TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2018-07-09, n. 201804516
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Pubblicato il 09/07/2018
N. 04516/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02627/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2015, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da pec in atti;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore,
rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, con domicilio digitale come da pec nei Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del decreto n. .409/N del Ministero della Difesa, Direzione Generale della previdenza militare notificato il 17.3.15, con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, vedova del Brigadiere Generale dell’Arma del Genio Esercito, -OMISSIS- -OMISSIS-, deceduto in data 10.9.2012, per “ carcinoma polmonare a piccole cellule con metastasi ossee e cerebrali e sindrome paraneoplastica ad evoluzione laterale ”, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati relativi al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal coniuge.
1.1. - Ha premesso che il militare:
- dal 1985 è stato nominato Direttore della Sezione -OMISSIS- della Marina Militare italiana, con sede presso la Base Navale di -OMISSIS- e dal 2006 presso l’omonima sede di -OMISSIS-;
- nel corso dello svolgimento dell’attività di direzione ha spesso effettuato sopralluoghi e verifiche presso i principali cantieri presenti nei siti infrastrutturali dell’Arma;
- è stato esposto, pertanto, alle inalazioni di particelle di amianto proveniente da coperture in eternit e coibentazioni di manufatti oggetto di lavori di bonifica di cui era direttore;
- ha presentato in data 24.2.2012 istanza per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, dopo che gli è stato diagnosticato un “ -OMISSIS-” , che poi ha causato il decesso, avvenuto il 10.9.2012.
1.2. - Ha aggiunto che:
- la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, con verbale del 12.12.2012, ha riconosciuto un’invalidità al 100%;
- il Comitato di Verifica per le cause di servizio con il parere n. 30020/2014 del 12.1.2015 ha ritenuto l’infermità non dipendente da causa di servizio;
- il Ministero ha adottato il decreto n. 409/N in data 2.3.2015 con cui ha giudicato l’infermità “ non dipendente da causa di servizio ”, per assenza del profilo concausale efficiente e determinante.
2. - La sig.ra -OMISSIS-, che in data 6.12.2012 ha presentato istanza per il prosieguo della pratica del coniuge defunto, ha impugnato il descritto rigetto ed il parere del Comitato sostenendo l’illegittimità della decisione assunta dall’amministrazione militare e chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
2.1. - Avverso gli atti gravati ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili. La ricorrente ha lamentato, in particolare, l’illegittimità del decreto ministeriale, ritenendo che l’amministrazione non abbia proceduto secondo il corretto iter procedimentale e tenuto nel debito conto le circostanze attinenti al servizio prestato dal coniuge.
3. - I Ministeri della Difesa e dell’Economia e Finanze si sono costituiti in giudizio in data 25.5.2015 e hanno successivamente depositato documenti, ivi compresa una relazione del 13.5.2015 sui fatti di causa.
3.1. - Il 15.5.2018 la ricorrente ha depositato memoria e documenti a sostegno della fondatezza del ricorso.
4. - All’udienza pubblica del 5 luglio 2018, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - In via preliminare, deve essere respinta la richiesta di estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero delle Finanze, formulata dalla difesa erariale, in quanto, nonostante la valenza endoprocedimentale del parere reso dal predetto Comitato, la ricorrente ha formulato censure che lo riguardano, essendo stato integralmente richiamato dal Decreto impugnato a fondamento del rigetto dell’istanza.
Giova rilevare in proposito che il D.P.R. n. 461/2001( innovando la disciplina di cui al DPR n. 1092/1973) ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio : (a) ha fissato la competenza della C.M.O. a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio;(b) ha attribuito espressamente all’organo collegiale centrale (ora denominata Comitato per la verifica delle cause di servizio) la pronuncia sulla causa di servizio;(c) ha reso vincolante per l’amministrazione la pronuncia del C.V.C.S.( ex CPPO di cui al DPR n. 1092/1973), salva solo la facoltà di chiedere (per una sola volta) il riesame da parte dello stesso Comitato.
Ne consegue che, pur operando il Comitato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i pareri emessi da tale organo si inseriscono nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio di competenza dell’Amministrazione che li richiede e, in tale contesto, rilevano per la loro natura obbligatoria e sostanzialmente vincolante.
6. - Nell’esaminare il gravame e le connesse censure, sempre in via preliminare, giova ricordare che il giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per la stessa, si configura pacificamente come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo;mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. ex multis T.A.R. -OMISSIS-, sez. VII, sent. 1659 del 15.2.2018 e sent. n. 3943 del 13.6.2018;Cons. di Stato sez. VI, n. 4621 del 23.9.2009;Cons. di Stato sez. VI, n. 4368 dell'8.7.2009).
