Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402851

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402851
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 02851/2024REG.PROV.COLL.

N. 10277/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10277 del 2021, proposto dalla signora N D, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del suindicato difensore in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato B B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, 7 maggio 2021 n. 338, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sinnai e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, con i documenti depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’8 febbraio 2024 il Cons. S T e uditi, per le parti, gli avvocati A C e Claudio Manca, quest’ultimo in sostituzione dell'avvocato B B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, 7 maggio 2021 n. 338 con la quale il predetto TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 417/2019), corredato da cinque ricorsi recanti motivi aggiunti, proposto(i) dalla signora N D al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) l’ordinanza di demolizione lavori n. 2/2019 prot. n. 6007 dell’11 marzo 2019, con la quale il responsabile del Settore edilizia privata e S.U.A.P. del Comune di Sinnai ha ordinato all’Ing. Raffaele Nonnoi (Direttore dei Lavori), alla signora D Natalia, (proprietaria dell'immobile) e al signor Tenconi Lorenzo (Impresa costruttrice) la demolizione di tutte le opere realizzate in assenza di titolo edilizio e il ripristino dello stato dei luoghi;
(con il primo ricorso recante motivi aggiunti) b) il diniego espresso in data 25 settembre 2019 dal Settore edilizia privata e SUAP del Comune di Sinnai con riferimento all’istanza di accertamento di conformità presentato dalla signora N D in data 8 giugno 2019;
c) il provvedimento tacito di diniego (silenzio rigetto), formatosi il 5 agosto 2019, sulla predetta istanza di accertamento di conformità;
(con il secondo ricorso recante motivi aggiunti) d) la determinazione n. 62 del 6 novembre 2019, del responsabile del Settore edilizia privata e S.U.A.P. del Comune di Sinnai, avente ad oggetto: “ provvedimento di diniego del permesso di costruire in accertamento di conformità di cui alla D.U.A. prot. n. 13450, del 10 giugno 2019, (pratica SUAPE n. DRNNTL74L47Z154L-06062019-1642.47724) ”;
e) l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 7 del 14 novembre 2019 adottata dal responsabile del Settore edilizia privata e S.U.A.P. del Comune di Sinnai, recante la rettifica dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 11 marzo 2019, quale provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 6 l.r. 23/1985;
(con riferimento al terzo ricorso recante motivi aggiunti) f) la determinazione n. 62 del 6 novembre 2019 (sotto ulteriori profili) e l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 7 del 14 novembre 2019;
(con riferimento al quarto ricorso recante motivi aggiunti) g) il provvedimento tacito di diniego (silenzio rigetto) della istanza di accertamento di conformità presentato dalla ricorrente, pratica SUAPE n. DRNNTL74L47Z154L-10022020- 0954.142301, formatosi il 2 luglio 2020;
h) la nota prot. n. 19396 del 31 luglio 2020 del responsabile del Settore edilizia privata e SUAP del Comune di Sinnai, avente ad oggetto: “ Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., finalizzato al Preavviso del Diniego del Permesso di Costruire in accertamento di conformità di cui alla PRATICA SUAPE N. DRNNTL74L47Z154L-10022020-0954.142301 ”;
(con riferimento al quinto ricorso recante motivi aggiunti) i) la determinazione n. 16 del 6 ottobre 2020, del responsabile del Settore edilizia privata e SUAP del Comune di Sinnai, avente ad oggetto: “ Provvedimento di diniego dell'accertamento di conformità (art. 16 L.R. 23/85 art. 36 D.P.R. 380/019 di cui alla D.U.A. prot. n. 3730, del 14 dicembre 2020, (pratica SUAPE n. DRNNTL74L47Z154L-10022020-0954.142301) ”.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la signora N D è proprietaria di un immobile sito nel territorio del Comune di Sinnai, località Solanas, classificato dal P.U.C. vigente quale zona omogena “B”, sottozona “B 2”;

- sull’area in questione la signora D ha effettuato un intervento di demolizione e ricostruzione (ai sensi dell’art. 5 della l.r. Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4) di un precedente fabbricato ad uso civile abitazione, in forza della concessione edilizia n. 215 del 19 dicembre 2012, rilasciata dal Comune di Sinnai;

- nell’occasione la signora D otteneva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 404 del 30 gennaio 2012 dal Servizio Tutela del paesaggio della Regione Sardegna;

- in seguito ad alcune verifiche effettuate dagli uffici comunali durante lo svolgimento dei lavori (in particolare in data 17 settembre 2018 e 24 settembre 2018) veniva accertata la realizzazione di interventi costituenti variazioni essenziali rispetto al progetto edilizio a suo tempo approvato, di talché il Comune di Sinnai adottava una ordinanza di sospensione lavori n. 9/2019 e successivamente una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio che esitava nell’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 2/2019 dell’11 marzo 2019;

- la signora D proponeva ricorso nei confronti del suddetto provvedimento, segnalando che i lavori di realizzazione dell’immobile assentito fossero ancora in corso al momento dell’intervento comunale e lamentando che i tecnici da lei incaricati avevano indicato tale anomalia nel corso del procedimento comunale che aveva condotto all’adozione della domanda demolitoria, ma ciò non aveva comunque impedito che l’ordinanza di demolizione fosse adottata, oltre al fatto che le eventuali variazioni realizzative rispetto al progetto non assumevano il carattere della essenzialità;

- successivamente alla proposizione del ricorso la proprietaria presentava, in data 8 giugno 2019, una domanda di accertamento di conformità (pratica SUAPE n. DRNNTL74L47Z154L-06062019-1642.47724) oltre alla istanza per l’accertamento della compatibilità paesaggistica;

- il Comune di Sinnai, dapprima chiedeva integrazioni documentali (riscontrate dal direttore dei lavori) all’esito di un parere tecnico reso in data 5 luglio 2019 e quindi, con provvedimento del 25 settembre 2019, esprimeva il “Parere tecnico definitivo” sfavorevole rispetto alla istanza di accertamento di conformità, ritenendo che l’opera fosse integralmente abusiva in quanto il diritto ad edificare assentito con il permesso di costruire rilasciato nel 2012 (n. 215 del 19 dicembre 2012) doveva considerarsi decaduto per mancato inizio dei lavori nei termini di legge;

- la signora D proponeva ricorso recante motivi aggiunti sia nei confronti del parere sfavorevole all’accertamento di conformità sia nei confronti del silenzio diniego che si era nel frattempo formato sulla relativa istanza;

- successivamente, con nota del 30 settembre 2019 veniva comunicato alla signora D l’avvio del procedimento volto al rilascio del provvedimento espresso di diniego dell’accertamento di conformità, che effettivamente veniva adottato con determinazione n. 62 del 6 novembre 2019 confermando la intervenuta realizzazione delle opere in assenza di un permesso di costruire valido ed efficace, avendo i competenti uffici riscontrato che i lavori non erano stati iniziati nei termini di legge rispetto al permesso di costruire rilasciato nel 2012;

- a detto provvedimento seguiva l’ordinanza di demolizione n. 7 del 14 novembre 2019, in rettifica della precedente ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 marzo 2019;

- avverso i suindicati nuovi provvedimenti (di diniego dell’accertamento di conformità e dell’ordinanza di demolizione n. 7/2019) la signora D proponeva un nuovo ricorso recante motivi aggiunti sostenendo l’illegittimità degli stessi anche per l’assenza di un formale atto di decadenza dal permesso di costruire che li avesse preceduti, oltre alla contestazione circa la qualificazione di essenziali delle difformità riscontrate;

- in data 10 febbraio 2020 la signora D presentava una seconda istanza di accertamento di conformità con la quale chiedeva la sanatoria dell’intero scheletro del fabbricato realizzato e della struttura di base della piscina. Durante il conseguente procedimento il tecnico della signora D erano chiesti dagli uffici comunali alcuni chiarimenti che venivano forniti dal direttore dei lavori, ma il procedimento non si concludeva nei termini (pur tenendo conto delle sospensioni legali collegate al periodo pandemico) sicché si formava il silenzio-diniego che era impugnato con un ulteriore ricorso recante motivi aggiunti;

- in data 31 luglio 2020, con nota prot. n. 19396 era comunicato l’avvio del procedimento di diniego con riferimento alla seconda istanza di accertamento di conformità, al quale seguiva la determinazione n. 16 del 6 ottobre 2020 di reiezione espressa della seconda istanza di accertamento di conformità, che anch’essa era gravata dalla signora D con ricorso recante motivi aggiunti;

- nel frattempo, avendo ritenuto la signora D che si fosse formato il silenzio inadempimento sulla istanza di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi del d.lgs. 42/2004, atteso che né il comune né la regione l’avevano riscontrata, ella proponeva ricorso autonomo dinanzi al TAR per la Sardegna (poi respinto con sentenza 7 maggio 2021 n. 339 che, a propria volta, è stata confermata in sede di appello, seppure con diversa motivazione, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2022 n. 4584);

- con riferimento al ricorso introduttivo rispetto all’ordine di demolizione n. 2/2019 e ai ricorsi recanti motivi aggiunti proposti dalla signora D nei confronti degli ulteriori provvedimenti come sopra elencati, il TAR per la Sardegna, con la sentenza 7 maggio 2021 n. 338: a) ha dichiarato improcedibili il primo ed il quarto ricorso per motivi aggiunti in quanto proposti avverso i provvedimenti taciti di diniego asseritamente formati sulla prima e sulla seconda istanza di accertamento di conformità, “ risultando gli atti impugnati interamente superati e assorbiti - nei loro effetti lesivi - dai provvedimenti espressi oggetto di separata impugnazione con i secondi, terzi e quinti motivi aggiunti ”;
b) ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse anche il ricorso introduttivo ritenendo legittima la seconda ordinanza di demolizione (n. 7 del 14 novembre 2019) con cui il Comune di Sinnai, in rettifica della precedente ordinanza n. 2 dell’11 marzo 2019 impugnata con detto ricorso, riteneva le opere realizzate totalmente abusive per intervenuta decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nei termini di legge;
c) ha respinto il secondo e terzo ricorso recanti motivi aggiunti con i quali in entrambi si impugnava l’ordinanza di demolizione n. 7/2019 e il provvedimento esplicito di rigetto della prima istanza di accertamento di conformità;
d) ha respinto il quinto ricorso recante motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione della determinazione n. 16 del 6 ottobre 2020 di esplicito rigetto dell’ulteriore istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente il 10-14 febbraio 2020

3. – Propone quindi appello la signora N D, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado n. 338/2021, prospettando dodici complesse traiettorie contestative (oltre alla riproposizione di motivi non scrutinati dal primo giudice), che possono sintetizzarsi come segue:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Mancata applicazione dei principi in materia di decadenza dei titoli edilizi. Motivazione insufficiente. Un primo profilo di erroneità della sentenza qui oggetto di appello concerne la scelta, operata dal primo giudice, di ritenere legittimamente adottato l’ordine di demolizione n. 7/2019 con il quale il Comune di Sinnai ha rettificato e sostituito l’ordine di demolizione n. 2/2019, ingiungendo alla proprietaria la totale demolizione delle opere realizzate per la mancanza di un titolo edilizio valido ed efficace a causa dell’asserita intervenuta decadenza della concessione edilizia n. 215 del 10 dicembre 2012 per il mancato inizio dei lavori delle opere assentite entro i termini previsti. Contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione comunale e diversamente da come ha ritenuto di condividere il primo giudice, la signora D rappresenta, a confutazione della sostenuta decadenza e contrariamente a quanto affermato dal Comune di Sinnai nella determinazione n. 62 del 6 novembre 2019 di diniego della prima istanza di accertamento di conformità, quanto segue: a) i lavori erano iniziati entro il termine annuale di decadenza della concessione edilizia n. 215 del 19 dicembre 2012, per come da dichiarato dalla stessa signora D con nota in data 12 dicembre 2013;
b) in ogni caso per la decadenza di una concessione edilizia per inizio dei lavori oltre i termini di legge deve sempre essere adottato un formale provvedimento di decadenza, circostanza che nella specie non si è verificata;
c) l’istanza per accertamento di conformità è ammessa sia in caso di difformità parziale sia per i lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio, per cui la decadenza sarebbe comunque irrilevante ai fini della sanabilità delle opere. Di conseguenza si manifesta evidente che la sentenza qui oggetto di appello sia stata assunta erroneamente nella parte in cui sono stati considerati legittimi tutti i provvedimenti comunali, nella sequenza temporale più sopra descritta e fatti tutti oggetto di impugnazione nella sede giudiziale, fondati sulla intervenuta decadenza della concessione edilizia rilasciata alla proprietaria nel 2012, nonostante che siffatta decadenza non sia mai stata espressamente dichiarata dal comune attraverso l’adozione di un formale provvedimento, con la conseguenza che si presenta illegittimo anche il diniego opposto alla domanda di accertamento di conformità;

II) Violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241. Con il quinto ricorso recante motivi aggiunti, proposto in primo grado, la signora D ha impugnato il provvedimento comunale con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità, riproposta dalla proprietaria – in data 10 febbraio 2020 - dopo la reiezione della prima domanda, riferita a tutte le opere realizzate e come se la concessione edilizia del 2012 non le fosse stata mai rilasciata. Con la prima censura la signora D ha sostenuto la illegittimità del provvedimento di diniego di accertamento di conformità in quanto detto atto conclusivo del procedimento si fondava su motivazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel preavviso di diniego comunicatole ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990, non essendo condivisibile la considerazione fatta propria dal TAR in argomento per respingere la dedotta censura (atteso che dai due provvedimenti emerge “ la continua interlocuzione intercorsa tra le parti nel corso dell’iter procedimentale su tutti gli aspetti critici della vicenda al fine di individuare, ove possibile, una soluzione positiva della vicenda. All’esito l’amministrazione ha ritenuto insuperabili le criticità riscontrate, ma nell’ottica di un’interpretazione sostanzialistica e non meramente formale – come del resto affermatasi nella giurisprudenza - delle disposizioni sull’apporto procedimentale del destinatario del provvedimento finale, non può sicuramente ritenersi che l’amministrazione abbia in qualche modo sacrificato o arrecato pregiudizio alle garanzie poste a presidio del contraddittorio procedimentale ”). Nella presente sede di appello, infatti, la proprietaria sottolinea nuovamente come il provvedimento di diniego sia fondato anche su due ulteriori profili che mai sono stati sottoposti al contraddittorio con la parte interessata, quali: a) che gli edifici di nuova costruzione non fruiscono dei benefici volumetrici di cui al comma 6, dell’art. 14, d.lgs. 4 luglio 2014. n. 102, per effetto della intervenuta abrogazione di tale previsione ad opera dell’art. 13 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 73;
b) che l’accertamento di conformità esclusivamente di uno scheletro portante e piscina non rispetterebbe il PUC e precisamente gli artt. 11, 12, 14 62, 63, 65, 69 e 70;

III) Violazione dell’art. 16 l.r. Sardegna 23 ottobre 1985, n. 23. La signora D ha sostenuto (e sostiene) l’illegittimità del secondo diniego di accertamento di conformità (anche) per la violazione dell’art. 16 l.r. 23/1985, nella parte in cui il comune afferma che gli edifici di nuova costruzione non fruirebbero più dei benefici volumetrici di cui all’art. 14, comma 6, d.lgs. 102/2014, per effetto della intervenuta abrogazione di tale previsione favorevole ad opera dell’art. 13 d.lgs. 73/2020 e ciò in quanto la seconda istanza è stata presentata in data 10 febbraio 2020 (ricevuta dal SUAPE in data 14 febbraio 2020) e certamente a tale data era (ancora) in vigore l’art. 14 d.lgs. 102/2014, perché abrogato solo con l’entrata in vigore (15 giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U. del 14 luglio 2020) dell’art. 13 d.lgs. 73/2020. Viene dunque contestata, anche nella sede di appello, la considerazione fatta propria sulla questione dal TAR ad avviso del quale, con riferimento all’affermazione del Comune di Sinnai sul punto, “ Non (…) rileva, dunque, un profilo di lesività nell’affermazione dell’ufficio comunale che riguardava un profilo non riferito alla domanda di accertamento di conformità dell’esistente, con conseguente reiezione della censura ”. D’altronde, nella specie: a) l’istanza per l’accertamento di conformità era corredata, ai sensi del comma 2- bis dell’art. 16 l.r. Sardegna n. 23/1985, anche dalla previsione delle tamponature necessarie per conformare lo scheletro già realizzato alle soluzioni tipologiche-architettoniche previste dallo strumento urbanistico;
b) essendo già stata realizzata la copertura del fabbricato, con la realizzazione delle tamponature sarebbe stato possibile determinare i volumi, le altezze e gli altri parametri, e, per l’effetto, cristallizzare gli stessi alla data della istanza come previsto dall’art. 16 l.r. 23/1985, ovviamente alla condizione che i lavori di completamento tipologico-architettonici venissero ultimati entro il termine indicato nel comma 3- bis dello stesso art. 16;

