TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400196

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400196
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 00196/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01249/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Prato - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Prato ha respinto l'istanza di riesame delle misure interdittive antimafia presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, il -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Prato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data -OMISSIS-, -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante delle società indicate in epigrafe, destinatarie di provvedimenti con valore d’informazione interdittiva, ha presentato istanza di riesame degli stessi, chiedendo l'adozione di una informativa liberatoria, anche sulla base dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. 159 del 2011, che attribuisce natura provvisoria e temporanea all'informativa, stabilendo che essa una validità limitata di dodici mesi.

Il Prefetto di Prato ha infatti adottato nei confronti della -OMISSIS- il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione nella White List (prot. -OMISSIS-) e il provvedimento recante informazione antimafia interdittiva (prot.-OMISSIS-), nonché il provvedimento recante informazione antimafia interdittiva (prot.-OMISSIS-) nei confronti della -OMISSIS-

A fondamento dei citati provvedimenti interdittivi la Prefettura ha richiamato le risultanze delle indagini penali con le quali si ipotizza l'esistenza di un sodalizio criminale “ incentrato sull'oggettivazione delle proiezioni in Toscana della ‘ndrangheta catanzarese finalizzato ad acquisire il monopolio di attività economiche del settore ” dell’edilizia/movimento terra, in cui operano diverse società già raggiunte da provvedimenti interdittivi della Prefettura di Firenze, fra le quali compare la -OMISSIS-, il cui amministratore unico è -OMISSIS- e fra i cui dipendenti vi sarebbe -OMISSIS-.

In tali provvedimenti interdittivi si evidenzia come si fosse “ organizzata un'associazione criminale che mirava, avvalendosi della forza intimidatoria derivante dalla riconducibilità del -OMISSIS- ad una nota consorteria ‘ndranghetista, a monopolizzare il settore degli appalti pubblici di lavori, attraverso una vera e propria rete di imprese colluse o comunque condizionate, fra le quali si inserisce anche la -OMISSIS- ”.

Con riferimento alle società facenti capo a -OMISSIS-, i provvedimenti del Prefetto di Prato hanno ritenuto che “ i contatti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- non possano ritenersi frutto di casualità, né possano essere ricondotti meramente all'alveo dell’occasionalità, essendo plurimi gli episodi di distacco di personale, compreso lo stesso -OMISSIS-, dalla -OMISSIS- presso cantieri della -OMISSIS-, rendendo verosimile se non evidente l'agevolazione degli interessi e degli affari delle famiglie -OMISSIS- - -OMISSIS-, di cui la cennata -OMISSIS- è espressione ”.

Di qui il pericolo di condizionamento mafioso a carico delle società facenti capo a -OMISSIS-.

Avverso i predetti provvedimenti prefettizi, quest’ultimo ha proposto ricorso a questo T.a.r., il quale, con sentenza n. 598 del 2022, li ha ritenuti illegittimi, annullandoli. In sede di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2628 del 14 marzo 2023, ha totalmente riformato la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ha confermato la legittimità e validità dei provvedimenti della Prefettura di Prato.

A sostegno dell'istanza di riesame l'interessato ha affermato di aver interrotto ogni tipo di rapporto con i soggetti controindicati (quali i fratelli -OMISSIS- e le imprese ad essi riconducibili), esprimendo altresì la propria disponibilità ad attuare gli impegni individuati nel Protocollo di legalità antimafia sottoscritto in data 5 ottobre 2022 dalla Prefettura e dal Comune di Prato.

Con nota n. -OMISSIS-, la Prefettura di Prato ha rigettato l'istanza di riesame, ribadendo, in primo luogo, come la legittimità dei provvedimenti interdittivi avesse passato il vaglio del Consiglio di Stato che, con la sopra richiamata sentenza del 14 marzo 2023, ne aveva confermato l’impianto, evidenziando in particolare, in relazione ai rapporti economici tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- S.r.l., che “ sul piano oggettivo, i contatti rilevati sono non solo plurimi, ma anche ‘qualificati’ perché direttamente attinenti agli affari d'impresa;
né sono stati giustificati dalla società appellante in termini ulteriori rispetto alla suddetta generica eccezione di buona fede. In definitiva, va riconosciuta la loro idoneità, quali indici di pericolo, a porsi a fondamento dei provvedimenti impugnati, i quali vanno esenti da tutti i denunciati vizi
”.

La Prefettura ha poi sottolineato come l’accoglibilità della istanza di riesame fosse subordinata, per costante giurisprudenza, all’emersione di fatti nuovi e diversi atti a far considerare la posizione dell'impresa non più vulnerabile rispetto al possibile condizionamento esterno da parte della criminalità organizzata. Nel caso concreto, l'odierno ricorrente non avrebbe evidenziato l'emersione di fatti nuovi e diversi che potessero consentire alla Prefettura una diversa valutazione, non ritenendosi tali né la mera dichiarazione di aver interrotto ogni rapporto con i soggetti controindicati sul piano antimafia, né la disponibilità ad assumere gli impegni previsti dal Protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura e il Comune di Prato, unici soggetti parti dell'intesa, della quale le imprese private assumerebbero rilievo solo come destinatarie dei controlli.

Avverso la predetta nota, il sig. -OMISSIS-, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha presentato l’odierno ricorso a fondamento del quale ha posto le censure di:

Violazione o falsa applicazione degli artt. 86 e 91 d.lgs.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi