Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-07-20, n. 202004642

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-07-20, n. 202004642
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004642
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 04642/2020REG.PROV.COLL.

N. 09181/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9181 del 2019, proposto dal signor L T, rappresentato e difeso dagli avvocati C A T e F S, con domicilio eletto presso l’avvocato S in Roma, via G. Borsi, n. 4, e con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S D S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 774 del 28 giugno 2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati C A T e S D S M che hanno chiesto il passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con il presente ricorso in appello, proposto avverso l’ordinanza del Tar Veneto n. 774 del 2019, che ha respinto l’opposizione al decreto presidenziale di perenzione n. 701 del 2018, il signor L T – nel premettere che l’originario difensore, al quale l’avviso era stato notificato il 15 gennaio 2018 all’indirizzo PEC, gli ha trasmesso copia del decreto di perenzione adducendo che il detto avviso della Segreteria del Tar ex art. 82 c.p.a. non era stato comunicato al ricorrente per un disguido – ha formulato essenzialmente le seguenti doglianze:

- la comunicazione di segreteria prescritta dall’art. 82 c.p.a. è notificata soltanto al difensore costituito, per cui la presunzione di conoscenza dell’avviso anche da parte del ricorrente deve poter essere vinta attraverso la dimostrazione che, come nella specie, egli non ne ha avuto notizia;

- la rimessione in termini del ricorrente che, incolpevolmente, abbia ignorato, perché non comunicatogli dal difensore, l’avviso che lo onerava di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza per evitare la perenzione del ricorso sarebbe soluzione imposta dalla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 82 c.p.a., in quanto le cause ostative alla decisione di merito dei ricorsi integrerebbero un limite all’esercizio dei diritti scolpiti negli artt. 24 e 103 Cost.;

- tale soluzione si imporrebbe anche perché l’istanza di fissazione d’udienza impeditiva dell’estinzione per perenzione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte, oltre che dal suo difensore;

Rilevato che, per l’ipotesi in cui questo Collegio ritenesse di non poter accogliere l’appello attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, l’appellante ha chiesto che sia rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 82 e 37 c.p.a. per contrasto con gli artt. 24 e 103 Cost.;

Rilevato che il Comune di Chioggia ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello;

Rilevato che il signor T ha depositato una memoria di replica;

Ritenuto che l’appello sia infondato e debba essere di conseguenza respinto;

Rilevato, infatti, che, con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (e, poi, con la correzione operata all’art.136 dal d.lgs. n.195 del 2011), la trasmissione degli avvisi tramite PEC è stata introdotta come modalità ordinaria delle comunicazioni processuali (cfr. Ad. Plenaria Cons. Stato, n. 33 del 2014) e che le comunicazioni di segreteria, anche ai fini della estinzione del giudizio, devono essere fatte al domiciliatario (cfr. Cons. Stato, 30 giugno 2020, n. 4129);

Ritenuto che, come correttamente posto in rilievo nell’ordinanza impugnata, affinché decorra il termine di 180 giorni previsto dall’art. 82 c.p.a. è sufficiente che il ricorrente abbia avuto “conoscenza legale” dell’avviso di segreteria, tramite comunicazione al difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, non essendo previsto dalla norma alcun avviso alla parte in senso sostanziale;

Ritenuto che, in virtù del mandato professionale conferito per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio, la comunicazione al difensore o al suo domiciliatario deve intendersi effettuata direttamente alla parte;

Rilevato, in proposito, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazioni hanno posto in rilievo che anche quando una parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di questi ha “pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che la notificazione o la comunicazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi’ (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 12924);

Ritenuto che, essendo stato l’avviso di segreteria ex art. 82 c.p.a. comunicato al difensore della parte, il beneficio dell’errore scusabile non può essere concesso, atteso che, come indicato, tra l’altro, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 33 del 2014, esso costituisce rimedio eccezionale ed è soggetto a regole di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, IV, 30 giugno 2020, n. 4129;
Cons. Stato, IV, 24 settembre 2019, n. 6357);

Rilevato, in particolare, che la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha posto in rilievo che il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile riveste carattere eccezionale, nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali (ivi incluso quello entro il quale è necessario, per evitare la perenzione, presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi ultraquinquennali), con la conseguenza che la disposizione che lo ha codificato (art. 37 c.p.a.) deve ritenersi di stretta interpretazione;

Ritenuto, pertanto, che il beneficio dell’errore scusabile va riconosciuto solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell’art.37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte;

Ritenuto che tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui, come detto, la parte opera un generico riferimento ad un disguido intercorso nelle comunicazioni con il proprio difensore;

Ritenuto che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata, in quanto, come già posto in rilievo, in virtù del mandato professionale conferito per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio, le comunicazioni al difensore devono intendersi come effettuate direttamente alla parte, sicché nessuna violazione delle norme costituzionali poste a tutela del diritto di difesa in giudizio può ipotizzarsi;

Ritenuto di liquidare in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, le spese del presente giudizio di appello avverso l’ordinanza di primo grado che ha respinto l’opposizione al decreto di perenzione e di porre le stesse a carico dell’appellante ed a favore del Comune di Chioggia;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi