Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-06-20, n. 201904238
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Pubblicato il 20/06/2019
N. 04238/2019REG.PROV.COLL.
N. 01199/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2011, proposto dal Comune di San Salvo, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. W P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5,
contro
il signor M A, non costituito in giudizio,
nei confronti
del signor N C, rappresentato e difeso dagli avvocati E V e A B, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maria Cristina Bello in Roma al viale Parioli 79/H,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 51 del 12 gennaio 2011, resa inter partes , concernente esclusione dalla prova orale del concorso per la copertura di un posto di istruttore presso il Comune di San Salvo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor N C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato Paolo Caruso su delega dell’avvocato W P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, sede di Pescara, il signor M A impugnava il provvedimento di esclusione alla partecipazione della prova orale inerente il concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di San Salvo per la copertura di n. 1 posto di Istruttore -Cat. “ C ” – Posizione Economica “ C1 ", da adibire all’U.R.P., nonchè l’intera procedura concorsuale ed ogni altro atto consequenziale e connesso.
2. A sostegno della proposta impugnativa, deduceva quanto segue:
i) la violazione dell’art. 97 Cost. sotto il duplice profilo, per un verso, della carenza di competenze necessarie in capo alla Commissione in relazione alle materie di esame, per altro verso della incompatibilità del commissario V M a cagione di un presunto rapporto professionale intercorrente tra questi ed il signor C, risultato vincitore del concorso;
ii) eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, in quanto la commissione esaminatrice avrebbe riservato ai candidati un trattamento disparitario in sede di correzione delle prove scritte.
3. Costituitisi ad infringedum l'Amministrazione comunale e il controinteressato signor N C, il Tribunale ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha ritenuto infondata la censura relativa alla pretesa disparità di valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha accolto la censura relativa alla partecipazione del commissario V M;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ l’attività svolta dal candidato, poi risultato vincitore in collaborazione con il Commissario M e altresì con il Commissario Napolitano, sostanziandosi in una serie di collaborazioni esterne e continuative oltre che nell’organizzazione di alcuni eventi culturali, supera la soglia di rapporti occasionali di lavoro e risulta tale da configurare quei rapporti di rilievo e intensità tali da configurare una incompatibilità ”.
- “ Sul punto, la stessa resistente afferma che il vincitore, ha maturato una notevole esperienza “per essere stato addetto da molti anni al servizio amministrativo del comune”, proprio nell’area di cui il commissario M era responsabile ”.
5. Avverso tale pronuncia il Comune di San Salvo ha interposto appello, notificato l’8 febbraio 2011 e depositato il 17 febbraio 2011, lamentando, attraverso un unico motivo di gravame, quanto di seguito sintetizzato:
- avrebbe errato il Tribunale nel reputare fondata la censura relativa alla partecipazione del commissario M, in quanto non sussistono i presupposti per l’applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- il Tribunale non avrebbe considerato che tutti i componenti della Commissione erano muniti delle competenze necessarie per valutare gli elaborati dei concorrenti;
- il Tribunale non avrebbe considerato la condizione del C di dipendente precario del Comune e che la presenza di detto commissario era necessaria in base a precisa disposizione regolamentare quale responsabile dell’area amministrativa.
6. Il signor Aquarola, evocato nel presente giudizio nella veste di appellato, non si è costituito in giudizio.
7. In data 29 marzo 2011, il signor N C, quale controinteressato nel giudizio di primo grado, si è invece costituito con memoria al fine di chiedere l’accoglimento del gravame.
8. Con ordinanza collegiale n. 1457 del 30 marzo 2011, è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
9. In vista della trattazione nel merito del ricorso parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. Il ricorso in appello, discusso alla pubblica udienza del 21 maggio 2019, merita accoglimento.
11 Preliminarmente il Collegio osserva che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto unicamente il secondo motivo del ricorso proposto dal signor Acquarola, relativo all’incompatibilità del Commissario M nei riguardi del signor C poi risultato vincitore della selezione indetta ai fini della copertura di n.1 posto di Istruttore- Categoria C- Posizione Economica C1. Infatti, il giudice di prime cure ha rigettato sia la censura relativa al necessario possesso della laurea in giurisprudenza da parte di tutti i membri della commissione esaminatrice, sia quella riguardante la correzione degli elaborati. Pertanto, ai fini del presente giudizio rileva unicamente la questione relativa al rapporto intercorrente tra il commissario M e il vincitore del concorso prima dell’espletamento delle prove.
11.1. Nella specie risulta decisivo verificare, alla luce delle critiche sollevate dall’appellante, la effettiva natura del suddetto rapporto di collaborazione. Infatti, per giurisprudenza consolidata, l’obbligo di astensione dei commissari di concorso sussiste unicamente nel caso in cui ricorrano le cause di incompatibilità con i concorrenti previste dagli articoli 51 e 52 c.p.c., richiamati dall’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, mentre la mera esistenza di rapporti di servizio ovvero di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari, da un lato, e dei candidati, dall’altro, non può essere considerata ex se causa di astensione, né vizio del procedimento, qualora non sia provata l’effettiva incidenza sull’imparzialità dei giudizi espressi all’esito delle prove. Ne consegue che, come osservato da questo Consiglio, “ non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4007; id ., sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; id ., sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354).
12. Venendo al caso di specie, dagli atti di causa risulta che il signor N C, inquadrato come CO.CO.CO., ha prestato servizio per alcuni anni nell’area amministrativa del Comune di San Salvo e che, successivamente, ha partecipato al concorso pubblico bandito per la copertura di n.1 posto di Istruttore, aperto anche ai lavoratori precari dello stesso Comune. Con riguardo ai rapporti tra il candidato vincitore e il commissario M, il Collegio osserva che essi risultano circoscritti unicamente all’organizzazione di una manifestazione cinematografica, di guisa che tale attività di collaborazione risulta soltanto episodica e, come tale, inidonea a superare la soglia dei rapporti occasionali di lavoro, non potendosi configurare alcun rapporto di collaborazione esterna continuativa, ritenuto apoditticamente sussistente dal Tribunale. Vale pertanto il principio, sancito da questo Consiglio, secondo cui i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio di composizione della commissione stessa e ciò per la necessità di addivenire ad un equo contemperamento tra l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di imparzialità dell’attività amministrativa e le altrettanto rilevanti esigenze di certezza, stabilità e buon andamento dell’Amministrazione. Queste ultime verrebbero, infatti, eccessivamente sacrificate se fosse sufficiente a invalidare gli atti di procedure concorsuali la sola esistenza di rapporti di conoscenza, mentre un concreto sospetto di non imparziale selezione dei concorrenti è ragionevolmente ravvisabile solo se accompagnato da ulteriori e più specifici elementi tali da evidenziare il rischio di “ inquinamento ” del giudizio valutativo (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2014, n. 4789;sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606;sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3850). Da tanto deve evincersi che l’attività di collaborazione episodica svolta dal signor C con il commissario M non risulta tale da integrare ex se il vizio della procedura concorsuale lamentato in prime cure e ritenuto erroneamente fondato dal Tribunale.
13. In conclusione, l’appello in esame è fondato e deve essere accolto, di tal che, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
14. L’assoluta particolarità della vicenda costituisce eccezionale motivo per compensare le spese del doppio grado di giudizio.