TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-07-29, n. 201601032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-07-29, n. 201601032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601032
Data del deposito : 29 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2016

N. 01032/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M Q, V Q, A Q, A Q, A M Q, G Q, M C, rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Ventura C.F. VNTCTN53A03A662M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, n. 11;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Valla C.F. VLLNNA73D08H264B, Augusto Farnelli C.F. FRNGST70B26A662R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati, n. 133;

Regione Puglia non costituita in giudizio;

per l'annullamento

RICORSO PRINCIPALE

-della nota della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari prot. n. 292317 del 18 dicembre 2012 di preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi situato in via Principe Amedeo n. c. 289/291/293, Via Alessandro Manzoni in Bari;

- del parere espresso dal tecnico istruttore del Comune in data 20.11.2012;

- del parere espresso dal Coordinamento tecnico interno del Comune in data 21.11.2012;

- della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area centrale della città di Bari assunta dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 37 d.Lgs. n. 42/04 di cui ai verbali 21.6.2011, 25.10.2011, 12.12.2011, 18.1.2012 1,2,2012, 1.3.2012 3.4.2012;

- della determinazione della Regione Puglia n. 425/2012;

- nonché ogni altro atto presupposto, collegato o connesso

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI,

- della delibera della Giunta del Comune di Bari n. 862 del 17.12.2013;

- della delibera della Giunta del Comune di Bari n. 754 del 21.12.2012;

- della nota della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari prot. n. 247050 del 5.11.2013 di preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi in via Principe Amedeo n. 289/291/293, Via Alessandro Manzoni in Bari;

- del parere del Tecnico istruttore e del Coordinatore tecnico interno del 9.10.2013;

nonché ogni di altro atto presupposto collegato o connesso;

- per l’accertamento del silenzio rifiuto formatosi in data 25.3.2014 sull’istanza dei ricorrenti relativa all’intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi in via Principe Amedeo n. 289/291/293, Via Alessandro Manzoni in Bari;

- per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo ritardo e rifiuto del rilascio del permesso di costruire;

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per l’annullamento

- della nota della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari prot. n. 101945 del 23.4.2014 avente ad oggetto la determinazione della sospensione di ogni determinazione inerente al procedimento edilizio, ai sensi dell’art. 12, comma, 3 d.P.R. n. 380/01;

- della delibera Consiglio comunale n. 4 del 18.3.2014 avente ad oggetto la presa d’atto della variante del PUTT/P di adeguamento al PRG e soggetta ad approvazione definitiva della Regione che prevede, per i beni urbani segnalati per la inopportunità della sostituzione, nonché per edifici non sostituibili per l’alta qualità del fronte, la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1 d) d.P.R. n.380/01 con la sola esclusione della demolizione e della ricostruzione dell’involucro esterno (art. 82.2 delle n.t.a. della variante di PRG);

TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio comunale n. 4 del 18.3.2014 già impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Con il ricorso in riassunzione ex art. 105 D. Lgs n. 104/2010 si ripropongono, previa richiesta di adozione di misura cautelare, le medesime doglianze.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Vista la sentenza T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 368 del 26.02.2015;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5570 del 7.12.2015;

Visto l’atto di riassunzione depositato l’8.01.2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- I ricorrenti sono proprietari di un edificio situato nel centro storico della città di Bari, identificato in catasto al fg. 94 particella 558 sub 1-6 in via Principe Amedeo n. 289/291/293, in angolo con Via Alessandro Manzoni – Destinazione d’uso abitazione e negozio, ricompreso all’interno dell’Area di rinnovamento urbano B9.

2. - Il Comune di Bari, con nota prot. n. 292317 del 18.12.2012 della Ripartizione Urbanistica, ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di rilascio di permesso per costruire, finalizzata alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, ritenendo l’intervento progettato in contrasto con la proposta regionale, formalizzata con determinazione dirigenziale n. 425/2012, di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area ove il fabbricato è situato.

RICORSO PRINCIPALE.

3.- Con ricorso notificato il 26.2.2013 e depositato il successivo 20.03.2013 i proprietari dell’immobile hanno impugnato detto preavviso di rigetto e gli atti ad esso connessi e sottesi (tra cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area centrale della città di Bari assunta dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 42/04 di cui ai verbali 21.6.2011, 25.10.2011, 12.12.2011, 18.1.2012 1,2,2012, 1.3.2012 3.4.2012;
e la determinazione della Regione Puglia n. 425/2012).

3.1.- Con quattro motivi di ricorso hanno dedotto la violazione di legge, in particolare, degli articoli 136 lett. c), 138, 139 e 140 del D.lgs. n. 42/04 e l’eccesso di potere, lamentando che il procedimento sarebbe stato intrapreso senza previa comunicazione di avvio ai titolari degli immobili e rilevando, nel merito, che l’immobile di loro pertinenza, oggetto della richiesta di permesso per costruire, non rientrerebbe in alcuna delle categorie per le quali è possibile apporre il vincolo di interesse pubblico, in quanto realizzato in epoca successiva al 1942.

4.- Il Comune, dopo la proposizione del ricorso, sulla detta istanza di rilascio del permesso di costruire ha emesso due ulteriori preavvisi di rigetto: il primo del 15.5.2013 con cui si rilevavano errori progettuali e si sollecitava la richiesta di autorizzazione paesaggistica;
il secondo del 5.11.2013, con nota prot. n. 247050 del 5.11.2013 della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari che, dichiarato l’intervento urbanisticamente ammissibile, ne ha rilevato il contrasto con la determinazione dirigenziale regionale n. 425/2012.

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

5.- I ricorrenti, con il primo ricorso per motivi aggiunti, hanno impugnato il preavviso di rigetto del 5.11.2013, le delibere della Giunta del Comune di Bari n. 754 del 21.12.2012 e n. 862 del 17.12.2013 e gli atti a questi connessi, prospettando sette ulteriori macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere.

5.1.- Hanno contestano le delibere di G.C. 862/13 e 753/12 - adottate sul presupposto dell’esistenza della determina regionale n. 425/2012, decaduta per decorso del termine a provvedere – per avere inserito l’edificio dei ricorrenti, sebbene ricadente in zona B9, fra quelli per i quali è riconosciuto al Comune il potere di negare la sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 47 NTA del PRG che però limita tale possibilità alle sole zone B1 e B2.

5.2.- Hanno, inoltre, lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il fatto che la delibera G.C. n. 862/13, dichiaratamente prodromica all’adozione di piani attuativi, avrebbe dovuto essere oggetto di variante al PRG secondo le relative procedure, in quanto in contrasto con l’art. 47 NTA, e infine sottoposta al parere delle circoscrizioni competenti previsto dall’art. 10 del regolamento comunale sul decentramento.

5.3.- Hanno dedotto anche l’illegittimità del silenzio-rifiuto che, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001, si sarebbe formato sull’istanza di pdc dei proprietari per decorso dei termini –in data 25.03.2013- dalla ricezione da parte del Comune delle osservazioni e della documentazione integrativa inviata dagli istanti.

5.4.- I ricorrenti hanno anche chiesto il risarcimento dei danni nella misura, per ogni anno di ritardo, del 5% del valore del contratto di permuta degli immobili da ricostruire, pari a € 1.300.000,00 salvo il maggior danno in caso di recesso dell’impresa incaricata di procedere all’intervento edilizio.

6.- Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto del 24.4.2014.

Ha depositato il provvedimento del 23.4.2014, avente ad oggetto la sospensione del procedimento di rilascio del permesso per costruire, ai sensi dell’art. 12, comma 3 d.P.R. 380/2001, fondato sul richiamo della delibera di C.C. n. 4 del 18.4.2014, che ha adottato la variante di adeguamento del PRG al PUTT e introdotto l’art. 82 delle NTA.

Nello stesso provvedimento del 23.4.2014 il Comune ha sollecitato i ricorrenti a modificare il progetto prevedendo la conservazione della facciata dell’edificio.

