Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-19, n. 202309092

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-19, n. 202309092
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309092
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2023

N. 09092/2023REG.PROV.COLL.

N. 02178/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2022, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato M S S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il Cons. F C;

Nessun difensore è presente per le parti;

Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con un primo ricorso r.g. n. -OMISSIS- proposto dinanzi al T.A.R. Piemonte il ricorrente -OMISSIS- impugnava i provvedimenti con i quali, rispettivamente, gli era stata comminata la sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna ed era stato respinto il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso tale atto.

Deduceva di essere Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, comandato a tenere un corso sull’utilizzo dello strumento di dissuasione e autodifesa all’ oleoresin capsicum (comunemente spray urticante), in previsione della sua introduzione come strumento di controllo del territorio. Durante il corso il ricorrente riscontrava interesse per la problematica dell’individuazione delle relative bombolette spray da parte degli apparecchi di controllo e di sicurezza degli aeroporti.

In data 5.12.2019, quando il corso veniva svolto presso la Compagnia dell’aeroporto di -OMISSIS-, il ricorrente e il collega formatore interrogavano i discenti circa la possibilità di condurre un approfondimento dell’attività mediante prove pratiche ai varchi aeroportuali;
i colleghi si rendevano disponibili alla prova, confermandone la fattibilità.

Dell’intenzione di condurre la prova il ricorrente metteva al corrente anche il comandante del proprio gruppo, Maggiore -OMISSIS-

In data 11.12.2019 il ricorrente e il collega -OMISSIS- al termine del corso, raggiungevano il terminal di -OMISSIS- ove li attendevano il M.O. -OMISSIS-e il Lgt. C.S. -OMISSIS-comandante della Sezione operativa, che li accompagnavano ai varchi di accesso dell’area partenze per effettuare la prova. Nel contesto veniva avvisato anche il personale della Puma Security, ivi addetto alla sicurezza, che nulla eccepiva.

In data 23.1.2021 veniva notificato al ricorrente -OMISSIS- l’impugnato provvedimento di avvio del procedimento disciplinare che gli contestava che in quella giornata:

- al termine dell’attività formativa ordinaria svoltasi in Novi Ligure (AL), invece di rientrare al Gruppo Pronto Impiego di Torino, si recava all’aeroporto di -OMISSIS- chiedendo a personale di grado inferiore quale l’M.O. -OMISSIS-di attuare la prova ed al personale addetto ai controlli di sicurezza di visionare i prodotti sui monitor, il tutto senza avvisare la Polizia di Frontiera;

- nella prova venivano coinvolti comuni passeggeri nei cui bagagli venivano inseriti gli spray urticanti al dichiarato scopo di verificare che non sarebbero stati rilevati dai controlli di sicurezza, così suscitando allarme nell’utenza, il tutto violando il dovere di riserbo sulle armi, esponendosi al rischio di danni o perdite dei prodotti, effettuando un uso improprio della didattica e coinvolgendo comuni passeggeri e personale civile dipendente E.N.A.C.

Tanto comportava che, successivamente, quest’ultima si attivava formalmente per chiedere giustificazioni sull’episodio, contestando al Corpo la violazione e lo stravolgimento di competenze e collaborazione tra istituti e delle procedure aeroportuali.

L’atto di contestazione concludeva che le condotte addebitate avrebbero comportato nocumento al prestigio del Corpo e grave violazione dei doveri attinenti al grado rivestito ed alle funzioni svolte.

Il ricorrente svolgeva attività difensiva, chiedeva l’assunzione di testimonianze e l’accesso a documenti e presentava memoria difensiva.

Il procedimento si concludeva con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna.

Il -OMISSIS- impugnava la sanzione in via gerarchica e, contestualmente, doveva rivolgersi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a fronte di una serie di istanze di accesso a fini difensivi parzialmente denegate, aventi ad oggetto i procedimenti che, per il medesimo episodio, hanno interessato i colleghi -OMISSIS- (della compagnia di -OMISSIS-) e il collega -OMISSIS- all’esito dell’accesso agli atti il ricorrente riscontrava che nessuna iniziativa di tipo disciplinare era stata presa nei confronti di -OMISSIS-, mentre il collega -OMISSIS-era andato incontro ad una mera “esortazione”.

Il ricorso gerarchico veniva in ogni caso respinto.

Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n. -OMISSIS- il -OMISSIS- lamentava (cfr. pagg. 5 - 9 della sentenza impugnata):

«… 1) l’invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o annullabilità di tutti i provvedimenti impugnati per violazione del diritto di difesa dell’incolpato. Violazione dell’art. 24 Cost. e delle garanzie previste dalla Legge n. 241/1990. Violazione delle norme procedurali in materia di partecipazione dell’incolpato, termine a difesa ed accesso agli atti del procedimento;
vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa che viene dedotta sotto più profili:

1a) invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del provvedimento disciplinare per violazione dell’art. 1397 d. lgs. n. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), dell’art. 58 D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di Disciplina Militare) e della Circolare del Comando Generale n. 1/2006 in tema di “Istruzione sui procedimenti disciplinari” per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza. Illogicità ed erroneità della decisione gerarchica con riferimento alla omessa convocazione del Mar. C. -OMISSIS- da parte del superiore in seguito al rilevamento dell’infrazione. Errata interpretazione e applicazione dei principi e delle norme in materia di diritto di difesa e partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare. Travisamento dei fatti;
il comandante del Corpo avrebbe omesso di far constare al ricorrente la violazione in forma orale ed immediata, così ledendo il suo diritto di difesa, ed omettendo altresì di acquisire una relazione di servizio da parte del diretto interessato;

1.b) invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del provvedimento disciplinare per violazione dell’art. 1029, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dell’art. 10, comma 1, lettera a) della Legge n. 241/1990. Carenza di motivazione, erroneità, illogicità e contraddittorietà della decisione gerarchica relativamente al mancato rispetto del termine a difesa;
il difensore di fiducia del ricorrente avrebbe appreso della nomina, avvenuta da parte del -OMISSIS- in data 28.1.2020, solo il 17.2.2020 e ciò avrebbe lasciato alla difesa un termine di soli 30 giorni, a fronte di un temine minimo spettante di almeno 36 giorni, il tutto corredato di dinieghi di accesso e diniego dell’audizione personale del collega -OMISSIS-

1.c) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Erroneità della decisione gerarchica in punto di diniego di accesso agli atti ed ai documenti del procedimento disciplinare: nel corso del procedimento il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti che veniva parzialmente negato;
parte della documentazione veniva infine, in esito al ricorso alla commissione per l’accesso, ostesa in data 5.6.2020, ossia un solo giorno lavorativo prima della riunione finale della commissione di disciplina, fatto che avrebbe comunque menomato il diritto di difesa del ricorrente;

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimo diniego, da parte dell’amministrazione, degli approfondimenti istruttori richiesti dal Mar. C. -OMISSIS- per la verifica delle informazioni acquisite in sede di accertamenti preliminari. Violazione delle garanzie previste in favore dell’interessato dalla Legge n. 241/1990 e dalla Circolare n. 1/2006. Violazione dell’art. 97 Cost. Illogicità e contraddittorietà della decisione gerarchica sul punto. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di discrezionalità amministrativa. Erroneità del diniego di approfondimenti istruttori da parte del Comando Regionale;
non sarebbe condivisibile che la commissione disciplinare potesse legittimamente limitare le iniziative difensive del ricorrente;
in particolare il ricorrente invocava l’esigenza di delineare le responsabilità di tutti i militari a vario titolo coinvolti nella vicenda anche a garanzia di una imparzialità dell’azione amministrativa;
la richiesta è stata ritenuta non pertinente dall’autorità amministrativa e denuncerebbe tuttavia una arbitraria lesione del diritto di difesa del ricorrente che, nella vicenda, non ha operato in solitudine;
né può sostenersi che la mera acquisizione di una memoria scritta da parte del collega -OMISSIS- coinvolto nell’episodio, potesse essere equivalente alla sua escussione quale testimone richiesta dal ricorrente. Ne sarebbe derivata una incompleta istruttoria sui fatti oggetto di contestazione e una ulteriore lesione del diritto di difesa del ricorrente;

