Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-27, n. 202001444
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Pubblicato il 27/02/2020
N. 01444/2020REG.PROV.COLL.
N. 05991/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5991 del 2019, proposto dal Comune di Ocre, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Signora M R F, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Felice Barnabei, n. 5;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 241/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora M R F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati P P e C G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda oggetto di causa riguarda l’acquisizione, ex art. 42 bis del DPR n. 327/01, al patrimonio del Comune di Ocre, di tre terreni appartenenti alla signora M R F, ricadenti all’interno di un’area destinata ad ospitare la realizzazione di Moduli Abitativi Provvisori (MAP), individuata a tal fine a seguito del sisma del 2009 che ha colpito la città dell’Aquila ed il suo circondario, per ospitare le famiglie rimaste prive delle abitazioni dichiarate inagibili.
Uno di tali terreni è stato parzialmente utilizzato per la costruzione di un edificio destinato ad attività di interesse sociale (denominato Haus der Kulturm, donato alla popolazione del Comune di Ocre dalla Provincia autonoma di Bolzano), mentre gli atri due terreni sono stati destinati alle connesse opere di urbanizzazione (viabilità e servizi).
La proprietaria, con ricorso RG n. 265/2015, proposto dinanzi al TAR per l’Abruzzo, L’Aquila, ha contestato la scelta dell’Amministrazione di addivenire all’acquisizione del terreno in questione (ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01) e ha impugnato gli atti connessi.
Con motivi aggiunti, poi, ella ha chiesto l'annullamento del decreto di esproprio n. 60 del 19 giugno 2015, recante la revoca dei decreti di espropriazione nn. 5, 14 e 10 del 2014 e l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Ocre degli immobili occupati per la realizzazione della Casa della Cultura (distinti in catasto ai fg. 2727, 2733 e 2731).
Con sentenza n. 241/2019, il TAR per l’Abruzzo, L’Aquila, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile ed in parte lo ha accolto, annullando gli atti ritenuti lesivi dalla proprietaria delle aree interessate dall’intervento.
Tale sentenza è stata appellata dall’Amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) error in iudicando , nella parte in cui il TAR per l’Abruzzo ha escluso l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per carenza di interesse;violazione del decreto del Commissario delegato n. 17 del 12 agosto 2009;violazione dell’O.P.C.M. 3810/09;errata valutazione/applicazione della deliberazione 38/2015 del Consiglio comunale di Ocre;errata valutazione/applicazione del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2017, n. 4941;II) error in iudicando , per errata applicazione dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 con particolare riferimento alla ritenuta mancata utilizzazione del bene edificato da parte dell’Amministrazione;III) error in iudicando , per errata applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, con riferimento alla carente motivazione del decreto con il quale è stata disposta l’acquisizione alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/14;errata interpretazione/applicazione del giudicato contenuto nella citata sentenza n. 6277/14.
La signora M R F si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, osserva che con D.P.C.M. del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 245/2002, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge n. 286/2002 (recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo), è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L’Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo.
Con il medesimo decreto sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata legge n. 225/1992.
Con d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stati previsti una serie di “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ”.
L’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge, in particolare, prevede un programma straordinario e urgente per la realizzazione nei Comuni colpiti dal sisma di “ moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi ”.
Tali previsioni sono state confermate con O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, recante “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”.
In tale contesto, con decreti del Commissario Delegato n. 17 del 12 agosto 2009 e n. 20 del 28 agosto 2009, sono state individuate, nell’ambito del Comune di Ocre, una serie di aree destinate ai c.d. “Moduli Abitativi Provvisori” (MAP) e ai c.d. “Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio” (MUSP) ed alle connesse opere di urbanizzazione.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha, altresì, approvato - con provvedimento n. DPC/TERAB/161 del 21 gennaio 2013 - il progetto esecutivo di variante “TAV. REV. 02” nel quale sono previsti i MAP e le connesse opere di urbanizzazione secondaria di servizi asservite all’area MAP di Ocre, località Cavalletto d’Ocre, finalizzate a favorire la ricostituzione del tessuto sociale e la conseguente socializzazione e aggregazione della popolazione residente ai sensi e per gli effetti del citato d.l. n. 39/2009.
Con