Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-02, n. 202403964
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 03964/2024REG.PROV.COLL.
N. 08820/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8820 del 2022, proposto da
Ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n.2;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in revocazione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta individuale -OMISSIS- ha impugnato per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. -OMISSIS-, con la quale, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n.-OMISSIS-, è stato respinto il ricorso originariamente proposto dall’impresa avverso l’interdittiva antimafia emanata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 30.06.2021.
2. La ricorrente ha impugnato la sentenza per errore di fatto, rilevante ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e art. 395, comma 4, c.p.c., in relazione alla percezione dei presupposti fattuali dell’interdittiva - che il Collegio aveva dato per accertati, ponendoli a fondamento della decisione impugnata – ma che in realtà, ad un più attento esame, non avrebbero potuto essere ritenuti sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
3. Per tale ragione il giudice sarebbe incorso in un vero e proprio “abbaglio dei sensi”, in relazione alle seguenti circostanze dirimenti:
- le condanne penali e le segnalazioni di polizia a carico di -OMISSIS-, coniuge convivente di -OMISSIS-, titolare dell’impresa ricorrente, da ritenersi risalenti e comunque non idonee a determinareA un condizionamento dell’impresa;
- la mancata valutazione delle condizioni di salute di -OMISSIS-, gravemente malato e non in grado di influenzare o condizionare la gestione dell’impresa;
- la generale assenza di prove in relazione al coinvolgimento di soggetti malavitosi nella gestione dell’impresa;
- l’erronea percezione dei fatti relativi all’episodio occorso in data 5 settembre 2008, allorquando -OMISSIS- era stato trovato in possesso di un’arma durante una perquisizione;
- le segnalazioni di polizia a carico di -OMISSIS-, coniugato con la figlia di -OMISSIS-, ma estraneo alla gestione dell’impresa ricorrente.
4. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la revocazione della decisione, riproponendo, in sede rescissoria, i motivi di gravame già posti a fondamento dell’originario ricorso dinanzi al T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria.
5. La Prefettura di Reggio Calabria si è costituita con argomentata memoria difensiva, instando per la declaratoria di inammissibilità del gravame, ovvero per la sua infondatezza nel merito.
6. Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato una prima istanza di rinvio dell’udienza di discussione del merito (depositata in data 1.6.2023), esponendo di essere stata ammessa al controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 con decreto del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Reggio Calabria n. -OMISSIS- e di aver presentato, in data 12 settembre 2022, un’istanza ai sensi dell'art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011, essendo trascorsi due anni dall’applicazione della misura interdittiva.
7. Il Collegio ha conseguentemente accordato il rinvio richiesto.
8. Con una seconda istanza depositata in data 26 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto un nuovo rinvio dell’udienza, rappresentando che il procedimento di aggiornamento dell’interdittiva era ancora in corso ed esponendo di aver presentato, avverso il silenzio serbato dalla Prefettura, apposito ricorso dinanzi al T.a.r. per la Calabria, che con la sentenza n.68 del 25 gennaio 2024 aveva condannato la Prefettura a pronunciarsi entro il termine di giorni 30 con un provvedimento espresso. Peraltro, la ricorrente ha esposto che in data 13.12.2023 il Tribunale delle Misure di prevenzione di Reggio Calabria aveva prorogato la misura del controllo giudiziario per un ulteriore anno.
9. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024 il ricorso è stato introitato per la decisione.
10. Va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, in quanto né la pendenza del procedimento di aggiornamento dell’informativa antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011, né la pendenza del controllo giudiziario, possono costituire valido motivo di sospensione del giudizio avverso l’informazione interdittiva, ovvero casi eccezionali legittimanti il rinvio dell’udienza, stante il disposto dell’art. 73 comma 1-bis c.p.a.
11. Al riguardo, il Collegio richiama l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2023, secondo il quale, la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste