TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-10-01, n. 201809652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-10-01, n. 201809652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809652
Data del deposito : 1 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2018

N. 09652/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10237/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10237 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e M S, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, 20, presso lo studio dell’avv. M S;

contro

Ministero della difesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto 1/3/MN in data 8 giugno 2006, di diniego del riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, vedova del sottufficiale della Marina militare-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero della difesa ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal coniuge in data 16 agosto 2002.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato le censure di eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione di legge.

La ricorrente premette in fatto come la Commissione medica de -OMISSIS-aveva diagnosticato al -OMISSIS- una “ -OMISSIS-”, ritenendola ascrivibile alla prima categoria, tabella A.

Rappresenta poi come il Comitato di verifica, con parere n. 31844/2003, aveva ritenuto di non poter riconoscere la dipendenza da causa di servizio della detta infermità, giudizio fatto proprio dal Ministero nel provvedimento gravato, nonostante la produzione documentale da essa depositata nel corso del procedimento e tesa a contestare le conclusioni rassegnate dal Comitato.

La ricorrente rappresenta, dunque, come la motivazione posta a base del diniego presenti una palese carenza argomentativa, la cui evidenza emerge in maniera particolarmente significativa laddove si consideri l’attività svolta in concreto dal coniuge, il quale, addetto alle mansioni di aereosoccorritore ecogoniometrista e radarista, sedeva ordinariamente in posizione di contatto con il radar, risultando così sottoposto a continue radiazioni e campi ionizzanti.

La dipendenza della patologia da cui era affetto il defunto dalla causa di servizio risulterebbe ulteriormente evidente alla luce del fatto che lo stesso aveva all’attivo un altissimo numero di ore di volo effettuate con le citate modalità e sarebbe ulteriormente confermata dal fatto che l’-OMISSIS- che lo ha colpito si originò proprio nel retto, parte del corpo a diretto contatto con il radar durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Da ultimo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 5 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sostenendo che il giudizio delle Commissioni medico ospedaliere sarebbero definitivi ai fini del riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, anche in correlazione con la domanda di equo indennizzo.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 21 settembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto per assorbente fondatezza dei primi due motivi di censura.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato per la verifica per le cause di servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 837 e 25 marzo 2014, n. 1454, Tar Campania, Napoli, sez. VII, 10 luglio 2018, n. 4554 e 9 luglio 2018, n. 4516).

Ne deriva che il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio “ è inficiato da difetto di motivazione ed è pertanto illegittimo allorquando non siano state adeguatamente considerate le peculiari condizioni di lavoro del dipendente ” (Tar Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2016, n. 5233, Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6366, Tar Puglia, Lecce, sez. II, 27 novembre 2015, n. 3438).

Nel caso in esame, e alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, rileva il Collegio come le conclusioni alle quali è giunto il Comitato di verifica appaiono immotivate ed assertive, non sostenute da una puntuale e sufficiente istruttoria.

Infatti, il Comitato ha ritenuto che l’infermità “ -OMISSIS- ” non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico ”, aggiungendo poi che la conclusione è stata raggiunta “ dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.

La mera lettura del provvedimento, confrontato con la non contestata ricostruzione delle condizioni di lavoro nelle quali operava il sottufficiale e con la documentazione medica prodotta dalla ricorrente e relativa all’eziopatogenesi della patologia tumorale in esame, dà conto della sussistenza delle lamentate carenze istruttorie e motivazionali dell’atto, il quale si sostanzia in un insieme di formule di stile, prive di riferimenti alla situazione di fatto alla quale dovrebbero riferirsi.

La motivazione si presenta generica e apodittica, atteso che l’amministrazione si limita a rassegnare conclusioni della cui validità non è fornita alcuna ragione o spiegazione, cosicché l’intero impianto argomentativo si risolve in una sostanziale tautologia.

Nessuna ragione a supporto della decisione, o a prova della completezza istruttoria, può trarsi, infine, dall’affermazione secondo cui sarebbero stati esaminati e valutati, “ senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”, atteso che né gli uni né gli altri risultano analizzati o, come già rilevato, contestati dall’autorità procedente nel testo del provvedimento.

Risultano evidenti, perciò, il difetto di motivazione e l'insufficienza istruttoria che inficiano il giudizio del Comitato in questione e di conseguenza il provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie sofferte dalla ricorrente e dell'equo indennizzo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del fatto che le ragioni di accoglimento importano la necessità di una nuova attività amministrativa.

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