Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202400966
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Pubblicato il 31/01/2024
N. 00966/2024REG.PROV.COLL.
N. 01055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2022, proposto da
Monte Barbaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, R O e Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michela Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, n. 288;
contro
Comune di Valdobbiadene, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L B e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura - Soprintendenza per i Beni e Paesaggistici delle Provincie di Venezia Padova Treviso e Belluno, Regione Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Difesa, Ente Nazionale per L'Aviazione Civile – E.N.A.C., Ente Nazionale per L'Assistenza al Volo – E.N.A.V., Agenzia Regionale per la Protezione e La Prevenzione Ambientale del Veneto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Società Consortile R5 a r.l., O-Sphera S.r.l., D-Sphera S.r.l., P-Sphera S.r.l., Associazione Radio Maria Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Avilio Presutti e Felice Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro n. 10;
Centro di Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Guglielmetti e Chiara De Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società C-Sphera S.r.l., Società Elemedia S.p.A., non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6140.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valdobbiadene, della Società Consortile R5 A R.L., di O-Sphera S.r.l., di D-Sphera S.r.l., di P-Sphera S.r.l., di Centro di Produzione S.p.A. e di Associazione Radio Maria Aps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati Michela Reggio D'Aci per sè e per delega di A C, L B per sè e per delega di L G, Felice Vaccaro per sè e per delega di Avilio Presutti, Chiara De Bari e Bruno Guglielmetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a. notificato il 10 gennaio 2022 e depositato l’8 febbraio 2022 la Monte Barbaria S.r.l., proprietaria di un rifugio con annessi fabbricati accessori e di alcune strutture (tralicci) funzionali alla radio-diffusione siti in località Monte Barbaria sulla sommità del Monte Cesen nel Comune di Valdobbiadene, ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2021, n. 6140 (notificatale dal Comune di Valdobbiadene in data 10 novembre 2021), che ha integralmente respinto, previa loro riunione, i ricorsi in appello nn. 4539, 4540 e 4542 del 2016 R.G. dalla stessa presentati avverso le sentenze del T.A.R. per il Veneto nn. 50, 51 e 53 del 20 gennaio 2016.
Nel dettaglio, ha domandato, in fase rescindente, la revocazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2021, n. 6140.
Ha chiesto, quindi, in sede rescissoria, la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 50 del 20 gennaio 2016, oggetto dell’appello n. 4540/16 R.G. deciso con la sentenza qui impugnata in revocazione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1053/2013 R.G. con cui era stato chiesto l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 9820 del 26 aprile 2013, con cui il Comune di Valdobbiadene aveva negato alla società ricorrente il rilascio dell’autorizzazione al riordino delle infrastrutture per stazione radiofonica in località Monte Barbaria;
- nonché, per quanto occorrer possa, dell’art. 25 delle Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale del Comune di Valdobbiadene, modificato con la Variante n. 49/2011, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2011, nella parte in cui esso vieta di installare gli impianti radiotrasmittenti al di fuori delle aree appositamente individuate nello strumento urbanistico e, comunque, nella parte in cui esso possa essere interpretato nel senso di precludere qualunque intervento di riordino delle esistenti infrastrutture per radiotrasmissione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Ha chiesto, poi, sempre in via rescissoria, la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 51 del 20 gennaio 2016, oggetto dell’appello n. 4542/16 R.G deciso con la sentenza qui impugnata in revocazione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1186/2012 R.G. con cui è stato chiesto l’annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata dal Comune di Valdobbiadene in data 16 maggio 2012 alla Società consortile R5, per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, nonché ogni altro atto alla stessa connesso, ivi espressamente compresi i verbali delle conferenze di servizi che ne hanno preceduto il rilascio.
