Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-02-15, n. 201900791

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-02-15, n. 201900791
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900791
Data del deposito : 15 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2019

N. 00075/2019 REG.RIC.

N. 00791/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00075/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2019, proposto da


Società Biotest S.a.s. del Dr. S G &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Matera in Roma, via Tripolitania, 195;


contro

- Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
- ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Teggiano, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00530/2018, resa tra le parti, concernente parere della ASL negativo sul rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo nel Comune di Teggiano;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ASL Salerno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. P U e uditi per le parti gli avvocati B M e V C;


Ritenuto che:

- in presenza di atti aventi oggetto e destinatario diverso (ancorché analogo contenuto), l’omessa impugnazione del primo non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione del secondo;

- l’inammissibilità non può neanche derivare dall’omessa impugnazione di atti programmatici la cui ricaduta concreta sulle pretese dell’operatore sanitario privato richieda atti applicativi (quando non anche una interpretazione a fini di coordinamento di disposizioni generali affatto univoche);

- quanto al profilo del periculum in mora , l’atto impugnato determina un arresto procedimentale a fronte di un progetto di investimento per il quale l’appellante ha dimostrato l’esistenza di un impegno negoziale con terzi;

- la effettiva portata applicativa dei d.c.a. 190/2013 e 45/2014 e delle relative linee guida integrative, deve essere valutata nella sede di merito (anche tenendo conto di quanto affermato da questa Sezione, con sentenza n. 1752/2018), fermo restando che appare dubbia la legittimità di previsioni che, in ragione dell’esigenza di riorganizzare la rete dei laboratori pubblici o privati accreditati con il SSR, precludano (di per sé ed al di fuori di ogni valutazione specifica, ed anche una volta che siano scaduti i termini programmati) un’espansione dei laboratori che intendano erogare esclusivamente prestazioni a pagamento dell’utenza (cfr., sui principi, Cons. Stato, III, n. 2448/2017);

- di fronte ad un arresto procedimentale che sottende una valutazione di natura tecnico discrezionale, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecitazione della definizione del ricorso in primo grado;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi