Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300765

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300765
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300765
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 00765/2023REG.PROV.COLL.

N. 05449/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5449 del 2016, proposto dai signori LO VA, IO LA e LI LL in proprio e nelle qualità di comproprietari e componenti il consiglio di amministrazione della residenza turistica alberghiera “Monte Rosa”, nonché della ditta “Monte Rosa”, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mattia Crucioli, Gabriele Di Paolo e Dover Scalera, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Dover Scalera e Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, n. 35b;



contro

il Comune di SS-La-Trinite', in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Valle D’Aosta, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

dei signori UE TI e NC MA Galanti, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta n. 1 del 12 gennaio 2016, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di SS-La-Trinite';

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere Michele Conforti;

Nessuno presente per le parti;

Preso atto dell'istanza congiunta di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Mattia Crucioli e Gianni Maria Saracco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori LO VA, IO LA, LI LL in proprio e nella qualità di comproprietari e di componenti del consiglio di amministrazione della residenza turistico alberghiera denominata “Monte Rosa” avverso la sentenza del T.a.r. per la Valle d’Aosta del 12 gennaio 2016 n. 1.

2. Nel presente giudizio, risulta controverso il procedimento di adozione e approvazione della variante generale al piano regolatore generale (d’ora in avanti, PRG) del comune di SS La TR (d’ora in avanti, il “comune”) e, in particolare, l’art. 46 delle n.t.a., nella parte in cui disciplina la destinazione d’uso degli immobili situati nella zona Tache, sottozona B1.

2.1. Gli odierni appellanti deducono di essere proprietari ed amministratori della struttura alberghiera ubicata nel territorio del comune, in un’area individuata al foglio 8, particella 13, realizzata, dalla società TO RA e C. s.n.c.”, previa concessione di un finanziamento regionale, riconosciuto con la delibera di giunta regionale del 2 marzo 1990 n. 2068 e condizionato dalla costituzione di un vincolo di destinazione alberghiera (la cui scadenza era prevista per il 1° luglio 2013).

2.2. Successivamente, la società TO RA e C. s.n.c.” ha venduto la struttura alla società “Pentagono Valle D’Aosta s.r.l.”, la quale ha estinto anticipatamente il mutuo collegato al finanziamento ricevuto e, previo frazionamento, ha venduto agli appellanti le singole unità immobiliari che costituiscono la residenza turistico alberghiera “Monte Rosa”.

2.3. Quest’ultimi hanno poi domandato alla regione l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso della suddetta struttura.

2.4. Con la deliberazione di giunta regionale n. 88 del 23 gennaio 2009, la regione ha autorizzato il cambio di destinazione d’uso.

2.5. Con l’istanza del 3 agosto 2009, gli interessati hanno chiesto al comune l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso, che è stata rigettata con il provvedimento n. 1392/1803, dell’8 marzo 2010.

2.6. Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi al T.a.r. Valle D’Aosta che lo ha annullato con la sentenza n. 68 del 15 giugno 2011.

2.7. Con le delibere nn. 26 e 27 del 6 settembre 2013, il comune ha adottato il progetto preliminare di “ variante generale al P.R.G.C. ex art. 13 legge regionale n. 11/1998 ” ed il “ piano di sviluppo turistico ”, con i quali si è previsto (in particolare, all’art. 46 delle n.t.a.) che per gli immobili aventi la destinazione d’uso a residenza turistico-alberghiera non fosse consentito il cambio di destinazione d’uso.

2.8. Con la delibera n. 27 del 15 dicembre 2014, sono state respinte le osservazioni presentate dagli interessati da parte del comune, il quale, con la delibera n. 28, emanata lo stesso giorno, ha anche adottato la variante, trasmettendola alla regione per le valutazioni di sua competenza.