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

7.- Con il secondo ricorso per motivi aggiunti i deducenti hanno gravato:

- il provvedimento di sospensione del procedimento del 23.4.2014 perché adottato, quando ormai sull’istanza si era formato il silenzio significativo ex art. 20 d.P.R. 380/01, in esecuzione della delibera n. 4 del 18.3.2014, che ancora non era né pubblicata, né esecutiva;

- la delibera n. 4 del 18.3.2014 (“al buio”) per illegittimità derivata perché presuppone le delibere di G.C. 862/13 e 754/12 - già gravate con i primi motivi aggiunti - ed estende all’edificio dei ricorrenti, ricadente in zona B9, il divieto di sostituzione edilizia che l’art. 47 delle NTA del PRG prevede solo per gli edifici ricadenti in zone B1 e B2.

TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

8.- Con il terzo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno articolato ulteriori nove censure avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18.4.2014 (violazione degli articoli 16 e 55 l.r. 56/80 - violazione degli articoli 5.06 e 2.10.2 delle NTA/PUTT e dell’art. 55 l.r. 56/80, violazione dell’art. 16 comma 3-5 l.r. 56/80 e delibera di G.R. n. 1812/2011 lett. a) – violazione l.r. 44/2012 e regolamento regionale di attuazione 9.10.2013 n. 18 – contrasto con le delibere di G.C. 862/13 e 754/2012 – violazione dell’art. 47 NTA del PRG – violazione art. 10 del Nuovo Regolamento comunale sul decentramento – violazione e l’art. 74 del regolamento edilizio della cita di Bari – Sviamento).

8.1.- Sostengono che la delibera in questione non sarebbe un mero recepimento delle prescrizioni della Regione sull’adeguamento del PRG al PUTT, poiché, al contrario, di fatto introdurrebbe un vincolo urbanistico laddove individua, in guisa di variante al PRG, ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico dei quartieri S. Nicola, Murat, Libertà e Madonnella segnalati per l’inopportunità o il divieto di sostituzione, che l’art. 47 NTA limita alle sole zone B1 e B2, omettendo per giunta la prescritta procedura, le garanzie partecipative dei cittadini, la trasmissione alla Regione per la verifica di sottoposizione a VAS e il parere delle circoscrizioni competenti.

Lamentano la violazione delle norme regolatrici del procedimento con cui è avvenuta l’adozione della variante in quanto negano che si tratti di mero recepimento delle prescrizioni regionali sulla variante al PUTT/P.

Contestano, in particolare, l’elenco dei documenti grafici e scritto-grafici riportato nella delibera n. 4/2014, in quanto diverso da quello contenuto nella Delibera n. 56/2010, di cui ne costituisce parte integrante.

Evidenziano, più specificamente, come le modifiche alle N.T.A., prima composte da 77 articoli e, in particolare, l’inserimento dell’art. 82.2. (che ha introdotto per le Zone omogenee B9 la possibilità di “individuazione degli edifici cui riconoscere l’inopportunità della sostituzione) – “in base al quale è stato opposto il diniego ai ricorrenti”- induca ad escludere che si tratti di mera Variante di adeguamento degli strumenti urbanistici al PUTT/P.

8.2.- Censurano, ancora, l’illegittimità della nota del 23.04.2014, ritenendo privo di utilità il richiamo all’art. 74 del Regolamento Edilizio.

8.3. - Il 28.10.2014, con delibera di Giunta n. 2252, la Regione Puglia ha approvato l’adeguamento del PRG al PUTT con esclusione della perimetrazione dell’area costituita dai quartieri S. Nicola, Murat, Libertà e Madonnella di notevole interesse pubblico, sul presupposto che si tratti d materia afferente al diverso procedimento di cui all’art 138 d.lgs. 42/04.

9.- All’udienza del 12.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, integrate dai ricorrenti con memoria del 9.1.2015 contenente la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso, o, in via alternativa di silenzio rigetto, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/01, per l’ipotesi in cui si ritenga l’immobile gravato da vincolo.

