Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-02, n. 202400017

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-02, n. 202400017
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400017
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00017/2024REG.PROV.COLL.

N. 06450/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6450 del 2021, proposto da
B & B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;



contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M R R V, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ivs Prime S.r.l., Sisters Bar S.r.l.S, Califfo Edizioni Musicali S.r.l., Giuseppe Iaconisi, Gerarda Labate, Nataliya Lakhman, Davide Castellucci, Valentina Iacomucci, Angela Argento, Simona Raio, Celeste Vanessa Palmieri, Raisa Iemelianenko, Gamenet S.p.A., Brad Taisa, non costituiti in giudizio;
Federbingo - Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00258/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione, della Regione Emilia Romagna, di Federbingo - Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società B & B s.r.l. contro il Comune di Riccione e la Regione Emilia - Romagna e nei confronti dell’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione giochi, con l’intervento ad adiuvandum della Federbingo Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo, oltre che delle società e dei singoli ivi indicati, per l’annullamento dei seguenti atti:

-a) deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 34 del 2018, avente ad oggetto approvazione del Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco ; -b) Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti , approvato con la detta deliberazione; -c) deliberazione della Giunta comunale di Riccione n. 200/2018, avente ad oggetto: Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili ai sensi DGR 831/2017 al fine della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i., e relativi allegati ; -d) deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017, avente ad oggetto “ Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ” (ricorso introduttivo);

-e) provvedimento del Comune di Riccione in data 13/3/2019, avente a oggetto “ Sala raccolta gioco del BINGO sita a Riccione in Via Gabriele D’Annunzio, 70 ”, contenente diffida a provvedere alla chiusura dell’attività entro sei mesi ovvero a procedere alla delocalizzazione, presentando entro lo stesso termine la domanda per il rilascio di permesso di costruire oppure l’istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall’articolo 7 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. per la nuova sede ubicata in zona non soggetta a divieto (primo ricorso per motivi aggiunti);

-f) provvedimento del Comune di Riccione in data 15/10/2019, avente ad oggetto “ Provvedimento di divieto prosecuzione dell’attività di sala raccolta gioco del bingo all’insegna Bingo Riccione sito in Riccione via D’Annunzio n.70 per compimento dei termini di legge – ai sensi e per gli effetti della L.241/90 S.M.I. ”; -g) provvedimento del Comune di Riccione del 16 settembre 2019, con il quale è stata respinta l’istanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in favore della ricorrente, contenente “ Richiesta concessione proroga dei termini di chiusura dell’attività sita in Riccione, viale D’Annunzio n. 70 ” (secondo ricorso per motivi aggiunti).

1.1. Il tribunale, illustrati i motivi di censura, ha deciso come segue sul ricorso principale:

- ha respinto i primi tre motivi, concernenti la deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 200/2018, recante la mappatura dei luoghi sensibili, ritenendo:

-- destituita di fondamento la qualificazione dell’atto come atto pianificatorio in materia urbanistico – territoriale, escludendone perciò la soggezione al regime procedimentale del c.d. doppio binario;

-- infondata la censura di incompetenza, essendo competente all’adozione la Giunta comunale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013;

--parimenti infondata la censura dell’asserita mancata individuazione, da parte della Giunta comunale, del sistema di calcolo del limite distanziometrico di ml. 500, in quanto applicabile l’art. 9, comma 2, del Regolamento comunale, col quale era individuato il criterio del percorso pedonale più breve;

- ha respinto il quarto motivo, nella parte in cui era denunciato il c.d. effetto espulsivo dell’attività svolta dalla ricorrente dall’intero territorio comunale, in quanto non dimostrato;

- ha respinto l’ulteriore censura dello stesso quarto motivo, riguardante la mancata previsione di un indennizzo per l’effetto espropriativo determinato dai provvedimenti impugnati, che il tribunale ha ricondotto alla deduzione dell’illegittima retroattività dei limiti distanziometrici; ha quindi escluso tale effetto retroattivo, richiamando la prevalente giurisprudenza (in particolare, Cons. Stato, III, 10 febbraio 2016, n. 579), secondo cui l’esistenza di un’autorizzazione pregressa non giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore alla disciplina regolamentare a tutela della salute, quali che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale;

- ha respinto infine il motivo rubricato sub “B”, riguardante l’asserito difetto di motivazione del Regolamento comunale, ritenendo invece congruo l’apparato motivazionale, anche in ragione delle finalità perseguite ed enunciate nel regolamento.

1.2. Il tribunale ha quindi respinto i motivi aggiunti per le seguenti ragioni:

- ha escluso che il provvedimento di chiusura dei locali fosse privo dell’indicazione dei luoghi sensibili con riferimento ai quali era stata riscontrata la distanza inferiore a

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