. 3007 del 7 giugno 2013, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso in primo grado n.r. 708/2013 proposto per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione III, n. 5156 del 7 novembre 2011, trascorsa in giudicato, limitatamente al capo del dispositivo relativo alle spese ivi liquidate in complessivi € 1.500,00.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. M C per l'appellante e l'avvocato di Stato Marina Russo per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Con la sentenza n. 3007 del 7 giugno 2013 il T.A.R. per la Campania ha rigettato il ricorso per ottemperanza n.r. 708/2013, proposto per l'esecuzione del giudicato del capo della sentenza dello stesso Tribunale n. 5156 del 7 novembre 2011 relativo al pagamento delle spese processuali, come ivi liquidate in € 1,500,00.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'Amministrazione avesse documentato, nel corso del giudizio di ottemperanza, di avere provveduto alla liquidazione delle spese di lite per un totale netto di € 1.587,60 comprensivo di IVA e C.A.P., disponendo il pagamento su conto corrente in favore del difensore della ricorrente, e che non rilevasse la dichiarazione di quest'ultimo di non aver ancora conseguito materialmente il pagamento perché "...la tempistica per l’effettiva erogazione e percezione da parte del creditore deve essere valutata secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, nel senso che un marginale ritardo, rapportato alla modesta entità dell’importo controverso, non può giustificare l’insorgere di un’ulteriore controversia dinanzi al Giudice, con aggravio aggiuntivo di spese e connessi oneri di giustizia anche in relazione all’eventuale nomina e conseguente attività svolta da un commissario ad acta".
Con appello notificato il 31 luglio 2013 e depositato il 7 agosto 2013, è stata dedotta l'erroneità e ingiustizia della sentenza in relazione ai seguenti motivi:
1) Erroneità per erronea valutazione dei fatti di causa ;
2) Manifesta illogicità ;
3) Illegittimità e illogicità in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
L'Amministrazione non aveva affatto comprovato l'effettivo pagamento, non essendo sufficiente la documentazione esibita, e in ogni caso la somma liquidata nella sentenza ottemperanda non poteva considerarsi comprensiva altresì del rimborso del contributo unificato, mentre doveva riconoscersi altresì il rimborso forfetario pari al 12,50%.
Costituitisi in giudizio, il Ministero e l'Agenzia appellati hanno dedotto, a loro volta, l'infondatezza dell'appello.
Nella camera di consiglio del 14 giugno 2014, il difensore dell'appellante ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sola somma relativa alle spese, insistendo sull'inesatta ottemperanza quanto all'ulteriore somma corrispondente al rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di cognizione, nonché al rimborso forfetario del 12,50%.
2.) L'appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Il giudice amministrativo partenopeo ha così testualmente motivato il rigetto del ricorso per ottemperanza:
"L’amministrazione ha documentato (cfr. all. 2 alla relativa produzione: modello per pagamento delle spese di lite) di aver provveduto alla liquidazione delle suddette spese di lite, per un totale netto pari a euro 1.587,60, comprensivo di iva e c.p.a., disponendo il conseguente pagamento su conto corrente in favore del beneficiario avv. Valente Enrico.
La parte ricorrente contesta di non aver ancora ricevuto, alla data della camera di consiglio del 9 maggio 2013, l’effettivo accredito della somma.
Il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia fornito adeguata prova di aver posto in essere tutti gli adempimenti occorrenti al pagamento dovuto e che la tempistica per l’effettiva erogazione e percezione da parte del creditore deve essere valutata secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, nel senso che un marginale ritardo, rapportato alla modesta entità dell’importo controverso, non può giustificare l’insorgere di un’ulteriore controversia dinanzi al Giudice, con aggravio aggiuntivo di spese e connessi oneri di giustizia anche in relazione all’eventuale nomina e conseguente attività svolta da un commissario ad acta".
Orbene, sotto un primo aspetto, è evidente che la predisposizione, peraltro in epoca successiva alla notificazione del ricorso per ottemperanza, di un "modello per il pagamento delle spese di lite", allegato alla nota n. 16158 del 4 marzo 2013 -indirizzata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Ufficio contabilità generale della Direzione generale-, non costituisce, a differenza del pagamento, o quantomeno dell'emanazione di un mandato di pagamento, effettivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria concernente le spese del giudizio di cognizione definito con l'ottemperanda sentenza n. 5156 del 7 novembre 2011.
E ciò in disparte il rilievo che l'esecuzione del giudicato, qualora intervenuta dopo la proposizione del ricorso, implicherebbe semmai la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non già la reiezione del ricorso.
In effetti, secondo quanto osservato dal difensore dell'appellante, il pagamento della suddetta somma è poi intervenuto soltanto in momento successivo alla pubblicazione della sentenza gravata, e in pendenza dell'appello in esame.
Sotto altro, e ancor più decisivo profilo, poi, il giudice di primo grado non si è dato carico di valutare se la liquidazione della somma indicata nel suddetto "modello" (pari a € 1.887,00 al lordo della ritenuta d'acconto di € 300,00), corrispondesse all'integralità delle somme dovute, ossia se essa fosse comprensiva -e all'evidenza non lo era, data la distinta contenuta nel "modello"- del rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione e del rimborso forfetario delle spese generali dovuto al difensore costituito in quel giudizio.
E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onere del pagamento del contributo unificato "... è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio".
Il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato costituisce, quindi, obbligazione ex lege , al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese del giudizio liquidate in sentenza, nel cui computo esso non può ritenersi ricompreso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388 e Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4596), salva espressa indicazione, nel senso che il giudice debba allora specificare se e quale parte della somma liquidata corrisponda al contributo da rimborsare.
Quanto poi al "...rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 % sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente...", come già previsto dall'art. 14 del d.m. 8 aprile 2004, applicabile ratione temporis (posto che le disposizioni del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 sono applicabili, ai sensi dell'art. 41 del medesimo, soltanto a far data dall'entrata in vigore coincidente col giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I., Serie generale, n. 195 del 22 agosto 2012), esso del pari compete a prescindere da ogni specifica indicazione contenuta nel capo concernente la liquidazione delle spese.
Infatti, secondo prevalente e anche più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il suddetto rimborso "...spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali" (Cass. Civ., Sez. II, 29 novembre 2011, n. 25351;vedi anche Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2492).
3.) In riforma della sentenza gravata, pertanto, il Collegio deve dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, in persona del Direttore pro-tempore, di provvedere al rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di cognizione, nonché al rimborso forfetario delle spese generali concernenti il medesimo giudizio, nella misura del 12,5% sugli onorari e diritti (da ritenere coincidenti, in assenza di indicazione ripartita rispetto alle spese c.d. vive o borsuali, con l'importo delle spese liquidato nella sentenza, pari a € 1.500,00), con assegnazione del termine di sessanta giorni, dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, per l'emanazione dei relativi atti di liquidazione e pagamento, riservando a istanza di parte, in ipotesi di inesecuzione, la nomina di commissario ad acta.
4.) Il regolamento delle spese del doppio grado del giudizio di ottemperanza, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, salvo il rimborso del contributo unificato anticipato per il giudizio di ottemperanza.