Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-07-08, n. 201503399

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-07-08, n. 201503399
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503399
Data del deposito : 8 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01553/2014 REG.RIC.

N. 03399/2015REG.PROV.COLL.

N. 01553/2014 REG.RIC.

N. 01630/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2014, proposto da Unionbau s.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese -Ati, Cle-Cooperativa Lavoratori Edili Società Cooperativa, Atzwanger s.p.a. , Elpo s.r.l., Lanz Metall s.r.l. , Stahlbau Pichler s.r.l. (in seguito, ATI Unionbau), tutte rappresentate e difese dagli avvocati A W, H N e L d B, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Fallimento Z - General Construction Company s.p.a. , in proprio e quale capogruppo mandataria, e, quali imprese mandanti, Plattner Bau s.p.a., Frener e Reifer s.r.l. , Erdbau s.r.l. , Rubner Holzbau s.p.a. , J. Schmidhammer s.r.l. , Gaetano Paolin s.p.a. e Leitner Electro s.r.l. , rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Carbone e Guido M, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, viale Regina Margherita n. 290;

nei confronti di

V s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di RTI, B s.r.l. , Metall Ritten GmbH, Damiani Holz&Ko AG s.p.a. (in seguito, ATI V), in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati L M, Vittorio Domenichelli e Paolo Neri, con domicilio eletto presso l’avv. L M in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
Provincia Autonoma di Bolzano (PAB), ACP –Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture e SUA –stazione unica appaltante lavori;
Business Location Alto Adige -Sudtirol s.p.a. ;



sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2014 proposto da:
Plattner Bau s.p.a. e le altre sei società suindicate, come sopra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate;

contro

ATI V, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;

nei confronti di

ATI Unionbau, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
Provincia Autonoma di Bolzano (PAB), in persona del suo legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Larcher, Michele C, Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher e Cristina Bernardi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele C in Roma, Via Bassano del Grappa, 24;

per la riforma

per ambedue i ricorsi, della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino –Alto Adige –sezione autonoma di Bolzano (TRGA –Bolzano) n. 364/2013, resa tra le parti, concernente aggiudicazione di gara per la realizzazione del polo scientifico e tecnologico nell’areale ex Alumix a Bolzano –lotto n. 2 –risanamento e ristrutturazione del padiglione d’ingresso e altro;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Plattner Bau e altre, dell’ATI V e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 1486/2014 di rigetto delle istanze di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentate dalle parti appellanti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 giugno 2015 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati D M, per delega di D B, per l’ATI Unionbau, M per Plattner Bau e altre, A M, su delega di L M, per l’ATI V, e C per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


F e DRITTO

1. Nel gennaio del 2013 l’Agenzia appalti ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di costruzione di un polo scientifico e tecnologico nell’areale ex Alumix a Bolzano –lotto 2: “ risanamento e ristrutturazione del padiglione d’ingresso e della centrale BZ1 nonché costruzione dell’edificio per uffici e garage sotterraneo ”.

L’importo posto a base dell’affidamento era di € 31.347.388, oltre a € 593.026 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Al termine delle operazioni di gara sono stati attribuiti, per quanto qui più rileva, 97,39 punti all’ATI Z, prima classificata, 89,78 punti all’ATI V, seconda classificata, e 88,70 punti all’ATI Unionbau, terza classificata.

Il distacco che separa Unionbau da V è quindi di 1,08 punti.

2. Il provvedimento di aggiudicazione all’ATI Z è stato impugnato, dinanzi al TRGA di Bolzano, dalla seconda classificata ATI V la quale, con il ricorso R. G. n. 210/2013, ha contestato in particolare la mancata esclusione dalla gara dell’ATI Z.

Si sono costituite in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano (PAB) e l’ATI Z, che ha presentato ricorso incidentale, deducendo l’esistenza di alcuni asseriti vizi che avrebbero inficiato l’offerta dell’ATI V.

Anche la terza classificata ATI Unionbau ha impugnato gli atti di gara con un ricorso autonomo (R. G. n. 229/2013) lamentando sia la mancata esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria Z e sia la presunta illegittimità delle valutazioni compiute dalla Commissione in merito all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica dell’ATI V.