3. I ricorrenti hanno dunque impugnato il provvedimento di adozione della variante, relativamente all’art. 46 delle n.t.a., articolando i seguenti motivi:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 L.R. 11/1998. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Disparità di trattamento;

II. Violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione. Violazione dell’art. 23, comma 5 bis, della l.r. 19/2001 nonché paragrafo 7.3.3. dell’Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 4697 del 10/12/2001 e ss.mm. Sviamento di potere. Incompetenza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza e disparità di trattamento;

III. Violazione dell’art. 42 della Costituzione. Violazione dell’art. 27 comma 7 delle NTA al Piano Territoriale Paesistico. Contrasto con la relazione illustrativa alla Variante ed al PST.

Contraddittorietà rispetto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 23/01/2009. Contraddittorietà rispetto ai fini perseguiti. Travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono soddisfare. Irragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà.

3.1. Si è costituito in giudizio il comune per resistere al ricorso.

4. Successivamente alla proposizione del ricorso, con la deliberazione della giunta della regione Valle d’Aosta n. 594 del 24 aprile 2015, la regione ha concluso positivamente il procedimento di valutazione del progetto definitivo di variante.

4.1. Il provvedimento regionale è stato impugnato con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 30 giugno 2015, nei quali si è dedotta l’illegittimità derivata dei nuovi provvedimenti impugnati e si è integrato il contraddittorio nei confronti della regione.

5. Con la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 4 agosto 2015, il comune ha approvato la variante.

5.1. I ricorrenti hanno impugnato, con la notificazione di un secondo ricorso per motivi aggiunti, anche questo provvedimento, deducendone l’illegittimità derivata per i medesimi vizi già dedotti con il ricorso principale.

6. Con la sentenza n. 1/2016, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, e ha compensato le spese di lite tra le parti.

7. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, proponendo quattro motivi (estesi da pagina 17 a pagina 31 e di cui l’ultimo meramente riproduttivo delle censure precedentemente articolate nei confronti dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti).

7.1. Il 29 settembre 2016, si è costituito in giudizio il comune per resistere all’appello.

7.2. Con l’ordinanza n. 149 del 3 febbraio 2020, il presidente della quarta sezione ha domandato alla parte appellante “ se continua a sussistere l’interesse alla definizione del giudizio, per evitare che nei ruoli ordinari delle udienze siano eventualmente inseriti giudizi destinati ad essere dichiarati estinti, nonché per prevenire la condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo ”.

7.3. Il 12 settembre 2022, gli appellanti hanno ribadito il loro interesse alla decisione del ricorso.

7.4. Con la memoria del 4 novembre 2022, gli appellanti insistono sugli aspetti collegati alla non economicità della gestione della struttura alberghiera, depositando anche documentazione sopravvenuta inerente a questo aspetto.

7.5. Il 15 novembre 2022, il comune ha depositato una memoria di replica.

8. All’udienza del 6 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In limine litis , in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello, formulata dal comune appellato, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).

9.1. Sempre in rito, va dichiarata l’inammissibilità – per violazione del divieto dei nuovi mezzi di prova in appello sancito dall’art. 104 comma 2 c.p.a. - di tutta la produzione documentale tranne i documenti del comune correlati al procedimento di approvazione della variante (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. IV, 27 luglio 2021 n. 5560, in particolare §. 16.6. e 16.8.).

9.2. Venendo al merito dell’appello, va osservato come i motivi di gravame dedotti dall’appellante abbiano fatto sostanzialmente riemergere il thema decidendum di primo grado, consentendo, perciò, per semplicità espositiva ed economia dei mezzi processuali, il riesame delle doglianze espresse dalla ricorrente in prime cure con i motivi di impugnazione formulati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7619 del 2020 § 3.3. e 1173 del 2020; sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5865 del 2015; sez. V, n. 5868 del 2015).

10. La disamina delle censure proposte investe, in generale, questioni tipiche della materia urbanistica e, in particolare, la specifica problematica del c.d. “vincolo alberghiero”.

Risulta pertanto utile illustrare i principi che disciplinano questi profili della res litigiosa , al fine di tratteggiare

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi