Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-28, n. 202405736
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2024
N. 05736/2024REG.PROV.COLL.
N. 01944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2024, proposto dal Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M S, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Yaris S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e i signori G P, A C, C S P, C S, F E, P C, A C, G R e G C, rappresentati e difesi dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
i signori Marrone Vincenzo, Franco Roberto, Imperato Maria, Rapesta Giuseppe, Paolillo Gianfranco, Cioffi Agostino e Polzella Carmelina Santina anche come avente causi di Angelo De Feo, Staiano Ciro anche come avente causa di Staiano A, Esposito Francesco, Cioffi Anna, Giuseppe e Paola, anche quale aventi causa di Maria Ruggiero, Santoro Carmen e Gaetano, anche quali aventi causa di Maria Cosentino e Maffucci Vincenzo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della Regione Campania e di F S L, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza, anche di chiarimenti
alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 18 marzo 2021, n. 2323, che ha accolto l’appello n. 10091/2019 R.G., proposto dal Comune di Vico Equense per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sezione V, 25 ottobre 2019, n. 5076, la quale aveva accolto il ricorso n. 1280/2016 R.G. proposto dai ricorrenti per l’annullamento della deliberazione 30 dicembre 2015 n. 74, del Consiglio comunale di Vico Equense e per la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni in dipendenza da acquisizione coattiva sanante di terreni di loro proprietà, e in accoglimento dell’appello ha accolto la domanda riconvenzionale e condannato i ricorrenti stessi a pagare pro quota al Comune la somma complessiva di € 4.189.433,17;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
1. Il Comune ricorre contro alcuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte, rispettivamente, dei complessi “Condominio Cooperativa L’Ulivo” (con il parallelo ricorso n.1517/2024 R.G. chiamato a questa stessa camera di consiglio) nonché “Domus Aequana” (con questo ricorso n. 1944/2024 R.G.), entrambi realizzati in Comune di Vico Equense sui terreni di proprietà di certo F S L, originariamente in esecuzione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare - PEEP di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, approvato con deliberazione del Presidente della Regione Campania 3806/1977. Si controverte della pretesa avanzata dal Comune stesso nei confronti di costoro per la restituzione degli importi da esso pagati al proprietario espropriato per l’acquisizione dei terreni in questione.
2. La complessa vicenda, per quanto qui interessa, si può riassumere così come segue (si vedano le identiche sentenze di I grado T.a.r. Campania Napoli 5077/2019 e 5076/2019, non contestate quanto ai fatti storici).
2.1 Il Comune di Vico Equense, con atti 11 maggio 1979 rep. n.85 Segretario comunale e 30 maggio 1979 rep. n.87, ha stipulato con le cooperative di cui si è detto, due convenzioni per assegnar loro in diritto di proprietà alcune aree comprese nel PEEP citato, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2.2 All’art. 7 di queste convenzioni, si stabiliva in particolare che: “ il Comune ora per quando ne acquisterà la proprietà concede alla cooperativa costituita ... il diritto di proprietà sull'area … di sedime del fabbricato e le relative pertinenze... il corrispettivo dell'assegnazione del diritto di proprietà di cui alla presente convenzione resta convenuto: a) nel costo di acquisizione dell'area assegnata...da utilizzarsi per gli insediamenti residenziali e per le opere di urbanizzazione quale risulti definito con l'applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nel costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra… ".
2.3 Le cooperative stipulanti quindi hanno versato l’indennità di esproprio così determinata, commisurata appunto ai criteri della l. 865/1971; il Comune, con i decreti del Sindaco 8 agosto 1981 n. 562 dell'8 agosto 1981 e 28 giugno 1983 n. 166 ha espropriato i fondi; le cooperative di conseguenza hanno realizzato gli alloggi e li hanno assegnati in proprietà ai beneficiari, fra i quali appunto vi sono gli attuali ricorrenti.
2.4 È accaduto però che il proprietario dei fondi trasformati, il citato F S L, ha contestato l’esproprio nei suoi confronti, con gli esiti di cui subito.
2.5 In primo luogo, il T.a.r. Campania Napoli, con sentenza sez. III 29 gennaio 1988 n. 17, confermata in appello con la decisione sez. IV di questo Consiglio 16 marzo 1999 n. 308, ha accolto il ricorso da lui presentato e annullato il PEEP di cui si è detto e tutti gli atti della connessa procedura espropriativa, ovvero la dichiarazione di pubblica utilità, le delibere del Consiglio comunale concernenti l'assegnazione dei suoli e i decreti di esproprio.
2.6 In secondo luogo, la Corte di appello di Napoli, con sentenza 11 marzo 2011 n. 774, confermata con la sentenza Cass. civ. 13 novembre 2013 n. 32439, ha condannato il Comune di Vico Equense al pagamento in suo favore della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dall’1 gennaio 1983 ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del valore venale del fondo ed il deprezzamento della residua proprietà.
2.7 A fronte di ciò, il Comune ha attivato il procedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, procedimento terminato con la deliberazione del Consiglio 6 novembre 2013 n.40, nella quale stabilisce: “ di accertare che le aree di proprietà del sig. L F S … giusti gli atti annullati e le convenzioni stipulate dalle Cooperative l'Ulivo e Domus Aequana sono state utilizzate dalle stesse e oggi dagli