2.b) Violazione di legge per assenza di motivazione o motivazione apparente (violazione della Legge n. 241/1990, art. 3). Travisamento dei fatti e manifesta arbitrarietà, irrazionalità ed illogicità nella loro valutazione ed insussistenza del danno all’immagine (violazione degli artt. 713, 717, 719, 722 e 727 del D.P.R. n. 90/2010). Erroneità ed illogicità della decisione gerarchica sul punto;
anche dal punto di vista della motivazione la decisione sul ricorso gerarchico e lo stesso provvedimento sarebbero carenti. Essi si limiterebbero a riprodurre la contestazione, senza argomentare con riferimento alla scelta di graduazione della sanzione e al percorso logico seguito;
al ricorrente si contesterebbe in primis di avere agito senza autorizzazione solo che, mentre in fase di contestazione disciplinare si adombrava la mancanza di autorizzazione del proprio superiore (invece precedentemente richiesta informalmente per telefono), in sede di decisione sul ricorso gerarchico l’attenzione viene spostata sulla mancanza di autorizzazione del Comandante del Centro di addestramento di Torino;
l’evoluzione delle contestazioni dimostrerebbe, da un lato, che la stessa amministrazione avrebbe preso atto che il ricorrente aveva in effetti informato il proprio superiore, e, dall’altro, che lo stesso Corpo non avrebbe chiara idea di quale autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta e a chi, tanto più che, in effetti, si trattava di attività didattica svolta dal ricorrente con ampia autonomia e rispetto alla quale egli stesso, in buona fede, non aveva ravvisato la necessità di alcuna formale autorizzazione. Si contesta poi che il ricorrente possa essere qualificato dominus esclusivo dell’episodio, avendo in quell’occasione collaborato con militari appartenenti alla specifica compagnia di stanza a -OMISSIS- e con colleghi superiori in grado;
si contesta che sia stato proprio lui ad istruire i passeggeri per la prova, posto che, non essendo addetto all’aeroporto, non avrebbe neppure avuto libero accesso all’area partenza senza la collaborazione dei colleghi;
si contesta che l’episodio abbia avuto ad oggetto “armi”, essendo lo spray urticante un prodotto in libero commercio;
si contesta infine che l’episodio abbia arrecato danno all’immagine del Corpo, non avendo dato luogo ad alcuna diffusione di notizie di tipo mediatico.

3) Illegittimità e/o invalidità e/o nullità della sanzione disciplinare irrogata con il provvedimento impugnato, ex art. 21 octies , l. 7 agosto 1990, n. 241, per eccesso di potere nell’accezione di manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità nella comminazione di sanzioni disciplinari. Violazione dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza, avuto riguardo al trattamento degli altri militari coinvolti nella vicenda. Mancata riunione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del ricorrente e del Mar. O. -OMISSIS-

3.a) Eccesso di potere nell’accezione di manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità nella comminazione di sanzioni disciplinari. Violazione e falsa applicazione del principio di discrezionalità amministrativa da parte della decisione gerarchica. La sanzione irrogata sarebbe sproporzionata, in quanto, al più, la condotta avrebbe giustificato un richiamo.

3.b) Violazione dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza, avuto riguardo al trattamento degli altri militari coinvolti nella vicenda;
sarebbe fonte di disparità di trattamento avere individuato il ricorrente quale unico responsabile per l’episodio occorso;
i colleghi della compagnia di -OMISSIS- (di cui uno più elevato in grado) avrebbero ricevuto un mero rimprovero, di cui per altro non vi sarebbe traccia documentale ed il collega -OMISSIS-una mera esortazione;
né varrebbe distinguere la posizione del ricorrente e di -OMISSIS-sulla base del fatto che il primo è superiore in grado del secondo dopo aver ritenuto, nello stesso atto, irrilevante nei confronti del ricorrente medesimo che all’attività abbia preso parte -OMISSIS-a sua volta superiore del ricorrente;

3c) Mancata riunione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del ricorrente e del Mar. O. -OMISSIS- stante l’unicità del fatto i procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i protagonisti avrebbero dovuto essere condotti in modo unitario. …».

Si costituiva in primo grado l’Amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

Con atto di ricorso rubricato in primo grado r.g. n. 124/2021 il -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.A.R. Piemonte la scheda valutativa per il periodo 1°.8.2019 - 31.7.2020, con la quale gli era stato attribuito il giudizio finale di “superiore alla media”, dopo avere in precedenza sempre ottenuto valutazioni di “eccellente”;
nel periodo oggetto di valutazione il ricorrente incorreva nell’episodio disciplinare già descritto mentre, per altro, si distingueva in una serie di attività operative.

La valutazione sarebbe illegittima per (cfr. pag. 9 della sentenza appellata):

«… 1) violazione del principio di imparzialità e dell’art. 3 comma 1 lett d) D.P.R. n. 213 del 2002, innovato dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010. Eccesso di potere per violazione delle istruzioni sui documenti caratteristici in termini di astensione dal giudizio;
la valutazione è stata condotta dal tenente Zuppello, quale compilatore, e dal Maggiore -OMISSIS-, quale revisore;
quest’ultimo sarebbe in verità coinvolto nei fatti che hanno portato alla sanzione disciplinare a carico del ricorrente, sicché, in quanto potenzialmente interessato agli esiti del procedimento disciplinare, egli verterebbe in posizione di conflitto di interessi ed avrebbe dovuto astenersi;

2) illegittimità e/o invalidità della scheda valutativa impugnata. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 213 del 2002, innovato dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contraddittoria ed illogica, specie a confronto con i precedenti giudizi superiori e senza indicazione di circostanze tali da giustificare il peggioramento. Grave ed irreparabile pregiudizio;
l’abbassamento nel giudizio di valutazione imporrebbe uno specifico onere di motivazione sul punto. …».

Anche in detto giudizio si costituiva l’Amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

Il T.A.R. Piemonte, con la sentenza appellata n. -OMISSIS- previa riunione dei suddetti ricorsi r.g. n. -OMISSIS- e r.g. n. -OMISSIS- li accoglieva.

2. - Con atto di appello il Ministero della Difesa e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedevano la riforma della menzionata sentenza, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia per i seguenti motivi:

a) illegittimità dell’azione del -OMISSIS-;

b) insussistenza di una disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri militari;

c) legittimità della scheda valutativa relativa al -OMISSIS-.

3. - Si costituiva il maresciallo -OMISSIS- che contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone la reiezione. Lo stesso in memoria di costituzione riproponeva i motivi di impugnazione di cui al ricorso r.g. n. -OMISSIS- dichiarati assorbiti in primo grado.

4. - All’udienza pubblica del 3 ottobre 2023 la causa passava in decisione.

5. - L’appello è infondato e va respinto alla stregua delle osservazioni che seguono.

5.1. - Con riferimento al motivo di appello sub “a)” concernente l’illegittimità dell’iniziativa del -OMISSIS-, si rileva quanto segue.

Con il primo motivo di appello l’Amministrazione contesta quella parte della motivazione della sentenza di primo grado che si sofferma, assai diffusamente, sul merito della vicenda, giungendo a rilevare i gravi vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione che hanno inficiato irrimediabilmente il procedimento disciplinare condotto nei confronti del M.C. -OMISSIS-.

La parte appellante mira alla devoluzione integrale della vicenda a questo Collegio e, pertanto, si limita a riproporre le medesime argomentazioni e contestazioni già offerte al Giudice di primo grado.

A tal riguardo, si evidenzia come la ricostruzione fornita dalla Amministrazione a fondamento del motivo di appello in esame non sia corretta.

In particolare, seguendo l’ordine di esposizione proposto dalla difesa erariale (alle pagg. 10 e ss.), si evince che l’appellante formula una prima critica nei confronti del passaggio della sentenza di primo grado che afferma che “il divieto [all’effettuazione della prova pratica] è una assunzione implicita desunta dall’amministrazione” e che, peraltro, rispetto al corso di formazione, “l’iniziativa non poteva che avere l’unico scopo di amplificarne l’efficacia e quindi risultava con esso in teoria sostanzialmente coerente”. Sul punto, l’Amministrazione invoca a preteso supporto delle proprie contestazioni, la circolare di indizione del corso emanata dal Centro di Addestramento Torino, ma non indica il passaggio della stessa che conterrebbe il divieto in questione.

Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la circolare de qua non vieta in alcun punto l’attività posta in essere dal M.C. -OMISSIS-, in quanto l’iniziativa assunta dal militare non esulava dalla “parte pratica” in cui la didattica sarebbe stata altresì articolata.

La “prova”, infatti, non era affatto una “dimostrazione” rivolta a terzi, bensì - come confermato anche dai militari di stanza presso l’aeroporto, Lgt. C.S. -OMISSIS- e M.O. -OMISSIS- al secondo capoverso della relazione del 23.1.2020 (cfr. pag. 2) - una prova “al solo scopo interno e didattico”.