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1 e 2- bis , l.r. Sardegna 23/1985. Sempre con riferimento al secondo diniego di accertamento di conformità edilizia, la signora D ne ha dedotto la illegittimità nella parte in cui il comune ha sostenuto che non sarebbe possibile la sanatoria perché lo scheletro del fabbricato sarebbe in contrasto con talune norme del PUC e, in particolare, con le previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 14, in quanto le costruzioni prive di destinazione non sarebbero ammissibili e non sarebbe possibile valutarne la compatibilità sia con riferimento alla zona B, sottozona B2 sia con le prescrizioni recate dall’art. 14 in quanto, in assenza di sistemazioni esterne per quanto riguarda l’altezza dell’edificio massima di 7,50 metri, si potrebbe rilevare un’altezza pari a 7,75 metri e quindi oltre il limite massimo di zona pari a 7,50 metri nonché con la previsione dell’art. 62, in quanto non sarebbero delimitati i vari locali e le singole specifiche destinazioni quali camera da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.. Sempre ad avviso del comune non sarebbe compatibile il fabbricato realizzato: a) con l’art. 63, in quanto non rispetterebbe i requisiti minimi dei locali degli alloggi, ed in quanto non sono presenti finestre, bagni, superfici abitabili;
b) con gli artt. 51, 52 e 65, rispettivamente, in tema di isolamento acustico, di contenimento del consumo di energia negli edifici, di requisiti delle strutture edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
c) con l’art. 69 in quanto il mero scheletro non rispetterebbe il decoro edilizio;
g) con l’art. 70 in quanto il seminterrato, senza alcuna sistemazione esterna nei limiti dell’art. 70, produrrebbe volumetria pari ad 420,18 mc. Ma tutto ciò non tiene conto della previsione recata dall’art. 16, comma 2- bis , l.r. 23/1985 per effetto della quale, in senso ampliativo rispetto alla previsione recata dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, è asseverabile la realizzazione delle opere necessarie “ per ricondurre l’esistente alle soluzioni tipologico architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente ”, ammettendo la sanatoria di edifici non ultimati, pur essendo tale possibilità limitata a quanto necessario per ricondurre il realizzato alle soluzioni tipologico-architettoniche e non già per realizzare le opere di completamento funzionale dell’edificio;

V) Violazione del decreto dell’Assessore enti locali, finanza e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, della Regione Sardegna. Violazione del regolamento edilizio e delle NTA del PUC del Comune di Sinnai. Violazione dell’art. 16 l.r. Sardegna 23/1985. Sempre nel provvedimento di diniego di accertamento di conformità il Comune di Sinnai ha contestato alla proprietaria di non aver ultimato l’opera che avrebbe consentito l’accertamento di conformità quando, in realtà, il fabbricato non avrebbe potuto essere completato per effetto dell’adozione dell’ordinanza di sospensione lavori n. 9 dell’1 ottobre 2018 e dell’ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 marzo 2019. Ciò comporta che neppure abbia pregio l’ulteriore contestazione comunale avente ad oggetto le altezze e i volumi del fabbricato, laddove per effettuare tali misurazioni occorre tenere conto di parametri edilizi calcolabili solo ad opera finita. Conseguentemente si presenta priva di fondamento la sostenuta illegittimità che il comune fa derivare dall’altezza dell’edificio che misurerebbe 7,75 metri, non rispettando quindi i limiti di altezza dettati dal regolamento edilizio, atteso che in difetto di tamponature non è possibile individuare l’intersezione dell’intradosso del solaio nonché l’esterno della tamponatura che costituisce il punto di riferimento per calcolare l’altezza del fabbricato ai sensi del decreto dell’Assessore enti locali, finanza e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, della Regione Sardegna nonché dell’art. 63 e ss. del regolamento edilizio oltre a quanto prevedono gli artt. 9 e 14 delle NTA del PUC di Sinnai, nonostante tale punto di riferimento fosse facilmente individuabile nelle tavole allegate all’istanza di sanatoria quale sviluppo delle soluzioni tipologico architettoniche;

VI) Violazione dell’art. 16 della l.r. Sardegna n. 23/1985 sotto altro profilo. La signora D ribadisce che il comune prima e il TAR poi sono caduti nell’errore di voler ritenere non accoglibile la seconda istanza di accertamento di conformità in quanto concentrata sullo “scheletrato” e sulla “piscina”, quando, al contrario, la previsione contenuta nell’art. 16, comma 2- bis , l.r. Sardegna n. 23/1985 permette che “ La domanda di cui al comma 1 può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità ”. E’ dunque evidente che la proprietaria abbia presentato la domanda relativa allo “scheletrato” e alla “piscina” manifestando la volontà che la valutazione sull’accertamento di conformità coinvolgesse l’intero progetto allegato alla domanda, ivi comprese le opere non ancora realizzate (nello specifico il progetto relativo “ alla conformità urbanistica di questo ipotetico fabbricato (da realizzare in completamento, anche con modifiche dell’esistente) ”. Sicché, al contrario di quanto ha ritenuto il giudice di prime cure, era onere del comune fare riferimento all’intero progetto al fine di valutare il rilascio o meno del titolo edilizio in sanatoria;

VII) Violazione degli artt. 146, 167 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Violazione dell’art. 9, comma 1, l.r. Sardegna 12 agosto 1998, n. 28 - Violazione degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 - Violazione dell’art. 40 l.r. Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 e dell’art. 16 delle direttive SUAPE approvate con

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi