Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-29, n. 201605529

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-29, n. 201605529
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605529
Data del deposito : 29 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2016

N. 05529/2016REG.PROV.COLL.

N. 01679/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2016, proposto da:
V R in proprio e quale legale rappresentante della

VIBRES

Srl, rappresentato e difeso dagli avvocati O A, C.F. BBMRZO61S17F839L, e R A B, C.F. BRNRCN50E09G942V, con domicilio eletto presso lo Studio Titomanlio in Roma, via Nicolò Porpora, 12;

contro

Comune di CALVELLO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V B, C.F. BNMVNT75D41D150D, con domicilio eletto presso l’avvocato A S in Roma, via Sirte, 28;

per la riforma

della sentenza del TAR della Basilicata, sede di Potenza, sezione prima, n. 00028/2016, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dal Comune di Calvello in ordine al trasferimento della proprietà del lotto 11 in zona PIP, nonché il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il Consigliere Nicola D'Angelo e uditi l’avvocato O A, per la parte ricorrente, e Vincenzo Panaro, su delega dell'avvocato V B, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Signor Rocco V impugna la sentenza del TAR della Basilicata, sede di Potenza, n. 28/2016, con la quale è stato respinto il suo ricorso contro il silenzio serbato dal Comune di Calvello su una diffida presentata il 6 marzo 2014 per ottenere il trasferimento della proprietà del lotto n. 11 ricadente nel Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) dello stesso Comune, nonché la sua domanda di risarcimento dei danni.

In particolare, dopo la procedura di occupazione delle aree interessate dal PIP, il Comune di Calvello ha assegnato al signor V il lotto n. 11 dello stesso Piano, di estensione pari a mq 1.500 coincidenti con le particelle 104, 105 e 106 del foglio 41, per la realizzazione di un opificio per la produzione di calze.

L’appellante, ha poi adempiuto a tutti gli oneri impostigli come concessionario del lotto, realizzando l’opificio industriale e le sue pertinenze.

Lo stesso però, pur essendo stato immesso nel possesso, non ha ottenuto il trasferimento della proprietà dell’area assegnata in quanto la procedura di acquisizione della stessa da parte del Comune non si è ancora conclusa.

Il Comune di Calvello, infatti, pur avendo a suo tempo chiesto alla competente Direzione Compartimentale del Ministero delle Finanze la cessione a trattativa privata dei terreni demaniali concessi all’appellante non ne ha ancora ottenuto la proprietà.

Per questa ragione il signor V ha diffidato il Comune a perfezionare la vendita del terreno in suo favore.

2. Contro il silenzio serbato sulla sua diffida ha poi proposto ricorso al TAR di Potenza che in parte lo ha dichiarato inammissibile, in parte lo ha respinto.

2.1. Secondo lo stesso Tribunale la sussistenza del silenzio rifiuto da parte della pubblica amministrazione non poteva ravvisarsi nel caso di specie in quanto l’interessato aveva acquisito, a seguito di accesso agli atti: “ contezza della mancata conclusione del procedimento volto al trasferimento al Comune della proprietà dei terreni di cui è questione, e della conseguente impossibilità per parte resistente, in difetto di detta cessione, di addivenire al richiesto “perfezionamento della vendita” in suo favore del ripetuto lotto 11 .”

2.2. Peraltro, il TAR rilevava che: l’Amministrazione comunale, con nota prot. n. 2749 dell’11 aprile 2014 ha risposto alla predetta diffida, richiamando l’attività sollecitatoria posta in essere al fine del superamento dell’empasse nell’iter procedimentale di trasferimento dei predetti beni immobili, ai sensi della ripetuta legge n. 579/1993, ed ha comunicato che: “sono in corso di definizione le procedure con l’Agenzia del Demanio di Matera per la sdemanializzazione dell’area”. Quindi, sebbene in modo non satisfattivo della pretesa dell’interessato, l’Amministrazione comunale ha espressamente riscontrato la richiesta del ricorrente, sicché alcuna inerzia è dato ravvisare in relazione ad essa.

2.3. Il TAR ha inoltre respinto il ricorso per la parte nella quale il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione e il conseguente risarcimento del danno.

3. Il signor V, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Vibres Srl, ha quindi impugnato la sentenza del TAR di Potenza n. 28/2016, prospettando i motivi di appello di seguito riassunti.

3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 – Sviamento.

Il Comune di Calvello non ha riscontrato, come invece sostenuto dal TAR, la diffida dell’appellante. Si è limitato ad invitarlo ad un incontro per ragguagliarlo sulla situazione, senza rispondere alla formale richiesta di adempimento dell’onere di trasferire la proprietà dell’area.

3.2. Violazione degli artt. 1337, 1381 e 148 c.c. – Violazione della delibera n. 27/1998 – Violazione dei principi di efficacia, correttezza e buona fede nonché dell’art. 1 della legge n. 241/1990.

Pur avendo l’appellante onorato tutti gli impegni presi all’atto della concessione (delibera del consiglio comunale n. 27/1998), compreso il versamento delle somme stabilite per l’acquisizione dell’area, il Comune non ha rispettato il correlato obbligo di acquisirne la proprietà dal demanio per poi ritrasferirla all’assegnatario.

3.3. Il TAR di Potenza ha erroneamente respinto la domanda di risarcimento del danno per il mancato trasferimento dell’area.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non sussiste una responsabilità del Comune e che comunque il danno fosse genericamente rivendicato.

Non è infatti sostenibile, secondo l’appellante, la tesi che, essendo chiara fin dal primo momento la proprietà demaniale delle particelle allo stesso assegnate, l’Amministrazione non avrebbe violato il dovere di buona fede nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.

Inoltre, il mancato trasferimento dell’area ha prodotto una serie di conseguenze negative tra cui l’impossibilità per la società ricorrente di accedere al credito bancario.

4. Il Comune di Calvello si è costituito in giudizio l’11 maggio 2016 ed ha depositato una memoria il 30 giugno 2016, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 3 novembre 2016.

6. L’appello n. 1679/2016 è stato chiamato in data odierna in adunanza camerale in quanto proposto su sentenza resa avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione e sulla richiesta di risarcimento del danno conseguente a tale evenienza (artt. 31 e 117 del cpa).

7. Ciò detto, va innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dal Comune di Calvello.

Secondo quest’ultimo l’appellante non avrebbe censurato i profili motivazionali della sentenza ma si sarebbe limitato ad una riproposizione dei motivi svolti in primo grado.

L’eccezione non è fondata.

Nel caso di specie la parte appellante ha investito, partendo dai profili di censura prospettati in primo grado, il decisum , evidenziandone gli aspetti di erroneità o infondatezza.

In sostanza, ha svolto una critica alle motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla valutazione della risposta alla diffida presentata e sul mancato riconoscimento del risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligo del Comune di traferire l’area.

8. Il Collegio ritiene l’appello fondato nei limiti di seguito indicati

9. In ordine logico, va in primo luogo evidenziato che nell’atto di concessione dell’area di cui è causa il Comune di Calvello si era impegnato a trasferire la proprietà al signor V.

A riprova di ciò, tra gli obblighi del concessionario vi era quello di pagare in anticipo il 50% della somma dovuta per l’acquisizione del terreno e un ulteriore 50% al momento del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell’opificio industriale (cfr. delibera n. 27/1998).

Correlativamente il Sindaco aveva il compito di acquisire la proprietà dei terreni dal demanio mediante stipula per poi trasferirla all’assegnatario.

Non sembra pertanto esservi dubbio sul fatto che l’area andava trasferita alla parte appellante.

10. E se in linea di principio può ritenersi che l’obbligo del Comune non sia così puntuale da giustificare la richiesta di un risarcimento per il suo inadempimento, posto che era chiaro, fin dall’inizio del rapporto concessorio, l’altruità del bene, altrettanto non può dirsi in ordine all’onere del Comune di concludere il procedimento di acquisizione dell’area.

In sostanza non può avere rilievo, come sostenuto dal TAR, che la conoscenza delle cause ostative al trasferimento abbia reso insussistente l’obbligo di riscontrare la diffida della parte appellante.

10.1. Intanto, le ragioni del mancato trasferimento da parte del demanio al Comune dell’area appaiono comunque di carattere contingente ( rectius : temporanee) e quindi superabili dall’azione della stessa Amministrazione.

10.2. Poi la nota del Comune (n. 2749 dell’11 aprile 2014) che il TAR assume essere comunque un riscontro alla diffida appare sostanzialmente disallineata dalla richiesta in essa contenuta (vendita all’assegnatario dell’area). Essa infatti si limita ad invitare ad un incontro l’interessato per spiegare una situazione già nota alla parte appellante, tanto da giustificare la presentazione di una diffida.

11. Sulla base delle predette considerazioni, non può dunque ritenersi corretta la conclusione del Tar di Potenza in ordine alla inammissibilità della impugnazione del silenzio serbato dal Comune sulla diffida.

11.1. Un onere di rispondere adeguatamente alla stessa è infatti sussistente anche in relazione alle rilevate “peculiarità che connotano la vicenda sottostante ”.

11.2 Resta in capo al Comune, come prescritto dal provvedimento di assegnazione, il compito di porre in essere tutti i mezzi per acquisire e poi trasferire la proprietà dell’area.

E sotto questo profilo lo stesso Comune non può giustificare il suo comportamento con quanto evidenziato nella citata nota n. 2749/2014: “ sono in corso di definizione le procedure con l’Agenzia del demanio di Matera per la sdemanializzazione dell’area ”.

12. Fatte queste premesse, va in generale rilevato che ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte.

Di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso.

13. Se sussiste quindi un silenzio rifiuto a fronte della diffida presentata dalla parte appellante, per le ragioni in parte già esposte va anche rilevato che la parte della sentenza impugnata relativa al rigetto della richiesta di risarcimento danni sembra esente da censure.

L’obbligo di trasferire la proprietà dell’area assegnata è infatti previsto come un onere in capo al Sindaco pro tempore di stipulare gli atti di acquisto dei terreni interessati all’assegnazione “ per gli ettari che risulteranno dai frazionamenti di proprietà del demanio pubblico dello Stato ”.

E’ quindi evidente che fin dall’inizio era nota la proprietà demaniale degli stessi e che l’obbligo posto in capo all’Amministrazione, peraltro privo di un termine, non possa assumersi ai fini di giustificare un risarcimento del danno.

Va anche considerato che l’appellante è stato comunque immesso nel possesso dell’area, ha realizzato l’opificio industriale oggetto dell’assegnazione del lotto PIP e, come risulta in modo non contestato, l’Amministrazione ha iniziato a svolere l’attività necessaria all’acquisizione dell’area.

14. L’appello va quindi accolto nei limiti e nei termini sopra esposti e, per l'effetto, ordinato alla Amministrazione comunale intimata di definire il procedimento nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

15. Quanto alle spese processuali, il parziale accoglimento legittima l’integrale compensazione delle stesse tra le parti.

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