Detta prova consisteva in un esperimento pratico sulle modalità di occultamento degli strumenti di dissuasione e autodifesa all’ oleoresin capsicum ai varchi aeroportuali, essendo stato sollevato il dubbio, da parte di numerosi discenti (non ultimi, proprio i militari di stanza presso l’aeroporto di -OMISSIS-), sulla effettiva rilevabilità degli stessi da parte dei metal detector e degli altri macchinari a disposizione dei controllori ed era, come tale, da ritenersi inclusa nell’ambito del più ampio incarico assegnato.

L’Amministrazione a pag. 11 dell’appello ribadisce le supposte ragioni per cui, a prescindere dall’esistenza o meno di un divieto, lo svolgimento dell’esercitazione pratica presso l’aeroporto di -OMISSIS- “necessariamente avrebbe dovuto essere sottoposto in primis a una preventiva autorizzazione da parte del responsabile del Centro di Addestramento, che evidentemente avrebbe successivamente portato l’Amministrazione a prendere i necessari contatti con i vari Enti che sarebbero stati interessati anche per la particolarità del contesto logistico-operativo”.

Sul punto, va rimarcata la genericità dell’originaria contestazione disciplinare.

A tal riguardo, la sentenza di primo grado (pagg. 13 e 14) ha correttamente osservato:

«… E’ poi piuttosto generica l’originaria contestazione là dove si addebita al -OMISSIS- di non avere richiesto le necessarie autorizzazioni (non è dato esattamente comprendere, dalla contestazione, l’autorizzazione di chi e prescritta da quale norma);
le difese del ricorrente nel corso del procedimento sono state svolte assumendo che si trattasse dell’autorizzazione del diretto superiore del ricorrente, Maggiore -OMISSIS- aspetto su cui, come si è visto, gli approfondimenti istruttori sono stati negati dall’amministrazione. Ancora il provvedimento sanzionatoria non specifica quale autorizzazione si ritiene carente e si sofferma comunque sulle N.-OMISSIS- REG.RIC. giustificazioni rese dal ricorrente con riferimento al fatto di avere informato il maggiore -OMISSIS- Solo all’esito del ricorso gerarchico nella relativa decisione si trova esplicitato invece che si ritiene occorresse l’autorizzazione del responsabile del Centro di addestramento Torino e direttore del corso di formazione
. …».

A ciò si aggiunga che l’Amministrazione non si sofferma su quegli episodi che, ove verificati e accertati in sede disciplinare, avrebbero consentito di affermare con un ragionevole grado di certezza che il M.C. -OMISSIS-, prima di effettuare la contestata “prova” - unitamente ad altri militari, anche più alti in grado (come si vedrà successivamente) - aveva già informato chi di dovere, sia presso la Compagnia di -OMISSIS- sia presso il proprio Gruppo di appartenenza (Pronto Impiego Torino), senza incontrare alcuna opposizione o resistenza, né, tanto meno, essere indirizzato ad altra presunta autorità competente a rilasciare autorizzazioni di sorta.

Più di preciso, l’impugnazione della Amministrazione non dà conto degli episodi avvenuti in data 5.12.2019 e in data 10.12.2019, cui, invece, il T.A.R. Piemonte ha correttamente dedicato ampio spazio, stante l’indubbia rilevanza degli stessi ai fini di una completa ricostruzione e corretta contestualizzazione, interpretazione e valutazione di quanto accaduto.

In proposito, va rilevato che la parte appellante - riproponendo i passaggi del provvedimento con cui, a suo tempo, il Comando Regionale respingeva il ricorso gerarchico - assume che risulterebbe “irrilevante, ai fini dell’approvazione dell’iniziativa intrapresa dal -OMISSIS-, il fatto che questi avesse accennato al proprio superiore gerarchico la volontà di effettuare tale esercitazione o anche la circostanza che i militari in forza alla Compagnia di -OMISSIS- Torinese in servizio presso l’Aeroporto non avevano obiettato alcunché rispetto all’iniziativa prospettatagli dall’Ispettore” (cfr. pag. 11 dell’atto di appello).

In merito, l’Amministrazione asserisce che (pag. 11 dell’atto di appello):

«… - il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, all’indomani della segnalazione dell’episodio pervenutagli dall’E.N.A.C., nel relazionare la superiore gerarchia (doc. 9) rappresentava che:

- “il M.O. -OMISSIS-unitamente al Lgt. C.S. -OMISSIS- ..., avvertito dall’Ispettore nell’immediatezza dei fatti, avevano ritenuto che l’attività fosse stata preventivamente autorizzata, come da vigenti disposizioni delle SS.GG., tenuto conto che [il -OMISSIS- e il -OMISSIS-] ... si erano presentati in uniforme e con la macchina di servizio”;
…».

Sul punto, va evidenziato che il M.O. -OMISSIS-era il referente del corso per la Compagnia di -OMISSIS- e, pertanto, conosceva ogni dettaglio dell’attività formativa da espletare;
che non risulta che il Lgt. C.S. -OMISSIS- e il M.O. -OMISSIS-abbiano riferito di aver ritenuto che l’attività fosse stata preventivamente autorizzata “come da vigenti disposizioni delle SS.GG.”;
che, per prassi, i militari che non prestano servizio presso un aeroporto, non conoscendo le specifiche procedure operative, si affidano, di norma, ai colleghi ivi operanti.

Correttamente, pertanto, il M.C. -OMISSIS- si è rivolto al personale della Guardia di Finanza in servizio presso quella struttura aeroportuale. Detto personale, a differenza del -OMISSIS-, era in possesso del badge per l’accesso riservato all’area sterile “arrivi/partenze”, presso cui sarebbe stata effettuata la prova pratica e, dunque, aveva la “responsabilità” del collega accompagnato in luoghi ai quali, altrimenti, non avrebbe avuto libero accesso.

Il M.C. -OMISSIS-, quindi, non essendo a conoscenza delle specifiche procedure vigenti in aeroporto, dopo aver avuto conferma della fattibilità della prova da parte di tutti i colleghi della Compagnia di -OMISSIS- con i quali si era confrontato (fra cui il M.C. -OMISSIS- il Brig.C. Q.S. -OMISSIS- il V.Brig. -OMISSIS-che già lo avevano accompagnato il giorno 5.12.2019 a tentare di effettuare la prova per la prima volta), ha pensato che il test fosse ordinariamente realizzabile ed ha chiesto al M.O. -OMISSIS-la relativa “autorizzazione”, mediante la telefonata effettuata alle ore 15.33 dell’11.12.2019, allorquando il predetto ha nuovamente acconsentito all’effettuazione della prova.

Ancora il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, nella relazione del 12.12.2009, rilevava che, a seguito di contatti diretti con il Maggiore -OMISSIS- -OMISSIS-, Comandante dei Gruppo Pronto Impiego di Torino, accertava che “le attività poste in essere dal Mar. C. -OMISSIS- non erano state autorizzate né programmate, bensì eseguite in totale autonomia dal citato Ispettore”.

Tuttavia, come correttamente osservato nella sentenza di primo grado, in ordine al dettaglio dell’avvenuta comunicazione preventiva al superiore -OMISSIS- in data 10.12.2019, l’istruttoria condotta dalla Commissione disciplinare, pur a fronte di specifica richiesta dell’interessato, non risulta essere stata completa.

La difesa erariale a pag. 12 dell’appello osserva che:

«… - il Lgt. -OMISSIS- e il M.O. -OMISSIS- nella loro relazione di servizio (doc. 10), hanno dichiarato non solo di aver valutato che la prova proposta dal M.C. -OMISSIS- “rientrasse nella normale prosecuzione didattica del corso del corso appena effettuato”, non essendo evidentemente a conoscenza (a differenza dell’Ispettore) del contenuto della circolare con cui era stato indetto, e per tale ragione avevano acconsentito a far effettuare il test … era stato il -OMISSIS-, unitamente al -OMISSIS- ad aver effettuato le prove in argomento, attraverso l’introduzione nel bagaglio di normali passeggeri dei citati strumenti di dissuasione e autodifesa …».

Si tratta, tuttavia, di assunti estrapolati dal contesto e, pertanto, non condivisibili.