Va conseguentemente dichiarata inammissibile la domanda, contenuta nel ricorso, relativa all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dalla patologia indicata, nonché quella relativa al riconoscimento dei conseguenti benefici economici, situazioni che il giudice amministrativo non può riconoscere in via diretta in quanto pretese la cui conseguibilità passa necessariamente per l'accertamento da parte della competente Amministrazione (cfr. da ultimo T.A.R. -OMISSIS-, sez. VII, sent. 1659 /2018 e 3943/2018, cit.;T.A.R. Lazio – Roma, I Quater sent. n. 8933 del 2.8.2016).
7. – Nel merito, la domanda volta all’annullamento degli atti gravati deve essere accolta per quanto di seguito precisato.
La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 30020/2014, ha rigettato l’istanza con cui il defunto coniuge ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio.
Lamenta, in particolare, la carenza di motivazione del parere del Comitato, ritenendo che dal medesimo non si desumano gli indizi fondanti il convincimento dell’inesistenza delle condizioni di servizio capaci di incidere sull’eziopatogenesi dell’infermità riscontrata sul coniuge defunto. Afferma, in proposito, che la Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto ha rilevato che l’attività lavorativa del militare Generale -OMISSIS- sarebbe stata prestata nei luoghi comportanti la presenza in edifici caratterizzati dalla presenza di manufatti in cemento/amianto. Ritiene che, delle risultanze di tale rapporto informativo, il Comitato avrebbe dovuto tener conto, fornendo una circostanziata motivazione rife-OMISSIS- agli effetti derivanti dall’esposizione all’amianto.
La carenza di adeguata istruttoria, inoltre, deriverebbe anche dall’omessa considerazione del fatto che gli Uffici della Sezione staccata della -OMISSIS- di -OMISSIS-, presso cui il defunto coniuge ha prestato servizio per un lungo periodo, sono risultati contaminati da amianto.
8.. - Le censure volte a rilevare il difetto di istruttoria e motivazione sono fondate.
8.1. - Va premesso che, per giurisprudenza costante, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454).
Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato di Verifica, unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di un’infermità da causa di servizio.
8.2. - Nel caso in esame, si ritiene che il Comitato di verifica non ha svolto il proprio obbligo motivazionale, non avendo chiarito le ragioni per le quali il tumore non poteva ritenersi causalmente riconducibile al servizio prestato, con riferimento all’assenza di fattori scatenanti l’azione oncogena, con argomentazioni logicamente concludenti e motivate.
Nel parere, su cui il Ministero ha fondato la decisione di ritenere l’infermità del coniuge della ricorrente come non dipendente da causa di servizio, il Comitato si è limitato ad affermare che: “ nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”.
Le considerazioni espresse dal Comitato in ordine all’assenza di nesso causale tra la patologia insorta e il servizio prestato nulla chiariscono circa le modalità di svolgimento del rapporto di servizio in esame e la permanenza del militare in ambienti caratterizzati dalla presenza di particelle di amianto.
Da quanto emerge dalla documentazione prodotta, risulta che durante le attività di verifica e direzione dei lavori presso cantieri l’istante era soggetto “ a continui e alternativi sbalzi di temperatura caldo/freddo” e che “è verosimile ” che “ abbia avuto contatto con edifici con presenza di manufatti in cemento/amianto” (così nel rapporto informativo della direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto del 22.12.2012).
Risulta dagli atti sia l’esposizione ad agenti atmosferici e clima rigido, che la frequentazione di siti con presenza di amianto. Il parere del Comitato nulla esprime sul punto.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il dedotto vizio di omessa considerazione di circostanze di fatto, in grado di poter incidere sulla valutazione finale, che inficia il parere espresso dal Comitato di verifica ed il conseguente Decreto del Ministero della Difesa che su tale parere ha fondato il rigetto dell’istanza volta al riconoscimento dell’infermità da causa di servizio.
9. - Per tutto quanto esposto, i rilevati vizi di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione del parere impugnato determinano la necessità della rinnovazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e della complessiva attività istruttoria, affinché la fattispecie possa essere rivalutata, tenendo conto delle osservazioni e della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nonché di ogni altro elemento fornito dal Ministero della Difesa e utile alla ricostruzione ed esatta delimitazione dei precedenti di servizio e dei fatti assunti a presupposto dell’istanza.
10. – La domanda impugnatoria va, pertanto, accolta, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati e obbligo dell’amministrazione di pronunziarsi nuovamente sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal defunto coniuge della ricorrente, nei termini sopra precisati.
Secondo quanto già evidenziato in premessa, invece, la domanda volta all’accertamento del diritto del militare al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti benefici di legge, è da considerarsi inammissibile, con la conseguenza che sull’istanza deve comunque pronunciarsi l’Amministrazione.
11. – Le spese seguono le regole della soccombenza nei confronti del Ministero della Difesa, mentre sono compensate nei confronti del Ministero delle Finanze, inserendosi il parere del Comitato nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio di competenza del primo dicastero.