10.- Con sentenza n. 368 del 26.02.2015, questa Sezione :

- ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale;

- ha dichiarato la nullità del provvedimento del 23.4.2014 nella parte in cui il Comune di Bari ha sospeso il procedimento di rilascio del permesso per costruire;

- ha respinto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;

- ha dichiarato improcedibile il terzo ricorso per motivi aggiunti.

11.- Con sentenza n. 5570 del 7.12.2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dai proprietari dell’immobile, con annullamento della gravata decisione ex art. 105 del cpa, e rinvio al primo giudice, per la riscontrata sussistenza del denunciato vizio di violazione del contraddittorio ex art. 73 ult. co. del cpa.

12.- Con ricorso per riassunzione, notificato il 23.12.2015 e depositato l’8.01.2016, i ricorrenti hanno riproposto le censure del precedente ricorso introduttivo del giudizio, come integrato da motivi aggiunti, evidenziando che non sono intervenuti mutamenti sui fatti di causa.

13.- Il Comune di Bari, con atto depositato in data 18.02.2016, ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, incentrando la propria difesa, in particolare, sulla nota prot, 101945 del 23.04.2014, evidenziandone il contenuto e, in particolare, le plurime motivazioni, la complessiva rivalutazione delle ragioni tecnico giuridiche sottese alla vicenda e la valenza collaborativa in quanto contenente la disponibilità dell’ente a valutare una nuova soluzione progettuale che contempli il mantenimento della facciata. Ha, inoltre, ribadito l’assenza di lesività delle Delibere della Giunta, rispettivamente n. 862 del 17.12.2013 e n. 754 del 21.12.2012, in quanto atti di programmazione territoriale, a carattere generale.

14.- All’udienza camerale del 28.01.2016 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta dei ricorrenti.

15.- Con successiva memoria del 23.05.2016, la difesa dei proprietari dell’immobile per cui è causa ha replicato alla memoria dell’amministrazione civica rilevando, in particolare, che la D.G.R. n. 2252 del 28.10.2014, di approvazione della variante di adeguamento al PUTT/P del PRG di Bari, ha chiarito che l’area centrale della città di Bari costituita dai quartieri San Nicola, Murat, Libertà e Madonnella, non rientra nel procedimento di variante.

Ha, pertanto, sostenuto che sia venuto meno il presupposto della sospensione ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.P.R. 38072001 e che prevalga quanto contenuto nella medesima nota del 23.04.2014 circa l’”ammissibilità” dell’intervento.

16.- Alla pubblica udienza del 23.06.2016, la causa è stata rinviata alla successiva udienza per la composizione di un diverso Collegio giudicante.

17.- All’udienza pubblica del 7.07.2016, il Presidente ha sollecitato le parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., alla discussione in ordine alla effettiva configurazione giuridica della nota comunale del 23 marzo 2014, emergendo, già dagli atti di causa, contrapposte posizioni sul punto.

All’esito della discussione, il Collegio si è riservato la decisione.

DIRITTO

I. – L’articolata vicenda processuale trae le mosse dall’istanza di rilascio di permesso per costruire, finalizzata alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, presentata in data 13.09.2012 dagli odierni ricorrenti, in qualità di comproprietari.

L’edificio interessato dal progettato intervento è situato nel centro storico della città di Bari, ricompreso all’interno dell’Area di rinnovamento urbano B9, identificato in catasto al fg. 94 particella 558 sub 1-6 in via Principe Amedeo n. 289/291/293, angolo Via Alessandro Manzoni -

Il suddetto titolo edilizio non è stato rilasciato dal Comune di Bari, che ha adottato una serie di atti, come in epigrafe specificati, impugnati dai ricorrenti.

I proprietari sostengono – questo in estrema sintesi l’assunto difensivo- l’assentibilità del progetto, evidenziando che anche gli organi comunali hanno ritenuto “ l’intervento urbanisticamente ammissibile ” e che tale ammissibilità non troverebbe allo stato alcun ostacolo negli atti comunali e regionali che sono stati frapposti dall’amministrazione in senso ostativo al rilascio del titolo edilizio.