Invero, nelle relazioni di coloro che, a vario titolo erano presenti e coinvolti, si riferisce dell’accaduto: ad esempio, dalle narrazioni del collega formatore M.O. -OMISSIS-e dell’addetto alla sicurezza aeroportuale sig. A -OMISSIS-emerge che anche i militari della Compagnia di -OMISSIS- avevano partecipato attivamente alla prova;
il loro stesso superiore Cap. -OMISSIS-, Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, ammette che i suoi sottoposti, tra cui il Lgt. C.S. -OMISSIS- e il M.O. -OMISSIS- presenziavano in detta circostanza (cfr. pag. 2 della relazione del B del 12.12.2019: “A margine si comunica che i militari in forza alla Compagnia di -OMISSIS- Torinese hanno presenziato a tutte le attività in corso rendendo edotta la guardia giurata in turno nelle diverse postazioni scelte per le “prove” dello scopo addestrativo di tale attività, chiedendo anche informazioni circa le immagini “catturate” delle diverse macchine Radiogene, per mostrarle al Maresciallo -OMISSIS-”).

Sul punto, la sentenza appellata afferma quanto segue (cfr. pag. 12):

«… Per altro che l’esperimento si sia concretamente svolto con la piena collaborazione della compagnia di -OMISSIS- è del tutto pacifico ed emerge anche dalla relazione di servizio dei colleghi -OMISSIS-e -OMISSIS- (per di più superiore in grado del ricorrente) appartenenti proprio a detta Compagnia, i quali hanno preso parte dell’esperimento ed hanno descritto l’attività svolta in collaborazione con il ricorrente premurandosi di precisare che nessun allarme avrebbe suscitato l’attività presso i passeggeri e che, di questi ultimi, quelli coinvolti sarebbero stati adeguatamente informati, istruiti e consenzienti. …».

Ancora la difesa erariale (cfr. pag. 12 dell’atto d’appello) rileva che il citato sig. -OMISSIS-(addetto alla sicurezza aeroportuale) ha riferito al proprio Direttore Tecnico l’episodio in argomento (v. documento n. 11 della difesa erariale), rappresentando di «… esserne venuto a conoscenza “a fatto compiuto”, avendo notato dapprima un appartenente al Corpo a lui sconosciuto (evidentemente il -OMISSIS-) successivamente raggiunto dal M.O. -OMISSIS- ma di non aver ritenuto di darne notizia immediata alla “Polaria”, “poiché trattavasi di personale [della Guardia di Finanza] da lui conosciuto in quanto addetti ai servizi nell’ambito aeroportuale” …».

Tuttavia, rileggendo i contenuti della relazione del -OMISSIS-dell’11.12.2019 si evince chiaramente che l’addetto alla sicurezza aeroportuale si riferisce a personale (dallo stesso conosciuto) della Guardia di Finanza e, segnatamente, ad un ufficiale in servizio presso lo scalo aeroportuale, da individuarsi evidentemente nel Lgt. C.S. -OMISSIS- in quanto unico ufficiale della Compagnia di -OMISSIS- pacificamente presente alla prova.

Peraltro, come emerso nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dal sig. -OMISSIS-(il quale dichiarava appunto di aver appreso dell’esercitazione “a fatto compiuto”), nella loro relazione di servizio del 12.11.2019 il Lgt. C.S. -OMISSIS- ed il M.O. -OMISSIS-riferivano testualmente che “le attività in essere sono proseguite anche con il coinvolgimento degli addetti ai controlli di sicurezza”, avvalorando, quindi, la concorsuale partecipazione allo svolgersi della prova degli addetti alla sicurezza nella persona del -OMISSIS-stesso e del collega -OMISSIS-.

Si legge, infatti, al secondo capoverso della relazione dell’addetto alla sicurezza aeroportuale sig. -OMISSIS-che: “verso le ore 16,50 ca, venivo incuriosito dalla presenza di un ufficiale della G. di F. in servizio presso questo sito aeroportuale, (del quale non conosco l’identità) che stava dialogando con il collega -OMISSIS- …”. Detta affermazione, peraltro, attesta, una volta di più, la concorsuale partecipazione allo svolgersi della prova degli addetti alla sicurezza e la fattiva collaborazione di “un ufficiale” di -OMISSIS- all’espletamento delle attività.

La difesa erariale a pagg. 12 - 13 dell’atto di appello sottolinea:

«… - il M.O. -OMISSIS- nella memoria scritta (prodotta in sede di riunione della Commissione di disciplina in luogo dell’audizione richiesta dal M.C. -OMISSIS- - doc. 12) ha dichiarato che:

- “al termine della lezione tenuta, in data 11 dicembre 2019, presso la Compagnia Novi Ligure, ... il capopattuglia M.C. -OMISSIS- mi comunicava che prima del rientro in sede ci saremmo dovuti recare presso l’aeroporto di -OMISSIS- Torinese dove ci attendeva il personale della Compagnia Gdf per effettuare una simulazione atta a verificare come i dispositivi spray al peperoncino oggetto del corso informativo venissero rilevati dai macchinari di controllo aeroportuali …».

Anche in tal caso ritiene questo Giudice non condivisibile il tentativo della difesa erariale di utilizzare taluni passaggi dello scritto prodotto dal M.O. -OMISSIS-(uno dei protagonisti della vicenda), al fine della individuazione di una responsabilità disciplinare in capo al -OMISSIS-, quale unico e solitario “ dominus ” dell’episodio, ricostruzione, questa, che a pag. 12 della motivazione della sentenza appellata viene correttamente contestata:

«… In questo contesto desta evidente perplessità che si giunga a descrivere il -OMISSIS- come unico e solitario dominus dell’episodio in un contesto in cui, quantomeno, dominus delle procedure e degli accessi era addirittura un’altra compagnia che si era prestata senza eccepire alcunché all’attività, per il tramite anche di un superiore in grado …».

L’ipotesi di una responsabilità disciplinare in capo al -OMISSIS-, quale unico e solitario “ dominus ” dell’episodio, non può essere condivisa, poiché quello che, di contro, si evince dalla menzionata memoria dell’Ispettore -OMISSIS-è che nemmeno lo stesso -OMISSIS-- il quale aveva affiancato il -OMISSIS- in qualità di formatore sin dall’inizio del corso - aveva reputato necessario l’ottenimento di una eventuale autorizzazione ai fini dell’effettuazione della prova pratica.

La difesa erariale a pag. 13 dell’atto di appello riporta altra dichiarazione del M.O. -OMISSIS- contenuta nella sua memoria scritta:

«… “il M.C. -OMISSIS-, unitamente al M.O. -OMISSIS- si recavano presso i varchi di partenza all’interno del sito aeroportuale portando con loro n. 03 dispositivi spray al peperoncino di libera vendita acquistati e detenuti privatamente dal -OMISSIS-;
il sottoscritto invece, seguiva il Lgt. -OMISSIS- oltre i varchi di verifica per le partenze aeroportuali. Difatti il compito assegnato allo scrivente dal M.C. -OMISSIS-, consisteva nel farsi restituire dai passeggeri, una volta oltrepassati i controlli, dispositivi spray”. …».

Tuttavia, da tali affermazioni, più che ricavarsi univoci elementi da cui desumere le asserite responsabilità del M.C. -OMISSIS-, emerge chiaramente la fattiva partecipazione del Lgt. C.S. -OMISSIS- nel corso della prova.

Si rileva, inoltre, come la parte appellante abbia omesso di riportare quel passaggio della memoria in cui il M.O. -OMISSIS-precisa che il Vice-comandante della Compagnia di -OMISSIS- non solo lo affiancava nel recupero dei dispositivi, ma assumeva il compito di accertare personalmente come gli stessi venissero rilevati dai macchinari radiogeni, interfacciandosi con il personale civile addetto ai controlli.

La difesa erariale riferisce, altresì, che (pag. 13 dell’appello):

«… il Comandante del Gruppo Pronto Impiego di Torino (doc. 13), appresi gli accadimenti dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- Torinese, nel rapportarli al superiore Comando Provinciale, ha:

- evidenziato che “il comportamento del M.C. -OMISSIS- e del M.O. -OMISSIS-non rientra in alcuna delle mansioni loro affidate nell’ambito del corso sullo spray al peperoncino ... e che nessuna iniziativa in ambito aeroportuale risulta essere stata preventivamente condivisa dagli stessi militari né con lo scrivente, né con i colleghi in servizio presso la Compagnia aeroportuale in parola né con il personale del Centro di Addestramento di Torino” …».

