Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-09-21, n. 202005500
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/09/2020
N. 05500/2020 REG.PROV.CAU.
N. 05067/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5067 del 2020, proposto da
C M S, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. D V e A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Palermo, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Arianna Camillo non costituito in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03268/2020, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi Palermo e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio di Cesana e dello Stato Giovanni Greco;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha preso parte alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, relativamente all’anno accademico 2019/2020, conseguendo il punteggio di 38,70 e collocandosi nell’ambito della graduatoria nella posizione n. 14.534, non utile per l’ammissione al corso di laurea ambito;
- le censure implicanti la rinnovazione della procedura selettiva (concernenti l’erronea formulazione dei quesiti, la violazione del principio dell’anonimato e comunque le asserite irregolarità inficianti la relativa prova) non sono compatibili con la richiesta cautelare di ammissione della parte ricorrente, anche con riserva, al corso di laurea ambito;
- le censure concernenti la sottostima o l’inadeguatezza dell’offerta formativa e dell’effettivo fabbisogno professionale medico-sanitario devono essere approfondite nella sede di merito e comunque non sembrerebbero consentire, pure nell’eventualità di un loro accoglimento, l’individuazione in sede giurisdizionale del maggiore contingente di posti in ipotesi conferibili (essenziale per verificare se l’appellante, in caso di diversa programmazione dell’offerta formativa o del fabbisogno professionale, avrebbe occupato una posizione utile ai fini dell’ammissione al corso di laurea ambito), vertendosi su questioni da riesaminare a cura del Ministero procedente nell’eventuale fase di riedizione del potere amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429);
- le esigenze cautelari dell’appellante possono essere favorevolmente apprezzate ai soli fini della ricognizione dei posti disponibili e dell’eventuale scorrimento nella graduatoria per le sedi optate da parte appellante sulla base del punteggio ottenuto e secondo l’ordine e la posizione che ne conseguono;
- il parziale accoglimento dell’appello giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado cautelare;