In quest’ultimo giudizio si sono costituite la PAB e le ATI Z e V, le quali ultime hanno presentato due distinti ricorsi incidentali, prospettando vizi inficianti l’offerta dell’ATI Unionbau.

3. Con la sentenza in epigrafe il TRGA, riuniti i ricorsi ha, per quanto qui più rileva:

-dichiarato infondati i “ motivi escludenti o paralizzanti ” addotti dalla ricorrente incidentale Z nei confronti delle ricorrenti principali ATI V e ATI Unionbau;

-rigettato le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma nei confronti dei ricorsi principali dell’ATI V e dell’ATI Unionbau;

-rigettato l’eccezione d’inammissibilità sollevata da Z nei riguardi del ricorso principale dell’ATI Unionbau;

-accolto i motivi dei ricorsi principali dell’ATI V e dell’ATI Unionbau rivolti all’esclusione dell’ATI Z e, per l’effetto, annullato il verbale di aggiudicazione nella parte in cui l’ATI Z non è stata esclusa dalla gara;

-respinto le censure formulate dall’ATI Unionbau nei confronti dell’offerta tecnica dell’ATI V e, conseguentemente, dichiarato “assorbito” il ricorso incidentale dell’ATI V (v. da pag. 35 a pag. 38 sent.);

-condannato l’ATI Unionbau e l’ATI Z a rifondere all’ATI V le spese del giudizio e il contributo unificato, anche con riferimento al ricorso incidentale dell’ATI V.

4.(R.G. n. 1553/2014) L’ATI Unionbau ha appellato la sentenza nella parte in cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa contro le valutazioni compiute dalla Commissione di gara in merito all’offerta tecnica dell’ATI V.

In primo grado l’ATI Unionbau aveva elencato “ una serie di vizi ed errori ritenuti macroscopici che, se non fossero stati commessi da parte della commissione tecnica nella valutazione delle offerte, avrebbero comportato una riduzione …di 26,1 punti (a danno dell’) ATI V” , con conseguente sovvertimento dell’esito della procedura e della graduatoria previa, ove del caso, assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio.

Nell’appello, Unionbau ha formulato censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti fondamentali del ricorso, con particolare riguardo a irrazionalità, contraddizioni logiche e incongruenze che avrebbero contrassegnato le valutazioni suddette, e ha inoltre dedotto “ errata liquidazione delle spese processuali ” e “ omessa motivazione della sentenza su alcuni motivi d’impugnazione, con riproposizione di domande ai sensi dell’art. 101 cod. proc . amm. “ (v. da pag. 32 a pag. 52 ric. app.).

Unionbau ha concluso chiedendo a questo Consiglio di riformare la sentenza e, per l’effetto, di annullare l’aggiudicazione e i verbali della Commissione di gara nella parte in cui è stato attribuito in modo errato il punteggio all’ATI V accertando, in relazione ai motivi proposti, che l’ATI Z è stata illegittimamente dichiarata aggiudicataria dell’appalto, che l’ATI V si è illegittimamente classificata seconda e che per l’effetto l’ATI Unionbau è stata illegittimamente classificata terza nella gara della quale avrebbe dovuto, o comunque potuto, risultare aggiudicataria: di qui la richiesta di ordinare alla stazione appaltante di aggiudicare l’appalto a favore dell’appellante.

L’appellata ATI V ha riproposto, mediante appello incidentale, i contenuti del ricorso incidentale che il TRGA aveva dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale dell’ATI Unionbau, evidenziando nuovamente aspetti d’illegittimità dell’offerta tecnica di Unionbau che avrebbero dovuto determinare una consistente riduzione del punteggio attributo dalla Commissione di gara al raggruppamento avversario (per la precisione, è contestata l’attribuzione, a favore dell’ATI Unionbau, di 10,20 punti con riferimento al criterio “Qualità”, sub criterio “Facciata”;
di 2,80 punti con riferimento al criterio “Qualità”, sub criterio “Pannello da soffitto (voce 13.03.01.08)”;
e di 2,80 punti con riferimento al criterio “Impiego di personale”, sub criterio “Direttore di cantiere”, con la conseguente attribuzione finale, a V, di un punteggio comunque superiore a quello di Unionbau).