Sul punto, si sottolinea come il Magg. -OMISSIS- non ritenesse fin da subito (ossia fin dalla segnalazione del Comandante di -OMISSIS-) il fatto meritevole di approfondimento disciplinare, avendo egli relazionato solo su esplicita richiesta del Comandante Provinciale e senza convocare preventivamente il M.C. -OMISSIS-. Secondo la sentenza di primo grado (cfr. pag. 16), infatti, “… Né si può escludere che proprio in questo complessivo contesto di mancata attribuzione di particolare significato all’episodio ex ante si spieghi perché il superiore del ricorrente [ i.e. il Magg. -OMISSIS-] non gli abbia, nell’immediatezza dell’episodio, fatto constatare oralmente la mancanza (art. 1397 C.O.M.;
la mancanza di immediata contestazione è circostanza pacifica) …”.

Sulla non correttezza di tali argomentazioni e sulla contraddittorietà delle stesse con quelle rese dai vari attori della vicenda, tuttavia, la sentenza gravata (cfr. pag. 16) si è ampiamente soffermata, fornendo circostanziate ragioni a supporto dei ritenuti vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione:

«… D’altro canto, proprio il fatto che diversi colleghi siano stati direttamente coinvolti nell’episodio e nessuno abbia sentito la necessità di acquisire autorizzazioni o eccepire alcunché, avvalora la tesi del ricorrente, secondo il quale egli, quantomeno, ha operato in buona fede e nella convinzione che tale attività accessoria potesse rientrare nell’ambito della sua gestione del corso. …».

A pag. 13 dell’atto di appello la difesa delle Amministrazioni evidenzia che sempre il Comandante del Gruppo Pronto Impiego di Torino, dopo aver appreso gli accadimenti dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- Torinese avrebbe censurato “… il fatto che il M.C. -OMISSIS- abbia proseguito la missione senza essere autorizzato, deviando dall’itinerario previsto per rientrare da Novi Ligure [località ove si era tenuto il corso di formazione] fino al reparto [di appartenenza] al fine di recarsi presso l’aeroporto di -OMISSIS- Torinese.

Tuttavia, agli atti non vi è traccia di tale contestazione disciplinare.

Sempre a pag. 13 dell’atto di appello la difesa erariale osserva che il Comandante del Gruppo Pronto Impiego di Torino avrebbe poi rimarcato che “il M.C. -OMISSIS- non ha rappresentato nulla delle iniziative in argomento neppure dopo averle messe in atto. In particolare, nel foglio di servizio … omette[va] completamente ogni riferimento al fatto di essersi recato a -OMISSIS- Torinese”.

A tal riguardo, va rilevato che tale circostanza dell’asserito omesso rapporto da parte del M.C. -OMISSIS- non ha costituito oggetto di contestazione disciplinare.

In ogni caso, si ribadisce l’infondatezza di detto motivo di appello, a fronte della buona fede del -OMISSIS-, desumibile anche dal fatto che non ci sarebbe stato alcuna ragione di nascondere la tappa di -OMISSIS-, da cui egli non avrebbe ricavato alcun beneficio personale ed alla quale sarebbero stati presenti almeno altri quattro colleghi del Reparto operativo presso l’aeroporto (peraltro in un contesto sottoposto a sistema di videosorveglianza).

Si conferma, dunque, la correttezza della valutazione espressa dal T.A.R Piemonte nella sentenza appellata in ordine alla condotta del militare, che di seguito viene riportata (cfr. pagg. 15 e ss.):

«… Il ricorrente non risulta avere procedimenti disciplinari, ha un lodevole stato di servizio e, come già rilevato, nel caso di specie, può principalmente essere imputato di un eccesso di zelo, non avendo inteso in alcun modo trarre specifici benefici personali.

Anche a voler stigmatizzare la scarsa sensibilità istituzionale nel gestire i rapporti con le altre strutture operanti in aeroporto non può non osservarsi come, dall’insieme, emerga che la sottovalutazione della problematica dell’autorizzazione, a tutto concedere, è stata “di Corpo”, non essendosi nessun collega o superiore del ricorrente, nell’immediatezza e pur coinvolto nell’attività, minimamente posto problematiche di questa natura, se non dopo le vibrate proteste formali in particolare dell’ENAC.

In tale complessivo contesto addebitare al solo ricorrente (che, come detto, non apparteneva neppure alla compagnia in specifico in servizio a -OMISSIS- e non era nemmeno il più elevato in grado al momento dei fatti) ogni esclusiva responsabilità per l’episodio appare non aderente alla realtà. Né si può escludere che proprio in questo complessivo contesto di mancata attribuzione di particolare significato all’episodio ex ante si spieghi perché il superiore del ricorrente non gli abbia, nell’immediatezza dell’episodio, fatto constare oralmente la mancanza (art. 1397 C.O.M.;
la mancanza di immediata contestazione è circostanza pacifica).

D’altro canto, proprio il fatto che diversi colleghi siano stati direttamente coinvolti nell’episodio e nessuno abbia sentito la necessità di acquisire autorizzazioni o eccepire alcunché, avvalora la tesi del ricorrente, secondo il quale egli, quantomeno, ha operato in buona fede e nella convinzione che tale attività accessoria potesse rientrare nell’ambito della sua gestione del corso.

Sproporzionato appare poi, nel provvedimento sanzionatorio, il riferimento alla violazione di norme afferenti “la difesa militare” o comunque alla sicurezza di “armi”, “personale”, “mezzi militari” con riferimento a bombolette di spray urticante che si trovano in libero commercio, così come appare alquanto amplificato l’assunto che egli abbia, con la sua condotta, contributo a diffondere materiale informativo “concernente la sicurezza dello Stato”;
ancora non vi è riscontro presso alcun passeggero che vi sia stato effettivo allarme e i prodotti, è pacifico, sono stati tutti consegnati a volontari, previa debita istruzione, e sono stati tutti regolarmente recuperati, sicché non si è verificato alcun danneggiamento o perdita.

Infine la vicenda non ha effettivamente suscitato clamore all’esterno se non, appunto, la piccata reazione di altre strutture operanti presso l’aeroporto, in particolare dell’ENAC. …».

A tale ultimo proposito, va poi rimarcato che, come correttamente rilevato dalla decisione impugnata (cfr. pag. 12) “… non appare casuale che la missiva di protesta dell’ENAC per le modalità con cui l’iniziativa si è svolta sia stata indirizzata proprio alla compagnia di -OMISSIS-, nella persona del Comandante B, in quanto compagnia fisiologicamente identificata dagli operatori aeroportuali quale vero dominus dell’attività del Corpo in quella sede …”, e non al Reparto di appartenenza del M.C. -OMISSIS-.

Pertanto, non è corretto affermare che, in quella comunicazione, l’Ispettore fosse stato anche solo menzionato quale unico responsabile dell’episodio e del conseguente preteso danno all’immagine del Corpo che dallo stesso sarebbe derivato.

Ne consegue che il primo motivo di appello va disatteso.

5.2. - In relazione al motivo di appello sub “b)” (relativo alla insussistenza della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri militari), si rileva quanto segue.

Con il secondo motivo di appello l’Amministrazione censura il capo della sentenza di primo grado concernente la disparità relative alle valutazioni disciplinari e la “evidente asimmetria di trattamento” verificatisi ai danni del -OMISSIS-, rispetto agli altri colleghi protagonisti della vicenda.

Evidenzia la difesa erariale (cfr. pag. 15 dell’atto d’appello):

«… a) per consolidata giurisprudenza “la disparità di trattamento è configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse e dell’asserita identità assoluta delle situazioni poste a confronto l’interessato è tenuto a dare la prova rigorosa” (T.A.R. Veneto, 20 maggio 2020, sent. n. 472, Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 2289/2012);

b) alla luce di detto orientamento, appare evidente l’inconsistenza delle censure espresse dal T.A.R. Piemonte in merito al diverso trattamento sanzionatorio riservato agli altri militari coinvolti nella vicenda de qua , stante l’oggettiva diversità delle situazioni di fatto e dei ruoli rivestiti nell’episodio oggetto di valutazione e, conseguentemente, la marginale responsabilità ascrivibile, nella circostanza: … al M.O. -OMISSIS-… al Lgt. -OMISSIS- e al M.O. -OMISSIS-…».

Tuttavia, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata (pag. 16), nel caso in esame è riscontrabile quella identità di situazioni di fatto che le pronunce sopra citate richiedono quale presupposto indefettibile della disparità di trattamento.