In ultimo, ha chiesto, sempre in via rescissoria, la riforma anche della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 53 del 20 gennaio 2016, oggetto dell’appello n. 4539/16 R.G. deciso con la sentenza qui impugnata in revocazione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 754/2014 R.G. con cui è stato chiesto l’annullamento:
- del provvedimento di diniego prot. n. 6078 del 14 marzo 2014, emesso dal Comune di Valdobbiadene sull’istanza di condono edilizio presentata dalla Società Monte Barbaria in data 10 dicembre 2004, prot. n. C-2003- 0188, per l’installazione di antenne e di ripetitori in Comune di Valdobbiadene, località Monte Barbaria;
- del presupposto parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 0004279 del 20 febbraio 2014;-
dell’ordinanza di demolizione conseguentemente emessa dal Comune di Valdobbiadene per l’installazione di antenne e ripetitori in località Monte Barbaria, prot. n. 66 del 21 marzo 2014, notificata alla Società Monte Barbaria in data 3 aprile 2014.
1.1 A sostegno del prefato ricorso per revocazione ha dedotto, in sede rescindente, relativamente all’appello n. 4540/2016 R.G., i motivi così rubricati:
1) Primo errore di fatto revocatorio, riguardante l’errata percezione degli effetti derivanti dall’applicazione del contestato art. 25 delle NTA del PRG del Comune di Valdobbiadene (pag. 19 della sentenza) .
2) Secondo errore di fatto revocatorio, riguardante l’errata individuazione dei firmatari dell’istanza di riordino presentata dalla ricorrente in data 11 giugno 2012 (pag. 21 della sentenza) ;
3) Terzo errore di fatto revocatorio, riguardante l’errata individuazione dei soggetti che hanno conferito alla ricorrente la delega per la presentazione dell’istanza di riordino dell’11 giugno 2012 (pag. 22 della sentenza) .
1.2 Sempre in sede rescindente ha dedotto, relativamente all’appello n. 4543/2016 R.G., il motivo così rubricato:
4) quarto errore di fatto revocatorio, riguardante l’errata ovvero incompleta percezione delle doglianze della ricorrente, dei fatti e dei documenti relativi alla denunciata violazione delle garanzie partecipative commessa dal Comune di Valdobbiadene nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica al Consorzio R5 (pagg. 26-27 della sentenza) .
1.3 In ultimo, sempre in sede rescindente ha dedotto, relativamente all’appello n. 4539/2016 R.G., il motivo così rubricato:
5) Quinto errore di fatto revocatorio, riguardante l’errata percezione degli elementi di fatto rispettivamente rappresentati dalle parti per dimostrare la sussistenza ovvero l’insussistenza della denunciata disparità di trattamento tra la ricorrente e il Consorzio R5 (pag. 39 della 36 sentenza) ;
6) Sesto errore di fatto revocatorio, riguardante l’errata ovvero incompleta percezione della portata delle doglianze della ricorrente con riguardo all’individuazione delle opere da demolire (pag. 43 della sentenza) .
2. Nelle date, rispettivamente, del 23 febbraio 2022, del 3 e 4 marzo 2022 e dell’1 giugno 2022, si sono costituiti in giudizio il Centro di produzione S.p.A., la società consortile R5 a r.l., O-Sphera S.r.l., D-Sphera S.r.l., P-Sphera S.r.l., l’Associazione Radio Maria APS ed il Comune di Valdobbiadene.
3. Nelle date del 6 e 7 dicembre 2023 Centro di produzione S.p.A., la società consortile R5 a r.l. (insieme con O-Sphera S.r.l., D-Sphera S.r.l., P-Sphera S.r.l.), l’Associazione Radio Maria APS hanno depositato memorie difensive. La società consortile R5 a r.l., in particolare:
- ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione per carenza di interesse ad agire in quanto l’accoglimento della domanda di revocazione non consentirebbe comunque alla Monte Barbaria S.r.l., anche ove accolta, “la prosecuzione della sua attività tramite la struttura in località m. Barbaria, visti i divieti di legge e regolamenti da lei violati e persistenti per l’aspetto ambientale, edilizio, idrogeologico”.
- ha domandato la condanna della ricorrente Monte Barbaria S.r.l. al risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., nonché alla pubblicazione a sue spese dell’emananda decisione, anche per estratto, su un quotidiano nazionale.
4. L’11 dicembre 2023 il Comune di Valdobbiadene ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
5. In data 21 dicembre 2023 la società ricorrente in revocazione e la società consortile R5 a r.l. (insieme con O-Sphera S.r.l., D-Sphera S.r.l., P-Sphera S.r.l.) hanno depositato memorie in replica.