Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-04, n. 202306526

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-04, n. 202306526
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306526
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 06526/2023REG.PROV.COLL.

N. 01594/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1594 del 2023, proposto da
Sureté a r.l. Istituto per la Vigilanza e la Sicurezza di Ancona e Provincia, in proprio e nella qualità di mandataria di costituendo Rti con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Securpol Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cosmopol s.p.a., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 786/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e della Securpol Puglia s.p.a., nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La Sureté a r.l. - Istituto per la Vigilanza e la Sicurezza di Ancona e Provincia, in proprio e quale mandataria di Rti con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., impugnava in primo grado il provvedimento di aggiudicazione in favore del Rti fra Securpol Puglia s.p.a. e Cosmopol s.p.a. della gara indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con bando pubblicato sulla Guue il 25 novembre 2020 per l’affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l’area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Mariotti - Porto di Ancona (CIG n. 8526745C8F); la detta aggiudicazione era stata disposta dall’amministrazione a fronte dell’annullamento (confermato giusta sentenza n. 6786 del 2022 di questo Consiglio di Stato) di quella originaria adottata dalla stazione appaltante in favore dello stesso Rti capeggiato dalla Sureté.

All’esito del precedente contenzioso (e, in specie, della sentenza del Tar Marche n. 565 del 2021, nella pendenza del giudizio di appello poi definito con la detta sentenza n. 6786 del 2022), veniva svolta - a fronte delle statuizioni della medesima sentenza del Tar - la rivalutazione delle offerte da parte dell’amministrazione, includendo a tal fine alcuni elementi in favore del Rti Securpol Puglia in origine trascurati; a seguito di tale rivalutazione la stazione appaltante aggiudicava la gara al suddetto Rti Securpol Puglia.

Di qui il ricorso proposto dalla Sureté, incentrato sull’erronea attribuzione di punteggi premiali in favore della controinteressata in difetto dei relativi presupposti, non avendo il Rti Securpol Puglia indicato i dipendenti, provvisti di titoli qualificanti, che sarebbero stati effettivamente destinati alla commessa, e così avendo conseguito un indebito punteggio aggiuntivo in relazione ai corrispondenti criteri valutativi.

2. Resistevano al ricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e la Securpol Puglia s.p.a., la quale proponeva a sua volta ricorso incidentale con cui deduceva la carenza d’interesse della Sureté al ricorso principale, considerato che quest’ultima aveva formulato l’offerta in termini analoghi a quelli del Rti Securpol Puglia, nonché per omessa prova di resistenza, atteso che qualsiasi modalità applicativa dei criteri valutativi controversi ( i.e. , sia a voler far riferimento alla disponibilità delle unità di personale provviste di certificazioni premianti, sia a voler considerare le unità materialmente assegnate alle commessa) avrebbe comunque determinato, nella specie, la collocazione al primo posto in graduatoria della ricorrente incidentale; deduceva inoltre l’anomalia dell’offerta della Sureté - a voler ritenere un contestuale utilizzo di tutto il personale indicato per i criteri sub C.1 e C.2 - trattandosi di un numero di addetti molto più elevato di quello previsto dalla lex specialis e associato alla pregressa gestione del servizio.

3. Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso principale ritenendo che le offerte delle due concorrenti fossero state formulate in termini analoghi (indicando cioè il totale degli addetti “a disposizione” provvisti di certificazioni premiali,

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