Anzi, a ben vedere, come espressamente affermato dalla decisione gravata (pag. 15), “per l’evidente unicità dell’episodio” si imponeva, quantomeno, “una omogeneità o graduazione verificabile e giustificata di trattamento”. Ciò che, invece, nel procedimento disciplinare oggetto di causa non avveniva, essendo ricadute unicamente sul M.C. -OMISSIS- tutte le asserite colpe e responsabilità connesse all’episodio, nonché le relative sanzioni disciplinari, a dispetto della comprovata presenza e partecipazione di altri colleghi, persino più alti in grado.

Quanto poi all’onere probatorio invocato dall’Amministrazione, ritiene questo Giudice sussistente l’identità delle situazioni poste a confronto, vertendo la causa su uno stesso unico fatto ascrivibile a vari attori, oltre al M.C. -OMISSIS-, la cui posizione in sede disciplinare non veniva comparata a quella degli altri militari coinvolti.

Ciò nondimeno, parte appellante attribuisce rilievo alla pretesa “diversità di ruolo” tra il M.C. -OMISSIS-, da un lato, e, il M.O. -OMISSIS- il Lgt. C.S. -OMISSIS- e il M.O. -OMISSIS-della Compagnia di -OMISSIS- dall’altro.

Secondo la difesa erariale (pag. 15 dell’appello) “… Il M.O. -OMISSIS-… era stato comandato di servizio, presso la Compagnia Novi Ligure, per svolgere, in qualità di formatore, unitamente al capopattuglia M.C. -OMISSIS-, l’ultima lezione del corso …”.

Detta affermazione non è, tuttavia, condivisibile in quanto, come allegato e documentato nel corso del giudizio di primo grado e mai contestato in precedenza dall’Amministrazione, il M.O. -OMISSIS-ha affiancato il M.C. -OMISSIS- con il ruolo di “formatore”, per l’intera durata del corso, partecipando a tutte le lezioni, che contribuiva in egual misura a preparare e a tenere (cfr. allegato n. 6 del documento n. 14 del ricorso di primo grado r.g. n. -OMISSIS-).

Inoltre, sempre secondo la difesa erariale (pagg. 15 - 16 dell’appello) il M.O. -OMISSIS-si sarebbe limitato ad eseguire le direttive impartitegli dal M.C. -OMISSIS-, con l’unico compito di farsi restituire dai passeggeri i dispositivi spray dopo aver oltrepassato i controlli.

Tuttavia, va rilevato che la difesa delle Amministrazioni appellanti non considera un aspetto essenziale, vale a dire che, per agire correttamente e, dunque, andare esente da eventuali responsabilità, il M.O. -OMISSIS- qualora avesse ravvisato profili disciplinari o comunque censurabili nella condotta del collega -OMISSIS- (derivanti, ad esempio, dall’eventuale superamento dei compiti istituzionali), avrebbe dovuto fare rapporto ai sensi dell’art. 748 d.p.r. n. 90/2010.

All’opposto, alcun rapporto veniva comunicato dal -OMISSIS- perché lo stesso era evidentemente convinto della fattibilità della prova e, peraltro, era a conoscenza del fatto che il M.C. -OMISSIS- non solo aveva già preso accordi con i colleghi della sede aeroportuale, che nulla avevano eccepito al riguardo, ma aveva anche già informato telefonicamente il Comandante del Gruppo Pronto Impiego Torino, cui anch’egli riferiva in merito alla variazione di itinerario ed ai motivi della stessa (come dichiarato nella sua memoria).

La difesa erariale a pag. 16 dell’atto di appello afferma che il Lgt. C.S. -OMISSIS- ed il M.O. -OMISSIS-della Compagnia di -OMISSIS-, contattati per le vie brevi dal M.C. -OMISSIS- - che aveva chiesto loro di poter proseguire la didattica del corso in sede aeroportuale - sarebbero stati “indotti a ritenere” che la “prova” rientrasse nella normale prosecuzione didattica del corso, atteso che “… non avevano cognizione (né erano tenuti ad averla) del contenuto della circolare di indizione del corso (cit. doc. 7) e, pertanto, non potevano sapere con quali modalità e limiti il M.C. -OMISSIS-, designato docente del corso periferico in argomento, dovesse svolgerlo, essendosi l’istante relazionato con loro utilizzando termini e modalità tali da far credere ai due Ispettori che tale test fosse stato condiviso con la sua linea gerarchica …”.

Anche in questo caso l’affermazione della difesa erariale non può essere condivisa, atteso che la documentazione riguardante l’indizione del corso era stata inoltrata anche alla Compagnia di -OMISSIS-;
ivi, peraltro, era individuato proprio il M.O. -OMISSIS-quale “referente” di tale attività formativa per il suo Reparto.

In ogni caso, qualora i due militari della Compagnia di -OMISSIS- avessero avuto dei dubbi in merito all’esercitazione, avrebbero dovuto svolgere i dovuti approfondimenti ed eventualmente contattare il proprio Comandante. Tuttavia, nulla di ciò si verificava, accadendo piuttosto il contrario, vale a dire che erano proprio il Lgt. C.S. -OMISSIS- ed il M.O. -OMISSIS-a fornire ampie rassicurazioni al M.C. -OMISSIS- sulla fattibilità della prova, senza alcuna riserva.

Sul punto l’Amministrazione non considera l’unica “diversità di ruolo” rilevante ai fini del presente giudizio, su cui, invece, si è correttamente soffermata la sentenza di primo grado (pag. 15), al fine di concludere per la sussistenza di un’ipotesi di disparità di trattamento, esprimendosi nei seguenti termini:

«… l’amministrazione ha espressamente valutato come meno grave la condotta del collega -OMISSIS- in quanto inferiore in grado, con una evidente asimmetria di trattamento rispetto al collega -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- e superiore in grado del ricorrente il quale, in quanto per di più appartenente in specifico alla compagnia che opera in aeroporto, ove fosse stato così ovvio ed evidente che occorrevano opportune autorizzazioni e forme di coordinamento con altre autorità ivi operanti, non avrebbe certo potuto darle per scontate ma avrebbe dovuto sincerarsi della loro esistenza …».

Proprio in detta contraddizione sussiste, invece, la disomogeneità di trattamento che ha ulteriormente determinato il Giudice di prime cure ad annullare i provvedimenti impugnati dal M.C. -OMISSIS-.

5.3. - In ordine alla opportunità della riunione dei procedimenti disciplinari, si rileva quanto segue.

Sempre con il secondo motivo di appello l’Amministrazione censura il passaggio della sentenza di primo grado (pag. 15) secondo cui la riunione dei procedimenti disciplinari esperiti nei confronti dei militari protagonisti della vicenda “meglio avrebbe potuto garantire la coerenza del trattamento delle varie condotte”.

Va premesso che l’affermazione in discorso, su cui l’appello della P.A. si sofferma in modo diffuso, costituisce chiaramente un mero obiter dictum , che affronta la questione della riunione solo in via incidentale, tenuto conto del fatto che la stessa ha un’incidenza minima ai fini del giudizio finale di illegittimità dei provvedimenti annullati.

La difesa erariale sostiene (pagg. 16 - 17 dell’atto di appello) che, ai sensi dell’art. 2 della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 29.12.2019 ( sub documento n. 15 della difesa erariale), per il Lgt. C.S. -OMISSIS- ed il M.O. -OMISSIS- in forza alla Compagnia -OMISSIS- Torinese, Reparto dipendente funzionalmente dal Gruppo di Torino, la potestà sanzionatoria, al momento dei fatti, sarebbe stata di competenza del Comandante del suddetto Gruppo di Torino, mentre per il M.C. -OMISSIS- e il M.O. -OMISSIS- in servizio al Gruppo Pronto Impiego Torino (Reparto quest’ultimo dipendente direttamente dal Comando Provinciale di Torino), la potestà sanzionatoria sarebbe stata direttamente in capo al Comandante Provinciale;
dal che i rispettivi procedimenti disciplinari sarebbero rimasti correttamente distinti.

Sul punto va rilevato in primo luogo che, mentre le osservazioni della difesa erariale traggono spunto da un atto interno del Corpo della Guardia di Finanza, le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado si basano correttamente su principi di ordine generale relativi all’opportunità di trattare congiuntamente vicende tra loro strettamente connesse.

A prescindere dal contenuto della predetta circolare interna, infatti, per evidenti esigenze di coerenza, sarebbe stato comunque opportuno che, qualora ve ne fosse stato il caso, i Comandanti di corpo quantomeno si fossero tra loro confrontati e coordinati sul tipo di procedimento disciplinare da avviare e sulla valutazione complessiva delle relative responsabilità.

