TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202300853
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Testo completo
N. 00853/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2016, proposto dai sig.ri R T, G T e A T, rappresentati e difesi dall’avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio A T in Salerno, presso la Segreteria Tar;
contro
Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco p.t., appresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Garibaldi, 103;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Casilli, con domicilio eletto in Salerno, via Nizza n.146;
Provincia di Salerno in persona del Presidente p.t.; Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno ed Avellino, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, Regione Campania in persona del Presidente p.t.; Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele; Genio Civile di Salerno; Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della deliberazione del C.C. di Vallo della Lucania n.4 del 21.3.2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale e decisione sulla relativa valutazione ambientale strategica”;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vallo della Lucania n. 120 del 2 ottobre 2015;
- del Decreto del 20.07.2015 prot. n. 0007803, con cui l'Autorità Comunale competente in materia di V.A.S., ha reso il parere favorevole di cui al comma 7 dell'art. 2 del Regolamento della Regione Campania n. 5/2011;
- del Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 088 del 03/07/2015;
- della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale n. 7 del 23.02.2015;
- del parere favorevole prot. n. 837220 del 10.12.2014 reso, con prescrizioni, dalla Direzione generale per l'Ambiente e L'Ecosistema della Regione Campania;
- del parere favorevole prot. n. 662706 del 07.10.2014 reso, con prescrizioni, dal Genio Civile di Salerno;
- del parere prot. n. 116872 del 11.07.2014 dell'ASL Salerno;
- del parere prot. n. 8754 del 10.06.2014 dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Vallo della Lucania n. 039 del 21 marzo 2014;
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Vallo della Lucania n.029 del 2 marzo 2014;
della Deliberazione della Giunta del Comune di Vallo della Lucania n. 193 del 13 novembre 2013 di Adozione del PUC;
- dello studio geologico-geognostico allegato al PUC;
- della relazione geologica e geognostica allegata al PUC prot. n. 11220 del 25.07.2008 e successiva integrazione prot. 9986 del 24.07.2013:
- del Regolamento Edilizio Comunale (RUEC) del 12.11.2013, prot. 15161;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vallo della Lucania e dell’A.S.L. Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notificazione in data 09.06.2016 e depositato in data 6.07.2016, i ricorrenti, quale comproprietari di terreni e di alcuni fabbricati siti alla frazione Pattano del Comune di Vallo della Lucania (in catasto al foglio 18 partt. 1 - 361 - 362 - 2 - 251 - 8 - 479 - 274), hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con cui il predetto Comune, nell’approvare il P.U.C., avrebbe assegnato ai terreni la destinazione urbanistica E, in luogo della precedente destinazione B1 - Br, di cui al P.R.G. del 16/11/1982 e successivo piano di recupero, approvato con Decreto del 22/12/1999. Inoltre, con riferimento ai locali edificati sulle particelle 274 - 479, il nuovo Puc avrebbe declassato l’area di relativa insistenza da B a B5.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appreso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 2011 - VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 7 L. 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE ART. 5 L. R. 16 DEL 2004 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE”;
- “II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART, 3, COMMA 1, R.R. 5/2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. 16/2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 1150 DEL 1942 - VIOLAZIONE STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI - VIOLAZIONE ART. 3 E 6 L. 241 DEL 1990 -DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE -ECCESSO DI POTERE”;
Il complessivo procedimento di approvazione del P.U.C. sarebbe illegittimo in quanto la delibera con cui la Giunta lo ha adottato, n. 193 del 13 novembre 2013, non sarebbe stata preceduta dalla necessaria fase consultiva di cui all’art. 7 comma 2 del Regolamento regionale n. 5 del 2011, strumentale alla condivisione del relativo contenuto con tutti i soggetti pubblici e privati interessati, né dall’accertamento circa la conformità delle relative previsioni alle leggi, regolamenti ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore, ex art. 3 comma 1 citato Regolamento.
- “III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 R.R. 5/2011 - VIOLAZIONE ART. 9 STATUTO DEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA - VIOLAZIONE ART. 42, COMMA 2, LETT. A) DEL TUEL - VIOLAZIONE L.R. 16/2004 - VIOLAZIONE ART. 21 SEPTIES L. 241/1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA DI POTERE - NULLITA'”;
Secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 3 del Regolamento n. 5/2011, 9 dello Statuto comunale e 42, comma 2, lett. a) del D.l.gs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), il P.U.C. avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale e non già, come è avvenuto, dalla Giunta comunale, la quale difetterebbe di competenza, con conseguente nullità dello strumento urbanistico.
- “ IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, COMMA 2 E 3, R.R. 5/2011 - VIOLAZIONE ART. 7 R.R. 5/2011 -DECADENZA PER VIOLAZIONE TERMINE PERENTORIO -VIOLAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CONTESTUALE - ECCESSO DI POTERE”.
L’amministrazione comunale, pubblicando il Piano adottato sul bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC), sul proprio sito web e sull'albo pretorio, in modo non contestuale, ovvero in date diverse, avrebbe violato le prescrizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento n. 5 del 2011.
Inoltre, avrebbe recepito e valutato le osservazioni conseguentemente proposte dai cittadini oltre il successivo termine decadenziale di 90 giorni, prescritto dal summenzionato art. 3, comma 3.
- “V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 R. R. CAMPANIA N. 5/2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 R.R. CAMPANIA N. 5/2011 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 R.R. N. 5/2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 25 L.R. CAMPANIA N. 16 DEL 2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 L. 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL TEIVIPUS REGIT ACTUM -DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTICAZIONE - ILLOGICITA', INGIUSTIZIA E