Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202306066

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202306066
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306066
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06066/2023REG.PROV.COLL.

N. 07709/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7709 del 2018, proposto da
N N, rappresentata e difesa dagli avvocati V C, M D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7;

contro

Regione Molise, non costituita in giudizio;

nei confronti

Z P, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00177/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il Cons. M S e uditi per le parti gli avvocati Rocco, in dichiarata delega dell'Avv. Di Nezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La appellante partecipava ad un concorso per 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) indetto dalla Regione Molise per esperti in fondi strutturali europei da inserire, in particolare, all’interno delle attività del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). L’odierna appellante partecipava in particolare per il Profilo B senior (23 posti) dell’Area IV.

2. All’esito delle prove, la stessa appellante si classificava al posto 39mo della graduatoria finale e dunque in posizione non utile onde avere accesso ai suddetti incarichi. Tali esiti venivano allora impugnati dinanzi al TAR Molise che, tuttavia, rigettava il ricorso dal momento che:

2.1. Non v’era alcuna lamentata incompatibilità tra un membro della commissione (funzionario regionale) e 4 candidate che avevano collaborato con questo stesso membro in occasione di altre tipologie di incarico;

2.2. Non v’era alcuna incompetenza in capo ai commissari di concorso, essendo stati rispettati criteri e requisiti di cui all’art. 19 del Regolamento regionale n. 3 del 17 ottobre 2003 (sulle posizioni e sulle qualifiche che debbono ricoprire i membri di commissione);

2.3. Non sussisteva alcuna violazione delle norme in materia di pubblici concorsi atteso che nel caso di specie, trattandosi di esperti esterni alla PA, non si doveva applicare la normativa di cui al DPR n. 487 del 1994 ma, piuttosto, quella di cui all’art. 7, comma 6- bis , del decreto legislativo n. 165 del 2001, a norma del quale le singole amministrazioni adottano discipline ad hoc per la selezioni di esperti per l’appunto esterni alla PA (normativa ad hoc qui adottata con delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 giugno 2013 la quale prevedeva soltanto colloqui orali e non anche prove scritte).

3. La sentenza veniva appellata soltanto sotto il profilo sub 2.1. I profili sub 2.2. e 2.3. venivano sì riproposti ma soltanto con memoria difensiva depositata in data 2 maggio 2023, ossia in vista della pubblica udienza.

4. Non si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione regionale.

5. Alla pubblica udienza del 6 giugno 2023 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso i motivi riproposti soltanto con memoria di udienza in data 2 maggio 2023 (carenza di competenza specifica dei commissari e violazione disciplina dei pubblici concorsi ai sensi art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) vanno dichiarati inammissibili in quanto sui due punti si è ormai formato giudicato (la memoria, oltre che ritualmente non notificata alle parti, è stata peraltro prodotta ad oltre cinque anni di distanza dalla pubblicazione della gravata sentenza di primo grado).

7. Quanto invece al profilo sub 2.1., per giurisprudenza costante:

- Si “determina per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati” soltanto allorché la “collaborazione … sia stata particolarmente intensa e si sia protratta nel tempo” (Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356);

- “la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali” . Ed ancora che: “perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività e della reciprocità d'interessi di carattere economico (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013)” (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804);

- “la mera esistenza di rapporti di servizio … tra taluno dei commissari, da un lato, e dei candidati, dall'altro, non può essere considerata ex se causa di astensione, né vizio del procedimento, qualora non sia provata l'effettiva incidenza sull'imparzialità dei giudizi espressi all'esito delle prove. Ne consegue che, come osservato da questo Consiglio, "non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale” (Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2019, n. 4238).

Ebbene di tale “comunanza di interessi” o di tale “sistematicità, stabilità e continuità dei rapporti” la difesa di parte appellante non ha fornito la benché minima dimostrazione, essendosi la stessa limitata ad affermare che le quattro candidate:

A. Sarebbero “collaboratrici storiche” del suddetto commissario di concorso in quanto “hanno svolto alle sue dipendenze pregresse esperienze lavorative” (cfr. pag. 6 atto di appello). Ed ancora che: “le candidate alla selezione de quo, prima di partecipare alla medesima, erano assegnate al … membro di commissione del concorso e collaboravano a stretto contatto con la funzionaria stessa” (pag. 7 atto di appello). Inoltre che: “la documentazione qui invocata documenta solo l’ultimo anno di collaborazione, mentre è noto … che le suddette candidate collaborano e intrattengono rapporti stabili di lavoro con la dott.ssa … perlomeno da cinque anni ad oggi” (cfr. pag. 7 atto di appello). Infine che: “le candidate vincitrici dell’avviso pubblico hanno collaborato e intrattenuto rapporti stabili di lavoro con la dott.ssa …” (pag. 14 atto di appello). Il tutto senza tuttavia allegare più specifici ordini o relazioni di servizio o, comunque, qualsiasi altro elemento di prova da cui ricavare tale comunanza e tale stabilità di rapporti;

B. Avrebbero collaborato alla stesura di materiale documentale relativo ai programmi comunitari che hanno poi formato oggetto dei quesiti formulati per il colloquio orale del concorso stesso. In particolare si deduce che: “dal sito istituzionale emergeva come una moltitudine dei documenti da studiare per la preparazione al colloquio fossero stati predisposti dalle stesse candidate che collaboravano con la dott.ssa …”. Ed ancora che: “In particolare, le candidate poi risultate vincitrici della selezione, sostanzialmente sono andate a sostenere il colloquio sui materiali e sugli argomenti da loro stesse predisposti in collaborazione con la dott.ssa …” (pag. 8 atto di appello). Il tutto, anche in questo caso, senza tuttavia fornire lettere di incarico o direttive dirigenziali ad hoc , né ancora relazioni di servizio idonee a dimostrare tale assunto, né soprattutto senza indicare più specificamente di quale materiale si trattasse, e ciò soprattutto nella considerazione che tutto sarebbe stato pubblicato.

Seguiva la descrizione di ampi stralci di giurisprudenza e di circolari della Funzione Pubblica a di ANAC (pagg. 8 – 20 atto di appello).

In sostanza la denunziata “comunanza di interessi” è stata soltanto dichiarata ma non anche dimostrata: di qui la inevitabile genericità della sollevata censura.

Si deve allora pienamente concordare con il giudice di prime cure allorché si afferma che : “Quando si tratta di normali rapporti lavorativi determinati dal fatto di essere colleghi all’interno di una stessa struttura amministrativa e dipendenti dallo stesso datore di lavoro, non si può - sol per questo - sostenere che insorga in uno dei colleghi l’obbligo di astenersi dal partecipare a Commissioni di valutazione in procedure selettive a cui partecipino gli altri colleghi” .

E ciò al netto di ogni considerazione circa il fatto che, mentre l’odierna appellante ha preso parte alle selezioni per l’Area IV, le quattro candidate che si sussumono in posizioni di conflitto di interessi con una delle commissarie hanno comunque partecipato per altre Aree, ossia la I e la II (circostanza questa evidenziata dal TAR e non altrimenti contestata dalla difesa di parte appellante): di qui la probabile assenza, altresì, di un più specifico interesse a ricorrere avverso gli atti della procedura.

In conclusione la censura, data la sua genericità, deve dunque essere rigettata.

8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il collegio ritiene infine di non doversi esprimere sul regime delle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellata amministrazione regionale.

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