Tanto osservato in linea generale, va comunque rimarcato che alcuna iniziativa disciplinare risulta essere mai stata assunta nei confronti del Lgt. C.S. -OMISSIS- e del M.O. -OMISSIS- sicché, in concreto, la questione della riunione di procedimenti disciplinari di competenza di Comandanti di corpo diversi non si è mai posta.

Ciò che piuttosto si ricava dalla determinazione interna invocata dalle Amministrazioni appellanti è che, di contro, la riunione tra gli unici due procedimenti disciplinari effettivamente instaurati (vale a dire quello per cui è causa a carico del -OMISSIS- e quello nei confronti del M.O. -OMISSIS-) sarebbe stata formalmente e proceduralmente ineccepibile, oltreché opportuna.

Non è, infatti, condivisibile quanto sostenuto dalla difesa erariale sul fatto che, riguardo alla valutazione disciplinare operata in merito al M.O. -OMISSIS- il Comandante Provinciale di Torino avrebbe correttamente considerato quest’ultimo responsabile solo marginalmente, a differenza del M.C. -OMISSIS- (cfr. pag. 17 dell’atto di appello).

Tuttavia, non emerge da alcuno degli atti di causa che il Comandante Provinciale di Torino abbia mai valutato il comportamento del M.O. -OMISSIS-.

A riprova di ciò, giova precisare che, in sede di procedimento disciplinare, solo su reiterata istanza della difesa del M.C. -OMISSIS-, il Comandante Provinciale di Torino chiedeva al M.O. -OMISSIS-una relazione sui fatti.

Diversamente, lo stesso Comandante non avrebbe mai preso in considerazione la condotta del medesimo.

Non sono parimenti condivisibili le ulteriori considerazioni dell’Amministrazione secondo cui, “ad ogni buon conto, la sanzione irrogata al M.C. -OMISSIS- non sarebbe stata diversa per tipologia ed entità anche qualora il giudizio di responsabilità fosse stato assunto nell’ambito di un unico procedimento disciplinare che avesse tenuto conto delle diverse condotte e dei distinti ruoli di ciascuno dei militari intervenuti nella vicenda in rassegna” (cfr. pagg. 17 - 18 dell’atto di appello).

È possibile, infatti, che, se le condotte dei vari protagonisti della vicenda fossero state valutate unitariamente in un’unica sede, e, se ivi fosse stato dato corso agli approfondimenti istruttori richiesti dalla difesa del M.C. -OMISSIS- - che, secondo la sentenza impugnata, sarebbero stati oltremodo utili - sarebbe verosimilmente emerso che eventuali responsabilità, sia sotto il profilo disciplinare che rispetto alla causazione di un ipotetico danno all’immagine, sarebbero state in capo ad altri militari in servizio presso la Compagnia di -OMISSIS-, anziché al M.C. -OMISSIS-, come in più punti correttamente sottolineato dalla decisione di primo grado.

Non è, infine, meritevole di positivo apprezzamento l’argomento sostenuto dalla parte appellante secondo cui “le risultanze in capo agli altri militari non avrebbero comunque consentito una valutazione in termini più benevoli della condotta dell’Ispettore, posto che le responsabilità disciplinari restano comunque individuali e quelle del -OMISSIS- sarebbero pur sempre risultate biasimevoli e meritevoli della sanzione di corpo inflittagli” (cfr. pag. 18 dell’atto di appello).

Al riguardo, deve rilevarsi che le contestazioni mosse al M.O. -OMISSIS-erano identiche a quelle rivolte al M.C. -OMISSIS- e, pertanto, il fatto che il primo non sia stato in alcun modo punito, mentre al secondo sia stata irrogata la sanzione della consegna di sette giorni (con tutte le ripercussioni che ne sono derivate a livello di valutazione) integra di per sé una disparità di trattamento, che si sarebbe potuta evitare attraverso la riunione dei procedimenti disciplinari, scongiurando, altresì, la violazione dei fondamentali canoni di proporzionalità ai danni del militare.

A fronte di tali vizi dell’azione amministrativa, la P.A. non può validamente affermare la sussistenza di valutazioni discrezionali non sindacabili in sede giurisdizionale, come sostenuto nell’atto di appello, atteso che, per tutte le ragioni specificate in precedenza e nella sentenza impugnata, l’operato della stessa nei confronti del M.C. -OMISSIS- risulta censurabile e, dunque, annullabile sotto molteplici profili di legittimità e, in particolare, per eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità e arbitrarietà, oltreché per violazione delle norme che presiedono al regolare svolgimento del procedimento disciplinare.

5.4. - Con riferimento al motivo di appello sub c) relativo alla scheda valutativa (contestata con il giudizio di primo grado r.g. n. 124/2021), si rileva quanto segue.

La difesa erariale contesta l’assunto del T.A.R. laddove ha ravvisato l’illegittimità derivata della “scheda valutativa” relativa al periodo 1°.8.2019 - 31.7.2020, ritenendo (cfr. pag. 18 della sentenza appellata):

«... È … conseguenza necessaria dell’annullamento della sanzione disciplinare l’annullamento anche della scheda valutativa i cui esiti sono stati condizionati, come espressamente ammesso dalla stessa amministrazione nelle proprie difese, dalla severa valutazione disciplinare formulata nei confronti del ricorrente con riferimento all’episodio dell’aeroporto di -OMISSIS-.

È ovvio infatti che un ridimensionamento dell’addebito disciplinare non potrà non incidere anche sull’esito della valutazione del pertinente periodo, valutazione che dovrà essere corredata di idonea motivazione ove peggiorativa e comunque tenere conto degli eventuali esiti del rinnovato procedimento disciplinare.

Ne consegue che, nei sensi e limiti precisati in motivazione, anche il ricorso RG 124/2021 deve trovare accoglimento …».

A sostegno del proprio assunto la difesa erariale (cfr. pag. 19 dell’atto di appello) si limita a richiamare le memorie difensive del primo grado di giudizio, ribadendo come a suo avviso il giudizio di “superiore alla media” (diverso dal precedente giudizio di “eccellente” che il -OMISSIS- aveva in precedenza costantemente conseguito) contenuto nell’anzidetta “scheda valutativa” non sarebbe stato determinato, di per sé, dalla sanzione disciplinare inflitta, senza tuttavia nulla eccepire al giudizio inferenziale sotteso alla decisione in esame.

La tesi sostenuta dalla P.A. non è condivisibile.

Il Tribunale di prima istanza, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta, ha rimarcato la contraddittorietà delle affermazioni della P.A. e, conseguentemente, la loro infondatezza, evidenziando correttamente come sia stata l’Amministrazione stessa ad ammettere che il giudizio valutativo fosse stato influenzato dall’esito del procedimento disciplinare (cfr. pag. 18 della sentenza appellata).

Invero, il Ten. -OMISSIS- (Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Pronto Impiego Torino della Guardia di Finanza) nelle proprie controdeduzioni cita ripetutamente lo “spiacevole episodio dell’11.11.2019 di -OMISSIS- Torinese” come elemento negativo che comunque ha inciso sulla valutazione del -OMISSIS-.

Detto episodio è citato in termini negativi anche nelle controdeduzioni del Magg. -OMISSIS-, Comandante del Gruppo Pronto Impiego Torino della Guardia di Finanza.

Ciò premesso, va altresì rimarcato che la giurisprudenza amministrativa, lungi dal negare che i giudizi formulati di anno in anno siano autonomi tra loro, tuttavia pretende che, qualora vi sia un repentino abbassamento delle note caratteristiche rispetto ad anteriori periodi in cui il militare ha riportato costantemente giudizi eccellenti, vi sia un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustifichino l’attribuzione di una qualifica inferiore.

Sul punto si richiama la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima Bis , 19.3.2020, n. 3477, la quale ha affermato, con orientamento condiviso da questo Collegio, che:

«… In sede di compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali delle Forze armate, ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo in cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima occorre un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio è riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, pure nella persistenza di quelle doti e capacità del valutando che hanno sempre consentito l’attribuzione al medesimo della massima qualifica, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti e alla imputabilità degli stessi all’operato dell’ufficiale (TAR Lazio, Sez. I/bis, 7 ottobre 2004, n. 10435).

3.2.3 Come noto, ai sensi dell’art. 1 della l. 5 novembre 1962 n. 1695, norma applicabile nella fattispecie in esame, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione dei seguenti documenti caratteristici: scheda valutativa, specchio valutativo, rapporto informativo.

Il successivo art. 2 prevede che i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l’attribuzione di una delle seguenti qualifiche: "eccellente", "superiore alla media", "nella media", "inferiore alla media", "insufficiente".