5. (R. G. n. 1630/2014) La sentenza è stata impugnata anche dalla società Plattner Bau e dalle altre sei società in epigrafe specificate, mandanti nel raggruppamento primo classificato (Z), con autonomo atto d’appello e con appello incidentale nel procedimento R. G. n. 1553/2014.

6. Riuniti i ricorsi la Sezione, “ alla luce di una delibazione sommaria dei motivi d’appello in relazione all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza ”, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’esecutività della sentenza, chiesta con gli appelli nn. 1553 e 1630 del 2014.

7. Con determinazione in data 30 maggio 2014 l’Agenzia ha annullato l’aggiudicazione definitiva a favore dell’ATI Z, disponendo inoltre l’esclusione dell’ATI Z dalla procedura e l’aggiudicazione in via provvisoria della gara alla seconda classificata ATI V.

Con determinazione in data 5 febbraio 2015 il direttore di BLS, riepilogato l’andamento del contenzioso e rammentato che con DGP n. 30 del 20 gennaio 2015 è stato modificato lo schema della convenzione con l’Agenzia prevedendo la possibilità, per l’utilizzatore, di provvedere in via autonoma all’aggiudicazione definitiva qualora l’Agenzia non vi abbia provveduto una volta decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, ha aggiudicato in via definitiva il lavoro all’ATI V.

8. In prossimità dell’udienza di merito Plattner Bau e le altre sei società in epigrafe hanno dichiarato di rinunciare all’appello proposto nel giudizio R. G. n. 1630/2014 e al ricorso in appello incidentale proposto nel procedimento R. G. n. 1553/2014, a spese compensate.

ATI V, ATI Unionbau e PAB hanno assentito alla compensazione delle spese.

Quanto al giudizio R. G. n. 1553/2014 le parti costituite hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie conclusive.

In particolare l’ATI V ha eccepito l’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza d’interesse non avendo, l’ATI Unionbau, impugnato tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione definitiva a V del 5 febbraio 2015.

L’ATI Unionbau, nelle conclusioni, ha chiesto anche la reiezione degli appelli incidentali spiegati dall’ATI Z e dall’ATI V.

9. All’udienza del 4 giugno 2015 i ricorsi –come detto, già riuniti- sono stati trattenuti in decisione.

10. In via preliminare, preso atto della ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso in appello di Plattner Bau e delle altre sei società in epigrafe, atto di rinuncia comunicato alle controparti, le quali hanno assentito alla compensazione delle spese, va dichiarata l’estinzione del giudizio n. 1630/2014 ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. .

11. L’appello n. 1553/2014 dell’ATI Unionbau è infondato e va respinto.

11.1. Ciò potrebbe esimere il Collegio dal prendere posizione sull’eccezione di ATI V, sintetizzata sopra al p. 8. , d’improcedibilità dell’appello principale, per sopravvenuta carenza d’interesse, a causa della omessa impugnazione, da parte dell’ATI Unionbau, del provvedimento in data 5 febbraio 2015 di aggiudicazione definitiva del lavoro a favore dell’ATI V.

Non pare tuttavia inutile, sia in vista di futuri contenziosi, e sia ai fini del regolamento delle spese nel giudizio odierno, rilevare l’infondatezza dell’eccezione di ATI V dato che dalla lettura della determinazione del 5 febbraio 2015 (su cui v. sopra, p. 7.) emerge che la nuova aggiudicazione definitiva risulta consequenziale, e dipende in via diretta, dalla sentenza in epigrafe -di cui viene chiesta la riforma-, con la quale è stata annullata l’aggiudicazione a favore di Z.

La mancata impugnazione in giudizio della nuova aggiudicazione del 5 febbraio 2015 non ha cioè alcun effetto preclusivo in relazione alla procedibilità dell’appello in via principale, essendo la suddetta nuova aggiudicazione definitiva destinata a essere caducata in via automatica in virtù del c. d. effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. , derivante dalla (eventuale) riforma della sentenza appellata.

La sopravvenienza della nuova aggiudicazione, e l’omessa tempestiva impugnazione della stessa da parte dell’appellante, non determinano la carenza d’interesse in capo all’ATI Unionbau a ottenere una decisione nel merito.

