Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-16, n. 202404380
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2024
N. 04380/2024REG.PROV.COLL.
N. 07131/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7131 del 2023, proposto da Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G F, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 260/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso la nota del 26 settembre del 2022 con la quale la Responsabile della Segreteria Studenti le ha comunicato il rigetto dell’istanza con cui aveva chiesto l’immatricolazione all’anno successivo al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli studi di Chieti, Gabriele D’Annunzio, eventualmente con l’utilizzo dei posti riservati agli studenti extra-comunitari rimasti privi di copertura.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi d’appello:
1) VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.41 C.P.A. – OMESSA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO EX ART.34 COMMA 1 C.P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA
3) VIOLAZIONE DELL’ART.3 COMMA 1 C.P.A. -VIZIO DI MOTIVAZIONE. 4) NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
Con ordinanza cautelare n. 3873 del 20 settembre 2023 questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
2. Sebbene sia stata ritualmente citata, non si è costituita in giudizio G F.
DIRITTO
3. La fondatezza dei motivi di appello formulati, nel merito, avverso la sentenza impugnata, consente di ritenere assorbite le eccezioni preliminari di rito riproposte dalla parte appellante avverso il ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. La sentenza gravata ha ritenuto applicabili anche ai trasferimenti presso l’Ateneo per gli anni successivi al primo anno di corso, gli articoli 8-12 dell’allegato 2 del D.M. 583 del 2022.
Così opinando ha statuito che, qualora all’esito del primo anno si manifestino carenze di posti, rispetto alla programmazione iniziale, tale evenienza darebbe un immediato diritto all’aspirante di ottenere il trasferimento, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale. Conseguentemente, dopo aver verificato che, per il primo anno, detta vacanza si era registrata nell’Ateneo appellato, la sentenza ha affermato l’obbligo di questo di pubblicare un avviso pubblico avente ad oggetto i ridetti trasferimenti.
5. La parte appellante contesta questi approdi così come l’ iter motivazionale che li ha preceduti, sostenendo l’erroneità dell’equiparazione fra le due fattispecie di ammissione al primo anno ed a quelli successivi, ed evidenziando, quanto alla seconda - ossia quella che ci occupa – che quest’ultima trova la sua disciplina esclusiva e, per così dire, “riservata” nel solo articolo 13 dell’Allegato 2 al D.M. n.583 del 2022 che, non a caso, diversamente dal precedente articolo 12, non si rivolge agli studenti che (già) hanno partecipato alla selezione nazionale. Come dimostra il fatto che esso non richiede – quale presupposto- l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”.
5.1. Il motivo è fondato innanzitutto perché la doglianza in esame si ispira ad un unanime orientamento della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, espresso, tra gli altri nelle seguenti sentenze ed ordinanze: Consiglio di Stato VII sentenze nn. 1538 e 1544 del 3 marzo 2022, n. 3358 del 27 aprile 2022, n. 3406 del 29 aprile 2022 n. 2869/2022, n. 3037/2022 ordinanza VII n. 3689/2022
5.2. L’osservazione che le due procedure siano diverse nei presupposti e nelle modalità di svolgimento trova del resto una testuale conferma nell’ incipit dell’articolo 13 dell’allegato n.2 al D.M. 583/2022 costituito dal sintagma “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12 ” che significa appunto che esso vuole introdurre una nuova e diversa disciplina per regolare il trasferimento dello studente agli anni successivi al primo.
5.3. E poiché l’articolo 13 espressamente subordina la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo all’esistenza di posti disponibili, è evidente che questa ultima nozione di disponibilità non coincide con quella che, ex art.12 precedente, consente lo scorrimento degli aspiranti sulla graduatoria unica nazionale.
Infatti, nel caso che ci occupa, la graduatoria unica nazionale non viene in evidenza, perché detti trasferimenti non presuppongono, diversamente da quelli disciplinati dall’articolo 12, il “superamento di una prova di ammissione”.
5.4. Anche l’analisi della procedura da seguire in questo caso, come detto esclusivamente disciplinato dall’art.13, dimostra la fallacia della decisione gravata.
Infatti, al secondo capoverso dell’art.13 citato si prevede che: “le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca”.
Il terzo capoverso dell’art.13, dal canto suo evidenziando ancora una volta la differenza con la diversa procedura dell’articolo precedente, esclude la necessità di un’apposita programmazione, richiesta invece per il primo anno, ed infatti prevede che “In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità”.
Infine, ribadendo la necessità di un’apposita valutazione discrezionale che l’Ateneo deve esperire, l’ultimo capoverso dell’articolo prevede che “In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici”.
La quale ultima disposizione evidenzia, da un lato, la necessità di un’apposita valutazione discrezionale spettante all’Ateneo e, dall’altro, la non surrogabilità delle relative prerogative dell’Università, che, prima di emettere il relativo avviso, deve previamente accertare la ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma.
In questo senso, pertanto, la decisione impugnata – nella parte in cui statuisce l’obbligo dell’Università appellata di emettere il predetto avviso - si pone anche in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art.34 c.p.a. che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi “non ancora esercitati”.
5.5. Ancor più, peraltro, si rivela l’erroneità in parte qua della sentenza impugnata, considerato che il detto avviso pubblico – che prelude, ripetesi, ad una procedura competitiva autonoma e diversa da quella di cui all’art.12 dello stesso D.M. 583/22 - è essenziale per procedere ad una valutazione comparativa delle istanze di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea ambìto, e serve a strutturare una (nuova) procedura selettiva aperta ai candidati interessati, ispirata ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Procedura che conformemente ai principi generali del diritto amministrativo, consente la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e alla stregua di criteri predeterminati.
5.6. Tanto premesso, alla luce della lineare e dettagliata disciplina dettata dal decreto 583/22, è evidente come non vi sia alcun automatismo tra la disponibilità di posti vacanti sul primo anno, in base alla programmazione originaria, e quella degli anni successivi.
Come visto, infatti, l’accesso ad anni successivi al primo non è soggetto alla regola della programmazione dei fabbisogni a livello nazionale e dell’offerta formativa, ma alla disponibilità – che è nuova ed autonoma – di posti successivamente venutisi a determinare.
Ciò determina, innanzitutto, che giammai si può procedere al trasferimento ad anni successivi al primo, in assenza dell’Avviso Pubblico emesso all’esito della riscontrata disponibilità di posti, che rappresenta peraltro una decisione discrezionale che spetta esclusivamente all’Ateneo di elezione dell’aspirante.
In secondo luogo, e conseguentemente, questo significa che, come fondatamente osservato dalla parte appellante, non è configurabile alcun obbligo di provvedere a carico dell’Università, se non nei limiti di quanto previsto dal decreto ministeriale, e previo accertamento della ricorrenza dei relativi presupposti.
6. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.