Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-01-29, n. 201300557

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-01-29, n. 201300557
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300557
Data del deposito : 29 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04081/2012 REG.RIC.

N. 00557/2013REG.PROV.COLL.

N. 04081/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4081 del 2012, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale, dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

S C, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso Adriano Carmelo Franco in Roma, via dei Levii n. 29;

nei confronti di

B B, U C, A C, F C, M G C, V C, P E C, M D Lullo, Anna Di Stefano, Isabella Filocamo, Alida Gallo, Giuliana Giaquinto, Cinzia Guercio, Giulia Imbrisco, Giovanna Locanto, Anna Maria Manzone, Guido Menghetti, Alessandro Ortolani, Massimo Pinna, Ignazio Portelli, Antonella Scolamiero, Emilio Dario Sensi, Claudio Vaccaro, Giuliana Vinicola, Gloria Sandra Allegretto, Pasquale Aversa, Emanuele Cinquegrani, Franca Cocco, Antonio Contarino, Concetta Cosentini, Carmela Crea, Vito Cusumano, Luigi Del Vescovo, Andreina Farris, Roberto Ferracci, Renato Franceschelli, Enrico Galeani, Annunziata Gallo, Anna Gargiulo, Anna Maria Giambalvo, Pasquale Antonio Gioffre', Maria Rita Iaculli, Lucia Iannuzzi, Giovanni Lattaruolo, Elisabetta Lignolo, Massimo Marchesiello, Giovanni Meloni, Antonino Oddo, Anna Antonella Pitrelli, Ugo Righini, Raffaele Ruberto, Anna Maria Sartoro, Rita Scire', Bruno Scognamillo, Angelo Sinesio, Maria Spagna, Maria Tirone, Tiziana Tombesi, Giuseppina Valenti, Marco Valentini e Rosa Zimbalatti, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, n. 162 dell’8 febbraio 2012, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione del dr. S C a corsi di formazione per l’accesso alla qualifica di viceprefetto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dr. S C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e udita, per l’amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il dr. S C, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, le due delibere del 15 marzo 2001 con le quali il Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno aveva proceduto alla promozione, per merito comparativo, alla qualifica di viceprefetto, rispettivamente, di 48 candidati, con decorrenza 1 luglio 2000, e di 9 candidati, con decorrenza 1 gennaio 2001, ed aveva lamentato di essere stato ingiustamente collocato in entrambe le graduatorie nella prima posizione non utile con il punteggio di 76,58.

2.- Il T.A.R. di Catanzaro, con sentenza n. 3416 del 2 dicembre 2003, accoglieva il suo ricorso, ritenendo, in particolare, che il punteggio di 2,40 per la voce dello scrutinio relativa alla personalità dell’interessato (per la categoria attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire) difettasse di adeguata motivazione che, nella specie, si imponeva tenuto anche conto dei punteggi attribuiti nelle altre voci riguardanti anche l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.

Tale sentenza, appellata dall’amministrazione, era confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. VI, n. 657 del 17 febbraio 2006. Anche secondo l’organo di appello, infatti, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire sulla base di una specifica motivazione, nel rispetto da quanto previsto nella circolare n. 91 del 20 ottobre 1990, il punteggio riguardante l’attitudine dei candidati ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.

3.- Il Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno procedeva quindi a riesaminare, nella seduta del 29 maggio 2007, la posizione del dr. C nei due scrutini per la promozione a viceprefetto con decorrenza 1 luglio 2000 e 1 gennaio 2001.

Il Consiglio di Amministrazione, richiamando le schede rielaborate dalla Commissione per la progressione in carriera, assegnava al dr. C un punteggio leggermente superiore (da 2,40 a 2,70) nella valutazione della voce di scrutinio riguardante la valutazione della personalità. Ma tale nuova valutazione non determinava mutamenti nella posizione da lui occupata nelle due graduatorie (di primo dei non ammessi al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1 luglio 2000 e 1 gennaio 2001).

4.- Il dr. C, classificatosi poi comunque al primo posto nel successivo scrutinio per l’accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1 luglio 2001, impugnava tale nuova determinazione davanti al T.A.R. di Catanzaro che, con sentenza della Sezione I, n. 162 dell’8 febbraio 2012, ha accolto il ricorso ritenendo ancora viziate le determinazioni dell’amministrazione per il difetto di motivazione.

Il T.A.R., in particolare, dopo aver escluso che dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza, (che lasciava impregiudicato l’ambito delle valutazioni da operarsi in sede di rinnovo dello scrutinio), derivasse «l’obbligo della P.A. di collocare il ricorrente in posizione utile ai fini della promozione», ha ritenuto tuttavia che la nuova valutazione compiuta non fosse comunque in grado di superare le perplessità oggettive evidenziate nella precedente sentenza in relazione alla eccessiva discrasia fra il basso punteggio assegnato, per la voce riguardante la valutazione globale sulla personalità, «non solo rispetto a quello massimo, attribuito al medesimo candidato in relazione alle altre voci, ma anche rispetto a quello attribuito agli altri concorrenti della medesima graduatoria», tenuto anche conto del «lievissimo scostamento», rispetto al precedente, del punteggio assegnato a seguito della rivalutazione compiuta dall’amministrazione.

5.- Il Ministero dell'Interno ha appellato l’indicata sentenza del T.A.R. di Catanzaro, n. 162 del 2012, e ne ha chiesto l’integrale riforma perché viziata da ultrapetizione (primo motivo) e perché comunque erronea (secondo motivo).

6.- Il secondo motivo di appello è fondato.

Al riguardo, si deve preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza costante, nelle procedure di avanzamento per merito comparativo, le valutazioni della competente Commissione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica che soggiacciono al sindacato giurisdizionale, oltre che per i vizi riguardanti l’esercizio della funzione, solo se tali valutazioni risultano manifestamente incoerenti o irragionevoli. In conseguenza la cognizione del giudice amministrativo deve essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dell’operato dalla Commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da un'elevata discrezionalità che spesso riguarda soggetti tutti dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili attraverso sottili analisi di merito implicanti la ponderazione (non meramente aritmetica) delle loro complessive caratteristiche e dei loro profili (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2193 del 16 aprile 2012).

7.- Nella fattispecie, l’amministrazione, anche in sede di rinnovazione, ora per allora, dello scrutinio, ha ritenuto di non poter assegnare, per la voce riguardante la personalità dell’interessato (per la categoria attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire), al dr C un punteggio superiore (a 2,70) avendo, fra l’altro, rilevato, come emerge dalla documentazione in atti, che questi «ha riportato nell’ambito del suo percorso di carriera, valutazioni che non raggiungono, con la medesima continuità, il livello di eccellenza che è dato evincere dall’esame del percorso di carriera dei contro interessati», avendo riportato «negli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, in relazione a tutte le voci contemplate nei rapporti informativi, giudizi attenuati e di livello inferiore a quello ottimale».

Dopo aver ricordato i diversi aspetti (anche molto) positivi, emersi dall’esame della personalità dell’interessato mostrata nell’esercizio delle sue funzioni, l’amministrazione ha quindi evidenziato che i funzionari promossi avevano invece «dimostrato, nel corso della loro carriera una migliore attitudine allo svolgimento di funzioni superiori rispetto a quella del Dott. C, in considerazione del rendimento della prestazione, a livello di eccellenza, dimostrata nel corso dell’intera carriera».

8.- Ritiene questa Sezione che tale nuova valutazione (per la voce di scrutinio in questione) non possa ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, affetta da difetto di motivazione.

Le valutazioni compiute dall’amministrazione, espresse nella motivazione che si è su ricordata, considerata la discrezionalità propria delle procedure di avanzamento comparative, non risulta poi neppure manifestamente illogica tenuto anche conto che, per la suddetta voce di scrutinio, doveva essere valutata globalmente la personalità dell’interessato in relazione a “tutti” gli incarichi espletati e prendendo in considerazione anche elementi ulteriori rispetto a quelli oggetto di valutazione per l’assegnazione dei punteggi nelle altre voci.

8.1.- Come giustamente ha osservato l’Avvocatura dello Stato, la voce “valutazione globale della personalità”, pur implicando, come le altre due voci della categoria attitudinale (“qualità del servizio” e “funzioni in atto svolte”), valutazioni di tipo qualitativo, si caratterizzava infatti per il rilievo che occorreva dare ad aspetti soggettivi riguardanti la personalità dell’interessato che potevano essere assunti dai suoi precedenti di carriera e da tutti gli altri elementi del suo fascicolo personale.

8.2.- Precedenti che erano comunque molto positivi, tanto che hanno consentito al dr. C di poter accedere alla qualifica superiore nello scrutinio immediatamente successivo ai due scrutini contestati, ma non sufficienti a consentirgli, in tali scrutini, una valutazione superiore a quella attribuitagli.

9.- Per le esposte considerazioni l’appello deve essere accolto, restando assorbito il primo motivo, e la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con il conseguente rigetto del ricorso proposto dal dr. C davanti al T.A.R.

10.- Le spese del doppio grado di giudizio possano essere integralmente compensate fra le parti.

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