Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-05, n. 202405033
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Pubblicato il 05/06/2024
N. 05033/2024REG.PROV.COLL.
N. 09212/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9212 del 2021, proposto da
La Torretta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Castellabate e Sistema Cilento Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento S.C.P.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 00823/2021, resa tra le parti, avverso e per l'annullamento:
a – del Decreto n. 0003387 del 03.06.2016, notificato in data 11.07.2016, a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese e del Dirigente Divisione IX l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale è stata – tardivamente - disposta la revoca (recte: annullamento in autotutela del decreto di ammissione) delle agevolazioni concesse alla Società ricorrente in data 09.02.2006, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lett. d), della L. n. 662 del 23.12.1996;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0066187 dell'11.07.2016, con la quale è stato trasmesso il provvedimento sub a);
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0033195 del 07.04.2016, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per l'accertamento - in sede di giurisdizione esclusiva – del diritto della ricorrente a conservare la disponibilità delle somme fino ad oggi erogate ed a conseguire l'integrale percezione dei contributi concessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il Cons. D P e nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 823 del 2021 del Tar Salerno, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società per l’annullamento del decreto direttoriale del MISE n. 3387, datato 3 giugno 2016, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni erogate, ai sensi dell’art. 2, commi 203 e ss., della legge n. 662/1996, nell'ambito del Patto Territoriale “del Cilento”.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando, violazione di legge (art. 2, comma 203, l. n. 662/1996, art. 29 del d.l. n. 83/2012, art. 12 ter del d.m. n. 320/2000), violazione del giusto procedimento, eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento – sviamento);
- analoghi vizi in relazione alla mancata verifica preventiva se sussista l’ipotesi del “differimento termini per il completamento dei programmi”;
- analoghi vizi in relazione all’applicazione della maggiorazione degli interessi;
- analoghi vizi per violazione dell’art. 10 della L. n. 241/1990;
- analoghi vizi in relazione a una possibile revoca parziale.
Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Alla pubblica udienza del 30 maggio 2024 la causa passava in decisione.
4. Oggetto controverso è la revoca del contributo riconosciuto in favore dell’impresa odierna appellate, per effetto dell’approvazione del Patto Territoriale "del Cilento” avvenuta con decreto ministeriale n. 2226 del 27 febbraio 2004 (successivamente rettificato dai decreti n. 2320 del 29 aprile 2004 e n. 3491 del 21 dicembre 2004). Inizialmente era riconosciuto un contributo in via provvisoria pari ad € 1.583.572,03.
4.1 In seguito all'entrata in vigore dell’art. 29 d.l. n. 83 del 2012, il Ministero odierno appellato, con nota prot. n. 35563 in data 26 ottobre 2012, nell’effettuare una ricognizione della situazione generale di attuazione delle iniziative imprenditoriali agevolate per le finalità richieste dalla suddetta disposizione di legge, chiedeva a tutti i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali di fornire elenchi di imprese, in favore delle quali non fossero state effettuate erogazioni per stato di avanzamento lavori, ricomprendendo anche quelle situazioni in cui fosse stata erogata l’anticipazione della prima quota di contributo, assistita da garanzia fidejussoria. senza che poi vi fosse stata alcuna successiva richiesta di erogazione di ulteriori quote di contributo per stato di avanzamento lavori. All’esito di tale attività ricognitiva veniva adottato il decreto di revoca impugnato in prime cure.
5. L’appello è infondato a fronte dell’effetto imposto dal tenore letterale della norma sopravvenuta, applicata dall’amministrazione.
6. Come noto, l’articolo 29, comma 2, in questione statuisce, per quanto di interesse, quanto segue: “ Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ”.
6.1 La disposizione, rubricata “ Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi ” ed inserita in uno dei noti decreti legge adottati in epoca di crisi finanziaria, sia per chiarezza testuale che per finalità persegue un evidente effetto tagliola, legato unicamente al presupposto della mancanza di richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Va fatta quindi applicazione del canone ermeneutico primario, a mente del quale in claris non fit interpretatio .
6.2 A conferma di ciò e del carattere completo del sistema normativo posto in essere dal legislatore in epoca di crisi, la stessa disposizione prevede meccanismi di salvezza e derogatori, legati peraltro ad elementi e presupposti peculiari (cfr. ad es. le situazioni di particolare gravità di cui al comma 9 ovvero la possibile rimodulazione dei programmi sub comma 3), non invocati nel caso di specie.
6.3 Infatti, nessun rilievo può attribuirsi, dinanzi al testo normativo ed al fine perseguito, al ritardo nell’ottenimento dei titoli ovvero al possibile differimento (di cui alla disciplina regolamentare, previgente, che non può limitare l’effetto della norma primaria sopravvenuta ai fini espressamente indicati). Considerato anche, come rilevato dal primo giudice, che erano state effettuate opere per un importo superiore a un milione di euro.
7. Parimenti infondato è il vizio dedotto in relazione agli interessi applicati, in quanto il presupposto applicativo della norma è riferibile all’attività della stessa parte.
8. Infine, l’effetto della norma applicata esclude la possibile applicazione della revoca parziale evocata nonché l’eventuale rilevanza del presunto (e peraltro assente) vizio formale di mancato esame delle osservazioni. A quest’ultimo riguardo, sul versante procedimentale risulta che con nota prot. n. 33195 del 7 aprile 2016 l’amministrazione ha comunicato via PEC in pari data alla società il formale avvio del procedimento, invitando a produrre osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione e nulla è stato inviato entro tale data;il successivo invio, oltre ad essere intempestivo, è irrilevante a fronte dell’effetto di cui alla norma predetta, con conseguente applicazione del principio per cui l’onere dell'amministrazione di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni dei privati, presentate ai sensi dell'art. 10 l. n. 241/1990, non deve essere inteso in senso formalistico, considerato che lo stesso viene meno nel caso in cui tali osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/01/2022, n. 158).
9. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi, a fronte della sopravvenienza della normativa applicata, per compensare le spese del presente grado di giudizio.