Va perciò escluso che la nuova aggiudicazione definitiva abbia fatto sorgere sull’ATI Unionbau un autonomo onere d’impugnazione (conf., su fattispecie analoghe a quella per cui è causa, Cons. Stato, sez. VI, n. 219 del 2015, p. 13, e n. 2679 del 2015, p. 2.3. , alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi degli articoli 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm. ).

Ciò posto, la sentenza resiste, nel suo complesso, alle critiche che le sono state rivolte con l’appello principale ferme, peraltro, le precisazioni e le integrazioni motivazionali che seguiranno.

11.2. Come si è accennato sopra al punto 4., l’appellante, alla luce della decisione sfavorevole presa dal Tribunale regionale (v. da pag. 35 a pag. 38 sent.), contesta –di nuovo- le valutazioni compiute dalla Commissione di gara con riguardo ai contenuti dell’offerta tecnica presentata dal raggruppamento V.

L’appellata, nella prospettazione dell’ATI Unionbau, avrebbe in modo indebito ottenuto un punteggio maggiore rispetto a quello che avrebbe dovuto conseguire qualora la lex specialis della procedura, e in particolare il disciplinare di gara, fosse stata applicata in maniera legittima e corretta.

Dall’analisi dell’atto d’appello si desume che gli elementi di doglianza che l’ATI Unionbau sottopone allo scrutinio della Sezione riguardano: la questione delle referenze del direttore di cantiere della società B, tra le mandanti dell’ATI V, per quanto riguarda i lavori d’impiantistica;
le asserite difformità delle campionature prodotte dall’ATI Unionbau per l’elemento parete –soffitto;
le affermate difformità dei pannelli, della vetrazione di tamponamento, degli elementi ciechi di tamponamento, del campione box uffici (parete divisoria vetrata, parete divisoria tra cavedio e ufficio, acustica e controsoffitto in cartongesso).

Assumono invece rilevanza autonoma, e non sono perciò sottoponibili a un’analisi “unitaria” insieme alle doglianze su esposte, i motivi d’appello sub III e IV.

Il terzo motivo riguarda un profilo di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado e inerisce all’affermata violazione, da parte dei commissari di gara, delle prescrizioni relative alle modalità di attribuzione dei punteggi di carattere tecnico dettate dall’art. 5 del disciplinare di gara e dall’Allegato G al d.P.R. n. 207/2010.

Il quarto motivo, intitolato “ errata liquidazione delle spese processuali ”, s’incentra su plurimi, affermati profili d’illegittimità e di erroneità della statuizione sulle spese.

11.3. Orbene, così sunteggiati i punti salienti dell’atto d’appello, e nel riservare a un’analisi successiva, distinta e autonoma, lo scrutinio dei motivi III e IV (v. più sotto, punti 11.4. e 11.5.), è da ritenere che le censure (sub I , II e V) incentrate in modo diretto sui contenuti dell’attività valutativa compiuta dalla Commissione di gara non possano trovare accoglimento e ciò per due, concorrenti, ragioni.

In primo luogo perché, come puntualmente osserva l’ATI V, anche sulla falsariga di quanto argomentato in sentenza, le doglianze mosse, come riferite alle singole contestazioni formulate, risultano dirette a criticare l’attività valutativa della Commissione di gara la quale, in ragione dell’ampia discrezionalità che la caratterizza, è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di macroscopiche irragionevolezze e illogicità (sui limiti, rigorosi, del sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della Commissione di gara v. , ex multis, Cons. Stato, n. 1332/2012, p. 8.2. , in finem , e più di recente le sentenze Cons. Stato, nn. 2175/2015, 1337/2015, 6154/2014 e 5652/2014, cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm. ): illogicità e irragionevolezze che, come affermato in sentenza, e come si dirà appresso, nella fattispecie complessivamente non sussistono.

Detto altrimenti, ed esaminando la fattispecie da un angolo visuale di natura soggettiva, l’ATI appellante, con le doglianze sopra riassunte, pretenderebbe, quantomeno per gran parte delle questioni prospettate, di sostituire propri apprezzamenti soggettivi a quelli espressi dai componenti della Commissione, riducendo e, anzi, in alcuni casi azzerando, alcuni dei punteggi assegnati dal seggio di gara al raggruppamento guidato da V, e ciò in modo non solo implausibile ma, prima ancora, esorbitante dai limiti assegnati al sindacato del giudice amministrativo, richiedendosi uno sconfinamento vietato nella sfera riservata all’azione della P. A. .

