Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-26, n. 201603369

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-26, n. 201603369
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603369
Data del deposito : 26 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10761/2015 REG.RIC.

N. 03369/2016REG.PROV.COLL.

N. 10761/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10761 del 2015, proposto da:
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. P B e F D P, con domicilio eletto presso l’avv. P B in Roma, via Luigi Ceci, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 00996/2015, resa tra le parti, concernente l’ordinanza di ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato con l'eliminazione di impianti autonomi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori G S, C B, G P, R T e G M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati P B e Lidia Sgotto Ciabattini;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, con la sentenza 12 giugno 2015, n. 996, ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica del 25.10.2013, Reg. Ord. n. 602 e Prot. n. 8622 del Sindaco di Alessandria, con la quale era stato ordinato ai ricorrenti "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente".

Il TAR ha rilevato in sintesi che:

- l'ordinanza impugnata utilizza uno strumento extra ordinem per indebitamente interferire in rapporti individuali di natura privatistica e nello specifico in una controversia condominiale;

- mancano i presupposti di imprevedibilità e urgenza della situazione, atteso che la problematica del riscaldamento del condominio è stata ampiamente dibattuta in sede condominiale, ove è stata altresì presa una deliberazione all'unanimità che vincolava l'amministratore e tutti i ricorrenti;

- i condomini dissenzienti avrebbero potuto contestarla nelle sedi competenti;

- mancano peraltro veri e propri profili di rischio ascrivibili alla generalizzata categoria dell'incolumità pubblica.

Il Comune di Alessandria ha impugnato tale sentenza, ritenendone l’erroneità per:

- violazione e/o erronea applicazione degli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 2000;

- violazione e/o erronea applicazione del d.P.R n. 412 del 1993;

- violazione e/o erronea applicazione del D.lgs. n. 192 del 2005 e del Regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 59 del 2009;

- violazione e/o erronea applicazione degli artt. 123 e 125 del d.P.R. n. 380 del 2001;

- violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1105, 1106, 1108, 1118, 1136 e 1137 c.c.

- violazione e/o erronea applicazione L.R. Piemonte n. 13 del 2007;

- violazione e/o erronea applicazione della D.G.R. Piemonte n. 46 del 2009;

- erronea valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente;

- difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Si sono costituiti in giudizio i signori G S, C B, G P, R T e G M chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado perché ritenuti assorbiti.

All’udienza pubblica del 23 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva in punto di fatto che il Comune appellante ha emanato l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente per ordinare agli attuali appellati, tutti condomini e proprietari di alloggi del Condominio Flora, ubicato in Alessandria, Via Maria Bensi, con l’eccezione della parte appellata Dott. Sanelli Gianfranco, che era ed è l’amministratore in carica, di provvedere all’immediato ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato nel Condominio Flora medesimo, entro 7 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, e con l’eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi realizzati.

In data 2.7.2013 l’assemblea condominiale, cui hanno partecipato 12 dei 13 proprietari del condominio aveva deliberato, all’unanimità dei partecipanti, che, non essendo fattibile realizzare una nuova centrale termica, ogni condomino avrebbe dovuto provvedere ad adottare le soluzioni più idonee per “assicurarsi il calore necessario per la prossima stagione invernale”.

2. Ciò premesso in punto di fatto la Sezione deve rilevare ribadire che l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Comune di Alessandria difetta dei presupposti dell’imprevedibilità ed urgenza e tende a risolvere, in modo illegittimo, una questione condominiale di tipo privatistico, che è stata oggetto di una deliberazione vincolante per l’amministratore e per tutti i condomini, che avrebbe dovuto essere contestata, dagli eventuali dissenzienti, nella sede competente.

Il Comune appellante ha formulato il suo unico ed articolato motivo di appello sul presupposto che il TAR non avrebbe tenuto conto né che l’attività istruttoria posta in essere dal Comune era stata adeguata ed immune da vizi di illogicità ed irragionevolezza, nè che l’adozione dell’ordinanza era necessitata dalle violazioni della normativa vigente, giacché l’ordinanza si sarebbe limitata ad imporre l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento entro un congruo termine, senza alcuna indebita interferenza nei rapporti privati fra i condomini.

3. A prescindere dall’eccezione formulata dagli appellanti secondo cui l’Amministrazione comunale ha omesso di impugnare due punti fondamentali su cui è incentrata la sentenza di primo grado, relativamente ai presupposti di contingibilità ed urgenza, con la conseguenza, che sui detti capi, non specificamente investiti da motivi di impugnazione, si sarebbe formato il giudicato, la Sezione ritiene che le prospettazioni dell’amministrazione siano comunque infondate nel merito.

4. Il TAR, infatti, ritenendo insussistenti gli elementi dell’imprevedibilità ed urgenza, ha fatto corretta applicazione di consolidati principi circa i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, principi incentrati sulla sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e sulla provvisorietà e temporaneità degli effetti, nella proporzionalità del provvedimento (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697 e Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).