Infine, per i fini di rilevo nella presente controversia, l’art. 3 statuisce che il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all’ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

3.2.4 Osserva il Collegio, sul punto, che la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali, contenuta nelle "istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa" prevede che nei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell’ufficiale, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico, avendo altresì cura di specificare l’eventuale attività di rilievo svolta dall’ufficiale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa, con attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assicuri l’esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 13 luglio 2000, n. 5871).

3.2.5 Va pure evidenziato che il principio di autonomia dei singoli giudizi valutativi non sempre consente una puntuale comparazione con le precedenti valutazioni ottenute, non essendo precluso al superiore gerarchico un giudizio meno favorevole nei confronti dell’esaminando, ove il rendimento nel periodo oggetto di valutazione non sia ritenuto adeguato allo standard di qualità precedentemente dimostrato.

In altri termini, non necessariamente il rendimento costituisce un unicum immutabile nel tempo, in quanto il valutato, pure avendo costantemente riportato le massime qualifiche, ben può, per fatti circoscritti, non mantenere inalterato nel tempo il livello di eccellenza.

3.2.6 Peraltro, laddove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima - e, a fortiori, nel caso in cui, come nella fattispecie all’esame, la qualifica torni massima nei periodi successivi - si richiede un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica;
e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli stessi all’operato dell’ufficiale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 9 gennaio 1996, n. 61).
…».

L’Amministrazione, infatti, deve enunciare un minimo di ragioni per la modifica di valutazioni consolidate nel tempo soprattutto se, come nel caso del ricorrente, sono state sempre eccellenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima bis , 18.11.2014, n. 11517;
T.A.R. Lazio, Roma, n. 3477/2020).

Tale obbligo motivazionale “appare d’altra parte ancor più stringente nel caso di specie dove il compilatore e il primo revisore della scheda sono coincisi nella stessa persona” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 3477/2020).

In forza delle considerazioni in precedenza esposte nella fattispecie in esame la scheda valutativa impugnata con il ricorso r.g. n. 124/2021 si caratterizza per carenza di motivazione.

Alla luce di quanto argomentato risulta, infatti, non condivisibile la difesa erariale laddove assume (pag. 21 dell’atto di appello):

«In conclusione, con tale documento caratteristico non si è concretizzata alcuna rilevante flessione del giudizio caratteristico rispetto al precedente (cfr. “scheda valutativa” relativa al periodo 1°.1.2019 - 31.7.2019, conclusasi con la qualifica di “eccellente”, in cit. doc. 18), tale da richiedere una motivazione particolarmente estesa e puntuale».

Invero, Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2877 ha rilevato che:

«… la diminuzione di un solo grado nella qualifica non costituisce una sensibile e rilevante riduzione del giudizio che, come tale, richieda l’indicazione di precise e peculiari circostanze che possano giustificare la differenza di valutazione da un anno all’altro.

Tale eventualità appartiene infatti alle normali dinamiche esistenziali degli esseri umani. …».

È, pertanto, del tutto fisiologico che le doti personali e professionali di un militare, ben lungi dall’essere immodificabili, possano subire nel corso della carriera parziali e ravvicinate oscillazioni. Ma un repentino abbassamento necessita di adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica.

Nel caso di specie il M.C. -OMISSIS-, a far data dall’anno 2011, ha sempre riportato giudizi eccellenti. Nello specifico, a far data dal 2015 le schede valutative del M.C. -OMISSIS- hanno costantemente espresso un giudizio in ordine al rendimento in servizio “costantemente elevato e meritevole di apprezzamento”.

Con la scheda in esame (censurata con il giudizio di primo grado r.g. n. 124/2021), la valutazione in capo al M.C. -OMISSIS- ha subito un repentino abbassamento di ben due voci, passando da un giudizio costante per quasi 10 anni di “Eccellente” - sottocategoria “costantemente elevato e meritevole di apprezzamento” a “superiore alla media”, senza una adeguata e sufficiente motivazione.

Ed infatti, nel provvedimento impugnato il compilatore e primo revisore, Ten. -OMISSIS-, evidenzia:

«Ispettore A.T. - P.I. dalle buone qualità complessive. Dotato di una vasta e approfondita preparazione professionale, nel periodo in esame non è riuscito a confermare il proprio rendimento in servizio, dimostrano nello svolgimento di alcuni dei compiti assegnatigli una flessione in alcune sue qualità di carattere e professionali. Ha fornito in servizio un rendimento pieno e sicuro».

Il secondo revisore Magg. -OMISSIS- -OMISSIS- si limita ad indicare:

«Concordo. Ispettore contraddistinto da buone qualità d’assieme. Nel periodo preso in esame, pur confermando una vasta ed approfondita preparazione professionale, ha svolto alcuni dei compiti assegnatigli con senso del dovere e della disciplina non all’altezza di quanto precedentemente dimostrato. Ha denotato, quindi, una flessione in alcune qualità morali, di carattere e professionali, non riuscendo a confermare il rendimento in servizio. Ha fornito, in servizio, pertanto, un rendimento che giudico pieno e sicuro».

È chiaro l’implicito riferimento all’episodio dell’11.11.2019 da cui è originato il procedimento disciplinare oggetto del ricorso di primo grado r.g. n. -OMISSIS-.

A tal riguardo, va rimarcato come sia evidente che gli esiti di detta scheda valutativa siano stati condizionati dalla severa valutazione disciplinare formulata nei confronti del -OMISSIS- con riferimento all’episodio dell’aeroporto di -OMISSIS-, come correttamente rimarcato dal T.A.R. Piemonte nella sentenza appellata (pag. 18).

Non si comprende, poi, come da una così generica motivazione, possa denotarsi “una flessione in alcune qualità morali, di carattere e professionali, non riuscendo a confermare il rendimento in servizio”.

Come insegna la giurisprudenza in precedenza richiamata, inoltre, la motivazione de qua , appare ancor più insufficiente e la scheda valutativa, pertanto, viziata, laddove - non solo non è in grado di giustificare un abbassamento così repentino di giudizio, rispetto all’apicale qualifica di “eccellente” riportata dal -OMISSIS- negli ultimi 10 anni - ma, ancor più gravemente, non rispetta il più stringente obbligo motivazionale imposto quando il compilatore e il primo revisore della scheda coincidono nella stessa persona, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, nella scheda valutativa oggetto del presente giudizio l’abbassamento di classifica viene riportato ad una valutazione inferiore di singole voci, riferite a qualità morali, intellettuali e di carattere, di cui la giurisprudenza ha evidenziato che non è possibile ipotizzare un repentino mutamento.

A tal riguardo, rileva T.A.R. Sicilia, -OMISSIS- Sez. I, 3.12.2015, n. 3132 con impostazione condivisa da questo Giudice:

«… Non sfugge al Collegio che, per consolidata giurisprudenza, i giudizi formulati con i rapporti informativi sono caratterizzati da amplissima discrezionalità tecnica;
e, tuttavia, la discrezionalità tecnica non si sottrae al sindacato giurisdizionale tutte le volte in cui si riscontri la presenza di elementi sintomatici di un non corretto esercizio del potere, quali il difetto e la incongruità della motivazione, l’illogicità manifesta, l’errore di fatto, la evidente irragionevolezza o contraddittorietà.

È, del pari, ben noto che ciascun rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare, avuto riguardo al periodo di riferimento, e che ciascuna valutazione periodica è autonoma rispetto alle altre (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3513;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 219).

Nel caso in esame, deve osservarsi che il giudizio espresso dal 1° revisore sull’operato del ricorrente nel periodo di riferimento, con decremento rispetto a quello espresso dal compilatore, non trova adeguata motivazione, riscontrandosi, piuttosto, una motivazione perplessa espressa solo sinteticamente, e non con riferimento ad ogni singola voce oggetto di tale decremento.

E’ stato ritenuto, in casi analoghi, che “dinanzi alla rimodulazione in senso deteriore di un giudizio espresso dal compilatore il revisore ha l’obbligo di motivare, pur nell’ampia discrezionalità di esso”;
ed ancora che “ la motivazione sia pure stringata deve però non essere soltanto autoreferenziale ed apodittica, ma deve ricollegarsi (sia pure nell’ambito della discrezionalità nella valutazione) a fatti o situazioni determinati” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5 luglio 2006, n. 2093;
in senso conforme: 1° marzo 2011, n. 526).

Dall’esame del rapporto informativo impugnato si rileva che né nel “

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