La prima ragione per la quale i motivi di gravame non possono trovare accoglimento attiene dunque al fatto che i profili di doglianza formulati, nello “sminuire” l’offerta tecnica dell’ATI V con lo scopo di sovvertire l’esito della procedura e di far considerare preferibile l’offerta di Unionbau, mirano a che questo giudice d’appello si sostituisca alla commissione nell’esprimere un giudizio di merito sulla qualità dell’offerta, il che non può ammettersi.

In questo contesto, considerazioni tecnico –qualitative di dettaglio potrebbero rivelarsi inappropriate.

Cionondimeno il Collegio, a prescindere dalla soluzione da dare alla questione, posta dall’ATI V, relativa al difetto, nella specie, di prova di resistenza, nel senso che non risulterebbe precisato come l’ipotetica diminuzione dei punteggi di V potrebbe condurre a un diverso piazzamento in graduatoria della stessa;
e rammentato in via preliminare, con la sentenza del TRGA, che le singole, specifiche doglianze dell’ATI Unionbau “ vanno analizzate sulla base del parametro di giudizio ” su esposto;
il Collegio ritiene di dover soggiungere quanto segue.

A) Sulle referenze del direttore di cantiere della società B. La contestazione riguarda l’attribuzione di 2,40 punti, per la posizione “direttore di cantiere”, all’offerta presentata dall’ATI V.

Tale valutazione, nella prospettazione avversaria, risulterebbe viziata a causa dell'erronea inclusione tra le (moltissime, secondo quanto indica V senza contestazione specifica al riguardo da parte di Unionbau) referenze indicate nel curriculum dell’ing. E B, designato quale “direttore di cantiere” per i lavori di carattere impiantistico di competenza dell’impresa B, tra le mandanti del raggruppamento V, della pregressa esperienza dello stesso quale direttore di cantiere in un appalto di lavori indetto dal Comune di Laives.

Tale indicazione risulterebbe erronea dal momento che in un'altra gara di appalto, indetta dal Comune di San Genesio, la s.r.l. B, con riferimento ai lavori svolti a Laives, avrebbe invece qualificato l'Ing. B come 'responsabile di commessa' e un altro soggetto, il geom. N, quale 'direttore di cantiere'.

Ciò posto, a parte la plausibilità, di suo, dell’argomento svolto in sentenza, secondo cui l’affermazione di Unionbau non risulta ricavabile dalla documentazione prodotta in sede di gara, e come tale riguarda un fatto “ al di fuori della sfera di controllo della commissione tecnica ”, non venendo in questione dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ma solamente elementi di valutazione dell’offerta tecnica;
a parte ciò, in primo luogo, risulta in atti che per l'appalto di Laives la ditta B aveva presentato un organigramma nel quale l'ing. B e il geom. N rivestivano la qualifica rispettivamente di direttore di cantiere e di assistente di cantiere generale.

Di qui l’insussistenza di erroneità nelle referenze esposte dall'ing. B per la presente gara.

In secondo luogo, e in ogni caso, tenuto anche conto dell’esistenza di elementi di somiglianza, per quanto attiene agli aspetti di direzione tecnica, tra la figura professionale del responsabile di commessa e quella del direttore di cantiere, nella fattispecie non sembrano venire in questione contraddittorietà significative rispetto a quanto indicato dalla ditta B, nella gara del Comune di San Genesio (nella quale, con riferimento all’appalto di Laives, l’ing. B era stato qualificato come responsabile di commessa e il N come direttore di cantiere).

In terzo luogo, e a tutto concedere, verrebbe tutt’al più in discussione una mera imprecisione, priva d’incidenza sul possesso dei requisiti di partecipazione, essendo i curricula dei direttori di cantiere presi in considerazione esclusivamente nella valutazione dell’offerta tecnica, con conseguente impossibilità di decretare l’esclusione dell’impresa dalla procedura.