Non è, infatti, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

Nel caso di specie, il problema del riscaldamento del condominio si era evidenziato molto tempo prima dell’adozione dell’ordinanza, quando, a dicembre 2012, per la legittima disdetta del contratto di locazione (doc. 8 parte appellata) da parte della società proprietaria, era noto a tutti i condomini che, a far data dal 1° luglio 2013, sarebbe venuta meno la disponibilità del locale ove era stata collocata la centrale termica che serviva il condominio, con il conseguente smantellamento della stessa.

Il problema era stato, peraltro, affrontato tempestivamente dal condominio, che aveva cercato soluzioni tecniche alternative e, nell’impossibilità di reperire un locale idoneo in base alla normativa tecnica vigente, in sede assembleare aveva preso atto dell’impossibilità di ripristino della centrale termica o dell’individuazione di un locale idoneo, lasciando liberi i condomini, vista l’imminenza della stagione autunnale ed invernale, di procurarsi in modo alternativo il riscaldamento del proprio alloggio.

Detta delibera è stata adottata consensualmente da tutti i condomini e gli stessi condomini si sono procurati in via alternativa altre fonti di calore necessarie senza rischio di compromissione del diritto alla salute l’autunno e l’inverno, come documentalmente provato (cfr. doc n. 21 appellati), mediante impianti di riscaldamento autonomo, la cui realizzazione è dovuta all’evidenza a cause tecniche e di forza maggiore (cfr. art. 4 d.P.R. n. 59 del 2009 e art. 19, comma 1., L.R. Piemonte n. 13 del 2002).

Non sussiste, pertanto, né il presupposto della situazione imprevedibile, né l’urgenza di provvedere con un rimedio eccezionale extra ordinem per una situazione già affrontata e risolta dagli stessi condomini destinatari del provvedimento impugnato.

Infatti, le finalità della normativa contenuta nel d.P.R. n. 59 del 2009, che il Comune ha ritenuto violate, sono esclusivamente quelle del contenimento energetico e della riduzione dei consumi e non la tutela della salute collettiva, finalità per la cui salvaguardia non possono certo emanarsi ordinanze extra ordinem che hanno finalità diverse e tendono alla tutela dell’incolumità pubblica, non compromessa dall’adozione della delibera condominiale sopra richiamata.

Anche la lamentata violazione, da parte degli appellati, degli artt. 123 e 125 del Testo unico dell’edilizia, per mancata presentazione della denunzia di inizio lavori non può costituire presupposto per l’adozione di un provvedimento eccezionale come quello di specie, previsto, come detto, per casi di straordinaria urgenza non altrimenti fronteggiabili,

5. Peraltro, i destinatari dell’ordinanza impugnata, come correttamente ha rilevato il TAR, sono giuridicamente impossibilitati, quali singoli, ad eseguirlo, ripristinando l’impianto centralizzato, posto che l’ordine di ripristino riguarda parti e servizi comuni dell’edificio condominiale, quali sono per l’appunto gli impianti tecnologici, sui quali solo la volontà dell’assemblea condominiale, cioè della maggioranza dei condomini, consente di intervenire.

6. Per completezza deve osservarsi che anche le censure evidenziate espressamente nell’atto di appello sono infondate.

Infatti, l’attività istruttoria posta in essere dal Comune, proprio perché non ha correttamente considerato la situazione di imprevedibilità ed urgenza, nei sensi sopra precisati e proprio perché non si è posto il problema dell’esatta individuazione dei soggetti passivi, legittimamente destinatari dell’ordine, non risulta per nulla adeguata ed è, dunque, affetta dai lamentati vizi di illogicità ed irragionevolezza.

Né è condivisibile la tesi, propugnata dal Comune, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato giustificato dalla necessità di tutelare la salute ed incolumità pubblica, mediante l’imposto ripristino dell’impianto centralizzato, per garantire a sei famiglie, che non avevano ancora installato impianti autonomi di non essere esposte ai rigori invernali.

In proposito, anche a prescindere dalla circostanza che risulta in atti che dette sei famiglie avevano, comunque, risolto in altro modo il problema del riscaldamento (cfr. doc. 20, punto 3, parte appellata), deve essere ribadito che il pericolo per la pubblica incolumità deve essere di considerevoli dimensioni e deve tradursi in un’emergenza igienico-sanitaria per la popolazione, vale a dire per la collettività o comunque per un numero indeterminato di persone, e non per un numero ristretto di privati individui, senza che l’Autorità possa arrogarsi una funzione di risoluzione di liti o controversie tra privati, che invece è devoluta ad altre forme di tutela, segnatamente a quella civilistica, a pena dell’indebita interferenza dell’amministrazione in una lite tra privati, priva di ogni rilevanza di interesse pubblico.

7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, restando assorbiti i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di primo grado perché ritenuti assorbiti e riproposti in appello ex art. 101 c.p.a., comma 2, dalle parti appellate.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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