II. - Il nodo centrale della controversia attiene alla pretesa dei ricorrenti di realizzare l’intervento come progettato, ossia attraverso l’esecuzione della ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di fabbricato per civile abitazione e negozi, mentre il Comune, all’esito dell’articolato iter procedimentale, ha comunicato di poter valutare soluzioni progettuali che prevedano la conservazione della facciata esterna.

L’istanza contenente la richiesta di permesso di costruire finalizzata alla realizzazione dell’intervento come progettato dai ricorrenti è contestuale all’attivazione da parte del Comune di una serie di procedimenti, connessi anche ad alcuni atti regionali e volti, per quanto di interesse nel presente contenzioso, alla previsione anche per la Zona B9 del P.R.G. della Città di Bari dell’inopportunità della sostituzione degli edifici antecedenti al 1954.

L’amministrazione civica, pertanto, in considerazione dell’articolato susseguirsi di atti (di cui si è riferito nell’esposizione del fatto), ha ritenuto, come comunicato ai proprietari con la nota del 23.04.2014, di poter vagliare solo una soluzione progettuale che preveda il mantenimento della facciata dell’edificio. Sulla portata e sul contenuto di detta nota si avrà modo di soffermarsi diffusamente nel prosieguo della trattazione dei relativi motivi di ricorso, attesa la rilevanza della medesima ai fini della decisione.

III. –Il Collegio, preliminarmente, chiarisce che, nell’esame del ricorso come integrato da tre ricorsi per motivi aggiunti, intende procedere con la trattazione dei vari profili secondo un ordine di priorità logica e sistematicità degli argomenti da affrontare, molti dei quali sono stati più volte ripetuti nell’articolazione dei vari gravami.

IV. – Quanto al ricorso principale il Collegio ritiene che debba essere dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili, quali pareri non vincolanti, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area centrale della città di Bari formalizzata con la determinazione della Regione Puglia n. 425/2012 (Tar Bari 183/2013), ma non seguita da dichiarazione di notevole interesse pubblico e il preavviso del 18.12.2012 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso per costruire.

V. -Con il primo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato la nota del 5.11.2013 e tra gli atti ad essa presupposti anche la nota del 15.05.2013, entrambe aventi ad oggetto la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L.241/1990.

Deve essere dichiarata l’inammissibilità anche di tale gravame.

E’ sufficiente ribadire in proposito che, per giurisprudenza costante, le note relative alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non avendo immediata valenza lesiva, non sono autonomamente impugnabili (cfr., ex plurimis , TAR Milano, sez. II, sentenza n. 1512 dell’1.7.2015;
TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 3583 dell’1.4.2014;
TAR Bari, sez. III, sentenza n. 1373 del 5.7.2012;
TAR Napoli, sez. IV, sentenza n. 1542 del 3.4.2012).

La nota del 5.11.2013 esordisce dando conto del parere del tecnico istruttore e dal Coordinamento tecnico interno del 9.10.2013 e contiene la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto, pur essendo l’intervento urbanisticamente ammissibile, l’immobile ricade nell’area oggetto della proposta regionale 425/2012 di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

V.1.-Inammissibili sono anche le censure avverso tale ultima determina, attesa la decadenza (già alla data di proposizione del ricorso principale) dei relativi effetti per decorrenza del termine per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, come riconosciuto dal medesimo Comune di Bari nella nota del 23.04.2014, tenuto anche conto di quanto stabilito incidenter tantum dalle sentenze nn. 183 e 183 2014, pronunciate da questa Sezione del T.A.R .

VI. - Nel merito, le doglianze dei ricorrenti sono infondate.

VI.1. – Dirimente, ad avviso del Collegio è il riferimento alla nota prot. 101945 del 23.04.2014, gravata con il secondo dei motivi aggiunti.

VI.

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