Senza contare che, sotto una differente angolazione, non risulta individuato l’influsso derivante da tale inesattezza in vista dell'attribuzione del punteggio in esame, e ciò sia perché l’ing. B è solo uno dei direttori di cantiere indicati dall'ATI V (il direttore delle opere impiantistiche), e sia perché la referenza contestata è soltanto una tra le “moltissime” segnalate dal professionista nel proprio curriculum .

B) Sulle difformità della campionatura prodotta dall’ATI Unionbau per l’elemento parete –soffitto, con riferimento al quale la Commissione ha attribuito a V 2,40 punti.

Nella prospettazione di Unionbau, caratterizzata, invero, da aspetti di oggettiva complessità e da tecnicismi, il seggio di gara avrebbe dovuto assegnare zero punti all'offerta V, invece dei 2,40 riconosciuti, dato che il campione presentato non rispetterebbe alcune prescrizioni e talune indicazioni progettuali (v. pag. 38 ss. dell’atto d’appello, sul cavo elettrico FROR ecc.).

La censura va respinta poiché la presentazione del campione, che doveva essere realizzato secondo uno specifico schema progettuale predisposto dalla stazione appaltante (e non in base alle caratteristiche proprie degli elementi concretamente offerti dal concorrente in gara) era richiesta al solo fine di valutare la " qualità dell'esecuzione" e, dunque, non per accertare la qualità e le caratteristiche degli articoli in esso utilizzati.

Bene quindi la sentenza, nel respingere il profilo di doglianza, ha osservato che “ il campione serve, come precisato dal disciplinare di gara, principalmente per valutare la qualità esecutiva ed estetica dell’opera e non la corrispondenza alle caratteristiche tecniche” .

In modo condivisibile V rileva che la produzione del campione risponde(va) a finalità meramente indicative dell'aspetto e della qualità dell'esecuzione dell'elemento in questione e, dunque, della capacità realizzatrice del concorrente.

Né pare inutile aggiungere che i giudizi dei commissari riferiti alle offerte di altri concorrenti (C e Z, per i quali si legge “esecuzione molto approssimativa” , “ montaggio ottimale di tutti i componenti” ) dimostrano appunto come la valutazione si sia rivolta proprio sulla qualità di esecuzione del campione.

Sulla dedotta difformità nella campionatura, ex p. 5.2. (v. pag. 41 ricorso in appello – le dimensioni della griglia ecc.), va ribadito quanto ricordato sopra, e affermato in sentenza, e cioè che lo scopo del campione non era quello di definire misure vincolanti o di individuare le qualità dei materiali da utilizzare in concreto nell’esecuzione dell’appalto.

Senza considerare che, anche a voler ipotizzare irregolarità significative nei campioni realizzati da V, e un eventuale “ridimensionamento“ del relativo punteggio, nel giudizio odierno non viene in alcun modo comprovata, e nemmeno indicata, la “misura”, decisiva o meno, dell’incidenza negativa che si avrebbe, in termini di punteggio, sulla posizione dell’appellata.

C) Sulle restanti asserite difformità, o non corrispondenze, tra prodotti offerti e documentazione tecnica (pannello da soffitto;
vetrazione di tamponamento;
elementi ciechi di tamponamento;
campione box uffici (parte divisoria vetrata, parete divisoria tra cavedio e ufficio, acustica e controsoffitto in cartongesso -da pag. 46 a pag. 51 ric. app.).

Al riguardo è decisivo ribadire, e comunque rimarcare, il carattere essenzialmente tecnico, inerente al merito delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, dei profili di doglianza sviluppati dall’ATI Unionbau.

Ancora una volta vengono sottoposti a critica apprezzamenti tecnici della Commissione in ordine all’applicazione di criteri e di sub criteri indicati nella lex specialis, specialmente nel disciplinare di gara con la pretesa, inammissibile, di Unionbau, di sostituire propri personali giudizi a quelli –motivatamente- espressi dal seggio di gara nell’esercizio del potere valutativo attribuitogli dalla legge.

Ciò basta, al di là di considerazioni ulteriori di dettaglio, per disattendere anche il V motivo.

11.4. Il terzo motivo concerne, come detto, il vizio di omessa pronuncia su un punto fondamentale del ricorso.

Viene riproposta la censura, svolta al p. A.

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